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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/11/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine del 20.11.2025 fissato ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, nella causa iscritta al n. 4682 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
C.F. 1 ) nata a [...] il Parte 1 (C.F.:
12.5.1981, residente in Montecalvo Irpino, C.da San Felice n. 9, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Laura Sgrò, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 50;
RICORRENTE
E
(P.IVA P.IVA 1 ), in persona legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MAa Concetta Tedesco, giusta Dott.ssa CP 2 procura alle liti in calce alla memoria di costituzione, in esecuzione della Delibera Originale
Esecutiva n. 191 del 26.02.2025 pubblicata sull'Albo Pretorio ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale dell sito alla Via Dell'Angelo n.1, in Benevento;
CP 3
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, la ricorrente in epigrafe identificata ha dedotto: di essere stata assunta dall con contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 01.04.2023, in qualità di infermiera, assegnata presso il Pronto Soccorso del P.O. San Pio- Benevento;
di essere stata immessa in servizio, in qualità di Professionista sanitario infermieristico- infermiere, a seguito di deliberazione n. 150 del 20.2.2023, avente ad oggetto “nulla osta per mobilità per compensazione Dott.ssa dipendente [...] Parte 1 dipendente dell CP 3 Controparte 4 e Dott. Persona 1 entrambi profilo infermiere “Area dei professionisti della salute e dei funzionari”; che, dopo appena due mesi dalla immissione in servizio presso il Pronto Soccorso, con nota Prot. 11065 del 30.5.2023, avente ad oggetto “assegnazione presso l
[...]
Parte 2 a firma della Dott.ssa Persona 2 e del Dott. Persona 3
[...] rispettivamente Dirigente Servizio Professioni Sanitarie e Direttore Medico
Interpresidiale, 1 disponeva, con effetto immediato (dal Controparte 1 giorno seguente, 1.6.2023), la sua destinazione presso 1 Parte 2
[...] senza neppure un giorno di preavviso;
che, la predetta assegnazione veniva disposta senza la previsione di una visita preventiva da parte del Medico competente, necessaria per attestare l'idoneità della dipendente a svolgere presso l'Unità di destinazione le specifiche mansioni richieste che potevano presentare rischi specifici diversi;
CP 5che, lo stesso identico provvedimento che 1 aveva adottato nei suoi confronti era stato contestualmente adottato anche nei confronti della dott.ssa [...]
Per 4 sorella di e anch'essa infermiera presso il medesimo Parte 1
Pronto Soccorso;
che, a seguito della disposizione datoriale, si era immediatamente rivolta ad un legale di fiducia e in data 31.5.2023 inviava all Controparte 1 richiesta di chiarimenti, contestando altresì l'illegittimità del provvedimento, chiedendone l'annullamento e specificando di avere una formazione professionale specifica per le emergenze in Pronto Soccorso, avendo maturato esperienza pluriennale e avendo frequentato un corso di formazione per operatori sanitari al Triage in Pronto Soccorso abilitante presso l'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati” di Avellino, a differenza di altri infermieri che prestavano attività lavorativa presso il Pronto Soccorso, alcuni dei quali avevano chiesto il trasferimento presso altre unità operative, senza però ottenerlo;
che, in data 06.06.2023 per il tramite della CP 6 ed in data 06.07.2023, per il tramite della rappresentanza sindacale LAISA- Lavoratori Indipendenti della Salute, chiedeva chiarimenti alla datrice di lavoro e medio tempore, in data 10.6.2023, inviava istanza di accesso agli atti;
che, in data 08.08.2023, le veniva consentito l'accesso agli atti dell'istruttoria del fascicolo, dai quali apprendeva che la disposizione con cui era stata assegnata presso il
Pronto Soccorso (avvenuta mediante cambio compensativo) era stata intesa come
"temporanea” e, pertanto, poiché la risorsa “si inserisce a pieno titolo all'interno del dinamico assetto organizzativo aziendale nell'ambito di specifici obiettivi istituzionali", veniva riassegnata a far data "dal 1 giugno 2023, in maniera temporanea all'UOC di
Chirurgia Generale Oncologica"; che, l'amministrazione, infine, specificava che la disposizione “intende garantire, attraverso l'assegnazione temporanea dell'interessata alla Chirurgia Generale Oncologica, all'interno di un percorso di crescita Aziendale, l'individuazione e la valorizzazione di un giovane/esperto Profilo Professionale che ben si adatta ad una tipologia assistenziale di eccellenza, integrandosi con servizio h24 con e risorse infermieristiche già presenti"; che, con comunicazione del 9.8.2023 CP 7 16931, 1 Controparte 1 riscontrava la diffida inviata, per conto della ricorrente, dal Sindacato LAISA, fornendo spiegazioni sommarie e non esaustive;
che, in data 24.8.2024, il LAISA, inviava ulteriore comunicazione al datore di lavoro, evidenziando che dipendente era stata destinataria di "subdole e strutturate forme di demansionamento, seppur parziale", causa di pregiudizio professionale, economico
(avendo perso il diritto all'indennità di PS e reperibilità) ed esistenziale;
che, in data 27.9.2023 il Presidente del Laisa, in rappresentanza della dipendente inviava ulteriore comunicazione di sollecito, riscontrata con Parte 1 comunicazione del 10.10.2023, con cui 1 Controparte_1 chiedeva di "conoscere in maniera chiara e dettagliata la persistente e strutturata forma di demansionamento e dequalificazione" rappresentando che "la dott.ssa dalla data del suo Parte 1 trasferimento presso la UOC di Chirurgia Generale Oncologica, ricopre ed esercita le competenze professionale in coerenza con il profilo professionale di appartenenza"; che, con comunicazioni del 4 e 6 novembre 2023, ribadiva che "nel corso dei quattro mesi la scrivente Laisa ha rilevato altre presunte violazioni contrattuali come, per citarne una, la non tempestiva comunicazione dei turni di lavoro ad opera dei coordinatori delle
UUOOCC di appartenenza, Sicuramente la più importante è la presunta contestazione di una strutturata e persistente attività volta al demansionamento ed alla dequalificazione professionale" e che "nell'attuale UOC di assegnazione non sono previsti profili rientranti nell'Area del personale di supporto e (ex Ausiliario specializzato, Commesso...) e, neppure, almeno per il turno notturno, profili afferenti all'Area degli operatori (OSS)",
"pertanto la nostra assistita si trova in una imbarazzante condizione per cui: da una parte,
è impossibilitata, a garanzia dell'utenza, ad applicare appieno le previsioni di cui al D.M.
