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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. n. 10746/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.09.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana e ucraina Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]9, st. 3, 2730 Herlev (Danimarca) con l'Avv. Alida Agrimonti presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alida Agrimonti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ER DU (MI), il 10.10.2020, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2020, atto n. 39, parte I. È stato altresì rilasciato libretto di famiglia internazionale al nr 41 in data 10.10.2020; i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con i seguenti figli: C.F. , nato a [...] il Persona_1 C.F._3
04.03.2024, minorenne, attualmente convivente con la madre in Hyrdindestien 9, st. 3, 2730 Herlev (Danimarca) FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., autorizzando i medesimi a vivere separatamente, come già di fatto avviene, con gli obblighi di legge ed il mutuo rispetto;
2. Ordinare al Comune di ER DU (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere alle ulteriori eventuali annotazioni;
3. Al fine di definire i rapporti economici tra le parti in sede di separazione e divorzio, i Signori e hanno già provveduto ad alienare a terzi, con rogito CP_1 Pt_1 avvenuto in data 15.07.2025, l'unità immobiliare, adibita a casa ex familiare ed annesso box, sita nel Comune di ER DU (MI), in Via Lelio Basso n.
5. Il prezzo della compravendita è stato di € 407.000,00 (Euro quattrocentosettemila/00), da cui sono stati dedotti i residui ratei di mutuo pari, alla data di stipula, ad € 136.346,72 (Euro centotrentaseimilatrecentoquarantasei/72) residuando così la somma di € 270.653,28 (Euro duecentosettantamilaseicentocinquantatre/28) che è già stata divisa concordemente tra i coniugi come segue:
- € 34.000,00 (Euro trentaquattromila/00) a favore della NO;
Pt_1
- € 236.653,28 (Euro duecentotrentaseimilaseicentocinquantatre/28) a favore del Signor
CP_1
I coniugi danno atto che il Signor con proprio denaro, contestualmente alla CP_1 compravendita del 15.07.2025, ha pagato il compenso del mediatore immobiliare pari ad
€ 7.320,00 (Euro settemilatrecentoventi/00) nonché estinto il finanziamento ottenuto da Banca Intesa San Paolo - pari in origine ad € 5.868,12 (Euro cinquemilaottocentosessantotto/12) - versando l'importo residuo di € 4.149,48 (Euro quattromilacentoquarantanove/48). I coniugi danno altresì atto di aver ottenuto il rimborso da parte dell'assicurazione vita (polizza n. 71001718918 emessa da INTESA Assicura) annessa al mutuo ipotecario della somma complessiva di € 2.904,84 (euro duemilanovecentoquattro/84) così tra loro ripartita: € 2.073,11 (Euro duemilasettantatre/11) a favore del Signor ed € CP_1
831,73 (Euro ottocentotrentuno/73) a favore della NO . Pt_1
4. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ai genitori e collocato Per_1 prevalentemente presso la madre oggi in Hyrdindestien 9, st. 3, 2730 Herlev (Danimarca).
5. La responsabilità genitoriale sul minore sarà esercitata in via disgiunta tra i genitori limitatamente a tutte le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio, mentre sarà esercitata congiuntamente per quanto attiene alla straordinaria amministrazione. In particolare, le decisioni di maggiore interesse per il minore relative ai percorsi scolari, alla istruzione, alla educazione, alla salute saranno ed alla residenza ed eventuali trasferimenti assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
6. Il Signor verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1
la somma di € 200,00 (Euro duecento/00), somma che sarà versata, mediante Per_1 bonifico sul conto corrente intestato alla medesima, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (indice base giugno 2025, prima rivalutazione giugno 2026).
7. Il padre, inoltre, terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al minore secondo quanto disposto dalle “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano nel giugno 2025, protocollate al n. 8334/25 e quindi:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore.
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
8. Quanto alle spese extra assegno di natura medica, le parti danno atto che la NO
ha stipulato, per il tramite del suo datore di lavoro, la polizza assicurativa Pt_1 sanitaria “PFA” di cui può godere altresì il minore. Pertanto, qualora dovessero essere affrontate spese mediche per sostenute per l'intero da tale polizza, i coniugi Per_1 saranno manlevati da esborsi;
diversamente, in caso di rimborso parziale da parte della assicurazione, i genitori si ripartiranno tra loro in misura equa la residua spesa. Qualora vi siano spese extra assegno a favore del minore finanziate dallo Stato danese, i coniugi ne usufruiranno.
9. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio:
- una volta al mese per una intera settimana;
- un mese, a decorrere dall'anno 2026, anche non consecutivo durante le vacanze estive tra giugno e settembre di ogni anno secondo accordi da assumersi fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Al genitore che non avrà il minore con sé durante le vacanze estive dovranno essere sempre preventivamente comunicate le date di andata e di rientro ed il luogo di destinazione presso cui il genitore si recherà con il bambino in vacanza. In occasione delle vacanze estive i coniugi concordano che si alterneranno nell'accompagnamento e nel prelevamento del minore da o per l'Italia;
- 10 (dieci) giorni durante le vacanze natalizie con la precisazione che il giorno di Natale sarà trascorso dal minore ad anni alterni con ciascun genitore;
- le intere vacanze pasquali;
- tutti i ponti e i giorni di festa italiani in cui il padre potrà recarsi in Danimarca ovvero il minore in Italia tenuto conto degli impegni scolastici del minore. Nel caso in cui i ponti e le festività italiane coincidano con il periodo scolastico, il padre potrà recuperare detta giornata con il figlio in periodo da concordare con la madre;
- il giorno del compleanno del minore sarà da questi trascorso insieme ai genitori in località da concordare. I coniugi convengono che, inizialmente, sino a novembre 2025, e comunque in periodo scolastico, sarà il Signor a raggiungere in Danimarca il minore il quale, CP_1 successivamente, sarà anche accompagnato in Italia dalla madre previo accordo ed in periodo preferibilmente non scolastico per garantire le viste al padre così come stabilite. Le spese di viaggio di per le viste paterne saranno ripartite al 50% tra i coniugi Per_1 mentre i medesimi terranno a proprio carico per l'intero le proprie. Nel caso in cui il sig. effettuerà più di 6 visite annuali in Danimarca, la CP_1
NO dovrà sostenere la metà delle spese di volo al padre fino ad un massimo Pt_1 di 5 voli all'anno. Al genitore non collocatario dovranno essere altresì garantite videochiamate quotidiane con il minore. In caso in cui il Signor non riuscisse a fare visita al figlio nella settimana CP_1 concordata con la madre egli potrà diversamente recuperarla secondo accordi assunti tra i genitori. Nel caso di trasferimento del Signor nel luogo di residenza del minore, i CP_1 coniugi concordano sin da ora che il padre avrà facoltà di tenere e vedere con sé anche tutti i giorni il minore ivi compresi periodi che comprendano il pernotto, secondo accordi con la madre che garantiscano il principio dell'alternanza e tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascun genitore e scolastici del bambino. La residenza anagrafica del minore rimarrà presso la madre. Il tutto salvo il più ampio e diverso accordo tra i genitori. 10. Le parti danno atto di essere disponibili a vicendevolmente ospitare l'altro genitore, unitamente al minore, nei periodi di permanenza di presso ciascuno di loro. Per_1
11. Darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non hanno diritto a ricevere un assegno a titolo di contributo al mantenimento per sé.
12. I coniugi rimarranno titolari esclusivi dei rispettivi conti corrente personali e di ogni altro bene a loro in via esclusiva intestato.
13. I coniugi danno atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale alle condizioni che precedono e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione ad eccezione di quanto disposto nel presente atto. 14. Spese compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in ER DU (MI), il 10.10.2020, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2020, atto n. 39, parte I;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di procedura al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER DU (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.Chiara Delmonte
7) Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG