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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/10/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa LV IO, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2904 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 14.10.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DE PAOLIS ANTONIO e Parte_1
LO ERMINI, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RUPERTO CLAUDIA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
1. Con tempestivo ricorso in riassunzione post dichiarazione di incompetenza del
Tribunale di Roma, depositato il 31.05,2023, il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Velletri rappresentando in fatto che:
- con domanda n.2148623800022 del 29.11.2013 il sig. chiedeva di essere Parte_1
ammesso alla costituzione di rendita vitalizia ex art.13 L.n.1338/1962, in riferimento ai contributi omessi nei rapporti di lavoro subordinato intercorsi alle dipendenze della
Omab Srl e della Sogea Srl per complessive 110 settimane, siccome comprovati dalla copia del libretto di lavoro rilasciata dall'ultimo datore di lavoro e richiesto dall' CP_1
- con provvedimento prot. n.7002.29.1.2014 del 29.1.2014 l'Istituto accoglieva la domanda;
- Per effetto di tale accoglimento il sig. versava in un'unica soluzione Parte_1
l'importo di €.34.168,17 richiesto dall'Istituto per il riscatto dei periodi contributivi prescritti;
- In considerazione del raggiungimento dei requisiti pensionistici l'istante, già collocato in CIGS in forza di accordi sindacali aziendali ratificato con decreto direttoriale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.66722 del 28/06/2012, proponeva domanda di prepensionamento ai sensi dell'articolo 35 e 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 e degli articoli 12 e 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
- a seguito dell'espresso riconoscimento da parte dell' della sussistenza dei requisiti CP_1
contributivi per accedere al prepensionamento, l'istante sottoscriveva con il datore di lavoro ( accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, Parte_2
che veniva definitivamente risolto il 28.2.2014;
- Con nota datata 25.5.2018 il Dirigente dell'Agenzia Complessa di Roma – Monteverde, dott.ssa comunicava di aver disposto l'annullamento del provvedimento di CP_2
accoglimento rendita vitalizia del 29.1.2014 con la seguente motivazione: “in quanto dagli atti risulta consegnata copia dell'attestato sostitutivo del libretto di lavoro autenticato dalla ditta
Agenzia Ansa e non autenticata da pubblico ufficiale… la copia … è incompleta … dalla verifica negli archivi informatici … entrambe le aziende riportate sul libretto di lavoro che hanno omesso il versamento della contribuzione non sono state individuate”; Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
- Con successiva comunicazione del 4.3.2019 l' chiedeva al sig. la CP_1 Parte_1
restituzione dei ratei di pensione pagati sulla pensione cat. VO n.13642866 per l'importo di €.13.859,48;
- Il sig. proponeva ricorso amministrativo e, a seguito del rigetto di Parte_1
questo, ricorso giudiziale innanzi al Tribunale del Lavoro di Roma, RGN 7656/2019, avverso i provvedimenti dell' formulando le seguenti conclusioni: “previa CP_1
disapplicazione del provvedimento impugnato n.7002/2008 della costituzione di rendita vitalizia, accertare e dichiarare il diritto (…) a fruire del trattamento pensionistico già riconosciuto dall' pensione VO 001 70156 13642866 a decorrere dal 1.3.2014 con il diritto (…) a percepire l'assegno pensionistico mensile di €.2.414,23 per 13 mensilità, o il diverso importo ritenuto giusto ed equo e (…) condannare l' a corrispondere (…) il trattamento pensionistico dovuto e per il periodo dal CP_1
1.8.2018 al 28.2.2019 al pagamento della somma complessiva di €.14.320,08, o la diversa somma maggiore o minore (…); in via subordinata (…) accertare e dichiarare che (…) deve essere indennizzato in misura pari alla differenza tra il trattamento retributivo cui avrebbe avuto diritto se non avesse risolto il rapporto di lavoro (…) e il trattamento pensionistico percepito, e, pertanto, nella misura di €.59.440,76 sino al 31.7.2018 e nella misura di €.51.968,14 a decorrere dal 1.8.2018 sino al momento del conseguimento del trattamento pensionistico o nelle diverse misure maggiori o minori che saranno ritenute giuste ed eque previa occorrendo CTU tecnico contabile. Per l'effetto condannare
