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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 539/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 159 del 15.2.2024, non notificata;
avente ad oggetto: agenzia, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Leone ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Bologna – appellante nei confronti di:
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Collina ed Parte_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio – appellato posta in decisione all'udienza collegiale del 9.10.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in Parte_2 funzione di Giudice del lavoro, e, premesso di aver svolto attività di agente per la in forza di contratto di agenzia a tempo determinato dall'1.5.2016 al Parte_1
30.4.2017, e successivamente, con contratto a tempo indeterminato, dal 16.8.2017 alla cessazione il 31.1.2020, chiedeva il pagamento dell'indennità meritocratica di fine rapporto per la somma complessiva di € 6.353,31, relativa al secondo rapporto (contratto di agenzia plurimandatario), e la condanna della società al pagamento anche di tutte le provvigioni maturate successivamente alla cessazione del contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1749 c.c. e come previsto dall'art. 10 del contratto, nella misura accertata in corso di causa.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e con espletamento di c.t.u. contabile, accertata la non spettanza di provvigioni relative all'ordine del
, affermava che: “la causa può essere decisa sulla base delle Parte_3 risultanze della CTU contabile svolta nel corso del giudizio, che appare correttamente eseguita e adeguatamente motivata dal CTU, in coerenza con la documentazione offerta dalle parti.
Quanto alla indennità meritocratica, il CTU, in base agli artt. 13 e 14 capo
III dell' del 25/5/2020, ha in primo luogo provveduto al Controparte_1 confronto tra le medie di fatturato dei primi 3 trimestri e degli ultimi 3 trimestri, rilevando un incremento di fatturato del 3,94%; successivamente, ha provveduto al calcolo dell'indennità meritocratica, sulla base delle provvigioni maturate nel corso del rapporto di agenzia, quantificando la predetta indennità in €.6.493,30.
Relativamente a quest'ultima indennità, osserva il Tribunale che dalla CTU contabile svolta è emerso che l'agente, nel periodo di vigenza del contratto, ha sviluppato ed incrementato gli affari della proponente, ed è dovuta quindi l'indennità di merito, come calcolata in perizia.
Parimenti dovuta risulta, sulla base delle risultanze della CTU, l'ulteriore somma di € 1.080,00 a titolo di provvigioni maturate entro l'anno successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 10 del contratto di agenzia (importo che non comprende, per le ragioni già esposte, le provvigioni sull'ordine del
). Parte_3
In relazione poi alla verifica svolta nella relazione peritale, del totale delle provvigioni maturate dall'agente (che il CTU ha quantificato in complessivi €.
54.780,40 lordi, di cui € 1.080,00 maturati successivamente alla cessazione del rapporto), si osserva che nel ricorso non è stata avanzata alcuna contestazione in ordine al quantum delle provvigioni corrisposte nel corso del rapporto, né vi è domanda di differenze su dette provvigioni, avendo il agito per Parte_2
2 ottenere soltanto il pagamento dell'indennità meritocratica e delle provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto. Pertanto, l'accertamento peritale relativo alla maturazione in corso di rapporto di provvigioni in misura eccedente a quelle liquidate dalla mandante vale solo ad escludere la sussistenza del controcredito eccepito, in via riconvenzionale, dalla (per €. 822,69), ma Pt_1 non consente al ricorrente di chiedere il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle oggetto delle domande introduttive.
In accoglimento del ricorso, va pertanto accertato che la società è Pt_1 tenuta a corrispondere al ricorrente la somma di €.6.493,30 a titolo di indennità meritocratica e la somma di €. 1.080,00 a titolo di provvigioni maturate entro l'anno successivo alla cessazione del rapporto.
Venendo quindi alla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, la stessa è fondata limitatamente alla minor somma di €. 314,85 (dovuta a titolo di ritenuta d'acconto versata all'Erario, il cui importo non era stato detratto dal totale della fattura pagata al di cui lo stesso ricorrente ha Parte_2 espressamente ammesso la debenza. Per il resto la domanda riconvenzionale va rigettata, avendo la CTU escluso la sussistenza di alcuna eccedenza nelle somme corrisposte in corso di rapporto dalla all'agente a titolo di provvigioni. Pt_1
In conclusione pertanto, compensando le reciproche ragioni di dare – avere, la società deve essere condannata a corrispondere al Pt_1 Parte_2 la somma di €.7.258,45 (€.6.493,30 + €. 1.080,00 - €. 314,85) con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat, dalla mora (pec del 17.3.2021 - doc. 9 ric.) al saldo”.
Il Giudice, in conclusione, emetteva le seguenti statuizioni: “- previa compensazione delle rispettive ragioni di dare e di avere, condanna la convenuta società al pagamento, a favore del della somma di Pt_1 Parte_2
€.7.258,45 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla messa in mora al saldo;
- condanna la società resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €. 259,00 per esborsi ed €. 5.388,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della società resistente”.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la parziale riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “- Accogliere integralmente il presente appello, accertando e dichiarando che la società
[...] nulla deve al Sig. a titolo di indennità meritocratica e, pertanto, Pt_1 Parte_2 con integrale rigetto della domanda di pagamento di una indennità meritocratica formulata dal Sig. in primo grado e con riforma della Parte_2 sentenza di primo grado su questo capo;
e, conseguentemente, condannare il Sig.
3 alla restituzione alla Società della somma Parte_2 Parte_1 versatagli in ottemperanza alla sentenza di primo grado (a titolo di capitale, rivalutazione e interessi, e spese legali), escluse le provvigioni maturate nell'anno successivo alla cessazione del rapporto pari ad euro 1.080,00 che si riconoscono come dovute e, pertanto, della somma pari ad euro 17.170,53 (inclusa la tassazione di legge: si vedano il conteggio, la corrispondenza tra le parti e le contabili dei bonifici prodotti in allegato al presente atto come documento n. 1), ed oltre gli interessi nella misura legale dal giorno del versamento (12.03.2024) a quello della restituzione;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre 15% per rimborso spese forfettizzate, CPA e IVA.
IN VIA SUBORDINATA E nella denegata ipotesi di CP_2 mancato accoglimento dell'appello in via principale: - Accogliere il presente appello relativamente al capo della sentenza di primo grado riguardante le spese legali e le spese della CTU, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite di primo grado e ponendo le spese della CTU a carico delle parti al 50% ciascuna, con riforma della sentenza di primo grado sul predetto capo;
e, conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione alla Parte_2 della somma versatagli a titolo di spese legali in ottemperanza Parte_4 alla sentenza di primo grado, pari ad euro 8.177,96 (si vedano il conteggio, la corrispondenza tra le parti e le contabili dei bonifici prodotti in allegato al presente atto come documento n. 1), ed oltre gli interessi nella misura legale dal giorno del versamento (12.03.2024) a quello della restituzione;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre 15% per rimborso spese forfettizzate, CPA e IVA”.
L'appellato si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, l'appellante, premesso che l'art. 12, parte 4, capo
III, dell'A.E.C. del settore commercio prevede che “In aggiunta a quanto disposto al capo I (Indennità di risoluzione del rapporto) ed al capo II (Indennità suppletiva di clientela), le parti stipulanti il presente accordo prevedono la corresponsione di una indennità meritocratica nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'articolo
1751 c.c., e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”, censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto la spettanza di tale indennità, avendo omesso l'agente di dedurre la sussistenza dei presupposti del credito (“nessuna menzione, infatti, è stata fatta agli eventuali clienti sviluppati, agli eventuali nuovi clienti
4 apportati, né ai vantaggi sostanziali/rilevanti per la preponente successivi allo scioglimento del rapporto”), dei quali non sarebbe stata nemmeno fornita la prova.
In ogni caso, nella c.t.u. era stata analizzata soltanto la prima delle due condizioni, senza alcuna considerazione della circostanza che la società avesse continuato o meno a ricevere vantaggi economici sostanziali/rilevanti dagli affari con i clienti seguiti in precedenza dall'agente.
Rileva, peraltro, l'appellante, che dai dati contenuti nella c.t.u. sarebbe peraltro emerso, nell'anno successivo alla cessazione del rapporto, un calo di fatturato (“- fatturato 2017: € 47.897,50; - fatturato 2018: € 140.661,50; - fatturato 2019: € 164.198,00; - fatturato 2020: € 32.144,50; - fatturato entro un anno dalla cessazione del rapporto: € 10.800,00”).
In ogni caso, non sarebbe stata presente neppure la prima delle due condizioni per la maturazione del diritto all'indennità meritocratica.
Contrariamente a quanto sostenuto dal c.t.u., infatti, confrontando le medie di fatturato della zona/clienti affidati all'agente nei primi 3 trimestri del rapporto con le medie di fatturato della zona/clienti affidati all'agente negli ultimi 3 trimestri del rapporto, risultava un decremento, non un incremento, di fatturato (“il CTU ha fatto un errore nei conteggi, in quanto la media annua di fatturato nei primi 3 trimestri non è, come rilevato dal CTU, pari ad euro 88.310,50, ma pari ad euro
92.570,05 … è sufficiente esaminare tutte le fatture della che sono state Pt_1 prodotte dalla scrivente difesa nel giudizio di primo grado (documenti 3A - elenco fatture anno 2017; doc. 3B - elenco fatture anno 2018; doc. 3C - Pt_1 Pt_1 elenco fatture anno 2019; doc. 3D - elenco fatture anno 2020). Pt_1 Pt_1
In particolare, dovendosi esaminare la media di fatturato dei primi 3 trimestri, è sufficiente esaminare i documenti relativi agli anni 2017 e 2018, ovvero i documenti n. 3A e 3B. E, considerando che negli ultimi 3 trimestri la media annua di fatturato è pari ad euro 91.789,00 (su questo importo le due parti concordano),
c'è stato un calo/decremento di fatturato, non un incremento dello stesso. Di conseguenza, alla luce, anche, del decremento del fatturato, si ribadisce che nessuna indennità meritocratica può essere riconosciuta al Sig. ). Parte_2
Il motivo è infondato.
Se è vero che, nella descrizione degli elementi costitutivi della fattispecie relativa all'indennità meritocratica, l'agente si è effettivamente limitato a far questione di un supposto unico presupposto del credito rappresentato dalla circostanza di aver aumentato il fatturato con la clientela esistente e/o acquisito nuovi clienti (v. espressamente nel ricorso;
“l'indennità meritocratica … che risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la
5 clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti”), è altresì vero che, nel riferire di aver “diritto alle provvigioni sugli affari conclusi dalla Mandante entro l'anno successivo alla data di scioglimento del contratto, in quanto riconducibili all'attività in precedenza svolta dall'Agente, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1748 c.c.”, l'interessato ha nella sostanza dedotto la sussistenza dei vantaggi sostanziali/rilevanti per la preponente successivi allo scioglimento del rapporto, elemento mancante (soltanto formalmente, allora) nella precedente deduzione.
Nel resto, la prospettata assenza di prova dell'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti in corso di rapporto si risolve in realtà in un dissenso soltanto astratto e non motivato rispetto alle conclusioni cui è pervenuta l'ausiliaria, limitandosi infatti la società ad evidenziare l'erroneità del conteggio condotto sulla media annuale del fatturato dei primi 9 mesi e non, secondo il criterio contrattuale, dei primi tre trimestri.
Il dato è però superato dall'intervenuta rielaborazione del conteggio, compiuta dalla c.t.u. tenendo conto, appunto, della “Media annuale fatturato dei primi 3 trimestri”.
A fronte del risultato – lo stesso importo di € 88.310,50, da rivalutare in €
89.329,78 – ottenuto in applicazione del corretto criterio, non è dunque idonea una contestazione fondata ancora sull'elemento dell'erroneità del criterio precedentemente applicato e sulla mera indicazione di un diverso importo calcolato sulla base del criterio corretto. Non è specificato, infatti, il motivo per il quale l'ausiliaria del giudice avrebbe errato nel giungere allo stesso risultato pur applicando il criterio contrattuale;
né l'appellante giustifica l'affermazione circa la correttezza della somma di € 92.570,05 se non rimandando all'esatta lettura della documentazione in atti, la stessa esaminata dalla c.t.u.
Sicché la censura di erronea motivazione della sentenza, in quanto fondata sui riportati risultati della c.t.u., costituisce, nella sostanza, una mera forma di dissenso che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente (e quindi del Giudice che su quelle argomentazioni si è basato) e che non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In definitiva, non emergendo, dalle ragioni espresse con il motivo di appello, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal c.t.u. e dal primo Giudice, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
4. Con il secondo motivo, l'appellante, sulla base della prospettata fondatezza del primo motivo, chiede la condanna dell'agente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e della c.t.u.
6 In subordine, nell'ipotesi di rigetto anche parziale dell'appello, chiede la compensazione integrale delle spese legali del primo grado o la relativa riduzione, venendo poste le spese della c.t.u. a carico delle parti al 50% ciascuna.
Rileva la società che l'agente, nel giudizio di primo grado, aveva chiesto non solo il pagamento dell'indennità meritocratica ma anche il pagamento delle provvigioni maturate entro l'anno successivo alla cessazione del rapporto, riconosciute quest'ultime nel minor importo di € 1.080,00 (senza peraltro riconoscimento di alcun credito in relazione al cliente ). Parte_3 era poi risultata vittoriosa sulla domanda riconvenzionale di Parte_1 rimborso di una ritenuta d'acconto versata all'Erario, il cui importo (€ 314,85) non era stato detratto dal totale della fattura pagata al che ne aveva Parte_2 espressamente ammesso la debenza.
Ebbene, conclude la società, “nonostante che il sig. sia risultato Parte_2 vittorioso soltanto sul 50% della sua domanda nei confronti della e che Pt_1 sia risultato soccombente su una parte della domanda riconvenzionale formulata dalla il Giudice non ha applicato alcuna compensazione né riduzione. Pt_1
La regola generale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte … Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto compensare le spese legali e porre le spese della CTU a carico delle parti al 50% ciascuna, ed invece la è stata condannata a pagare: - interamente le spese legali, Parte_4 sulla base della tariffa professionale piena;
- interamente le spese di CTU”.
Il motivo è fondato soltanto in parte.
L'agente ha visto riconoscere in misura inferiore la fondatezza della domanda relativa al pagamento delle provvigioni maturate per gli affari conclusi dopo la cessazione del rapporto (istanza peraltro non articolata in più capi o non appartenente a una domanda articolata in più capi), non potendo farsi questione sul punto di soccombenza1 parziale. Ha poi visto accogliere la domanda relativa all'indennità meritocratica.
7 Nella determinazione del credito, il Giudice ha tenuto conto della necessità di scomputare l'importo sopra meglio distinto dalle spettanze dell'agente, soltanto ridotte, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale.
Il complessivo esito della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in misura di un quinto, con condanna della società al pagamento del residuo, liquidato come in dispositivo.
Tanto comporta la condanna dell'agente, come richiesto, a restituire alla società l'importo ricevuto a titolo di spese del giudizio di primo grado nella misura pari all'importo compensato all'esito di questo giudizio (un quinto del valore delle spese del giudizio di primo grado, pagate), oltre interessi legali dalla data del pagamento (12.3.2024) al saldo.
La compensazione, integrale o parziale, non va invece riferita alle spese di c.t.u., espletata al solo fine di determinare il credito (riconosciuto) dell'agente.
5. L'appello va pertanto accolto per quanto di ragione, con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha condannato la società al pagamento integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio in misura di un quinto e condanna la società al pagamento del residuo, che liquida, per il primo grado, in € 3.600,00 per compensi, oltre accessori di legge, con rimborso nella stessa proporzione degli esborsi, e, per il presente grado, in € 3.200,00 per compensi, oltre accessori di legge;
condanna l'appellato a restituire all'appellante le spese del giudizio di primo grado nella misura pari all'importo posto a proprio carico all'esito di questo giudizio (un quinto del valore delle spese del giudizio di primo grado), oltre interessi legali dal 12.3.2024 al saldo.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., 22.3.2023, n. 8175: “In materia di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta (anche sensibile), di una domanda articolata in un unico capo non comporta reciproca soccombenza, configurabile, invece, in presenza di una molteplicità di domande contrapposte formulate nello stesso processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non comporta pertanto, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma tutt'al più può giustificare solo la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 539/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 159 del 15.2.2024, non notificata;
avente ad oggetto: agenzia, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Leone ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Bologna – appellante nei confronti di:
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Collina ed Parte_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio – appellato posta in decisione all'udienza collegiale del 9.10.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in Parte_2 funzione di Giudice del lavoro, e, premesso di aver svolto attività di agente per la in forza di contratto di agenzia a tempo determinato dall'1.5.2016 al Parte_1
30.4.2017, e successivamente, con contratto a tempo indeterminato, dal 16.8.2017 alla cessazione il 31.1.2020, chiedeva il pagamento dell'indennità meritocratica di fine rapporto per la somma complessiva di € 6.353,31, relativa al secondo rapporto (contratto di agenzia plurimandatario), e la condanna della società al pagamento anche di tutte le provvigioni maturate successivamente alla cessazione del contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1749 c.c. e come previsto dall'art. 10 del contratto, nella misura accertata in corso di causa.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e con espletamento di c.t.u. contabile, accertata la non spettanza di provvigioni relative all'ordine del
, affermava che: “la causa può essere decisa sulla base delle Parte_3 risultanze della CTU contabile svolta nel corso del giudizio, che appare correttamente eseguita e adeguatamente motivata dal CTU, in coerenza con la documentazione offerta dalle parti.
Quanto alla indennità meritocratica, il CTU, in base agli artt. 13 e 14 capo
III dell' del 25/5/2020, ha in primo luogo provveduto al Controparte_1 confronto tra le medie di fatturato dei primi 3 trimestri e degli ultimi 3 trimestri, rilevando un incremento di fatturato del 3,94%; successivamente, ha provveduto al calcolo dell'indennità meritocratica, sulla base delle provvigioni maturate nel corso del rapporto di agenzia, quantificando la predetta indennità in €.6.493,30.
Relativamente a quest'ultima indennità, osserva il Tribunale che dalla CTU contabile svolta è emerso che l'agente, nel periodo di vigenza del contratto, ha sviluppato ed incrementato gli affari della proponente, ed è dovuta quindi l'indennità di merito, come calcolata in perizia.
Parimenti dovuta risulta, sulla base delle risultanze della CTU, l'ulteriore somma di € 1.080,00 a titolo di provvigioni maturate entro l'anno successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 10 del contratto di agenzia (importo che non comprende, per le ragioni già esposte, le provvigioni sull'ordine del
). Parte_3
In relazione poi alla verifica svolta nella relazione peritale, del totale delle provvigioni maturate dall'agente (che il CTU ha quantificato in complessivi €.
54.780,40 lordi, di cui € 1.080,00 maturati successivamente alla cessazione del rapporto), si osserva che nel ricorso non è stata avanzata alcuna contestazione in ordine al quantum delle provvigioni corrisposte nel corso del rapporto, né vi è domanda di differenze su dette provvigioni, avendo il agito per Parte_2
2 ottenere soltanto il pagamento dell'indennità meritocratica e delle provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto. Pertanto, l'accertamento peritale relativo alla maturazione in corso di rapporto di provvigioni in misura eccedente a quelle liquidate dalla mandante vale solo ad escludere la sussistenza del controcredito eccepito, in via riconvenzionale, dalla (per €. 822,69), ma Pt_1 non consente al ricorrente di chiedere il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle oggetto delle domande introduttive.
In accoglimento del ricorso, va pertanto accertato che la società è Pt_1 tenuta a corrispondere al ricorrente la somma di €.6.493,30 a titolo di indennità meritocratica e la somma di €. 1.080,00 a titolo di provvigioni maturate entro l'anno successivo alla cessazione del rapporto.
Venendo quindi alla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, la stessa è fondata limitatamente alla minor somma di €. 314,85 (dovuta a titolo di ritenuta d'acconto versata all'Erario, il cui importo non era stato detratto dal totale della fattura pagata al di cui lo stesso ricorrente ha Parte_2 espressamente ammesso la debenza. Per il resto la domanda riconvenzionale va rigettata, avendo la CTU escluso la sussistenza di alcuna eccedenza nelle somme corrisposte in corso di rapporto dalla all'agente a titolo di provvigioni. Pt_1
In conclusione pertanto, compensando le reciproche ragioni di dare – avere, la società deve essere condannata a corrispondere al Pt_1 Parte_2 la somma di €.7.258,45 (€.6.493,30 + €. 1.080,00 - €. 314,85) con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat, dalla mora (pec del 17.3.2021 - doc. 9 ric.) al saldo”.
Il Giudice, in conclusione, emetteva le seguenti statuizioni: “- previa compensazione delle rispettive ragioni di dare e di avere, condanna la convenuta società al pagamento, a favore del della somma di Pt_1 Parte_2
€.7.258,45 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla messa in mora al saldo;
- condanna la società resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €. 259,00 per esborsi ed €. 5.388,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della società resistente”.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la parziale riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “- Accogliere integralmente il presente appello, accertando e dichiarando che la società
[...] nulla deve al Sig. a titolo di indennità meritocratica e, pertanto, Pt_1 Parte_2 con integrale rigetto della domanda di pagamento di una indennità meritocratica formulata dal Sig. in primo grado e con riforma della Parte_2 sentenza di primo grado su questo capo;
e, conseguentemente, condannare il Sig.
3 alla restituzione alla Società della somma Parte_2 Parte_1 versatagli in ottemperanza alla sentenza di primo grado (a titolo di capitale, rivalutazione e interessi, e spese legali), escluse le provvigioni maturate nell'anno successivo alla cessazione del rapporto pari ad euro 1.080,00 che si riconoscono come dovute e, pertanto, della somma pari ad euro 17.170,53 (inclusa la tassazione di legge: si vedano il conteggio, la corrispondenza tra le parti e le contabili dei bonifici prodotti in allegato al presente atto come documento n. 1), ed oltre gli interessi nella misura legale dal giorno del versamento (12.03.2024) a quello della restituzione;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre 15% per rimborso spese forfettizzate, CPA e IVA.
IN VIA SUBORDINATA E nella denegata ipotesi di CP_2 mancato accoglimento dell'appello in via principale: - Accogliere il presente appello relativamente al capo della sentenza di primo grado riguardante le spese legali e le spese della CTU, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite di primo grado e ponendo le spese della CTU a carico delle parti al 50% ciascuna, con riforma della sentenza di primo grado sul predetto capo;
e, conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione alla Parte_2 della somma versatagli a titolo di spese legali in ottemperanza Parte_4 alla sentenza di primo grado, pari ad euro 8.177,96 (si vedano il conteggio, la corrispondenza tra le parti e le contabili dei bonifici prodotti in allegato al presente atto come documento n. 1), ed oltre gli interessi nella misura legale dal giorno del versamento (12.03.2024) a quello della restituzione;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre 15% per rimborso spese forfettizzate, CPA e IVA”.
L'appellato si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, l'appellante, premesso che l'art. 12, parte 4, capo
III, dell'A.E.C. del settore commercio prevede che “In aggiunta a quanto disposto al capo I (Indennità di risoluzione del rapporto) ed al capo II (Indennità suppletiva di clientela), le parti stipulanti il presente accordo prevedono la corresponsione di una indennità meritocratica nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'articolo
1751 c.c., e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”, censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto la spettanza di tale indennità, avendo omesso l'agente di dedurre la sussistenza dei presupposti del credito (“nessuna menzione, infatti, è stata fatta agli eventuali clienti sviluppati, agli eventuali nuovi clienti
4 apportati, né ai vantaggi sostanziali/rilevanti per la preponente successivi allo scioglimento del rapporto”), dei quali non sarebbe stata nemmeno fornita la prova.
In ogni caso, nella c.t.u. era stata analizzata soltanto la prima delle due condizioni, senza alcuna considerazione della circostanza che la società avesse continuato o meno a ricevere vantaggi economici sostanziali/rilevanti dagli affari con i clienti seguiti in precedenza dall'agente.
Rileva, peraltro, l'appellante, che dai dati contenuti nella c.t.u. sarebbe peraltro emerso, nell'anno successivo alla cessazione del rapporto, un calo di fatturato (“- fatturato 2017: € 47.897,50; - fatturato 2018: € 140.661,50; - fatturato 2019: € 164.198,00; - fatturato 2020: € 32.144,50; - fatturato entro un anno dalla cessazione del rapporto: € 10.800,00”).
In ogni caso, non sarebbe stata presente neppure la prima delle due condizioni per la maturazione del diritto all'indennità meritocratica.
Contrariamente a quanto sostenuto dal c.t.u., infatti, confrontando le medie di fatturato della zona/clienti affidati all'agente nei primi 3 trimestri del rapporto con le medie di fatturato della zona/clienti affidati all'agente negli ultimi 3 trimestri del rapporto, risultava un decremento, non un incremento, di fatturato (“il CTU ha fatto un errore nei conteggi, in quanto la media annua di fatturato nei primi 3 trimestri non è, come rilevato dal CTU, pari ad euro 88.310,50, ma pari ad euro
92.570,05 … è sufficiente esaminare tutte le fatture della che sono state Pt_1 prodotte dalla scrivente difesa nel giudizio di primo grado (documenti 3A - elenco fatture anno 2017; doc. 3B - elenco fatture anno 2018; doc. 3C - Pt_1 Pt_1 elenco fatture anno 2019; doc. 3D - elenco fatture anno 2020). Pt_1 Pt_1
In particolare, dovendosi esaminare la media di fatturato dei primi 3 trimestri, è sufficiente esaminare i documenti relativi agli anni 2017 e 2018, ovvero i documenti n. 3A e 3B. E, considerando che negli ultimi 3 trimestri la media annua di fatturato è pari ad euro 91.789,00 (su questo importo le due parti concordano),
c'è stato un calo/decremento di fatturato, non un incremento dello stesso. Di conseguenza, alla luce, anche, del decremento del fatturato, si ribadisce che nessuna indennità meritocratica può essere riconosciuta al Sig. ). Parte_2
Il motivo è infondato.
Se è vero che, nella descrizione degli elementi costitutivi della fattispecie relativa all'indennità meritocratica, l'agente si è effettivamente limitato a far questione di un supposto unico presupposto del credito rappresentato dalla circostanza di aver aumentato il fatturato con la clientela esistente e/o acquisito nuovi clienti (v. espressamente nel ricorso;
“l'indennità meritocratica … che risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la
5 clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti”), è altresì vero che, nel riferire di aver “diritto alle provvigioni sugli affari conclusi dalla Mandante entro l'anno successivo alla data di scioglimento del contratto, in quanto riconducibili all'attività in precedenza svolta dall'Agente, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1748 c.c.”, l'interessato ha nella sostanza dedotto la sussistenza dei vantaggi sostanziali/rilevanti per la preponente successivi allo scioglimento del rapporto, elemento mancante (soltanto formalmente, allora) nella precedente deduzione.
Nel resto, la prospettata assenza di prova dell'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti in corso di rapporto si risolve in realtà in un dissenso soltanto astratto e non motivato rispetto alle conclusioni cui è pervenuta l'ausiliaria, limitandosi infatti la società ad evidenziare l'erroneità del conteggio condotto sulla media annuale del fatturato dei primi 9 mesi e non, secondo il criterio contrattuale, dei primi tre trimestri.
Il dato è però superato dall'intervenuta rielaborazione del conteggio, compiuta dalla c.t.u. tenendo conto, appunto, della “Media annuale fatturato dei primi 3 trimestri”.
A fronte del risultato – lo stesso importo di € 88.310,50, da rivalutare in €
89.329,78 – ottenuto in applicazione del corretto criterio, non è dunque idonea una contestazione fondata ancora sull'elemento dell'erroneità del criterio precedentemente applicato e sulla mera indicazione di un diverso importo calcolato sulla base del criterio corretto. Non è specificato, infatti, il motivo per il quale l'ausiliaria del giudice avrebbe errato nel giungere allo stesso risultato pur applicando il criterio contrattuale;
né l'appellante giustifica l'affermazione circa la correttezza della somma di € 92.570,05 se non rimandando all'esatta lettura della documentazione in atti, la stessa esaminata dalla c.t.u.
Sicché la censura di erronea motivazione della sentenza, in quanto fondata sui riportati risultati della c.t.u., costituisce, nella sostanza, una mera forma di dissenso che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente (e quindi del Giudice che su quelle argomentazioni si è basato) e che non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In definitiva, non emergendo, dalle ragioni espresse con il motivo di appello, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal c.t.u. e dal primo Giudice, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
4. Con il secondo motivo, l'appellante, sulla base della prospettata fondatezza del primo motivo, chiede la condanna dell'agente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e della c.t.u.
6 In subordine, nell'ipotesi di rigetto anche parziale dell'appello, chiede la compensazione integrale delle spese legali del primo grado o la relativa riduzione, venendo poste le spese della c.t.u. a carico delle parti al 50% ciascuna.
Rileva la società che l'agente, nel giudizio di primo grado, aveva chiesto non solo il pagamento dell'indennità meritocratica ma anche il pagamento delle provvigioni maturate entro l'anno successivo alla cessazione del rapporto, riconosciute quest'ultime nel minor importo di € 1.080,00 (senza peraltro riconoscimento di alcun credito in relazione al cliente ). Parte_3 era poi risultata vittoriosa sulla domanda riconvenzionale di Parte_1 rimborso di una ritenuta d'acconto versata all'Erario, il cui importo (€ 314,85) non era stato detratto dal totale della fattura pagata al che ne aveva Parte_2 espressamente ammesso la debenza.
Ebbene, conclude la società, “nonostante che il sig. sia risultato Parte_2 vittorioso soltanto sul 50% della sua domanda nei confronti della e che Pt_1 sia risultato soccombente su una parte della domanda riconvenzionale formulata dalla il Giudice non ha applicato alcuna compensazione né riduzione. Pt_1
La regola generale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte … Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto compensare le spese legali e porre le spese della CTU a carico delle parti al 50% ciascuna, ed invece la è stata condannata a pagare: - interamente le spese legali, Parte_4 sulla base della tariffa professionale piena;
- interamente le spese di CTU”.
Il motivo è fondato soltanto in parte.
L'agente ha visto riconoscere in misura inferiore la fondatezza della domanda relativa al pagamento delle provvigioni maturate per gli affari conclusi dopo la cessazione del rapporto (istanza peraltro non articolata in più capi o non appartenente a una domanda articolata in più capi), non potendo farsi questione sul punto di soccombenza1 parziale. Ha poi visto accogliere la domanda relativa all'indennità meritocratica.
7 Nella determinazione del credito, il Giudice ha tenuto conto della necessità di scomputare l'importo sopra meglio distinto dalle spettanze dell'agente, soltanto ridotte, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale.
Il complessivo esito della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in misura di un quinto, con condanna della società al pagamento del residuo, liquidato come in dispositivo.
Tanto comporta la condanna dell'agente, come richiesto, a restituire alla società l'importo ricevuto a titolo di spese del giudizio di primo grado nella misura pari all'importo compensato all'esito di questo giudizio (un quinto del valore delle spese del giudizio di primo grado, pagate), oltre interessi legali dalla data del pagamento (12.3.2024) al saldo.
La compensazione, integrale o parziale, non va invece riferita alle spese di c.t.u., espletata al solo fine di determinare il credito (riconosciuto) dell'agente.
5. L'appello va pertanto accolto per quanto di ragione, con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha condannato la società al pagamento integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio in misura di un quinto e condanna la società al pagamento del residuo, che liquida, per il primo grado, in € 3.600,00 per compensi, oltre accessori di legge, con rimborso nella stessa proporzione degli esborsi, e, per il presente grado, in € 3.200,00 per compensi, oltre accessori di legge;
condanna l'appellato a restituire all'appellante le spese del giudizio di primo grado nella misura pari all'importo posto a proprio carico all'esito di questo giudizio (un quinto del valore delle spese del giudizio di primo grado), oltre interessi legali dal 12.3.2024 al saldo.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., 22.3.2023, n. 8175: “In materia di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta (anche sensibile), di una domanda articolata in un unico capo non comporta reciproca soccombenza, configurabile, invece, in presenza di una molteplicità di domande contrapposte formulate nello stesso processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non comporta pertanto, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma tutt'al più può giustificare solo la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.