Sentenza 9 giugno 2025
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- 1. Vendita di auto con telaio contraffatto: è un aliud pro alio?Accesso limitatoAldo Carrato · https://www.altalex.com/ · 9 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10173 2021 R.G. avente ad oggetto “Vendita di cose mobili ”, promossa da
, con l'Avv. Garzia Maria Assunta;
Parte_1
parte attrice contro
con l'Avv. DELLA TORRE GIUSEPPE;
CP_1
parte convenuta
; CP_2
terzo chiamato in causa - contumace
Con atto di citazione del 21.12.2021 il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: dare atto che il sig. CP_1
ha acquistato nel mese di ottobre 2019 dalla per l'importo Parte_1 CP_1 di euro 18.000,00, l'autovettura Nissan Qashqai con targa FX376YE di colore nero;
dare atto che il suddetto importo di euro 18.000,00 è stato corrisposto con 2 bonifici di euro 2.700,00 ed euro 2.300,00 in data 7.10.2019, nonché euro 10.000,00 con contratto di finanziamento Santander, ed ulteriori euro 3.000,00 in contanti;
dare atto che la vettura Nissan Qashqai era stata vista e trattato il prezzo presso la sede della con il referente;
dare atto che in data 26.10.2020, la polizia CP_1 Persona_1
di stato – Sezione di Lecce, procedeva al sequestro del veicolo e dei documenti poiché sussisteva la necessità di conservare il corpo del reato in quanto il relativo telaio risultava alterato;
dare atto che in data 15.01.2020 il sig. aveva provveduto a Pt_1
minore somma accertata in corso di causa.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) In via preliminare differire la prima udienza ai sensi dell'articolo 269 c.p.c. al fine di chiamare in causa e conseguentemente integrare il contraddittorio nei confronti della sig.ra CP_2
nata a [...] il [...], (CF: ) residente in [...]di Napoli C.F._1
alla Via Vico Rossi, 4., da cui parte convenuta intende e dichiara di voler essere manlevata da qualsiasi responsabilità dovesse accertarsi in corso di causa a suo carico. A tal fine si chiede che il Giudice voglia differire agli effetti della menzionata norma la data della prima udienza di comparizione delle parti allo scopo di consentire la citazione del terzo nei termini di cui all'articolo 163- bis c.p.c.; 2) In via principale e nel merito si chiede e conclude affinché Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: - Dichiarare la domanda improcedibile per mancato avveramento della condizione di cui all'articolo 3, co. I, L. 162/2014; - In via preliminare accertare l'intervenuta prescrizione decadenza dell'azione proposta per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1495 c.c.; - nel merito: respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. 3) In subordine in caso di accoglimento della domanda attorea, dichiarare che il chiamato in causa, IG.ra è tenuta a manlevare la convenuta CP_2
da ogni pretesa attorea, condannando la stessa a rifondere a CP_1 CP_1
quanto sarà eventualmente tenuta a pagare in favore dell'attore.”.
La parte convenuta chiamava in causa il terzo che rimaneva contumace. CP_2
Si osserva preliminarmente che l'attore ha ottemperato all'invito formale a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex DL 132/2014.
Dall'esame degli atti di causa emerge che la vendeva all'attore il CP_1
veicolo oggetto di causa e che lo stesso veniva sequestrato poiché il telaio risultava
“palesemente alterato” come emerge dal verbale della Polizia di Stato depositato in atti. Risulta, altresì, che l'auto in questione fosse precedentemente intestata al terzo chiamato in causa.
La vendita di un'auto con telaio “palesemente” contraffatto integra, come nel caso di specie, una vendita di aliud pro alio. Tanto legittima il compratore ad esperire l'azione di risoluzione del contratto svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. e soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale.
In tema di vendita di aliud pro alio, il venditore è responsabile ai sensi dell'art. 1494
c.c., operando a suo carico una presunzione di colpa superabile solo provando di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, dimostrando di aver eseguito i dovuti accertamenti secondo il parametro della diligenza professionale ex art. 1176, comma
2, c.c.. Nel caso di specie, la parte convenuta non ha raggiunto la prova in tal senso anche in considerazione del fatto che nel verbale di sequestro l'Ufficiale di PG dava atto che il telaio dell'auto per cui è causa risultava “palesemente alterato, in quanto i caratteri non presentavano una punzonatura, perfettamente allineata, e con una medesima pressione di impressione, segno evidente del fatto che il veicolo fosse di verosimile provenienza illecita.”.
Pertanto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto oggetto di causa per inadempimento del venditore con conseguente obbligo di restituzione delle prestazioni eseguite. Sul punto si osserva che l'attore ha raggiunto la prova di aver corrisposto la somma di € 15.000,00 con due bonifici bancari e con il contratto di prestito finalizzato all'acquisto dell'auto in questione oltre € 383,04 per le spese di tagliando. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per quanto riguarda la domanda di malleva, la stessa è fondata e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi. La prova dell'assunto attoreo può darsi per acquisita, se si osserva che il convenuto, sebbene regolarmente evocato in giudizio,
non si è costituito. Ha così deliberatamente ritenuto di non contestare i fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda. Con la formulazione dell'art. 115 del c.p.c., introdotta con la legge di riforma del processo civile 18 giugno 2009 n° 69, “i fatti non specificamente contestati” devono essere posti a fondamento della decisione del Giudice. Il principio di ritenere provati i fatti non contestati è stato accolto dalla Corte di Cassazione per i giudizi ordinari di cognizione. In proposito, infatti, sono intervenute le sentenze del Supremo Collegio del 22 giugno 2009, sez. III, n° 14542 e del 21 maggio 2008, sez. III n° 13078. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la al pagamento, CP_1
in favore dell'attore, della somma di € 15.383,04 oltre interessi come per legge;
condanna la al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite CP_1
che liquida in € 278,52 per spese ed € 5.077,00 per competenze oltre spese generali, iva e cap come per legge;
dichiara che il chiamato in causa, IG.ra è tenuta a manlevare la CP_2
convenuta condannando la stessa a rifondere a CP_1 CP_1
quanto è tenuta a pagare in favore dell'attore;
condanna la IG.ra al pagamento, in favore della delle CP_2 CP_1
spese di lite che liquida in € 5.077,00 per competenze oltre spese generali, iva e cap come per legge;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 09/06/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore