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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2024, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 173/2020 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Maria Pina LAZZARA, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 173/2020 RGAC, posta in decisione a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, in data 16.1.2023 e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PORTALE Giacomo del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Capo d'ND (via del Piave n. 125); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PRUITI CIARELLO Alessandro del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in S. Agata di
Militello (via Nizza n. 1); pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… dichiararsi nullo, annullarsi ovvero revocarsi l'opposto decreto … con vittoria di spese e compensi …”. Per parte appellata:
“… 1) in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avanzata da parte dell'appellante, perché inammissibile e priva di motivazione;
2) in via del tutto preliminare accertare, ritenere e dichiarare con qualsiasi statuizione l'inammissibilità dell'interposto appello avverso la sentenza n. 34/2020 del Tribunale di Patti per la violazione dell'art. 342 c.p.c. , confermando la sentenza di primo grado;
3) in via ancora del tutto preliminare accertare, ritenere e dichiarare con qualsiasi statuizione l'inammissibilità dell'interposto appello avverso la sentenza n. 34/2020 del Tribunale di Patti per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. , confermando la sentenza di primo grado;
4) nel merito rigettare l'interposto appello avverso la sentenza n. 34/2020 del Tribunale di Patti con qualsivoglia statuizione, confermando la sentenza di primo grado;
5) Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio oltre i.v.a. e c.p.a., e rimborso spese generali nella misura del 15% …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 17.2.2020
[...]
conveniva in giudizio davanti a questa Corte , Pt_1 Controparte_1 riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico in persona del G.O.T. con sentenza n. 34 emessa in data 15.1.2020 nel procedimento già iscritto al n. 100462/2006 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale opponente) l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo emesso al n. 237 in data 24.6.2006 dall'Ufficio del Giudice Unico presso il Tribunale di Patti–Sez. Distaccata di S. Agata di Militello – per l'importo di euro 28.405,13 riveniente da assegno postale “non pagato per insufficienza di credito” oltre spese e compensi di fase monitoria – lamentava, con rinnovata deduzione delle eccezioni difensive già al riguardo proposte, che l'impugnata sentenza:
1. erroneamente aveva disatteso l'invocata prescrizione del credito di cui al titolo azionato in sede monitoria, atteso che, successivamente alla data d'emissione dell'assegno in argomento (risalente al 4.5.1999), pur date le plurime iniziative giudiziarie con cui il
[...]
l'aveva azionato pure in executivis, il semestre utile allo scopo era CP_1 infruttuosamente decorso prima del valido ed efficace compimento d'atti interruttivi del medesimo, per cui da ultimo anche il ricorso in monitorio (in quanto tardivo rispetto al disatteso ricorso per dichiarazione di fallimento del;
Pt_1
e ciò sebbene con ordinanza interlocutoria dell'8.3.2007 il g.i. competente medio tempore designato avesse rettamente disposto la sospensione dell'immediata esecutività del superiore decreto ingiuntivo, recependo in toto le difese con cui l'emittente dell'assegno aveva contestato la legittimazione del preteso creditore a giovarsene;
2. nel merito, aveva parimenti erroneamente affermato la valida ed efficace spendibilità pro se dell'assegno in questione da parte del sebbene costui fosse risultato Controparte_1 solo apparente prenditore del medesimo; e ciò là dove in realtà e a ben vedere esso – come del resto riconosciuto dal prefato in sede d'interrogatorio formale – non era stato promissario d'alcun pagamento da parte dell'emittente, che aveva rilasciato il titolo senza indicazione del nome del prenditore a mani di tal (effettivo beneficiario di detta emissione, avvenuta a scopo di mera Persona_1 garanzia, in quanto aveva venduto al diversi preziosi) e costui l'aveva a sua volta Pt_1 consegnato al , il quale, vergando il proprio nome nello spazio lasciato in Controparte_1 bianco sia dall'emittente sia dal , s'era così legittimato a porlo all'incasso; Per_1
e, dunque, il preteso creditore – una volta prescritta l'azione cartolare nei sensi DEDOTTI sub 1. – non aveva azione di sorta esperibile contro il Pt_1
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, previa inibitoria ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 30.6.2020 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità dell'impugnazione:
I. per violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C.;
II. ex art. 348 bis C.P.C.;
e, nel merito:
sub 1., che:
CP_
“… il creditore , in quanto titolare del diritto, ha posto in essere idonei atti interruttivi dai quali si evince la ferma volontà di volere far valere la pretesa creditoria. A norma dell'art. 2943 c.c., tra l'altro, la prescrizione è interrotta da parte del titolare del diritto dall'atto con il quale si inizia un giudizio, dalla domanda proposta nel corso del giudizio e da ogni altro atto che valga a costituire in mora CP_ il debitore, l'esistenza degli atti interruttivi posti in essere da parte del sig. emerge in maniera evidente da un attento esame della documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo. CP_ Ad ogni buon conto si evidenzia che il sig. quale portatore del titolo di credito in forza del decreto ingiuntivo ha agito nei confronti del debitore inadempiente facendo valere una legittima pretesa creditoria soggetta all'ordinaria prescrizione decennale …”;
sub 2., che:
“… , nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si è limitato ad asserire che nessuna somma deve Parte_1 corrispondere al in quanto nessun tipo di rapporto è mai intercorso tra i due, sta di fatto che Controparte_3 quanto asserito non è stato supportato da benché minima prova, tant'è che nel precedente giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, definito con la sentenza n. 102/2004 del Tribunale di Patti Sezione Distaccata di Sant'Agata di Militello, nessun teste è stato escusso dal sig. , che non ha provato né l'inesistenza del Parte_1 rapporto sottostante all'emissione dell'assegno, né l'invalidità dello stesso e/o l'avvenuta estinzione del rapporto sottostante all'emissione dell'assegno …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 3.7.2020 (svoltasi in modalità cartolare) – in esito a ordinanza che in data 17-19.7.2020 disattendeva il petitum sub
II. e disponeva l'inibitoria dell'impugnata pronuncia – a quella del 4.7.2022 (per la precisazione delle conclusioni), le parti erano rimesse al prosieguo per il medesimo incombente (in assenza di designazione di nuovo relatore) all'udienza del 16.1.2023.
