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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/10/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 598 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. ROMAGNOLI
NA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematico;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], e residente CP_1 C.F._3 in La Spezia, via V. Veneto n. 140, rappresentata e difesa dall'Avv. DALL'ARA EMANUELA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematico;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 6.10.2025, sottoscritte anche da controparte e dai coniugi, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 9.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 10/04/2024 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in La Spezia, in data 30.5.2015, con e che dall'unione CP_1
è nata la figlia (in data 3.11.2015), attualmente minorenne. I coniugi sono in regime di Per_1 separazione dei beni.
Ha altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – è stata pronunciata, a conclusioni congiunte, la separazione tra le parti dal Tribunale della Spezia con sentenza n. 612/2020. Ha inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 12 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, ha pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita in giudizio depositando memoria di costituzione, la quale nulla ha CP_1 opposto in punto di status ma ha formulato diverse domande sulle restanti questioni.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., di data 14.11.2024, sono stati adottati provvedimenti provvisori e disposta c.t.u. psicologica.
In data 24.4.2025, il c.t.u. (dott.ssa ) ha depositato l'elaborato peritale. Per_2
Le parti hanno chiesto rinvii di udienza al fine di verificare l'andamento delle frequentazioni genitori/figlia in essere e la possibilità di addivenire a eventuali accordi, anche parziali.
Alla successiva udienza del 9.10.2025, i procuratori delle parti hanno confermato il raggiungimento di un accordo tra i coniugi come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 6.10.2025 (sottoscritte anche da controparte e dai coniugi), cui si sono integralmente riportati, che di seguito si richiamano:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti in La Spezia il 30.05.2015 e trascritto nei registri della Stato Civile del Comune della Spezia al n. 45 parte I dell'anno 2015 ivi ordinando la trascrizione della sentenza. pag. 2 di 7 2. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la Per_1 madre e modalità di frequentazione secondo lo schema suggerito dalla CTU D.ssa che si Per_2 riporta:
Prima e terza settimana: Lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento dalla mamma;
da martedì dall'uscita da scuola con papà con pernottamento fino al giovedì (ore 21) quando farà rientro dalla mamma;
pernottamento dalla mamma dalla sera del giovedì fino alla domenica compresa.
Seconda e quarta settimana: Lunedì dall'uscita da scuola dal papà senza pernottamento, con rientro dalla madre alle ore 21 presso la quale rimarrà fino al giovedì compreso il pernottamento.
Il venerdì dall'uscita da scuola con pernottamento fino alla domenica quando farà rientro dalla madre alle 19.30.
I genitori potranno modificare detto schema, assumendo accordi fra loro.
3. Per le festività Natalizie, un genitore terrà con sé la figlia dalle ore 17.00 del 24 dicembre sino alle ore 17.00 del 25 dicembre nonché dalle ore 19.00 del 5 gennaio sino alle ore 19.00 del 6 gennaio. E l'altro genitore dalle ore 17.00 del 25 dicembre sino alle ore 17 del 26 dicembre, nonché dalle ore 19.00 del 31 dicembre sino alle ore 19 del 1° gennaio;
e così via, alternandosi di anno in anno. Il padre, nel caso in cui decida di andare in vacanza, potrà tenere con sé la minore continuativamente dal giorno 27 dicembre sino alle ore 19.00 del 31 dicembre, ovvero dal giorno 2 gennaio sino al 5 gennaio. Qualora programmi una vacanza nel periodo invernale, anche la madre potrà tenere per cinque giorni consecutivi la minore. Per le festività Pasquali, alternanza del giorno di Pasqua (per il genitore che non ha tenuto con sé la bimba a Natale) con quello del Lunedì dell'Angelo.
Durante l'estate entrambi i genitori terranno con sé la minore per 7 (sette) giorni consecutivi per due distinti periodi, con facoltà, a partire dall'estate 2025, di tenerla con sé anche per 15 (quindici) giorni consecutivi (ovvero per un periodo di 10 giorni ed uno di 5 giorni).
4. Il padre concorrerà al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, la somma di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Le spese per il corso di danza frequentato da , ivi comprese la quota di iscrizione, la retta Per_1 mensile, l'abbigliamento e le scarpette, sia per gli allenamenti che per le esibizioni e le quote per queste ultime, saranno integralmente sostenute dalla Sig.ra eventuali quote per CP_1 partecipazione a stage saranno sostenute al 50% fra i genitori, ove previamente concordate. Tutte le altre spese straordinarie nell'interesse della figlia verranno divise al 50% fra i genitori Per_1 secondo le Linee guida elaborate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'ordine degli
Avvocati della Spezia.
6. L'assegno unico ed universale per i figli erogato dall sarà percepito dai genitori nella CP_2
pag. 3 di 7 misura del 50% ciascuno.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento, né per alcuna pregressa ragione o titolo.
8. Le spese per la presente procedura si intendono compensate fra le parti”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, preso atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di ulteriori mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni.
Le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente come da conclusioni congiunte depositate in data 6.10.2025 chiedendone l'accoglimento (precisando altresì come la compensazione delle spese di cui al punto n. 8 degli accordi riguardi anche le spese di c.t.u.), con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55 , lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti. pag. 4 di 7 La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta essere passata in giudicato la sentenza che ha disposto la separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alla memoria depositata dal ricorrente in data 6.10.2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo, tenuto anche conto dell'età della stessa.
Spese di lite e di c.t.u. (queste ultime già liquidate con separato provvedimento) compensate tra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
in La Spezia in data 30.5.2015 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
[...]
Comune di La Spezia dell'anno 2015, al n. 45 parte I, alle condizioni concordate fra le parti come pag. 5 di 7 da memoria di parte ricorrente di data 6.10.2025 e confermate all'udienza del 9.10.2025, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“2. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la Per_1 madre e modalità di frequentazione secondo lo schema suggerito dalla CTU D.ssa che si Per_2 riporta:
Prima e terza settimana: Lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento dalla mamma;
da martedì dall'uscita da scuola con papà con pernottamento fino al giovedì (ore 21) quando farà rientro dalla mamma;
pernottamento dalla mamma dalla sera del giovedì fino alla domenica compresa.
Seconda e quarta settimana: Lunedì dall'uscita da scuola dal papà senza pernottamento, con rientro dalla madre alle ore 21 presso la quale rimarrà fino al giovedì compreso il pernottamento.
Il venerdì dall'uscita da scuola con pernottamento fino alla domenica quando farà rientro dalla madre alle 19.30.
I genitori potranno modificare detto schema, assumendo accordi fra loro.
3. Per le festività Natalizie, un genitore terrà con sé la figlia dalle ore 17.00 del 24 dicembre sino alle ore 17.00 del 25 dicembre nonché dalle ore 19.00 del 5 gennaio sino alle ore 19.00 del 6 gennaio. E l'altro genitore dalle ore 17.00 del 25 dicembre sino alle ore 17 del 26 dicembre, nonché dalle ore 19.00 del 31 dicembre sino alle ore 19 del 1° gennaio;
e così via, alternandosi di anno in anno. Il padre, nel caso in cui decida di andare in vacanza, potrà tenere con sé la minore continuativamente dal giorno 27 dicembre sino alle ore 19.00 del 31 dicembre, ovvero dal giorno 2 gennaio sino al 5 gennaio. Qualora programmi una vacanza nel periodo invernale, anche la madre potrà tenere per cinque giorni consecutivi la minore. Per le festività Pasquali, alternanza del giorno di Pasqua (per il genitore che non ha tenuto con sé la bimba a Natale) con quello del Lunedì dell'Angelo.
Durante l'estate entrambi i genitori terranno con sé la minore per 7 (sette) giorni consecutivi per due distinti periodi, con facoltà, a partire dall'estate 2025, di tenerla con sé anche per 15 (quindici) giorni consecutivi (ovvero per un periodo di 10 giorni ed uno di 5 giorni).
4. Il padre concorrerà al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, la somma di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Le spese per il corso di danza frequentato da , ivi comprese la quota di iscrizione, la retta Per_1 mensile, l'abbigliamento e le scarpette, sia per gli allenamenti che per le esibizioni e le quote per queste ultime, saranno integralmente sostenute dalla Sig.ra eventuali quote per CP_1 partecipazione a stage saranno sostenute al 50% fra i genitori, ove previamente concordate. Tutte le altre spese straordinarie nell'interesse della figlia verranno divise al 50% fra i genitori Per_1
pag. 6 di 7 secondo le Linee guida elaborate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'ordine degli
Avvocati della Spezia.
6. L'assegno unico ed universale per i figli erogato dall sarà percepito dai genitori nella CP_2 misura del 50% ciascuno.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento, né per alcuna pregressa ragione o titolo.
8. Le spese per la presente procedura si intendono compensate fra le parti”;
- dichiara integralmente compensate tra le parti anche le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.10.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. ROMAGNOLI
NA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematico;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], e residente CP_1 C.F._3 in La Spezia, via V. Veneto n. 140, rappresentata e difesa dall'Avv. DALL'ARA EMANUELA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematico;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 6.10.2025, sottoscritte anche da controparte e dai coniugi, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 9.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 10/04/2024 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in La Spezia, in data 30.5.2015, con e che dall'unione CP_1
è nata la figlia (in data 3.11.2015), attualmente minorenne. I coniugi sono in regime di Per_1 separazione dei beni.
Ha altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – è stata pronunciata, a conclusioni congiunte, la separazione tra le parti dal Tribunale della Spezia con sentenza n. 612/2020. Ha inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 12 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, ha pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita in giudizio depositando memoria di costituzione, la quale nulla ha CP_1 opposto in punto di status ma ha formulato diverse domande sulle restanti questioni.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., di data 14.11.2024, sono stati adottati provvedimenti provvisori e disposta c.t.u. psicologica.
In data 24.4.2025, il c.t.u. (dott.ssa ) ha depositato l'elaborato peritale. Per_2
Le parti hanno chiesto rinvii di udienza al fine di verificare l'andamento delle frequentazioni genitori/figlia in essere e la possibilità di addivenire a eventuali accordi, anche parziali.
Alla successiva udienza del 9.10.2025, i procuratori delle parti hanno confermato il raggiungimento di un accordo tra i coniugi come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 6.10.2025 (sottoscritte anche da controparte e dai coniugi), cui si sono integralmente riportati, che di seguito si richiamano:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti in La Spezia il 30.05.2015 e trascritto nei registri della Stato Civile del Comune della Spezia al n. 45 parte I dell'anno 2015 ivi ordinando la trascrizione della sentenza. pag. 2 di 7 2. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la Per_1 madre e modalità di frequentazione secondo lo schema suggerito dalla CTU D.ssa che si Per_2 riporta:
Prima e terza settimana: Lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento dalla mamma;
da martedì dall'uscita da scuola con papà con pernottamento fino al giovedì (ore 21) quando farà rientro dalla mamma;
pernottamento dalla mamma dalla sera del giovedì fino alla domenica compresa.
Seconda e quarta settimana: Lunedì dall'uscita da scuola dal papà senza pernottamento, con rientro dalla madre alle ore 21 presso la quale rimarrà fino al giovedì compreso il pernottamento.
Il venerdì dall'uscita da scuola con pernottamento fino alla domenica quando farà rientro dalla madre alle 19.30.
I genitori potranno modificare detto schema, assumendo accordi fra loro.
3. Per le festività Natalizie, un genitore terrà con sé la figlia dalle ore 17.00 del 24 dicembre sino alle ore 17.00 del 25 dicembre nonché dalle ore 19.00 del 5 gennaio sino alle ore 19.00 del 6 gennaio. E l'altro genitore dalle ore 17.00 del 25 dicembre sino alle ore 17 del 26 dicembre, nonché dalle ore 19.00 del 31 dicembre sino alle ore 19 del 1° gennaio;
e così via, alternandosi di anno in anno. Il padre, nel caso in cui decida di andare in vacanza, potrà tenere con sé la minore continuativamente dal giorno 27 dicembre sino alle ore 19.00 del 31 dicembre, ovvero dal giorno 2 gennaio sino al 5 gennaio. Qualora programmi una vacanza nel periodo invernale, anche la madre potrà tenere per cinque giorni consecutivi la minore. Per le festività Pasquali, alternanza del giorno di Pasqua (per il genitore che non ha tenuto con sé la bimba a Natale) con quello del Lunedì dell'Angelo.
Durante l'estate entrambi i genitori terranno con sé la minore per 7 (sette) giorni consecutivi per due distinti periodi, con facoltà, a partire dall'estate 2025, di tenerla con sé anche per 15 (quindici) giorni consecutivi (ovvero per un periodo di 10 giorni ed uno di 5 giorni).
4. Il padre concorrerà al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, la somma di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Le spese per il corso di danza frequentato da , ivi comprese la quota di iscrizione, la retta Per_1 mensile, l'abbigliamento e le scarpette, sia per gli allenamenti che per le esibizioni e le quote per queste ultime, saranno integralmente sostenute dalla Sig.ra eventuali quote per CP_1 partecipazione a stage saranno sostenute al 50% fra i genitori, ove previamente concordate. Tutte le altre spese straordinarie nell'interesse della figlia verranno divise al 50% fra i genitori Per_1 secondo le Linee guida elaborate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'ordine degli
Avvocati della Spezia.
6. L'assegno unico ed universale per i figli erogato dall sarà percepito dai genitori nella CP_2
pag. 3 di 7 misura del 50% ciascuno.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento, né per alcuna pregressa ragione o titolo.
8. Le spese per la presente procedura si intendono compensate fra le parti”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, preso atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di ulteriori mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni.
Le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente come da conclusioni congiunte depositate in data 6.10.2025 chiedendone l'accoglimento (precisando altresì come la compensazione delle spese di cui al punto n. 8 degli accordi riguardi anche le spese di c.t.u.), con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55 , lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti. pag. 4 di 7 La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta essere passata in giudicato la sentenza che ha disposto la separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alla memoria depositata dal ricorrente in data 6.10.2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo, tenuto anche conto dell'età della stessa.
Spese di lite e di c.t.u. (queste ultime già liquidate con separato provvedimento) compensate tra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
in La Spezia in data 30.5.2015 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
[...]
Comune di La Spezia dell'anno 2015, al n. 45 parte I, alle condizioni concordate fra le parti come pag. 5 di 7 da memoria di parte ricorrente di data 6.10.2025 e confermate all'udienza del 9.10.2025, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“2. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la Per_1 madre e modalità di frequentazione secondo lo schema suggerito dalla CTU D.ssa che si Per_2 riporta:
Prima e terza settimana: Lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento dalla mamma;
da martedì dall'uscita da scuola con papà con pernottamento fino al giovedì (ore 21) quando farà rientro dalla mamma;
pernottamento dalla mamma dalla sera del giovedì fino alla domenica compresa.
Seconda e quarta settimana: Lunedì dall'uscita da scuola dal papà senza pernottamento, con rientro dalla madre alle ore 21 presso la quale rimarrà fino al giovedì compreso il pernottamento.
Il venerdì dall'uscita da scuola con pernottamento fino alla domenica quando farà rientro dalla madre alle 19.30.
I genitori potranno modificare detto schema, assumendo accordi fra loro.
3. Per le festività Natalizie, un genitore terrà con sé la figlia dalle ore 17.00 del 24 dicembre sino alle ore 17.00 del 25 dicembre nonché dalle ore 19.00 del 5 gennaio sino alle ore 19.00 del 6 gennaio. E l'altro genitore dalle ore 17.00 del 25 dicembre sino alle ore 17 del 26 dicembre, nonché dalle ore 19.00 del 31 dicembre sino alle ore 19 del 1° gennaio;
e così via, alternandosi di anno in anno. Il padre, nel caso in cui decida di andare in vacanza, potrà tenere con sé la minore continuativamente dal giorno 27 dicembre sino alle ore 19.00 del 31 dicembre, ovvero dal giorno 2 gennaio sino al 5 gennaio. Qualora programmi una vacanza nel periodo invernale, anche la madre potrà tenere per cinque giorni consecutivi la minore. Per le festività Pasquali, alternanza del giorno di Pasqua (per il genitore che non ha tenuto con sé la bimba a Natale) con quello del Lunedì dell'Angelo.
Durante l'estate entrambi i genitori terranno con sé la minore per 7 (sette) giorni consecutivi per due distinti periodi, con facoltà, a partire dall'estate 2025, di tenerla con sé anche per 15 (quindici) giorni consecutivi (ovvero per un periodo di 10 giorni ed uno di 5 giorni).
4. Il padre concorrerà al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, la somma di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Le spese per il corso di danza frequentato da , ivi comprese la quota di iscrizione, la retta Per_1 mensile, l'abbigliamento e le scarpette, sia per gli allenamenti che per le esibizioni e le quote per queste ultime, saranno integralmente sostenute dalla Sig.ra eventuali quote per CP_1 partecipazione a stage saranno sostenute al 50% fra i genitori, ove previamente concordate. Tutte le altre spese straordinarie nell'interesse della figlia verranno divise al 50% fra i genitori Per_1
pag. 6 di 7 secondo le Linee guida elaborate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'ordine degli
Avvocati della Spezia.
6. L'assegno unico ed universale per i figli erogato dall sarà percepito dai genitori nella CP_2 misura del 50% ciascuno.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento, né per alcuna pregressa ragione o titolo.
8. Le spese per la presente procedura si intendono compensate fra le parti”;
- dichiara integralmente compensate tra le parti anche le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.10.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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