Articolo 16 della Legge 20 gennaio 1948, n. 6
Articolo 15Articolo 17
Versione
26 gennaio 1948
Art. 16.
Il secondo e il terzo comma dell'art. 42 sono sostituiti dai seguenti:
"I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da, altro impedimento di analoga gravita esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.
Nessun elettore potra' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato elettorale sara' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assoluto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con appositi interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorita' sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale".
Entrata in vigore il 26 gennaio 1948