14 settembre 1994", secondo cui l'infermiere agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali e per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto, "dall'altra, è destinataria di recepite subdole e strutturate forme di demansionamento, seppur parziale"; che, si rivolgeva anche al Difensore Civico della Regione Campania (Ricorso n.
48/2024) e, unitamente alla sorella inviava ulteriore diffida Persona 4 chiedendo al datore di lavoro di disporre il reintegro all Controparte_1 nella loro precedente posizione lavorativa, con riserva di agire giudizialmente anche per il risarcimento dei danni subiti e subendi;
Controparte 1 rappresentava alle due che, con pec del 2 agosto 2024, 1 dipendenti che le determinazioni dirigenziali adottate nei loro confronti – contrariamente a
-
quanto riferito nelle "motivazioni correlate alla disposizione prot. n. 11065 del 30.5.23" - erano da configurarsi non più come "mobilità volontaria” bensì quali “mero spostamento, comunque con carattere di temporaneità, tra unità operative all'interno del medesimo presidio e, pertanto, non da ritenersi correlato alle caratteristiche dell'istituto della mobilità, bensì configurabile con quanto riportato all'art. 18, comma 2 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 come sostituito dall'art. 3 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 31.07.2009"; che, i suddetti eventi sono stati motivo di grave turbamento fisico, emotivo e psicologico.
Per tali motivi, la ricorrente ha chiesto di “• accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del provvedimento nota Prot. 11065 del 30.5.2023, avente ad oggetto
"assegnazione presso 1 a firma della Dott.ssa Parte 2 rispettivamente Dirigente Servizio e del Dott. Persona 3 Persona_2 Professioni Sanitarie e Direttore Medico Interpresidiale, 1 Controparte 1 disponeva, con effetto immediato (dal giorno seguente, 1.6.2023), che ha stabilito una nuova destinazione lavorativa, per tutte le superiori argomentazioni e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro alla reintegra della dipendente dott.ssa presso l'unità di Parte 1
Pronto Soccorso, nella posizione precedentemente occupata, nonché a corrispondere alla dipendente il pagamento della “indennità di pronto soccorso" e delle altre differenze retributive a decorrere dalla data del 1.6.2023 e sino all'effettivo reintegro nella precedente posizione lavorativa;
condannare 1 Controparte_8 al risarcimento
•
dei danni non patrimoniali in via equitativa;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi
•
del presente giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge".
Regolarmente costituita, 1 CP 5 ha eccepito la nullità del ricorso e, nel merito,
l'infondatezza deducendo che il contratto di assunzione sottoscritto dalle parti individuava il
Pronto Soccorso quale sede di Prima assegnazione;
che, partecipazione al corso di formazione al TRIAGE1 non costituva alcun formale titolo di specializzazione, atteso che non Parte esiste la categoria giuridica dell'infermiere specializzato;
che, l'assegnazione presso la
Chirurgia Generale Parte 2 avveniva per esigenze organizzative e nel pieno rispetto di
Parte 2 infatti, rappresenta tutte le normative vigenti;
che, la una struttura strategica nell'offerta assistenziale dell Controparte 3 e la ricorrente era stata considerata valevole per integrare le risorse infermieristiche a supporto della citata UOC in quanto "presenta tutte le caratteristiche professionali per rivestire un ruolo importante in un settore delicato ed in crescita"; che, l'istante non aveva subito alcun demansionamento;
che, il ricorso era nullo per genericità ed indeterminatezza, mancando l'indicazione delle mansioni inferiori presumibilmente svolte;
che, il provvedimento adottato dall'azienda era legittimo, essendo espressione del potere organizzatorio del datore di lavoro, che non richiede alcuna motivazione;
che, l'istante non aveva subito alcun danno economico, in quanto il trattamento economico fondamentale era rimasto immutato, essendo venute meno solo le voci e Controparte 10 che, non era necessaria la nuova visita Controparte_9 del medico competente, in quanto non si era in presenza di un cambio mansioni ma di unità operativa.
Ritenuto di non ammettere la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, in quanto in parte irrilevante ed in parte generica e/o da provarsi documentalmente, la causa è stata rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, è stata decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
2.
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del provvedimento nota Prot. 11065 del 30.5.2023, avente ad oggetto “assegnazione presso con conseguente reintegra presso l'unità di Pronto Parte 2
,
Soccorso, nella posizione precedentemente occupata e la condanna dell Controparte 1 a corrisponderle l'indennità di pronto soccorso e le altre differenze retributive a decorrere dalla data del 1.6.2023 e sino all'effettivo reintegro nella precedente posizione lavorativa e al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa.