All'esito di detta udienza, che era celebrata essa pure con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art.127 ter C.P.C. – ed in cui aveva luogo la precisazione delle conclusioni, senza alcuna ulteriore attività, previa la sostituzione del consigliere relatore, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 7.4.2023).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 10.1.2023 dalla sola difesa di parte appellata, questa insisteva – in sede di precisazione delle conclusioni – nei relativi petita tutti ut supra richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: sia parte appellante sia parte appellata (con atti depositati in modalità telematica in data 17.3.2023) insistevano nelle rispettive tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, meriti pertanto accoglimento.
*
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle in rito, si rileva:
sub I., in punto di pretesa inammissibilità per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C., che:
là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico;
ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli 342 e 434 C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze "affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice";
sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo
Giudice; e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piana lettura dell'atto introduttivo consente d'inferire ed arguire (per come, del resto ampiamente sintetizzato retro sub 1. e sub
2.);
sub II., in punto d'inammissibilità, ulteriore, ex art. 348 bis C.P.C. che: l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021) che:
“… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …”.
*
Venendo ora al merito, rileva il Collegio:
posto, sub 2., che la pronuncia di prime cure ha rettamente opinato quanto censurato da parte appellante, risultando tale decisum in conformità al principio di diritto (enunciato da Cass. Sez. I, sentenza n. 4910 del 27/2/2017 con pronuncia rilevante ratione temporis per l'epoca di emissione dell'assegno che oggi ne occupa) per cui: «… A differenza di quanto previsto per la cambiale dall'art. 1 n.6 del R.D. n. 1669/1933, per l'assegno bancario l'indicazione del nome del prenditore non figura tra i requisiti inderogabili previsti dagli artt.
1-2 del R.D. n. 1736/1933: l'assegno che ne sia privo non va quindi qualificato – contrariamente a quanto argomenta il ricorrente – come un titolo incompleto o in via di formazione. D'altra parte, la conferma espressa che l'assegno bancario al portatore, a differenza della cambiale al portatore, è ammesso nel nostro ordinamento giuridico si rinviene nell'art.5 ultimo comma dello stesso R.D. n.1736/1933: «l'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore». Ne consegue, in applicazione delle disposizioni generali dettate dal codice civile, che la legittimazione ad esercitare il diritto alla prestazione in esso indicata (art.1992 c.c.) è, come per ogni titolo di credito al portatore, in capo al possessore del titolo e deriva dalla presentazione dello stesso (art.2003 c.c.), essendo solo una facoltà, esercitabile dal prenditore o da un successivo acquirente del possesso, quella di convertirlo in titolo all'ordine.
2.2. In tal senso questa corte di legittimità si è già più volte espressa (oltre alla pronuncia richiamata dalla corte di merito, v. Cass. n.18528/2007; n. 8392/1997), indicando un orientamento interpretativo cui il Collegio intende dare continuità, anche perché solo apparentemente contrastato in altre pronunce di questa corte: infatti alcune (cfr. Cass. n. 15688/2013; n. 13099/2008; n. 7262/2006) riguardano casi nei quali il titolo di credito era fatto valere dal mero possessore come promessa di pagamento ai sensi dell'art.1988 c.c. (che non può che operare nei soli confronti di colui cui sia effettivamente fatta), non già quale fondamento dell'azione cartolare, altre (Cass. n.17689/2006; n. 4801/1996) affermano anche la carenza di legittimazione a tale azione in capo al mero possessore del titolo di credito, ma in base a motivazione (il mero possesso del titolo di credito non ha significato univoco, non potendo escludersi che sia stato acquisito abusivamente) che non si fa carico della interpretazione delle norme di legge specifiche (artt.
1 e 5 I. assegni;
art.2003 c.c.) sopra richiamate, il cui significato appare invero chiaro ed inequivoco.
2.3. Né può condividersi la tesi esposta in ricorso in ordine alla incidenza della normativa antiriciclaggio sulla efficacia quale titolo di credito dell'assegno privo della indicazione del beneficiario. È vero che l'art.1 comma 2 della legge n.197/1991, applicabile nella specie ratione temporis, prescriveva che gli assegni bancari di importo superiore a lire venti milioni devono recare detta indicazione, ma l'art. 5 della stessa legge specificava che la violazione di detta disposizione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria senza incidere sulla efficacia del titolo come emesso.
3. Rettamente, dunque, la corte di merito ha accolto l'azione cartolare esercitata dalla odierna resistente CP_4 anche in relazione ai due assegni in questione …»;
quanto al tema sub 1. va considerato quanto appresso:
premesso in fatto, per quanto si evince dalla meditata ricognizione delle risultanze documentali disponibili in fascicolo, che:
a) l'assegno che ne occupa fu emesso in data 4.5.1999;
b) il fece notificare precetto all'emittente (per conseguirne in Controparte_1 Pt_1 executivis il pagamento) in data 5.8.1999, dunque entro il temine semestrale – ex art. 55 del R.D. n. 1736 del 1933 – di prescrizione dell'azione cartolare relativa;
c) il piegò opposizione avverso il detto precetto (sia all'esecuzione, sia agli atti esecutivi) Pt_1 con atto del 9.8.1999 e il giudizio relativo – iscritto al n. 5122/2000 RGAC (durante il corso del quale il decorso della citata prescrizione “speciale” rimase sospeso)– fu definito con sentenza del 16-23.6.2004, passata in giudicato in data 16.9.2005;
d) medio tempore, tuttavia, in data 28.1.2004 era stato azionato ed eseguito pignoramento mobiliare in virtù del precetto sub b), poi caducato da provvedimento che dichiarava in data 22.3.2005 l'estinzione dell'iscrizione relativa per perenzione (in difetto di proposizione d'istanza di vendita);
e) in data 11.10.2005 (e, quindi entro il “nuovo” semestre di prescrizione decorrente vuoi dal
21.4.2005 – data di definitività del decreto sub d) – vuoi dal 16.9.2005 – data del passaggio in giudicato sub c) il introduceva ricorso per fallimento in virtù Controparte_1 dell'assegno che ne occupa, con effetto utile ad interrompere il corso della prescrizione nuovamente in itinere; f) il decreto di rigetto del ricorso sub e), emesso in data 14.2.2006, diveniva definitivo in data 16.3.2006;
g) entro il semestre successivo (in scadenza al 16.9.2006) il promuoveva il Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, che era infatti emesso in data 24.6.2006;
h) detto titolo era però notificato – con il precetto su di esso fondato – solo in data 21.9.2006
(ossia, cinque giorni dopo lo spirare del superiore “nuovo” termine prescrizionale), tanto che ne seguiva l'opposizione donde l'iscrizione di prime cure (avvenuta in data 9.11.2006) con atto notificato, esso pure utilmente perché in termini (ossia, nei quaranta giorni successivi), in data 31.10.2006;
ed in proposito va rammentato il principio di diritto (favorevole alla tesi di parte appellante sub 1., ma enunciato in sede di legittimità solo successivamente alla pronuncia oggi in riesame) per cui si v. Cass. Sez. 6–3, ordinanza n. 27944 del 23/9/2022 secondo il quale:
«… L'art. 2943 cod. civ., nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla «notificazione» dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto invocato (cfr. Cass. n. 15489 del 07/07/2006). Il solo deposito del ricorso monitorio nella cancelleria del giudice di pace, prima e indipendentemente dalla sua notifica unitamente al decreto ingiuntivo, non può pertanto considerarsi idoneo a produrre il dedotto effetto interruttivo. Nessun rilievo può assumere la circostanza che il tempo decorso dal (presunto) effettivo deposito del ricorso e la sua successiva iscrizione a ruolo sia addebitabile esclusivamente a inerzia e cattiva organizzazione dell'ufficio, dal momento che tale circostanza non impediva comunque al creditore ingiungente di notificare altro diverso atto interruttivo idoneo nelle more a interrompere la prescrizione. 7. È inconferente il precedente, evocato in memoria dal ricorrente, di Cass. 15/09/2021, n. 24891, che - in consapevole e motivato dissenso dall'opposto precedente di Cass. 12/09/2019, n. 22827, ha riconosciuto efficacia interruttiva del termine triennale di prescrizione dell'azione revocatoria (art. 2903 cod. civ.) al mero deposito del ricorso ex art. 702- bis cod. proc. civ. e ciò sul rilievo, per un verso, che nell'instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adito in caso di litispendenza: art. 39, ult. comma, cod. proc. civ.), deve individuarsi l'espressione della volontà dell'attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto per prescrizione, e, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, rileva la «notificazione» dell'atto con cui si inizia il giudizio (art. 2943 cod. civ.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che, nell'impianto originario del codice di rito civile/ predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell'atto con cui esso era introdotto costituiva la modalità «naturale» di proporre la domanda. Pur prescindendo, in questa sede, dal rilievo che detto precedente esprime un orientamento che non può dirsi consolidato, né prevalente, nella giurisprudenza di questa Corte (nella quale piuttosto sembra ancora prevalere l'opposto principio secondo cui «in linea generale, quando una domanda giudiziale venga introdotta con la vocatio iudicis e non con la vocatio in ius, l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 c.c. si produce al momento in cui l'atto introduttivo perviene nella conoscenza di fatto o legale della controparte»: v., in tal senso, da ultimo, Cass. 14/03/2022, n. 8096, che, in base ad esso, nega efficacia interruttiva al mero deposito dell'atto di intervento e richiama espressamente a conforto, tra gli altri precedenti, anche quello di Cass. n. 22827 del 2019), lo stesso risulta comunque non pertinente nel caso di specie per almeno due ragioni.
7.1. La prima sta nel fatto che — come rimarcato nella motivazione di detto arresto, anche attraverso il richiamo a Cass. Sez. U. 09/12/2015, n. 24822 — esso trae specifico argomento dal carattere necessario dell'esercizio dell'azione revocatoria (azione costitutiva necessaria), quale unico atto idoneo a interrompere il relativo termine prescrizionale: giustificazione evidentemente non predicabile in ogni altro caso — quale quello in esame, come detto — in cui l'interruzione può farsi valere anche in via stragiudiziale.
7.2. La seconda ragione risiede nella differenza strutturale esistente tra ricorso per decreto ingiuntivo e ricorso per procedimento sommario: il primo introduce un subprocedimento tra due soltanto (il ricorrente e il giudice, il quale è chiamato solo a emettere, e non è detto che lo faccia, il decreto ingiuntivo, spettando all'ingiungente di successivamente notificarlo e anche in tale caso la notifica non introduce di per sé alcun giudizio, questo nascendo solo in caso di opposizione); il secondo è invece strutturalmente e univocamente destinato all'instaurazione di un giudizio, che passa attraverso la necessaria fissazione di un'udienza da parte del giudice (è cioè già esso stesso momento necessario di un procedimento "trilatero'). Il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, a differenza del ricorso ex art. 702 - ter cod. proc. civ., non ha dunque la intrinseca necessaria vocazione ad instaurare un actus trium personarum, difettando in esso quel carattere cui il richiamato precedente fa per l'appunto leva per giungere all'affermazione che, con il mero deposito del ricorso, si realizza il «binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio» nel quale si individua la ratio di fondo della previsione di cui all'art. 2943 cod. civ., per proporre di conseguenza la evolutiva interpretazione del riferimento espresso alla «notificazione» dell'atto. Diretta e testuale conferma di ciò si trae, del resto, dalla disposizione di cui all'art. 643 cod. proc. civ. secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite. Sarà anzi utile rimarcare al riguardo che la giurisprudenza di questa Corte, nel trattare la diversa questione se momento determinativo della competenza sia quello del deposito del ricorso monitorio o della notifica del ricorso e del decreto - questione risolta nel primo senso - ha evidenziato che contrario argomento a favore della opposta soluzione non può trarsi dall'art. 643 cod. proc. civ. dal momento che — si è detto — con tale norma il legislatore ha inteso solo «fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell'eventualità dell'opposizione, ma non ha inteso privare d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva» (Cass. n. 8118 del 27/07/1999; n. 10236 del 15/07/2002; v. anche Cass. Sez. U. 01/10/2007, n. 20596; Cass. n. 1334 del 30/01/2012) …».
Constatata pertanto l'infruttuosa decorrenza dell'ultimo semestre di prescrizione in itinere a pro' del non essendo stata dedotta da controparte la circostanza dell'avvenimento di Pt_1 qualche atto utile ad interromperne il corso prima della notificazione del 21.9.2006, non può che darsi atto della fondatezza dell'eccezione in argomento e della conseguente accoglibilità, nei sensi di cui al dispositivo, del petitum a tanto relativo.
*
Pur nella superiore soccombenza di parte appellata, opina la Corte che l'infondatezza della tesi sub 2. nonché il consolidamento del principio di diritto suesposto quanto alla difesa sub 1. in un arresto giurisprudenziale di legittimità (quello retro richiamato) solo successivo alla pronuncia della decisione in riesame integrino seria ragione di vicendevole compensazione integrale tra le parti delle spese processuali d'entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 17.2.2020 e depositato in data 27.2.2020 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice
Unico in persona del G.O.T. emessa al n. 34 in data 15.1.2020 nel procedimento già iscritto al n. 100462/2006 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di:
; Controparte_1 così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) in accoglimento della domanda proposta da con atto di citazione notificato Parte_1 in data 31.10.2006 nel procedimento iscritto al n. 100462/2006 RGAC davanti al Tribunale Civile di Patti, dichiara prescritto nei sensi per cui in motivazione il diritto azionato in sede monitoria e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del n data Pt_1
24.6.2006 al n. 237 in favore di;
Controparte_1
1.2) spese del grado integralmente compensate;
2) spese di questo grado esse pure integralmente compensate inter partes.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 22.12.2023 Il Presidente
(dott. Maria Pina LAZZARA)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Maria Pina LAZZARA, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 173/2020 RGAC, posta in decisione a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, in data 16.1.2023 e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PORTALE Giacomo del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Capo d'ND (via del Piave n. 125); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PRUITI CIARELLO Alessandro del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in S. Agata di
Militello (via Nizza n. 1); pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… dichiararsi nullo, annullarsi ovvero revocarsi l'opposto decreto … con vittoria di spese e compensi …”. Per parte appellata:
“… 1) in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avanzata da parte dell'appellante, perché inammissibile e priva di motivazione;
2) in via del tutto preliminare accertare, ritenere e dichiarare con qualsiasi statuizione l'inammissibilità dell'interposto appello avverso la sentenza n. 34/2020 del Tribunale di Patti per la violazione dell'art. 342 c.p.c. , confermando la sentenza di primo grado;
3) in via ancora del tutto preliminare accertare, ritenere e dichiarare con qualsiasi statuizione l'inammissibilità dell'interposto appello avverso la sentenza n. 34/2020 del Tribunale di Patti per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. , confermando la sentenza di primo grado;
4) nel merito rigettare l'interposto appello avverso la sentenza n. 34/2020 del Tribunale di Patti con qualsivoglia statuizione, confermando la sentenza di primo grado;
5) Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio oltre i.v.a. e c.p.a., e rimborso spese generali nella misura del 15% …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 17.2.2020
[...]
conveniva in giudizio davanti a questa Corte , Pt_1 Controparte_1 riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico in persona del G.O.T. con sentenza n. 34 emessa in data 15.1.2020 nel procedimento già iscritto al n. 100462/2006 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale opponente) l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo emesso al n. 237 in data 24.6.2006 dall'Ufficio del Giudice Unico presso il Tribunale di Patti–Sez. Distaccata di S. Agata di Militello – per l'importo di euro 28.405,13 riveniente da assegno postale “non pagato per insufficienza di credito” oltre spese e compensi di fase monitoria – lamentava, con rinnovata deduzione delle eccezioni difensive già al riguardo proposte, che l'impugnata sentenza:
1. erroneamente aveva disatteso l'invocata prescrizione del credito di cui al titolo azionato in sede monitoria, atteso che, successivamente alla data d'emissione dell'assegno in argomento (risalente al 4.5.1999), pur date le plurime iniziative giudiziarie con cui il
[...]
l'aveva azionato pure in executivis, il semestre utile allo scopo era CP_1 infruttuosamente decorso prima del valido ed efficace compimento d'atti interruttivi del medesimo, per cui da ultimo anche il ricorso in monitorio (in quanto tardivo rispetto al disatteso ricorso per dichiarazione di fallimento del;
Pt_1
e ciò sebbene con ordinanza interlocutoria dell'8.3.2007 il g.i. competente medio tempore designato avesse rettamente disposto la sospensione dell'immediata esecutività del superiore decreto ingiuntivo, recependo in toto le difese con cui l'emittente dell'assegno aveva contestato la legittimazione del preteso creditore a giovarsene;
2. nel merito, aveva parimenti erroneamente affermato la valida ed efficace spendibilità pro se dell'assegno in questione da parte del sebbene costui fosse risultato Controparte_1 solo apparente prenditore del medesimo; e ciò là dove in realtà e a ben vedere esso – come del resto riconosciuto dal prefato in sede d'interrogatorio formale – non era stato promissario d'alcun pagamento da parte dell'emittente, che aveva rilasciato il titolo senza indicazione del nome del prenditore a mani di tal (effettivo beneficiario di detta emissione, avvenuta a scopo di mera Persona_1 garanzia, in quanto aveva venduto al diversi preziosi) e costui l'aveva a sua volta Pt_1 consegnato al , il quale, vergando il proprio nome nello spazio lasciato in Controparte_1 bianco sia dall'emittente sia dal , s'era così legittimato a porlo all'incasso; Per_1
e, dunque, il preteso creditore – una volta prescritta l'azione cartolare nei sensi DEDOTTI sub 1. – non aveva azione di sorta esperibile contro il Pt_1
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, previa inibitoria ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 30.6.2020 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità dell'impugnazione:
I. per violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C.;
II. ex art. 348 bis C.P.C.;
e, nel merito:
sub 1., che:
CP_
“… il creditore , in quanto titolare del diritto, ha posto in essere idonei atti interruttivi dai quali si evince la ferma volontà di volere far valere la pretesa creditoria. A norma dell'art. 2943 c.c., tra l'altro, la prescrizione è interrotta da parte del titolare del diritto dall'atto con il quale si inizia un giudizio, dalla domanda proposta nel corso del giudizio e da ogni altro atto che valga a costituire in mora CP_ il debitore, l'esistenza degli atti interruttivi posti in essere da parte del sig. emerge in maniera evidente da un attento esame della documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo. CP_ Ad ogni buon conto si evidenzia che il sig. quale portatore del titolo di credito in forza del decreto ingiuntivo ha agito nei confronti del debitore inadempiente facendo valere una legittima pretesa creditoria soggetta all'ordinaria prescrizione decennale …”;
sub 2., che:
“… , nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si è limitato ad asserire che nessuna somma deve Parte_1 corrispondere al in quanto nessun tipo di rapporto è mai intercorso tra i due, sta di fatto che Controparte_3 quanto asserito non è stato supportato da benché minima prova, tant'è che nel precedente giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, definito con la sentenza n. 102/2004 del Tribunale di Patti Sezione Distaccata di Sant'Agata di Militello, nessun teste è stato escusso dal sig. , che non ha provato né l'inesistenza del Parte_1 rapporto sottostante all'emissione dell'assegno, né l'invalidità dello stesso e/o l'avvenuta estinzione del rapporto sottostante all'emissione dell'assegno …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 3.7.2020 (svoltasi in modalità cartolare) – in esito a ordinanza che in data 17-19.7.2020 disattendeva il petitum sub
II. e disponeva l'inibitoria dell'impugnata pronuncia – a quella del 4.7.2022 (per la precisazione delle conclusioni), le parti erano rimesse al prosieguo per il medesimo incombente (in assenza di designazione di nuovo relatore) all'udienza del 16.1.2023.
All'esito di detta udienza, che era celebrata essa pure con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art.127 ter C.P.C. – ed in cui aveva luogo la precisazione delle conclusioni, senza alcuna ulteriore attività, previa la sostituzione del consigliere relatore, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 7.4.2023).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 10.1.2023 dalla sola difesa di parte appellata, questa insisteva – in sede di precisazione delle conclusioni – nei relativi petita tutti ut supra richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: sia parte appellante sia parte appellata (con atti depositati in modalità telematica in data 17.3.2023) insistevano nelle rispettive tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, meriti pertanto accoglimento.
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Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle in rito, si rileva:
sub I., in punto di pretesa inammissibilità per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C., che:
là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico;
ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli 342 e 434 C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze "affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice";
sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo
Giudice; e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piana lettura dell'atto introduttivo consente d'inferire ed arguire (per come, del resto ampiamente sintetizzato retro sub 1. e sub
2.);
sub II., in punto d'inammissibilità, ulteriore, ex art. 348 bis C.P.C. che: l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021) che:
“… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …”.
*
Venendo ora al merito, rileva il Collegio:
posto, sub 2., che la pronuncia di prime cure ha rettamente opinato quanto censurato da parte appellante, risultando tale decisum in conformità al principio di diritto (enunciato da Cass. Sez. I, sentenza n. 4910 del 27/2/2017 con pronuncia rilevante ratione temporis per l'epoca di emissione dell'assegno che oggi ne occupa) per cui: «… A differenza di quanto previsto per la cambiale dall'art. 1 n.6 del R.D. n. 1669/1933, per l'assegno bancario l'indicazione del nome del prenditore non figura tra i requisiti inderogabili previsti dagli artt.
1-2 del R.D. n. 1736/1933: l'assegno che ne sia privo non va quindi qualificato – contrariamente a quanto argomenta il ricorrente – come un titolo incompleto o in via di formazione. D'altra parte, la conferma espressa che l'assegno bancario al portatore, a differenza della cambiale al portatore, è ammesso nel nostro ordinamento giuridico si rinviene nell'art.5 ultimo comma dello stesso R.D. n.1736/1933: «l'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore». Ne consegue, in applicazione delle disposizioni generali dettate dal codice civile, che la legittimazione ad esercitare il diritto alla prestazione in esso indicata (art.1992 c.c.) è, come per ogni titolo di credito al portatore, in capo al possessore del titolo e deriva dalla presentazione dello stesso (art.2003 c.c.), essendo solo una facoltà, esercitabile dal prenditore o da un successivo acquirente del possesso, quella di convertirlo in titolo all'ordine.
2.2. In tal senso questa corte di legittimità si è già più volte espressa (oltre alla pronuncia richiamata dalla corte di merito, v. Cass. n.18528/2007; n. 8392/1997), indicando un orientamento interpretativo cui il Collegio intende dare continuità, anche perché solo apparentemente contrastato in altre pronunce di questa corte: infatti alcune (cfr. Cass. n. 15688/2013; n. 13099/2008; n. 7262/2006) riguardano casi nei quali il titolo di credito era fatto valere dal mero possessore come promessa di pagamento ai sensi dell'art.1988 c.c. (che non può che operare nei soli confronti di colui cui sia effettivamente fatta), non già quale fondamento dell'azione cartolare, altre (Cass. n.17689/2006; n. 4801/1996) affermano anche la carenza di legittimazione a tale azione in capo al mero possessore del titolo di credito, ma in base a motivazione (il mero possesso del titolo di credito non ha significato univoco, non potendo escludersi che sia stato acquisito abusivamente) che non si fa carico della interpretazione delle norme di legge specifiche (artt.
1 e 5 I. assegni;
art.2003 c.c.) sopra richiamate, il cui significato appare invero chiaro ed inequivoco.
2.3. Né può condividersi la tesi esposta in ricorso in ordine alla incidenza della normativa antiriciclaggio sulla efficacia quale titolo di credito dell'assegno privo della indicazione del beneficiario. È vero che l'art.1 comma 2 della legge n.197/1991, applicabile nella specie ratione temporis, prescriveva che gli assegni bancari di importo superiore a lire venti milioni devono recare detta indicazione, ma l'art. 5 della stessa legge specificava che la violazione di detta disposizione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria senza incidere sulla efficacia del titolo come emesso.
3. Rettamente, dunque, la corte di merito ha accolto l'azione cartolare esercitata dalla odierna resistente CP_4 anche in relazione ai due assegni in questione …»;
quanto al tema sub 1. va considerato quanto appresso:
premesso in fatto, per quanto si evince dalla meditata ricognizione delle risultanze documentali disponibili in fascicolo, che:
a) l'assegno che ne occupa fu emesso in data 4.5.1999;
b) il fece notificare precetto all'emittente (per conseguirne in Controparte_1 Pt_1 executivis il pagamento) in data 5.8.1999, dunque entro il temine semestrale – ex art. 55 del R.D. n. 1736 del 1933 – di prescrizione dell'azione cartolare relativa;
c) il piegò opposizione avverso il detto precetto (sia all'esecuzione, sia agli atti esecutivi) Pt_1 con atto del 9.8.1999 e il giudizio relativo – iscritto al n. 5122/2000 RGAC (durante il corso del quale il decorso della citata prescrizione “speciale” rimase sospeso)– fu definito con sentenza del 16-23.6.2004, passata in giudicato in data 16.9.2005;
d) medio tempore, tuttavia, in data 28.1.2004 era stato azionato ed eseguito pignoramento mobiliare in virtù del precetto sub b), poi caducato da provvedimento che dichiarava in data 22.3.2005 l'estinzione dell'iscrizione relativa per perenzione (in difetto di proposizione d'istanza di vendita);
e) in data 11.10.2005 (e, quindi entro il “nuovo” semestre di prescrizione decorrente vuoi dal
21.4.2005 – data di definitività del decreto sub d) – vuoi dal 16.9.2005 – data del passaggio in giudicato sub c) il introduceva ricorso per fallimento in virtù Controparte_1 dell'assegno che ne occupa, con effetto utile ad interrompere il corso della prescrizione nuovamente in itinere; f) il decreto di rigetto del ricorso sub e), emesso in data 14.2.2006, diveniva definitivo in data 16.3.2006;
g) entro il semestre successivo (in scadenza al 16.9.2006) il promuoveva il Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, che era infatti emesso in data 24.6.2006;
h) detto titolo era però notificato – con il precetto su di esso fondato – solo in data 21.9.2006
(ossia, cinque giorni dopo lo spirare del superiore “nuovo” termine prescrizionale), tanto che ne seguiva l'opposizione donde l'iscrizione di prime cure (avvenuta in data 9.11.2006) con atto notificato, esso pure utilmente perché in termini (ossia, nei quaranta giorni successivi), in data 31.10.2006;
ed in proposito va rammentato il principio di diritto (favorevole alla tesi di parte appellante sub 1., ma enunciato in sede di legittimità solo successivamente alla pronuncia oggi in riesame) per cui si v. Cass. Sez. 6–3, ordinanza n. 27944 del 23/9/2022 secondo il quale:
«… L'art. 2943 cod. civ., nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla «notificazione» dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto invocato (cfr. Cass. n. 15489 del 07/07/2006). Il solo deposito del ricorso monitorio nella cancelleria del giudice di pace, prima e indipendentemente dalla sua notifica unitamente al decreto ingiuntivo, non può pertanto considerarsi idoneo a produrre il dedotto effetto interruttivo. Nessun rilievo può assumere la circostanza che il tempo decorso dal (presunto) effettivo deposito del ricorso e la sua successiva iscrizione a ruolo sia addebitabile esclusivamente a inerzia e cattiva organizzazione dell'ufficio, dal momento che tale circostanza non impediva comunque al creditore ingiungente di notificare altro diverso atto interruttivo idoneo nelle more a interrompere la prescrizione. 7. È inconferente il precedente, evocato in memoria dal ricorrente, di Cass. 15/09/2021, n. 24891, che - in consapevole e motivato dissenso dall'opposto precedente di Cass. 12/09/2019, n. 22827, ha riconosciuto efficacia interruttiva del termine triennale di prescrizione dell'azione revocatoria (art. 2903 cod. civ.) al mero deposito del ricorso ex art. 702- bis cod. proc. civ. e ciò sul rilievo, per un verso, che nell'instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adito in caso di litispendenza: art. 39, ult. comma, cod. proc. civ.), deve individuarsi l'espressione della volontà dell'attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto per prescrizione, e, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, rileva la «notificazione» dell'atto con cui si inizia il giudizio (art. 2943 cod. civ.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che, nell'impianto originario del codice di rito civile/ predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell'atto con cui esso era introdotto costituiva la modalità «naturale» di proporre la domanda. Pur prescindendo, in questa sede, dal rilievo che detto precedente esprime un orientamento che non può dirsi consolidato, né prevalente, nella giurisprudenza di questa Corte (nella quale piuttosto sembra ancora prevalere l'opposto principio secondo cui «in linea generale, quando una domanda giudiziale venga introdotta con la vocatio iudicis e non con la vocatio in ius, l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 c.c. si produce al momento in cui l'atto introduttivo perviene nella conoscenza di fatto o legale della controparte»: v., in tal senso, da ultimo, Cass. 14/03/2022, n. 8096, che, in base ad esso, nega efficacia interruttiva al mero deposito dell'atto di intervento e richiama espressamente a conforto, tra gli altri precedenti, anche quello di Cass. n. 22827 del 2019), lo stesso risulta comunque non pertinente nel caso di specie per almeno due ragioni.
7.1. La prima sta nel fatto che — come rimarcato nella motivazione di detto arresto, anche attraverso il richiamo a Cass. Sez. U. 09/12/2015, n. 24822 — esso trae specifico argomento dal carattere necessario dell'esercizio dell'azione revocatoria (azione costitutiva necessaria), quale unico atto idoneo a interrompere il relativo termine prescrizionale: giustificazione evidentemente non predicabile in ogni altro caso — quale quello in esame, come detto — in cui l'interruzione può farsi valere anche in via stragiudiziale.
7.2. La seconda ragione risiede nella differenza strutturale esistente tra ricorso per decreto ingiuntivo e ricorso per procedimento sommario: il primo introduce un subprocedimento tra due soltanto (il ricorrente e il giudice, il quale è chiamato solo a emettere, e non è detto che lo faccia, il decreto ingiuntivo, spettando all'ingiungente di successivamente notificarlo e anche in tale caso la notifica non introduce di per sé alcun giudizio, questo nascendo solo in caso di opposizione); il secondo è invece strutturalmente e univocamente destinato all'instaurazione di un giudizio, che passa attraverso la necessaria fissazione di un'udienza da parte del giudice (è cioè già esso stesso momento necessario di un procedimento "trilatero'). Il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, a differenza del ricorso ex art. 702 - ter cod. proc. civ., non ha dunque la intrinseca necessaria vocazione ad instaurare un actus trium personarum, difettando in esso quel carattere cui il richiamato precedente fa per l'appunto leva per giungere all'affermazione che, con il mero deposito del ricorso, si realizza il «binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio» nel quale si individua la ratio di fondo della previsione di cui all'art. 2943 cod. civ., per proporre di conseguenza la evolutiva interpretazione del riferimento espresso alla «notificazione» dell'atto. Diretta e testuale conferma di ciò si trae, del resto, dalla disposizione di cui all'art. 643 cod. proc. civ. secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite. Sarà anzi utile rimarcare al riguardo che la giurisprudenza di questa Corte, nel trattare la diversa questione se momento determinativo della competenza sia quello del deposito del ricorso monitorio o della notifica del ricorso e del decreto - questione risolta nel primo senso - ha evidenziato che contrario argomento a favore della opposta soluzione non può trarsi dall'art. 643 cod. proc. civ. dal momento che — si è detto — con tale norma il legislatore ha inteso solo «fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell'eventualità dell'opposizione, ma non ha inteso privare d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva» (Cass. n. 8118 del 27/07/1999; n. 10236 del 15/07/2002; v. anche Cass. Sez. U. 01/10/2007, n. 20596; Cass. n. 1334 del 30/01/2012) …».
Constatata pertanto l'infruttuosa decorrenza dell'ultimo semestre di prescrizione in itinere a pro' del non essendo stata dedotta da controparte la circostanza dell'avvenimento di Pt_1 qualche atto utile ad interromperne il corso prima della notificazione del 21.9.2006, non può che darsi atto della fondatezza dell'eccezione in argomento e della conseguente accoglibilità, nei sensi di cui al dispositivo, del petitum a tanto relativo.
*
Pur nella superiore soccombenza di parte appellata, opina la Corte che l'infondatezza della tesi sub 2. nonché il consolidamento del principio di diritto suesposto quanto alla difesa sub 1. in un arresto giurisprudenziale di legittimità (quello retro richiamato) solo successivo alla pronuncia della decisione in riesame integrino seria ragione di vicendevole compensazione integrale tra le parti delle spese processuali d'entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 17.2.2020 e depositato in data 27.2.2020 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice
Unico in persona del G.O.T. emessa al n. 34 in data 15.1.2020 nel procedimento già iscritto al n. 100462/2006 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di:
; Controparte_1 così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) in accoglimento della domanda proposta da con atto di citazione notificato Parte_1 in data 31.10.2006 nel procedimento iscritto al n. 100462/2006 RGAC davanti al Tribunale Civile di Patti, dichiara prescritto nei sensi per cui in motivazione il diritto azionato in sede monitoria e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del n data Pt_1
24.6.2006 al n. 237 in favore di;
Controparte_1
1.2) spese del grado integralmente compensate;
2) spese di questo grado esse pure integralmente compensate inter partes.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 22.12.2023 Il Presidente
(dott. Maria Pina LAZZARA)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)