TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/10/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 07/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9308/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. POLO FRANCESCO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RISI MARCELLO Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi – opposizione a decreto ingiuntivo n. 536/2024
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente – dopo aver “Premesso che - In data 26.06.24 veniva notificato a Parte_1 copia del Decreto Ingiuntivo n. 536/2024 reso nei suoi confronti dal Tribunale di Lecce, Sezione
Lavoro in data 25/06/2024 nel procedimento monitorio R.G. n. 5015/2024 (All. n. 2) ad istanza del
Sig. con cui le si ingiungeva di pagare la somma di € 825,66 oltre Controparte_1 interessi legali e rivalutazione sulla sorte capitale, nonché le spese della procedura monitoria” - ha chiesto: “a) revocare il decreto ingiuntivo n. 536/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce –
Sezione Lavoro per inesistenza e/o erroneità dello stesso per i motivi indicati in narrativa al presente atto;
b) Accogliere la domanda riconvenzionale avanzata dalla nei confronti Parte_1 della ricorrente per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto condannare il Sig.
[...]
a corrispondere in favore della resistente la somma di € 1.100,00 per le causali Controparte_1 indicate in narrativa;
c) in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla al Sig. Parte_1 [...]
per i motivi esposti in narrativa”, deducendo che 1) Si rileva la completa Controparte_1 pretestuosità ed erroneità dei conteggi eseguiti da controparte. 2) Ed infatti, nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposto richiedeva il pagamento della somma di € 825,66, tuttavia il ricorrente risulta debitore della indennità di mancato preavviso. 3) In via riconvenzionale 4) In data 09.08.23 l'opposto presentava le sue dimissioni volontarie senza alcun preavviso al datore di lavoro;
5) In virtù di quanto innanzi, il deve corrispondere alla resistente, per la indennità di CP_1 mancato preavviso la somma di € 1.100,00, pari alla retribuzione per il periodo di mesi uno e mezzo previsto come preavviso in ragione del livello del ricorrente e delle mansioni espletate.
1 L'opposto ha chiesto: “respingere il ricorso proposto dalla opponente e la domanda Parte_2 riconvenzionale ivi avanzata perché inammissibili e infondati in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 536/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce, Giudice del lavoro, condannando la società a corrispondere al lavoratore Parte_1 Controparte_1
l'importo di 825,66 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione e oltre le spese
[...] della procedura di ingiunzione …”, deducendo che “1. L'importo di cui si è richiesta l'ingiunzione è quello corrispondente al trattamento di fine rapporto calcolato alla data del 31.12.2022, nella misura esposta nella certificazione unica 2023, proveniente dal datore di lavoro, con sottoscrizione del legale rappresentante della società (documento allegato n. 002).
2. E' palesemente pretestuosa la richiesta della società opponente di trattenere l'indennità di mancato preavviso, vertendosi evidentemente in ipotesi di dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) per mancato pagamento di tre mensilità oltre a due mensilità tredicesime oltre a differenze retributive …”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti risulta che il credito azionato in fase monitoria (pari a € 852,66 a titolo di TFR dovuto fino alla data del 31.12.2022) è fondato su prova scritta – costituita dalla certificazione unica 2023, proveniente dal datore di lavoro, con sottoscrizione del legale rappresentante della società – ed è certo, liquido ed esigibile. Pertanto, il lavoratore (convenuto formale ma attore sostanziale) ha adempiuto all'onere ex art. 2697 co. 1 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
L'opponente non ha invece adempiuto all'onere previsto dal secondo comma di tale norma di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Infatti, il presunto credito di € 1100,00 per indennità di mancato preavviso, azionato con la domanda riconvenzionale, non sussiste, in quanto dagli atti risulta che – come già dedotto dall'opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo
– “il geometra ha lavorato alle dipendenze della società fino al 09.08.2023, data in cui ha CP_1 rassegnato le dimissioni per giusta causa per gravi inadempimenti del datore di lavoro (mancato pagamento di tre retribuzioni, della tredicesima mensilità e di altri emolumenti)”.
Tali circostanze non sono smentite da prove contrarie, non avendo l'opponente dedotto né tantomeno dimostrato di avere pagato gli stipendi relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio
2023 (in realtà, non ha dimostrato nemmeno di avere consegnato le relative buste paga), oltre alla 13^ mensilità degli anni 2021 e 2022 (v. modulo di recesso 08.08.2023, Sezione 4).
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza, come da dispositivo.
Nelle note scritte, l'opponente ha dedotto che “il sig. rifiutava la proposta conciliativa CP_1 formulata dalla di € 1.000,00 con rinuncia alla propria riconvenzionale proposta nei Parte_1 confronti del lavoratore;
In ragione di ciò e tenuto conto che la sorte capitale per la quale il agiva era pari ad € 825,00 si ritiene che il rifiuto a detta proposta sia senza giustificato CP_1 motivo;
pertanto laddove non dovesse accogliere l'opposizione della la fattispecie in Parte_1 esame rientra perfettamente nella ipotesi di cui all'art. 91 co. 1, seconda parte del c.p.c.”.
2 Tale domanda non può essere accolta, in quanto alla sorte capitale di € 825,66 devono essere aggiunti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione del diritto fino al soddisfo, nonché € 250,00 per compensi liquidati nella fase monitoria, oltre IVA e CPA;
ne consegue che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 91 co. 1, seconda parte, c.p.c., in quanto la somma di € 1000,00 omnia offerta dall'opponente a verbale di udienza del 28/01/2025 non è superiore a quanto dovuto per effetto della presente sentenza (compresi accessori e spese di lite).
Pertanto, il rifiuto della proposta conciliativa da parte del lavoratore non appare ingiustificato, tanto più ove si consideri che non è chiaro se tale proposta riguardasse solo il credito azionato in questa sede, o anche gli eventuali altri crediti non ancora azionati dal lavoratore (compresi quelli indicati nel modulo di recesso e posti a base della giusta causa di dimissioni).
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 29/07/2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese della fase di opposizione, liquidate in €
350,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 09/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 07/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9308/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. POLO FRANCESCO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RISI MARCELLO Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi – opposizione a decreto ingiuntivo n. 536/2024
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente – dopo aver “Premesso che - In data 26.06.24 veniva notificato a Parte_1 copia del Decreto Ingiuntivo n. 536/2024 reso nei suoi confronti dal Tribunale di Lecce, Sezione
Lavoro in data 25/06/2024 nel procedimento monitorio R.G. n. 5015/2024 (All. n. 2) ad istanza del
Sig. con cui le si ingiungeva di pagare la somma di € 825,66 oltre Controparte_1 interessi legali e rivalutazione sulla sorte capitale, nonché le spese della procedura monitoria” - ha chiesto: “a) revocare il decreto ingiuntivo n. 536/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce –
Sezione Lavoro per inesistenza e/o erroneità dello stesso per i motivi indicati in narrativa al presente atto;
b) Accogliere la domanda riconvenzionale avanzata dalla nei confronti Parte_1 della ricorrente per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto condannare il Sig.
[...]
a corrispondere in favore della resistente la somma di € 1.100,00 per le causali Controparte_1 indicate in narrativa;
c) in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla al Sig. Parte_1 [...]
per i motivi esposti in narrativa”, deducendo che 1) Si rileva la completa Controparte_1 pretestuosità ed erroneità dei conteggi eseguiti da controparte. 2) Ed infatti, nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposto richiedeva il pagamento della somma di € 825,66, tuttavia il ricorrente risulta debitore della indennità di mancato preavviso. 3) In via riconvenzionale 4) In data 09.08.23 l'opposto presentava le sue dimissioni volontarie senza alcun preavviso al datore di lavoro;
5) In virtù di quanto innanzi, il deve corrispondere alla resistente, per la indennità di CP_1 mancato preavviso la somma di € 1.100,00, pari alla retribuzione per il periodo di mesi uno e mezzo previsto come preavviso in ragione del livello del ricorrente e delle mansioni espletate.
1 L'opposto ha chiesto: “respingere il ricorso proposto dalla opponente e la domanda Parte_2 riconvenzionale ivi avanzata perché inammissibili e infondati in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 536/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce, Giudice del lavoro, condannando la società a corrispondere al lavoratore Parte_1 Controparte_1
l'importo di 825,66 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione e oltre le spese
[...] della procedura di ingiunzione …”, deducendo che “1. L'importo di cui si è richiesta l'ingiunzione è quello corrispondente al trattamento di fine rapporto calcolato alla data del 31.12.2022, nella misura esposta nella certificazione unica 2023, proveniente dal datore di lavoro, con sottoscrizione del legale rappresentante della società (documento allegato n. 002).
2. E' palesemente pretestuosa la richiesta della società opponente di trattenere l'indennità di mancato preavviso, vertendosi evidentemente in ipotesi di dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) per mancato pagamento di tre mensilità oltre a due mensilità tredicesime oltre a differenze retributive …”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti risulta che il credito azionato in fase monitoria (pari a € 852,66 a titolo di TFR dovuto fino alla data del 31.12.2022) è fondato su prova scritta – costituita dalla certificazione unica 2023, proveniente dal datore di lavoro, con sottoscrizione del legale rappresentante della società – ed è certo, liquido ed esigibile. Pertanto, il lavoratore (convenuto formale ma attore sostanziale) ha adempiuto all'onere ex art. 2697 co. 1 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
L'opponente non ha invece adempiuto all'onere previsto dal secondo comma di tale norma di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Infatti, il presunto credito di € 1100,00 per indennità di mancato preavviso, azionato con la domanda riconvenzionale, non sussiste, in quanto dagli atti risulta che – come già dedotto dall'opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo
– “il geometra ha lavorato alle dipendenze della società fino al 09.08.2023, data in cui ha CP_1 rassegnato le dimissioni per giusta causa per gravi inadempimenti del datore di lavoro (mancato pagamento di tre retribuzioni, della tredicesima mensilità e di altri emolumenti)”.
Tali circostanze non sono smentite da prove contrarie, non avendo l'opponente dedotto né tantomeno dimostrato di avere pagato gli stipendi relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio
2023 (in realtà, non ha dimostrato nemmeno di avere consegnato le relative buste paga), oltre alla 13^ mensilità degli anni 2021 e 2022 (v. modulo di recesso 08.08.2023, Sezione 4).
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza, come da dispositivo.
Nelle note scritte, l'opponente ha dedotto che “il sig. rifiutava la proposta conciliativa CP_1 formulata dalla di € 1.000,00 con rinuncia alla propria riconvenzionale proposta nei Parte_1 confronti del lavoratore;
In ragione di ciò e tenuto conto che la sorte capitale per la quale il agiva era pari ad € 825,00 si ritiene che il rifiuto a detta proposta sia senza giustificato CP_1 motivo;
pertanto laddove non dovesse accogliere l'opposizione della la fattispecie in Parte_1 esame rientra perfettamente nella ipotesi di cui all'art. 91 co. 1, seconda parte del c.p.c.”.
2 Tale domanda non può essere accolta, in quanto alla sorte capitale di € 825,66 devono essere aggiunti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione del diritto fino al soddisfo, nonché € 250,00 per compensi liquidati nella fase monitoria, oltre IVA e CPA;
ne consegue che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 91 co. 1, seconda parte, c.p.c., in quanto la somma di € 1000,00 omnia offerta dall'opponente a verbale di udienza del 28/01/2025 non è superiore a quanto dovuto per effetto della presente sentenza (compresi accessori e spese di lite).
Pertanto, il rifiuto della proposta conciliativa da parte del lavoratore non appare ingiustificato, tanto più ove si consideri che non è chiaro se tale proposta riguardasse solo il credito azionato in questa sede, o anche gli eventuali altri crediti non ancora azionati dal lavoratore (compresi quelli indicati nel modulo di recesso e posti a base della giusta causa di dimissioni).
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 29/07/2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese della fase di opposizione, liquidate in €
350,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 09/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3