3.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, sollevata dalla convenuta per indeterminatezza della domanda, con riferimento alla descrizione delle mansioni in concreto svolte dalla Parte 1 a seguito del trasferimento.
La giurisprudenza ha più volte ribadito "il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass.
4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003
n. 12059, Cass. 21/9/2004 n. 18930)" (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n.3143).
Nel caso di specie, dall'esame del ricorso è possibile evincere gli elementi indispensabili per delineare la materia del contendere, ed emergono con chiarezza sia le pretese della ricorrente sia le ragioni di fatto e di diritto, sulle quali esse si basano. 4.
Venendo al merito, occorre premettere in diritto che, l'art. 5 d.lgs 165/2001 dispone che "1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. 3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti".
L'art. 18 del CCNL Comparto Sanità del 7.04.1999 prevede "1. La mobilità all'interno dell'azienda concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'azienda l'utilizzazione del personale nell'ambito delle strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente stesso. Detta utilizzazione è disposta, previa informazione ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure: a) Mobilità di urgenza: Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili;
ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare salvo consenso del dipendente. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie. Al personale interessato, se ed in quanto dovuta spetta l'indennità di missione prevista dall'art. 44 per la durata della assegnazione provvisoria. b) Mobilità ordinaria, a domanda: Le aziende, prima dell'assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive ai sensi della legge 56/1987, o concorsuali, possono attivare procedure di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità e criteri: 1) tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da ricoprire;
2) domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione integrativa. c) Mobilità d'ufficio: Le aziende, in mancanza di domande per la mobilità volontaria, possono disporre d'ufficio per motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa. 4.
Alla contrattazione per la definizione dei criteri di cui alle lettere b), punto 2, e c) del comma precedente si applica la procedura dell'art. 4, comma 5 del CCNL aprile 1999. 5. La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.
6. Sono abrogati l'art. 39 del DPR 761/1979 e l'art. 11 del DPR. 384/1990".
In ordine alla possibilità per la PA datrice di lavoro di esercitare il cd. Ius variandi, l'art. 52 c.
1 d.lgs. 165/2001 stabilisce che "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione".
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “in tema di pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c." (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 1665 del 16/01/2024,
Cassazione civile sez. lav., 12/02/2021, n.3666, cfr. anche Cass. 16 luglio 2018, n.
18817; Cass. 26 marzo 2014, n. 7106; Cass. 5 agosto 2010, n. 18283; Cass. 11 maggio 2010,
n. 11405; Cass. 21 maggio 2009, n. 11835; Cass., S.U., 4 aprile 2008., n. 8740) e che "nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività" (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020).
5. Co Tanto premesso, si rileva che con nota prot. 11065 del 30.05.2023, 1 ha disposto l'assegnazione della ricorrente presso la UOC di Chirurgia Generale Oncologica e con la successiva nota allegata al verbale di accesso agli atti del 8.08.2023, ha motivato tale assegnazione sulla base delle esigenze di riorganizzazione aziendale legate alla crescita della suddetta UOC, con conseguente necessità di assegnarvi nuove risorse con competenze e caratteristiche professionali di cui la ricorrente era in possesso.
Ebbene, contrariamente a quando dedotto dalla Parte 1 il provvedimento di assegnazione non integra gli estremi di una mobilità, in quanto, ai sensi dell'art. 18 c. 2 sopra richiamato, l'istante è stata spostata in altra unità appartenente alla medesima struttura. Non vi è stato uno spostamento geografico del luogo della prestazione, superiore ai 10 km, come richiesto dalla norma.
Come chiarito dalla suprema Corte, invero, "l'assegnazione del dipendente ad un ufficio diverso costituisce esercizio di un potere organizzativo che l'amministrazione adotta con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Il mero spostamento di un pubblico dipendente da un ufficio ad un altro, che si risolva in una assegnazione di compiti diversi da quelli prima svolti, non può essere ricondotto alla nozione di trasferimento in senso tecnico;
affinché si configuri un trasferimento, è necessario, infatti, che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all'articolo 2103 cod.civ.- (applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel D.Lgs. 165/2001) e, conseguentemente, il Comune-datore di lavoro non ha l'onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio (in termini: Cassazione civile, sez. lav., 26/09/2007, n.20170)" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 34014 del 12.11.2021).
Non trattandosi di mobilità ma di mera assegnazione ad altra unità della medesima struttura,
l'AO non era quindi tenuta a motivare la scelta operata, che è appunto espressione del proprio potere organizzatorio;
ne consegue il rigetto di tutte le doglianze avanzate dalla ricorrente sul punto. Ininfluente è, poi, la deduzione circa l'illegittimità della decisione adottata dal CP 1, in quanto non tiene conto della professionalità acquisita dalla lavoratrice, formata anche in materia di triage.
Come dedotto dalla convenuta, infatti, la partecipazione al corso di triage non comporta l'acquisizione di una diversa qualifica professionale e, come affermato dalla giurisprudenza, nel pubblico impiego l'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita. Dalla legittimità dello spostamento consegue anche la non configurabilità- proprio per l'assenza di un comportamento illegittimo o di un inadempimento contrattuale- di un danno economico legato alla mancata percezione dell'indennità di pronto soccorso e di pronta disponibilità; si tratta, invero, di voci accessorie della retribuzione volte a compensare lo svolgimento del servizio in particolari Unità operative (indennità di PS) o il disagio collegato al dover garantire la reperibilità ed il raggiungimento della struttura entro tempi stabiliti (indennità di pronta disponibilità), strettamente legate allo svolgimento effettivo di determinate mansioni e orari lavorativi.
Infondata è anche l'eccezione relativa alla illegittimità dell'assegnazione, in quanto operata senza il preventivo rilascio dell'idoneità specifica da parte del medico competente. Ai sensi degli artt. 25 e 39 d.gs. 81/2008, il medico competente alla sorveglianza sanitaria è tenuto ad effettuare la visita medica nel caso di adibizione del lavoratore a differenti mansioni
(art. 49, co. 2 lett. d), ma nel caso di specie, la ricorrente non è stata adibita allo svolgimento di mansioni diverse da quelle di infermiere, essendo stato disposto esclusivamente lo spostamento ad altra unità.
D'altronde, l'istante deduce genericamente che la visita debba essere effettuata anche nel caso di mutamento del contesto lavorativo, per valutare i rischi specifici, senza addurre alcunché su quali sarebbero i rischi specifici del reparto di assegnazione, diversi da quelli del Pronto Soccorso.
In ogni caso, 1 Controparte 1 ha depositato in giudizio l'estratto del DVR relativo al
Profilo di Rischio per gli infermieri assegnati al Pronto Soccorso e per quelli assegnati al Reparto di Chirurgia Generale Oncologica, dai quali si evince chiaramente che gli agenti di rischio sono i medesimi e, riguardo al "gradiente di rischio", che quelli relativi agli agenti biologici e allo stress lavoro correlato sono superiori nel reparto di PS, rispetto al reparto di nuova assegnazione (rispettivamente 3 e 2 per gli agenti biologici e 2 e 1 per lo stress lavoro correlato).
Infondate sono, inoltre, le doglianze relative al presunto demansionamento che la ricorrente avrebbe subito in quanto tenuta a svolgere anche mansioni di OSS. In primo luogo, al fine di stabilire l'effettività del dedotto demansionamento, la parte ricorrente avrebbe dovuto allegare e dedurre compiutamente le specifiche attribuzioni del profilo professionale di appartenenza e dei profili inferiori relativamente ai quali lamenta l'illegittima attribuzione delle mansioni corrispondenti, onde consentire al giudice di effettuare prima il raffronto, e poi la verifica sul contenuto concreto delle mansioni svolte dal dipendente e valutare se i compiti prevalenti assegnati integrino la violazione dell'art. 52 del D.Lgs. 165 del 2001. Assume quindi rilevanza determinante, ai fini del decidere, l'assolvimento dell'onere di allegazione e deduzione da parte del lavoratore, per poi consentire l'assolvimento dell'onere della prova sull'esatto adempimento, da parte datoriale, in ordine alle mansioni effettivamente assegnate al lavoratore.
"Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 48 del 02/01/2024).
Ne discende che nelle controversie instaurate dal lavoratore per reagire al potere direttivo del datore di lavoro, sull'assunto del suo illegittimo esercizio (perché le mansioni assegnate non sono corrispondenti alla qualifica), il lavoratore deve prospettare le circostanze di fatto volte a dare fondamento alla domanda proposta e, quindi, ha l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale. Rimane fermo che, a fronte di una adeguata allegazione dei fatti, incomberà al datore di lavoro, convenuto in giudizio, dimostrare di aver dato esatto adempimento all'obbligo di adibizione del dipendente a mansioni corrispondenti alla categoria o a mansioni equivalenti. In definitiva, deve ritenersi che, in caso di inadempimento o di inesatto adempimento, se è vero che grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, ancora prima, sotto un profilo logico, incombe comunque sul creditore l'onere di allegazione dell'inesattezza dell'adempimento.
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata genericamente ad affermare di aver dovuto svolgere "molto spesso" anche mansioni di OSS oltre alle proprie, stante l'assenza di personale OSS nel turno notturno, ma non che tale assegnazione sia avvenuta in misura prevalente (cfr. Cass. 21942/2022, in ordine all'assegnazione in misura prevalente delle mansioni inferiori quale necessario presupposto della domanda di demansionamento). La giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che "nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività"
(Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020). In ogni caso, dalla documentazione depositata dalla ricorrente non si evince nulla in merito al dedotto svolgimento in misura prevalente di mansioni di OSS, non essendo sufficiente a tal fine l'estratto del diario infermieristico relativo solo al 26 e al 30 ottobre 2024; né la prova orale richiesta dalla stessa avrebbe potuto offrire ulteriori elementi, stante la genericità dei capitoli articolati.
Dalla documentazione versata dall CP 5 inoltre, risulta che con nota del 7.07.2020, il
Referente del Servizio Infermieristico comunicava ai Coordinatori infermieristici dei reparti che, per le Unità in cui il personale OSS era impiegato su turni di 12 ore, era previsto il ricorso agli OSS assegnati al Pronto Soccorso, nel caso di necessità di intervento durante il turno notturno.
Non vi è prova, quindi, che la ricorrente abbia svolto mansioni di OSS per scelta datoriale, ma risulta anzi che la scelta, almeno per le giornate 26 e 30 ottobre 2024, di svolgere tali mansioni sia stata discrezionalmente assunta dalla Parte 1 che, invece, avrebbe potuto chiedere l'intervento di un OSS del Pronto Soccorso.
Dalla mancata prova del dedotto demansionamento consegue, anche, il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dall'istante.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. 5.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore della controversia, previa riduzione del 30% stante l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto e della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
MA, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
1)
Parte 1condanna al pagamento in favore della resistente delle spese di 2) lite, che liquida in complessivi € 3.240,30, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA.
Benevento, 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana MA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela
Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine del 20.11.2025 fissato ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, nella causa iscritta al n. 4682 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
C.F. 1 ) nata a [...] il Parte 1 (C.F.:
12.5.1981, residente in Montecalvo Irpino, C.da San Felice n. 9, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Laura Sgrò, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 50;
RICORRENTE
E
(P.IVA P.IVA 1 ), in persona legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MAa Concetta Tedesco, giusta Dott.ssa CP 2 procura alle liti in calce alla memoria di costituzione, in esecuzione della Delibera Originale
Esecutiva n. 191 del 26.02.2025 pubblicata sull'Albo Pretorio ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale dell sito alla Via Dell'Angelo n.1, in Benevento;
CP 3
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, la ricorrente in epigrafe identificata ha dedotto: di essere stata assunta dall con contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 01.04.2023, in qualità di infermiera, assegnata presso il Pronto Soccorso del P.O. San Pio- Benevento;
di essere stata immessa in servizio, in qualità di Professionista sanitario infermieristico- infermiere, a seguito di deliberazione n. 150 del 20.2.2023, avente ad oggetto “nulla osta per mobilità per compensazione Dott.ssa dipendente [...] Parte 1 dipendente dell CP 3 Controparte 4 e Dott. Persona 1 entrambi profilo infermiere “Area dei professionisti della salute e dei funzionari”; che, dopo appena due mesi dalla immissione in servizio presso il Pronto Soccorso, con nota Prot. 11065 del 30.5.2023, avente ad oggetto “assegnazione presso l
[...]
Parte 2 a firma della Dott.ssa Persona 2 e del Dott. Persona 3
[...] rispettivamente Dirigente Servizio Professioni Sanitarie e Direttore Medico
Interpresidiale, 1 disponeva, con effetto immediato (dal Controparte 1 giorno seguente, 1.6.2023), la sua destinazione presso 1 Parte 2
[...] senza neppure un giorno di preavviso;
che, la predetta assegnazione veniva disposta senza la previsione di una visita preventiva da parte del Medico competente, necessaria per attestare l'idoneità della dipendente a svolgere presso l'Unità di destinazione le specifiche mansioni richieste che potevano presentare rischi specifici diversi;
CP 5che, lo stesso identico provvedimento che 1 aveva adottato nei suoi confronti era stato contestualmente adottato anche nei confronti della dott.ssa [...]
Per 4 sorella di e anch'essa infermiera presso il medesimo Parte 1
Pronto Soccorso;
che, a seguito della disposizione datoriale, si era immediatamente rivolta ad un legale di fiducia e in data 31.5.2023 inviava all Controparte 1 richiesta di chiarimenti, contestando altresì l'illegittimità del provvedimento, chiedendone l'annullamento e specificando di avere una formazione professionale specifica per le emergenze in Pronto Soccorso, avendo maturato esperienza pluriennale e avendo frequentato un corso di formazione per operatori sanitari al Triage in Pronto Soccorso abilitante presso l'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati” di Avellino, a differenza di altri infermieri che prestavano attività lavorativa presso il Pronto Soccorso, alcuni dei quali avevano chiesto il trasferimento presso altre unità operative, senza però ottenerlo;
che, in data 06.06.2023 per il tramite della CP 6 ed in data 06.07.2023, per il tramite della rappresentanza sindacale LAISA- Lavoratori Indipendenti della Salute, chiedeva chiarimenti alla datrice di lavoro e medio tempore, in data 10.6.2023, inviava istanza di accesso agli atti;
che, in data 08.08.2023, le veniva consentito l'accesso agli atti dell'istruttoria del fascicolo, dai quali apprendeva che la disposizione con cui era stata assegnata presso il
Pronto Soccorso (avvenuta mediante cambio compensativo) era stata intesa come
"temporanea” e, pertanto, poiché la risorsa “si inserisce a pieno titolo all'interno del dinamico assetto organizzativo aziendale nell'ambito di specifici obiettivi istituzionali", veniva riassegnata a far data "dal 1 giugno 2023, in maniera temporanea all'UOC di
Chirurgia Generale Oncologica"; che, l'amministrazione, infine, specificava che la disposizione “intende garantire, attraverso l'assegnazione temporanea dell'interessata alla Chirurgia Generale Oncologica, all'interno di un percorso di crescita Aziendale, l'individuazione e la valorizzazione di un giovane/esperto Profilo Professionale che ben si adatta ad una tipologia assistenziale di eccellenza, integrandosi con servizio h24 con e risorse infermieristiche già presenti"; che, con comunicazione del 9.8.2023 CP 7 16931, 1 Controparte 1 riscontrava la diffida inviata, per conto della ricorrente, dal Sindacato LAISA, fornendo spiegazioni sommarie e non esaustive;
che, in data 24.8.2024, il LAISA, inviava ulteriore comunicazione al datore di lavoro, evidenziando che dipendente era stata destinataria di "subdole e strutturate forme di demansionamento, seppur parziale", causa di pregiudizio professionale, economico
(avendo perso il diritto all'indennità di PS e reperibilità) ed esistenziale;
che, in data 27.9.2023 il Presidente del Laisa, in rappresentanza della dipendente inviava ulteriore comunicazione di sollecito, riscontrata con Parte 1 comunicazione del 10.10.2023, con cui 1 Controparte_1 chiedeva di "conoscere in maniera chiara e dettagliata la persistente e strutturata forma di demansionamento e dequalificazione" rappresentando che "la dott.ssa dalla data del suo Parte 1 trasferimento presso la UOC di Chirurgia Generale Oncologica, ricopre ed esercita le competenze professionale in coerenza con il profilo professionale di appartenenza"; che, con comunicazioni del 4 e 6 novembre 2023, ribadiva che "nel corso dei quattro mesi la scrivente Laisa ha rilevato altre presunte violazioni contrattuali come, per citarne una, la non tempestiva comunicazione dei turni di lavoro ad opera dei coordinatori delle
UUOOCC di appartenenza, Sicuramente la più importante è la presunta contestazione di una strutturata e persistente attività volta al demansionamento ed alla dequalificazione professionale" e che "nell'attuale UOC di assegnazione non sono previsti profili rientranti nell'Area del personale di supporto e (ex Ausiliario specializzato, Commesso...) e, neppure, almeno per il turno notturno, profili afferenti all'Area degli operatori (OSS)",
"pertanto la nostra assistita si trova in una imbarazzante condizione per cui: da una parte,
è impossibilitata, a garanzia dell'utenza, ad applicare appieno le previsioni di cui al D.M.
14 settembre 1994", secondo cui l'infermiere agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali e per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto, "dall'altra, è destinataria di recepite subdole e strutturate forme di demansionamento, seppur parziale"; che, si rivolgeva anche al Difensore Civico della Regione Campania (Ricorso n.
48/2024) e, unitamente alla sorella inviava ulteriore diffida Persona 4 chiedendo al datore di lavoro di disporre il reintegro all Controparte_1 nella loro precedente posizione lavorativa, con riserva di agire giudizialmente anche per il risarcimento dei danni subiti e subendi;
Controparte 1 rappresentava alle due che, con pec del 2 agosto 2024, 1 dipendenti che le determinazioni dirigenziali adottate nei loro confronti – contrariamente a
-
quanto riferito nelle "motivazioni correlate alla disposizione prot. n. 11065 del 30.5.23" - erano da configurarsi non più come "mobilità volontaria” bensì quali “mero spostamento, comunque con carattere di temporaneità, tra unità operative all'interno del medesimo presidio e, pertanto, non da ritenersi correlato alle caratteristiche dell'istituto della mobilità, bensì configurabile con quanto riportato all'art. 18, comma 2 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 come sostituito dall'art. 3 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 31.07.2009"; che, i suddetti eventi sono stati motivo di grave turbamento fisico, emotivo e psicologico.
Per tali motivi, la ricorrente ha chiesto di “• accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del provvedimento nota Prot. 11065 del 30.5.2023, avente ad oggetto
"assegnazione presso 1 a firma della Dott.ssa Parte 2 rispettivamente Dirigente Servizio e del Dott. Persona 3 Persona_2 Professioni Sanitarie e Direttore Medico Interpresidiale, 1 Controparte 1 disponeva, con effetto immediato (dal giorno seguente, 1.6.2023), che ha stabilito una nuova destinazione lavorativa, per tutte le superiori argomentazioni e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro alla reintegra della dipendente dott.ssa presso l'unità di Parte 1
Pronto Soccorso, nella posizione precedentemente occupata, nonché a corrispondere alla dipendente il pagamento della “indennità di pronto soccorso" e delle altre differenze retributive a decorrere dalla data del 1.6.2023 e sino all'effettivo reintegro nella precedente posizione lavorativa;
condannare 1 Controparte_8 al risarcimento
•
dei danni non patrimoniali in via equitativa;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi
•
del presente giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge".
Regolarmente costituita, 1 CP 5 ha eccepito la nullità del ricorso e, nel merito,
l'infondatezza deducendo che il contratto di assunzione sottoscritto dalle parti individuava il
Pronto Soccorso quale sede di Prima assegnazione;
che, partecipazione al corso di formazione al TRIAGE1 non costituva alcun formale titolo di specializzazione, atteso che non Parte esiste la categoria giuridica dell'infermiere specializzato;
che, l'assegnazione presso la
Chirurgia Generale Parte 2 avveniva per esigenze organizzative e nel pieno rispetto di
Parte 2 infatti, rappresenta tutte le normative vigenti;
che, la una struttura strategica nell'offerta assistenziale dell Controparte 3 e la ricorrente era stata considerata valevole per integrare le risorse infermieristiche a supporto della citata UOC in quanto "presenta tutte le caratteristiche professionali per rivestire un ruolo importante in un settore delicato ed in crescita"; che, l'istante non aveva subito alcun demansionamento;
che, il ricorso era nullo per genericità ed indeterminatezza, mancando l'indicazione delle mansioni inferiori presumibilmente svolte;
che, il provvedimento adottato dall'azienda era legittimo, essendo espressione del potere organizzatorio del datore di lavoro, che non richiede alcuna motivazione;
che, l'istante non aveva subito alcun danno economico, in quanto il trattamento economico fondamentale era rimasto immutato, essendo venute meno solo le voci e Controparte 10 che, non era necessaria la nuova visita Controparte_9 del medico competente, in quanto non si era in presenza di un cambio mansioni ma di unità operativa.
Ritenuto di non ammettere la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, in quanto in parte irrilevante ed in parte generica e/o da provarsi documentalmente, la causa è stata rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, è stata decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
2.
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del provvedimento nota Prot. 11065 del 30.5.2023, avente ad oggetto “assegnazione presso con conseguente reintegra presso l'unità di Pronto Parte 2
,
Soccorso, nella posizione precedentemente occupata e la condanna dell Controparte 1 a corrisponderle l'indennità di pronto soccorso e le altre differenze retributive a decorrere dalla data del 1.6.2023 e sino all'effettivo reintegro nella precedente posizione lavorativa e al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa.
3.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, sollevata dalla convenuta per indeterminatezza della domanda, con riferimento alla descrizione delle mansioni in concreto svolte dalla Parte 1 a seguito del trasferimento.
La giurisprudenza ha più volte ribadito "il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass.
4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003
n. 12059, Cass. 21/9/2004 n. 18930)" (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n.3143).
Nel caso di specie, dall'esame del ricorso è possibile evincere gli elementi indispensabili per delineare la materia del contendere, ed emergono con chiarezza sia le pretese della ricorrente sia le ragioni di fatto e di diritto, sulle quali esse si basano. 4.
Venendo al merito, occorre premettere in diritto che, l'art. 5 d.lgs 165/2001 dispone che "1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. 3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti".
L'art. 18 del CCNL Comparto Sanità del 7.04.1999 prevede "1. La mobilità all'interno dell'azienda concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'azienda l'utilizzazione del personale nell'ambito delle strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente stesso. Detta utilizzazione è disposta, previa informazione ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure: a) Mobilità di urgenza: Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili;
ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare salvo consenso del dipendente. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie. Al personale interessato, se ed in quanto dovuta spetta l'indennità di missione prevista dall'art. 44 per la durata della assegnazione provvisoria. b) Mobilità ordinaria, a domanda: Le aziende, prima dell'assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive ai sensi della legge 56/1987, o concorsuali, possono attivare procedure di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità e criteri: 1) tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da ricoprire;
2) domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione integrativa. c) Mobilità d'ufficio: Le aziende, in mancanza di domande per la mobilità volontaria, possono disporre d'ufficio per motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa. 4.
Alla contrattazione per la definizione dei criteri di cui alle lettere b), punto 2, e c) del comma precedente si applica la procedura dell'art. 4, comma 5 del CCNL aprile 1999. 5. La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.
6. Sono abrogati l'art. 39 del DPR 761/1979 e l'art. 11 del DPR. 384/1990".
In ordine alla possibilità per la PA datrice di lavoro di esercitare il cd. Ius variandi, l'art. 52 c.
1 d.lgs. 165/2001 stabilisce che "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione".
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “in tema di pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c." (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 1665 del 16/01/2024,
Cassazione civile sez. lav., 12/02/2021, n.3666, cfr. anche Cass. 16 luglio 2018, n.
18817; Cass. 26 marzo 2014, n. 7106; Cass. 5 agosto 2010, n. 18283; Cass. 11 maggio 2010,
n. 11405; Cass. 21 maggio 2009, n. 11835; Cass., S.U., 4 aprile 2008., n. 8740) e che "nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività" (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020).
5. Co Tanto premesso, si rileva che con nota prot. 11065 del 30.05.2023, 1 ha disposto l'assegnazione della ricorrente presso la UOC di Chirurgia Generale Oncologica e con la successiva nota allegata al verbale di accesso agli atti del 8.08.2023, ha motivato tale assegnazione sulla base delle esigenze di riorganizzazione aziendale legate alla crescita della suddetta UOC, con conseguente necessità di assegnarvi nuove risorse con competenze e caratteristiche professionali di cui la ricorrente era in possesso.
Ebbene, contrariamente a quando dedotto dalla Parte 1 il provvedimento di assegnazione non integra gli estremi di una mobilità, in quanto, ai sensi dell'art. 18 c. 2 sopra richiamato, l'istante è stata spostata in altra unità appartenente alla medesima struttura. Non vi è stato uno spostamento geografico del luogo della prestazione, superiore ai 10 km, come richiesto dalla norma.
Come chiarito dalla suprema Corte, invero, "l'assegnazione del dipendente ad un ufficio diverso costituisce esercizio di un potere organizzativo che l'amministrazione adotta con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Il mero spostamento di un pubblico dipendente da un ufficio ad un altro, che si risolva in una assegnazione di compiti diversi da quelli prima svolti, non può essere ricondotto alla nozione di trasferimento in senso tecnico;
affinché si configuri un trasferimento, è necessario, infatti, che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all'articolo 2103 cod.civ.- (applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel D.Lgs. 165/2001) e, conseguentemente, il Comune-datore di lavoro non ha l'onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio (in termini: Cassazione civile, sez. lav., 26/09/2007, n.20170)" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 34014 del 12.11.2021).
Non trattandosi di mobilità ma di mera assegnazione ad altra unità della medesima struttura,
l'AO non era quindi tenuta a motivare la scelta operata, che è appunto espressione del proprio potere organizzatorio;
ne consegue il rigetto di tutte le doglianze avanzate dalla ricorrente sul punto. Ininfluente è, poi, la deduzione circa l'illegittimità della decisione adottata dal CP 1, in quanto non tiene conto della professionalità acquisita dalla lavoratrice, formata anche in materia di triage.
Come dedotto dalla convenuta, infatti, la partecipazione al corso di triage non comporta l'acquisizione di una diversa qualifica professionale e, come affermato dalla giurisprudenza, nel pubblico impiego l'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita. Dalla legittimità dello spostamento consegue anche la non configurabilità- proprio per l'assenza di un comportamento illegittimo o di un inadempimento contrattuale- di un danno economico legato alla mancata percezione dell'indennità di pronto soccorso e di pronta disponibilità; si tratta, invero, di voci accessorie della retribuzione volte a compensare lo svolgimento del servizio in particolari Unità operative (indennità di PS) o il disagio collegato al dover garantire la reperibilità ed il raggiungimento della struttura entro tempi stabiliti (indennità di pronta disponibilità), strettamente legate allo svolgimento effettivo di determinate mansioni e orari lavorativi.
Infondata è anche l'eccezione relativa alla illegittimità dell'assegnazione, in quanto operata senza il preventivo rilascio dell'idoneità specifica da parte del medico competente. Ai sensi degli artt. 25 e 39 d.gs. 81/2008, il medico competente alla sorveglianza sanitaria è tenuto ad effettuare la visita medica nel caso di adibizione del lavoratore a differenti mansioni
(art. 49, co. 2 lett. d), ma nel caso di specie, la ricorrente non è stata adibita allo svolgimento di mansioni diverse da quelle di infermiere, essendo stato disposto esclusivamente lo spostamento ad altra unità.
D'altronde, l'istante deduce genericamente che la visita debba essere effettuata anche nel caso di mutamento del contesto lavorativo, per valutare i rischi specifici, senza addurre alcunché su quali sarebbero i rischi specifici del reparto di assegnazione, diversi da quelli del Pronto Soccorso.
In ogni caso, 1 Controparte 1 ha depositato in giudizio l'estratto del DVR relativo al
Profilo di Rischio per gli infermieri assegnati al Pronto Soccorso e per quelli assegnati al Reparto di Chirurgia Generale Oncologica, dai quali si evince chiaramente che gli agenti di rischio sono i medesimi e, riguardo al "gradiente di rischio", che quelli relativi agli agenti biologici e allo stress lavoro correlato sono superiori nel reparto di PS, rispetto al reparto di nuova assegnazione (rispettivamente 3 e 2 per gli agenti biologici e 2 e 1 per lo stress lavoro correlato).
Infondate sono, inoltre, le doglianze relative al presunto demansionamento che la ricorrente avrebbe subito in quanto tenuta a svolgere anche mansioni di OSS. In primo luogo, al fine di stabilire l'effettività del dedotto demansionamento, la parte ricorrente avrebbe dovuto allegare e dedurre compiutamente le specifiche attribuzioni del profilo professionale di appartenenza e dei profili inferiori relativamente ai quali lamenta l'illegittima attribuzione delle mansioni corrispondenti, onde consentire al giudice di effettuare prima il raffronto, e poi la verifica sul contenuto concreto delle mansioni svolte dal dipendente e valutare se i compiti prevalenti assegnati integrino la violazione dell'art. 52 del D.Lgs. 165 del 2001. Assume quindi rilevanza determinante, ai fini del decidere, l'assolvimento dell'onere di allegazione e deduzione da parte del lavoratore, per poi consentire l'assolvimento dell'onere della prova sull'esatto adempimento, da parte datoriale, in ordine alle mansioni effettivamente assegnate al lavoratore.
"Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 48 del 02/01/2024).
Ne discende che nelle controversie instaurate dal lavoratore per reagire al potere direttivo del datore di lavoro, sull'assunto del suo illegittimo esercizio (perché le mansioni assegnate non sono corrispondenti alla qualifica), il lavoratore deve prospettare le circostanze di fatto volte a dare fondamento alla domanda proposta e, quindi, ha l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale. Rimane fermo che, a fronte di una adeguata allegazione dei fatti, incomberà al datore di lavoro, convenuto in giudizio, dimostrare di aver dato esatto adempimento all'obbligo di adibizione del dipendente a mansioni corrispondenti alla categoria o a mansioni equivalenti. In definitiva, deve ritenersi che, in caso di inadempimento o di inesatto adempimento, se è vero che grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, ancora prima, sotto un profilo logico, incombe comunque sul creditore l'onere di allegazione dell'inesattezza dell'adempimento.
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata genericamente ad affermare di aver dovuto svolgere "molto spesso" anche mansioni di OSS oltre alle proprie, stante l'assenza di personale OSS nel turno notturno, ma non che tale assegnazione sia avvenuta in misura prevalente (cfr. Cass. 21942/2022, in ordine all'assegnazione in misura prevalente delle mansioni inferiori quale necessario presupposto della domanda di demansionamento). La giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che "nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività"
(Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020). In ogni caso, dalla documentazione depositata dalla ricorrente non si evince nulla in merito al dedotto svolgimento in misura prevalente di mansioni di OSS, non essendo sufficiente a tal fine l'estratto del diario infermieristico relativo solo al 26 e al 30 ottobre 2024; né la prova orale richiesta dalla stessa avrebbe potuto offrire ulteriori elementi, stante la genericità dei capitoli articolati.
Dalla documentazione versata dall CP 5 inoltre, risulta che con nota del 7.07.2020, il
Referente del Servizio Infermieristico comunicava ai Coordinatori infermieristici dei reparti che, per le Unità in cui il personale OSS era impiegato su turni di 12 ore, era previsto il ricorso agli OSS assegnati al Pronto Soccorso, nel caso di necessità di intervento durante il turno notturno.
Non vi è prova, quindi, che la ricorrente abbia svolto mansioni di OSS per scelta datoriale, ma risulta anzi che la scelta, almeno per le giornate 26 e 30 ottobre 2024, di svolgere tali mansioni sia stata discrezionalmente assunta dalla Parte 1 che, invece, avrebbe potuto chiedere l'intervento di un OSS del Pronto Soccorso.
Dalla mancata prova del dedotto demansionamento consegue, anche, il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dall'istante.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. 5.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore della controversia, previa riduzione del 30% stante l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto e della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
MA, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
1)
Parte 1condanna al pagamento in favore della resistente delle spese di 2) lite, che liquida in complessivi € 3.240,30, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA.
Benevento, 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana MA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela
Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.