Articolo 10 della Legge 21 luglio 1984, n. 362
Articolo 9Articolo 11
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25 luglio 1984
Art. 10.
Le spese di suggellamento e di riapertura degli apparecchi radioriceventi previste dall' articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 , e successive modificazioni, sono elevate a lire diecimila.
Entrata in vigore il 25 luglio 1984