l' a corrispondere al ricorrente €.59.440,76 sino al 31.7.2018 oltre ad €.65.665,46 annui a CP_1
decorrere dal 1.8.2018 sino al momento del conseguimento del trattamento pensionistico, o nelle diverse somme maggiori o minori (…) in ogni caso dichiarare irripetibili le quote di pensione percepite (…)”;
- Con sentenza n.9746/2021 pubblicata il 21.3.2022, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro di I grado, estensore dott.ssa Bajardi, accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando “l'irripetibilità dell'importo già corrisposto al ricorrente a titolo di trattamento pensionistico VO 001 70156 13642866 nel periodo 1.3.2014 – 31.7.2018”;
- la sentenza n.9746/2021 non è stata appellata e, quindi, è passata in giudicato;
- nel periodo dal 1.8.2018 al 28.2.2019 al ricorrente non è stato corrisposto alcun rateo di pensione VO n.13642866;
- Nonostante il chiaro tenore del decisum giudiziale non appellato e, quindi, con forza di giudicato tra le parti, l' con nota del 27.5.2021 comunicava al ricorrente che CP_1 Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
avrebbe assoggettato il trattamento di reversibilità SO 003, 7015n.27188137, percepito dal sig. quale coniuge della sig.ra fu già titolare della Parte_1 Parte_3 CP_3
prestazione pensionistica VO 7004 n.11821357, alla trattenuta mensile di €.212.65 (pari al 10%) a titolo di rateo recupero credito dell'importo complessivo di €.138.599,48;
- A nulla è valsa la diffida in opposizione dell'odierno ricorrente con pec del 14.10.2022 che si allegata in atti;
- nel periodo dal 1° dicembre 2022 al 31.3.2023 al sig. sono stati Parte_1
trattenuti complessivamente €.897,16 (212,65 nel mese di dicembre 2022 ed €.228,17 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023).
Concludeva affermando che la trattenuta operata d'ufficio sul trattamento pensionistico di reversibilità legittimamente percepito dal ricorrente è evidentemente illegittima in quanto espressamente vietato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 9746/2021 passata in giudicato.
Si costituiva reiterando le deduzioni contenute nella memoria di costituzione del CP_1
giudizio originario, relative alla sola incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, senza esplicazione alcuna del proprio operato.
La causa, di natura documentale, giungeva alla discussione e decisione all'udienza del
14.10.2025, trattata in modalità cartolare.
***
2. La domanda è fondata.
Posto che, sulla base del principio dell'onere della prova, spetta a chi agisce in giudizio provare il fondamento delle proprie ragioni, e che il principio di non contestazione opera sui fatti e non sulla ricostruzione in diritto della vicenda, nel merito la sentenza che, a parere del ricorrente, impedirebbe il recupero dell'indebito sulla propria pensione non ha riconosciuto interamente le sue ragioni, ma, anzi, ha pronunciato “il rigetto della domanda relativa al richiesto riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento di annullamento della costituzione di rendita vitalizia ed al diritto del a godere del trattamento pensionistico già Parte_1
riconosciuto da con decorrenza 1.3.14.” CP_1
La medesima pronuncia ha, invece, “accolto il capo di domanda relativo alla richiesta di indennizzo di cui ai capi b) e c) delle conclusioni del ricorso, dovendosi valorizzare l'affidamento riposto Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
dal lavoratore nelle comunicazioni dell'istituto convenuto”, e dichiarato “la irripetibilità delle somme corrisposte dall' a titolo di trattamento pensionistico erogato, operando qui l'eccezione di CP_1
irripetibilità ex art. 52 l. 88/89 - rilevabile anche d'ufficio (Cass. 1315/95)”.
Dunque, la sentenza non ha vietato ogni recupero, ma solo quelle dell'importo già corrisposto al ricorrente a titolo di trattamento pensionistico VO 001 70156 13642866 nel periodo 1.3.14-31.7.18; tuttavia, la somma di euro 138.599,48 è vicina a quella corrispondente all'indebito dichiarato irripetibile, dunque, anche se non è dirimente che l' non abbia detto nulla circa le ragioni della trattenuta sulla pensione, il silenzio CP_1
serbato sul punto induce a ritenere che si tratti proprio di quel credito.
Conseguentemente l' deve essere condannata a restituire a l' la somma CP_1 CP_1
indebitamente trattenuta nei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023 per l'importo complessivo di €.897,16 nonché di ogni ulteriore trattenuta.
3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Previa disapplicazione del provvedimento di liquidazione del 27.05.2021 perché contrastante con la sentenza passata in giudicato del Tribunale di
Roma n. 9746/2021 del 21.03.2022, condanna l' in persona del suo CP_1
l.r.p.t., alla restituzione dell'importo di € 897,16, sino al 31.3.2023;
- Condanna l' alla refusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, CP_1
che liquida in euro 2.540, oltre iva, spese generali e c.p.a., nonché del contributo unificato se versato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, il 27/10/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
LV IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa LV IO, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2904 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 14.10.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DE PAOLIS ANTONIO e Parte_1
LO ERMINI, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RUPERTO CLAUDIA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
1. Con tempestivo ricorso in riassunzione post dichiarazione di incompetenza del
Tribunale di Roma, depositato il 31.05,2023, il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Velletri rappresentando in fatto che:
- con domanda n.2148623800022 del 29.11.2013 il sig. chiedeva di essere Parte_1
ammesso alla costituzione di rendita vitalizia ex art.13 L.n.1338/1962, in riferimento ai contributi omessi nei rapporti di lavoro subordinato intercorsi alle dipendenze della
Omab Srl e della Sogea Srl per complessive 110 settimane, siccome comprovati dalla copia del libretto di lavoro rilasciata dall'ultimo datore di lavoro e richiesto dall' CP_1
- con provvedimento prot. n.7002.29.1.2014 del 29.1.2014 l'Istituto accoglieva la domanda;
- Per effetto di tale accoglimento il sig. versava in un'unica soluzione Parte_1
l'importo di €.34.168,17 richiesto dall'Istituto per il riscatto dei periodi contributivi prescritti;
- In considerazione del raggiungimento dei requisiti pensionistici l'istante, già collocato in CIGS in forza di accordi sindacali aziendali ratificato con decreto direttoriale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.66722 del 28/06/2012, proponeva domanda di prepensionamento ai sensi dell'articolo 35 e 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 e degli articoli 12 e 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
- a seguito dell'espresso riconoscimento da parte dell' della sussistenza dei requisiti CP_1
contributivi per accedere al prepensionamento, l'istante sottoscriveva con il datore di lavoro ( accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, Parte_2
che veniva definitivamente risolto il 28.2.2014;
- Con nota datata 25.5.2018 il Dirigente dell'Agenzia Complessa di Roma – Monteverde, dott.ssa comunicava di aver disposto l'annullamento del provvedimento di CP_2
accoglimento rendita vitalizia del 29.1.2014 con la seguente motivazione: “in quanto dagli atti risulta consegnata copia dell'attestato sostitutivo del libretto di lavoro autenticato dalla ditta
Agenzia Ansa e non autenticata da pubblico ufficiale… la copia … è incompleta … dalla verifica negli archivi informatici … entrambe le aziende riportate sul libretto di lavoro che hanno omesso il versamento della contribuzione non sono state individuate”; Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
- Con successiva comunicazione del 4.3.2019 l' chiedeva al sig. la CP_1 Parte_1
restituzione dei ratei di pensione pagati sulla pensione cat. VO n.13642866 per l'importo di €.13.859,48;
- Il sig. proponeva ricorso amministrativo e, a seguito del rigetto di Parte_1
questo, ricorso giudiziale innanzi al Tribunale del Lavoro di Roma, RGN 7656/2019, avverso i provvedimenti dell' formulando le seguenti conclusioni: “previa CP_1
disapplicazione del provvedimento impugnato n.7002/2008 della costituzione di rendita vitalizia, accertare e dichiarare il diritto (…) a fruire del trattamento pensionistico già riconosciuto dall' pensione VO 001 70156 13642866 a decorrere dal 1.3.2014 con il diritto (…) a percepire l'assegno pensionistico mensile di €.2.414,23 per 13 mensilità, o il diverso importo ritenuto giusto ed equo e (…) condannare l' a corrispondere (…) il trattamento pensionistico dovuto e per il periodo dal CP_1
1.8.2018 al 28.2.2019 al pagamento della somma complessiva di €.14.320,08, o la diversa somma maggiore o minore (…); in via subordinata (…) accertare e dichiarare che (…) deve essere indennizzato in misura pari alla differenza tra il trattamento retributivo cui avrebbe avuto diritto se non avesse risolto il rapporto di lavoro (…) e il trattamento pensionistico percepito, e, pertanto, nella misura di €.59.440,76 sino al 31.7.2018 e nella misura di €.51.968,14 a decorrere dal 1.8.2018 sino al momento del conseguimento del trattamento pensionistico o nelle diverse misure maggiori o minori che saranno ritenute giuste ed eque previa occorrendo CTU tecnico contabile. Per l'effetto condannare
l' a corrispondere al ricorrente €.59.440,76 sino al 31.7.2018 oltre ad €.65.665,46 annui a CP_1
decorrere dal 1.8.2018 sino al momento del conseguimento del trattamento pensionistico, o nelle diverse somme maggiori o minori (…) in ogni caso dichiarare irripetibili le quote di pensione percepite (…)”;
- Con sentenza n.9746/2021 pubblicata il 21.3.2022, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro di I grado, estensore dott.ssa Bajardi, accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando “l'irripetibilità dell'importo già corrisposto al ricorrente a titolo di trattamento pensionistico VO 001 70156 13642866 nel periodo 1.3.2014 – 31.7.2018”;
- la sentenza n.9746/2021 non è stata appellata e, quindi, è passata in giudicato;
- nel periodo dal 1.8.2018 al 28.2.2019 al ricorrente non è stato corrisposto alcun rateo di pensione VO n.13642866;
- Nonostante il chiaro tenore del decisum giudiziale non appellato e, quindi, con forza di giudicato tra le parti, l' con nota del 27.5.2021 comunicava al ricorrente che CP_1 Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
avrebbe assoggettato il trattamento di reversibilità SO 003, 7015n.27188137, percepito dal sig. quale coniuge della sig.ra fu già titolare della Parte_1 Parte_3 CP_3
prestazione pensionistica VO 7004 n.11821357, alla trattenuta mensile di €.212.65 (pari al 10%) a titolo di rateo recupero credito dell'importo complessivo di €.138.599,48;
- A nulla è valsa la diffida in opposizione dell'odierno ricorrente con pec del 14.10.2022 che si allegata in atti;
- nel periodo dal 1° dicembre 2022 al 31.3.2023 al sig. sono stati Parte_1
trattenuti complessivamente €.897,16 (212,65 nel mese di dicembre 2022 ed €.228,17 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023).
Concludeva affermando che la trattenuta operata d'ufficio sul trattamento pensionistico di reversibilità legittimamente percepito dal ricorrente è evidentemente illegittima in quanto espressamente vietato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 9746/2021 passata in giudicato.
Si costituiva reiterando le deduzioni contenute nella memoria di costituzione del CP_1
giudizio originario, relative alla sola incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, senza esplicazione alcuna del proprio operato.
La causa, di natura documentale, giungeva alla discussione e decisione all'udienza del
14.10.2025, trattata in modalità cartolare.
***
2. La domanda è fondata.
Posto che, sulla base del principio dell'onere della prova, spetta a chi agisce in giudizio provare il fondamento delle proprie ragioni, e che il principio di non contestazione opera sui fatti e non sulla ricostruzione in diritto della vicenda, nel merito la sentenza che, a parere del ricorrente, impedirebbe il recupero dell'indebito sulla propria pensione non ha riconosciuto interamente le sue ragioni, ma, anzi, ha pronunciato “il rigetto della domanda relativa al richiesto riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento di annullamento della costituzione di rendita vitalizia ed al diritto del a godere del trattamento pensionistico già Parte_1
riconosciuto da con decorrenza 1.3.14.” CP_1
La medesima pronuncia ha, invece, “accolto il capo di domanda relativo alla richiesta di indennizzo di cui ai capi b) e c) delle conclusioni del ricorso, dovendosi valorizzare l'affidamento riposto Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
dal lavoratore nelle comunicazioni dell'istituto convenuto”, e dichiarato “la irripetibilità delle somme corrisposte dall' a titolo di trattamento pensionistico erogato, operando qui l'eccezione di CP_1
irripetibilità ex art. 52 l. 88/89 - rilevabile anche d'ufficio (Cass. 1315/95)”.
Dunque, la sentenza non ha vietato ogni recupero, ma solo quelle dell'importo già corrisposto al ricorrente a titolo di trattamento pensionistico VO 001 70156 13642866 nel periodo 1.3.14-31.7.18; tuttavia, la somma di euro 138.599,48 è vicina a quella corrispondente all'indebito dichiarato irripetibile, dunque, anche se non è dirimente che l' non abbia detto nulla circa le ragioni della trattenuta sulla pensione, il silenzio CP_1
serbato sul punto induce a ritenere che si tratti proprio di quel credito.
Conseguentemente l' deve essere condannata a restituire a l' la somma CP_1 CP_1
indebitamente trattenuta nei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023 per l'importo complessivo di €.897,16 nonché di ogni ulteriore trattenuta.
3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Previa disapplicazione del provvedimento di liquidazione del 27.05.2021 perché contrastante con la sentenza passata in giudicato del Tribunale di
Roma n. 9746/2021 del 21.03.2022, condanna l' in persona del suo CP_1
l.r.p.t., alla restituzione dell'importo di € 897,16, sino al 31.3.2023;
- Condanna l' alla refusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, CP_1
che liquida in euro 2.540, oltre iva, spese generali e c.p.a., nonché del contributo unificato se versato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, il 27/10/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
LV IO