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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TE NI
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento n. r.g. 509/2024 iscritto al Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE DI CONIUGI”, promosso da:
, nata a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._1
Tiepolo, nr. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Pagano, del Foro di MP Pausania
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via C.F._2
Acquedotto Romano nr. 5/c;
ricorrente
pagina 1 di 7 , nato ad [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._3
nr. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Debidda, del Foro di MP Pausania
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via C.F._4
Cosenza nr. 1;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, così giudicare: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale, tra i signori e , Parte_1 Parte_2 ordinando al competente ufficiale di stato civile del comune di Olbia, l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
3) Affidare la figlia minore Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Olbia, via G. Tiepolo, n.3; 4) Disporre che il genitore non collocatario sig. Pt_2
, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente richiamato, possa vedere e tenere
[...] con sé la figlia con le seguenti modalità: Tutti i weekend del mese, dal venerdì all'uscita di Per_1
scuola, sino alla domenica sera, alle ore 21, con la possibilità di pernottamento notturno presso il padre anche la domenica, previo accordo con la mamma. , sarà comunque libera, previo accordo Per_1
dei genitori, di far visita al padre anche in settimana. 5) Disporre a carico del sig. quale Parte_2
pagina 2 di 7 contributo per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 400,00
(diconsieuroquattrocento/00), oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico continuativo , sul c/c intestato alla ricorrente con IBAN
[...], entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico- specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extra-scolastiche afferenti i minori, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
6) La sig.ra , benchè non abbia Parte_1 un'occupazione stabile e viva di lavori saltuari, con un reddito bassissimo, come confermato da documentazione allegata, non intende chiedere al sig. alcun mantenimento. 7) Con spese di lite a Pt_2 carico del sig. , vista l'impossibilità imputabile solo allo stesso, senza alcuna valida Parte_2
motivazione, di addivenire ad una separazione consensuale, nonostante i tentativi esperiti dallo scrivente avvocato.
Piaccia all'On.le Giudice del Tribunale di MP Pausania adito, così decidere:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , in comune di Parte_1 Parte_2
Olbia, in data 03.09.2016, per atto anno 2016, numero 73, parte 1, serie A., ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la separazione a margine dell'atto di matrimonio;
2) Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con suo Per_1
collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Olbia, via Tiepolo, n.3; 4
Disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente richiamato, possa vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: Tutti i weekend del mese, dal venerdì all'uscita di scuola, sino alla domenica sera, alle ore 21, con la possibilità di pernottamento notturno presso il padre anche la domenica, previo accordo con la mamma. , Per_1
sarà comunque libera, previo accordo dei genitori, di far visita al padre anche in settimana. 5)
Disporre a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento della figlia minore , Parte_2 Per_1 la somma mensile di € 400,00 (Diconsieuroquattrocento/00), oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico continuativo, sul c/c intestato alla ricorrente con IBAN
T14C0306967684510337913815, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico- specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extra-scolastiche afferenti la minore, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
7) La sig.ra , benchè disoccupata, rinuncia Parte_1
alla richiesta di un assegno di mantenimento in suo favore;
8) Con spese di lite integralmente a carico del sig. ; 9) Disporre a carico del sig. la produzione in giudizio delle Parte_2 Parte_2
pagina 3 di 7 dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché del modello di disclosure in merito alla sua situazione patrimoniale e, occorrendo, indagini patrimoniali a carico della Polizia”.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione e costituzione del resistente, il Giudice Relatore procedeva all'ascolto della parte ricorrente, e rinviava la causa per la rimessione in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Nelle more del giudizio, si costituiva parte resistente, ed entrambe le parti, in via congiunta, depositavano note scritte con le quali davano atto di avere raggiunto un accordo, per cui chiedevano la definizione consensuale del procedimento, alle condizioni dagli stessi rassegnate.
Con note scritte depositate per l'udienza calendarizzata per la definizione del procedimento, le parti si richiamavano alle conclusioni rassegnate in via congiunta nell'accordo depositato in atti, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice Relatore delegato alla trattazione del procedimento, con ordinanza resa fuori udienza, dato atto del mutamento del rito da giudiziale a consensuale, si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda può trovare accoglimento.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso, e la successiva condotta processuale, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso, e della comunione materiale e spirituale tipica del rapporto di coniugio (vedi in questo senso
Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che debba essere pronunciata la separazione dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita matrimoniale.
pagina 4 di 7 Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, e la condotta processuale delle medesime, acclarano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi possano essere integralmente recepiti nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico,
e risultando i medesimi conformi e rispondenti al superiore interesse della prole minore.
Vista la natura familiare della causa, i rapporti tra le parti, e considerato che la costituzione in giudizio del resistente ha contribuito alla definizione in via consensuale del presente procedimento, si ritiene doversi compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione consensuale di , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato ad Olbia il [...], in [...] al matrimonio contratto in Olbia il 3 settembre 2016,
[...]
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al nr. 73, P. 1, anno 2016, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la figlia minore delle parti, resterà affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, Per_1
con suo collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Olbia, Via G.
Tiepolo nr. 3;
3) il genitore non collocatario, , in virtù del piano genitoriale allegato al ricorso Parte_2
introduttivo, e qui integralmente richiamato, vedrà e terrà con sé la figlia con le seguenti Per_1
pagina 5 di 7 modalità: tutti i weekend del mese, dal venerdì all'uscita da scuola, sino alla domenica sera alle ore 21:00, con la possibilità di pernottamento notturno presso il padre anche la domenica, previo accordo con la madre. sarà comunque libera, previo accordo dei genitori, di fare Per_1
visita al padre anche in settimana;
4) verserà, a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore, la Parte_2 somma mensile di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere mediante bonifico continuativo sul conto corrente intestato a , Parte_1
con IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico-specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori, previamente concordate, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
5) , benché non abbia un'occupazione stabile, e viva di lavori saltuari, con un Parte_1
reddito bassissimo, come confermato dalla documentazione allegata al ricorso, non intende chiedere al alcun mantenimento;
Pt_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 7 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 6 di 7 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TE NI
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento n. r.g. 509/2024 iscritto al Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE DI CONIUGI”, promosso da:
, nata a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._1
Tiepolo, nr. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Pagano, del Foro di MP Pausania
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via C.F._2
Acquedotto Romano nr. 5/c;
ricorrente
pagina 1 di 7 , nato ad [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._3
nr. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Debidda, del Foro di MP Pausania
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via C.F._4
Cosenza nr. 1;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, così giudicare: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale, tra i signori e , Parte_1 Parte_2 ordinando al competente ufficiale di stato civile del comune di Olbia, l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
3) Affidare la figlia minore Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Olbia, via G. Tiepolo, n.3; 4) Disporre che il genitore non collocatario sig. Pt_2
, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente richiamato, possa vedere e tenere
[...] con sé la figlia con le seguenti modalità: Tutti i weekend del mese, dal venerdì all'uscita di Per_1
scuola, sino alla domenica sera, alle ore 21, con la possibilità di pernottamento notturno presso il padre anche la domenica, previo accordo con la mamma. , sarà comunque libera, previo accordo Per_1
dei genitori, di far visita al padre anche in settimana. 5) Disporre a carico del sig. quale Parte_2
pagina 2 di 7 contributo per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 400,00
(diconsieuroquattrocento/00), oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico continuativo , sul c/c intestato alla ricorrente con IBAN
[...], entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico- specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extra-scolastiche afferenti i minori, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
6) La sig.ra , benchè non abbia Parte_1 un'occupazione stabile e viva di lavori saltuari, con un reddito bassissimo, come confermato da documentazione allegata, non intende chiedere al sig. alcun mantenimento. 7) Con spese di lite a Pt_2 carico del sig. , vista l'impossibilità imputabile solo allo stesso, senza alcuna valida Parte_2
motivazione, di addivenire ad una separazione consensuale, nonostante i tentativi esperiti dallo scrivente avvocato.
Piaccia all'On.le Giudice del Tribunale di MP Pausania adito, così decidere:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , in comune di Parte_1 Parte_2
Olbia, in data 03.09.2016, per atto anno 2016, numero 73, parte 1, serie A., ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la separazione a margine dell'atto di matrimonio;
2) Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con suo Per_1
collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Olbia, via Tiepolo, n.3; 4
Disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente richiamato, possa vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: Tutti i weekend del mese, dal venerdì all'uscita di scuola, sino alla domenica sera, alle ore 21, con la possibilità di pernottamento notturno presso il padre anche la domenica, previo accordo con la mamma. , Per_1
sarà comunque libera, previo accordo dei genitori, di far visita al padre anche in settimana. 5)
Disporre a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento della figlia minore , Parte_2 Per_1 la somma mensile di € 400,00 (Diconsieuroquattrocento/00), oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico continuativo, sul c/c intestato alla ricorrente con IBAN
T14C0306967684510337913815, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico- specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extra-scolastiche afferenti la minore, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
7) La sig.ra , benchè disoccupata, rinuncia Parte_1
alla richiesta di un assegno di mantenimento in suo favore;
8) Con spese di lite integralmente a carico del sig. ; 9) Disporre a carico del sig. la produzione in giudizio delle Parte_2 Parte_2
pagina 3 di 7 dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché del modello di disclosure in merito alla sua situazione patrimoniale e, occorrendo, indagini patrimoniali a carico della Polizia”.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione e costituzione del resistente, il Giudice Relatore procedeva all'ascolto della parte ricorrente, e rinviava la causa per la rimessione in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Nelle more del giudizio, si costituiva parte resistente, ed entrambe le parti, in via congiunta, depositavano note scritte con le quali davano atto di avere raggiunto un accordo, per cui chiedevano la definizione consensuale del procedimento, alle condizioni dagli stessi rassegnate.
Con note scritte depositate per l'udienza calendarizzata per la definizione del procedimento, le parti si richiamavano alle conclusioni rassegnate in via congiunta nell'accordo depositato in atti, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice Relatore delegato alla trattazione del procedimento, con ordinanza resa fuori udienza, dato atto del mutamento del rito da giudiziale a consensuale, si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda può trovare accoglimento.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso, e la successiva condotta processuale, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso, e della comunione materiale e spirituale tipica del rapporto di coniugio (vedi in questo senso
Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che debba essere pronunciata la separazione dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita matrimoniale.
pagina 4 di 7 Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, e la condotta processuale delle medesime, acclarano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi possano essere integralmente recepiti nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico,
e risultando i medesimi conformi e rispondenti al superiore interesse della prole minore.
Vista la natura familiare della causa, i rapporti tra le parti, e considerato che la costituzione in giudizio del resistente ha contribuito alla definizione in via consensuale del presente procedimento, si ritiene doversi compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione consensuale di , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato ad Olbia il [...], in [...] al matrimonio contratto in Olbia il 3 settembre 2016,
[...]
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al nr. 73, P. 1, anno 2016, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la figlia minore delle parti, resterà affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, Per_1
con suo collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Olbia, Via G.
Tiepolo nr. 3;
3) il genitore non collocatario, , in virtù del piano genitoriale allegato al ricorso Parte_2
introduttivo, e qui integralmente richiamato, vedrà e terrà con sé la figlia con le seguenti Per_1
pagina 5 di 7 modalità: tutti i weekend del mese, dal venerdì all'uscita da scuola, sino alla domenica sera alle ore 21:00, con la possibilità di pernottamento notturno presso il padre anche la domenica, previo accordo con la madre. sarà comunque libera, previo accordo dei genitori, di fare Per_1
visita al padre anche in settimana;
4) verserà, a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore, la Parte_2 somma mensile di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere mediante bonifico continuativo sul conto corrente intestato a , Parte_1
con IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico-specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori, previamente concordate, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
5) , benché non abbia un'occupazione stabile, e viva di lavori saltuari, con un Parte_1
reddito bassissimo, come confermato dalla documentazione allegata al ricorso, non intende chiedere al alcun mantenimento;
Pt_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 7 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 6 di 7 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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