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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1571/2021 R.G.
tra
(di seguito ), in Parte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Corrado Cosentino attrice
e
Contr
(di seguito ), in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia P.IVA_2
Ferrante convenuta
Il Giudice scaduto il termine del 26 marzo 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 27 marzo 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1571/2021 R.G. tra
(di seguito ), in Parte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Corrado Cosentino attrice
e
Contr
(di seguito ), in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia P.IVA_2
Ferrante convenuta OGGETTO
Pagamento di somme in relazione all'erogazione di prestazioni sanitarie
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine
2 unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga (ipotesi non verificatasi nel caso di specie).
1.1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato la , premettendo di essere titolare Parte_1 di accreditamento istituzionale e di avere erogato da gennaio a dicembre del 2018
3 prestazioni di c.d. APA (accorpamenti di prestazioni ambulatoriali) e PAC (pacchetti ambulatoriali complessi) per un ammontare complessivo di € 395.477,00, ha azionato le relative fatture (una per ogni mensilità) pari al budget stabilito nel contratto stipulato in data
27.2.2017 con l' e relativo all'anno 2017 ed applicabile per l'anno 2018 in CP_3 regime di prorogatio, in forza della previsione dell'art.
9.2 del detto contratto, che prevede
“fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto…le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate”.
Regolarmente evocata in giudizio, l' si è costituita ed ha contestato nel merito CP_3 la fondatezza della pretesa creditoria, deducendo di aver, con nota prot. n. 0042941 del 17 settembre 2018, comunicato alla Casa di Cura che alcuna remunerazione era dovuta stante la mancata stipula del contratto per l'anno 2018.
Con memoria istruttoria n. 1, tempestivamente depositata, l'attrice ha chiesto, in via subordinata, il pagamento delle prestazioni eseguite da gennaio a settembre 2018 con condanna della convenuta al pagamento della somma di € 277.498,00, oltre accessori di legge.
Istruita documentalmente, la causa è stata assegnata allo scrivente e decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive e note scritte.
3. In via preliminare, si precisa che ricorre la giurisdizione di questo giudice ordinario, in quanto il thema decidendum della presente controversia concerne l'aspetto economico del rapporto contrattuale fra le parti e più specificamente l'applicazione di previsioni oggetto di specifica convenzione fra le parti e non riguarda l'incidenza dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante né l'esercizio dei poteri discrezionali della P.A. nella determinazione del corrispettivo.
3.1. Si rileva, poi, dal punto di vista istruttorio, che la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. Nel merito, la domanda è infondata e va disattesa.
Ai fini decisori assume primario rilievo la circostanza, pacifica fra le parti, della mancata stipulazione del contratto per l'anno 2018 per l'erogazione delle prestazioni di cui l'attrice chiede il pagamento (c.d. APA e PAC).
4 Il contratto stipulato (per l'anno 2017) in data 27.2.2017 di cui l'attrice invoca l'applicazione per l'anno 2018 in regime di prorogatio sino alla stipula (non avvenuta) del successivo contratto, prevede all'art. 9 comma 2 la conferma, meramente provvisoria, per l'anno successivo, delle condizioni stabilite con il contratto sottoscritto nel 2017.
Parte convenuta, a quella data, aveva già presenti - stante la previsione all'art.
4.11 del contratto del 2017, secondo cui le prestazioni già erogate nell'anno 2017 in regime di proroga ai sensi dell'art. 9 del contratto stipulato nell'anno 2016 erano ricomprese nel tetto massimo annuo previsto al punto precedente, che costituisce la somma dei corrispettivi spettanti all'Erogatore per l'anno 2017 e stante la previsione all'art. 4.13, sempre del contratto del 2017 (secondo cui non sono riconosciuti a carico del servizio sanitario regionale oneri ulteriori rispetto al budget stabilito con il contratto medesimo) - gli effetti di tale provvisorietà e che, intervenuta la stipula del contratto il 27.2.2017, il regime di prorogatio sarebbe venuto meno, dovendosi conformare il rapporto fra le parti ai limiti di spesa previsti per l'anno successivo.
Ai sensi dell'art. 14.1 del contratto del 2017 la struttura convenzionata “accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto”.
In base alla previsione contenuta all'art. 14.2 del contratto del 2017 “resta inteso che l'erogatore si impegna ad adeguarsi ad eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipula del presente contratto, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative”.
Tali essendo le previsioni contrattuali, deve concludersi che le parti, con il contratto del
2017, hanno rinviato alla stipulazione di un nuovo contratto la disciplina del rapporto per il successivo anno 2018; in caso di proroga, le previsioni contrattuali per l'anno successivo rivestono efficacia provvisoria, essendo consentita alla struttura sanitaria privata l'erogazione delle prestazioni nella temporanea assenza del contratto per l'anno successivo, al quale, stante il tenore delle clausole pattizie, è rimessa in via esclusiva la regolamentazione del rapporto per il detto anno.
Il che è coerente con il sistema di regime convenzionato, posto che la previsione di un tetto di spesa al fine di programmare le prestazioni sanitarie erogabili in regime convenzionato,
5 secondo l'attuale servizio sanitario nazionale, quale previsto e disciplinato dal D. Lgs. N. 502 del 30.12.1992, è il necessario presupposto per conciliare la libertà dell'utente con la programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico nel rispetto dell'esigenza di mantenere un equilibrio finanziario e di razionalizzare la spesa pubblica, sicché le determinazioni regionali che stabiliscono un tetto di spesa consentono di pianificare l'attività svolta dai privati nell'ambito del SSN e di gestire e distribuire in maniera corretta le risorse finanziarie.
Ne discende che stabilire tetti massimi di spesa rappresenta un obbligo finalizzato al contenimento, razionalizzazione e programmazione della spesa sanitaria (cfr. sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2005 e la sentenza n. 6432 del 2012 del
Consiglio di Stato).
In definitiva, nello stesso contratto del 2017, in vista della stipula del nuovo contratto, era stata prevista la provvisorietà e caducità della proroga, per l'anno successivo, delle condizioni contrattuali ivi previste, comunque soggette alle successive determinazioni effetto della normativa statale e regionale ed alla necessità di adeguamento alle prescrizioni imperative, non essendo lasciato all'arbitrio del soggetto privato mantenere l'efficacia della clausola che prevede la proroga delle condizioni contrattuali di cui al contratto stipulato per l'anno precedente, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto per l'anno successivo.
Peraltro, occorre aggiungere che, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 502/1992, il semplice accreditamento, invocato dalla società attrice a fondamento della propria pretesa creditoria, non può di per sé far sorgere alcun diritto per le aziende pubbliche di esigere la erogazione da parte dalle strutture accreditate delle prestazioni sanitarie né alcun obbligo di pagare il corrispettivo delle medesime in mancanza della stipulazione del contratto, da cui sorgono unicamente le rispettive pretese giuridiche di tipo patrimoniale, a nulla valendo in senso contrario la predeterminazione legale dei tetti di spesa del servizio sanitario nel cui ambito va contenuto il corrispettivo dovuto dall'azienda sanitaria.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che "l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola
6 struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa" (cfr. Cass. Civ., n. 17588 del
5.7.2018).
Deve, allora, darsi seguito all'orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "l'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997, n.
37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché, in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali" (cfr. Corte Cass. Sez. 3, n. 1740 del 25.1.2011; id. Sez. 3, n. 23657 del
19.11.2015).
Pertanto, in assenza di contratto per l'anno 2018, la domanda di pagamento, formulata in via principale, per le prestazioni APA e PAC erogate nell'anno 2018 non può ritenersi fondata.
4.1. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto anche della domanda libellata in via subordinata.
Ed invero, va osservato che tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando agisca “iure privatorurm”, richiedono la forma scritta “ad substantiam”; pertanto, le fatture prodotte in giudizio dalla società attrice non possono rappresentare la forma scritta e non possono costituire neppure elemento di prova liberamente valutabile, essendo impossibile una contrattazione per facta concludentia.
In particolare, non è configurabile il perfezionamento del contratto stipulato "iure privatorum", in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per facta concludentia mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 7 1327 c.c., atteso che in materia di contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza della attività amministrativa (quale espressione del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97
Cost.) quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (v.
Cass. n. 9219 del 23.4.2014, n. 8000 dell'1.4.2010 e molte altre di analogo tenore).
Inoltre, ad abundantiam, è noto che la fattura integra un documento cui non può accordarsi efficacia probatoria nel giudizio di merito a cognizione piena, in quanto trattasi di un atto di formazione unilaterale. Ne segue che deve escludersi che la stessa possa costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, tanto più ove il determinato rapporto sia stato oggetto di contestazione, come avvenuto nel caso di specie (cfr. doc. 6 convenuta).
In definitiva, in virtù di tutto quanto sopra esposto, la domanda non può trovare accoglimento.
Ogni altra istanza e questione è assorbita.
5. SPESE.
La complessità delle questioni affrontate e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, rigetta la domanda e compensa le spese.
Così deciso in Crotone, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
8
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1571/2021 R.G.
tra
(di seguito ), in Parte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Corrado Cosentino attrice
e
Contr
(di seguito ), in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia P.IVA_2
Ferrante convenuta
Il Giudice scaduto il termine del 26 marzo 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 27 marzo 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1571/2021 R.G. tra
(di seguito ), in Parte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Corrado Cosentino attrice
e
Contr
(di seguito ), in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia P.IVA_2
Ferrante convenuta OGGETTO
Pagamento di somme in relazione all'erogazione di prestazioni sanitarie
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine
2 unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga (ipotesi non verificatasi nel caso di specie).
1.1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato la , premettendo di essere titolare Parte_1 di accreditamento istituzionale e di avere erogato da gennaio a dicembre del 2018
3 prestazioni di c.d. APA (accorpamenti di prestazioni ambulatoriali) e PAC (pacchetti ambulatoriali complessi) per un ammontare complessivo di € 395.477,00, ha azionato le relative fatture (una per ogni mensilità) pari al budget stabilito nel contratto stipulato in data
27.2.2017 con l' e relativo all'anno 2017 ed applicabile per l'anno 2018 in CP_3 regime di prorogatio, in forza della previsione dell'art.
9.2 del detto contratto, che prevede
“fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto…le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate”.
Regolarmente evocata in giudizio, l' si è costituita ed ha contestato nel merito CP_3 la fondatezza della pretesa creditoria, deducendo di aver, con nota prot. n. 0042941 del 17 settembre 2018, comunicato alla Casa di Cura che alcuna remunerazione era dovuta stante la mancata stipula del contratto per l'anno 2018.
Con memoria istruttoria n. 1, tempestivamente depositata, l'attrice ha chiesto, in via subordinata, il pagamento delle prestazioni eseguite da gennaio a settembre 2018 con condanna della convenuta al pagamento della somma di € 277.498,00, oltre accessori di legge.
Istruita documentalmente, la causa è stata assegnata allo scrivente e decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive e note scritte.
3. In via preliminare, si precisa che ricorre la giurisdizione di questo giudice ordinario, in quanto il thema decidendum della presente controversia concerne l'aspetto economico del rapporto contrattuale fra le parti e più specificamente l'applicazione di previsioni oggetto di specifica convenzione fra le parti e non riguarda l'incidenza dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante né l'esercizio dei poteri discrezionali della P.A. nella determinazione del corrispettivo.
3.1. Si rileva, poi, dal punto di vista istruttorio, che la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. Nel merito, la domanda è infondata e va disattesa.
Ai fini decisori assume primario rilievo la circostanza, pacifica fra le parti, della mancata stipulazione del contratto per l'anno 2018 per l'erogazione delle prestazioni di cui l'attrice chiede il pagamento (c.d. APA e PAC).
4 Il contratto stipulato (per l'anno 2017) in data 27.2.2017 di cui l'attrice invoca l'applicazione per l'anno 2018 in regime di prorogatio sino alla stipula (non avvenuta) del successivo contratto, prevede all'art. 9 comma 2 la conferma, meramente provvisoria, per l'anno successivo, delle condizioni stabilite con il contratto sottoscritto nel 2017.
Parte convenuta, a quella data, aveva già presenti - stante la previsione all'art.
4.11 del contratto del 2017, secondo cui le prestazioni già erogate nell'anno 2017 in regime di proroga ai sensi dell'art. 9 del contratto stipulato nell'anno 2016 erano ricomprese nel tetto massimo annuo previsto al punto precedente, che costituisce la somma dei corrispettivi spettanti all'Erogatore per l'anno 2017 e stante la previsione all'art. 4.13, sempre del contratto del 2017 (secondo cui non sono riconosciuti a carico del servizio sanitario regionale oneri ulteriori rispetto al budget stabilito con il contratto medesimo) - gli effetti di tale provvisorietà e che, intervenuta la stipula del contratto il 27.2.2017, il regime di prorogatio sarebbe venuto meno, dovendosi conformare il rapporto fra le parti ai limiti di spesa previsti per l'anno successivo.
Ai sensi dell'art. 14.1 del contratto del 2017 la struttura convenzionata “accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto”.
In base alla previsione contenuta all'art. 14.2 del contratto del 2017 “resta inteso che l'erogatore si impegna ad adeguarsi ad eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipula del presente contratto, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative”.
Tali essendo le previsioni contrattuali, deve concludersi che le parti, con il contratto del
2017, hanno rinviato alla stipulazione di un nuovo contratto la disciplina del rapporto per il successivo anno 2018; in caso di proroga, le previsioni contrattuali per l'anno successivo rivestono efficacia provvisoria, essendo consentita alla struttura sanitaria privata l'erogazione delle prestazioni nella temporanea assenza del contratto per l'anno successivo, al quale, stante il tenore delle clausole pattizie, è rimessa in via esclusiva la regolamentazione del rapporto per il detto anno.
Il che è coerente con il sistema di regime convenzionato, posto che la previsione di un tetto di spesa al fine di programmare le prestazioni sanitarie erogabili in regime convenzionato,
5 secondo l'attuale servizio sanitario nazionale, quale previsto e disciplinato dal D. Lgs. N. 502 del 30.12.1992, è il necessario presupposto per conciliare la libertà dell'utente con la programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico nel rispetto dell'esigenza di mantenere un equilibrio finanziario e di razionalizzare la spesa pubblica, sicché le determinazioni regionali che stabiliscono un tetto di spesa consentono di pianificare l'attività svolta dai privati nell'ambito del SSN e di gestire e distribuire in maniera corretta le risorse finanziarie.
Ne discende che stabilire tetti massimi di spesa rappresenta un obbligo finalizzato al contenimento, razionalizzazione e programmazione della spesa sanitaria (cfr. sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2005 e la sentenza n. 6432 del 2012 del
Consiglio di Stato).
In definitiva, nello stesso contratto del 2017, in vista della stipula del nuovo contratto, era stata prevista la provvisorietà e caducità della proroga, per l'anno successivo, delle condizioni contrattuali ivi previste, comunque soggette alle successive determinazioni effetto della normativa statale e regionale ed alla necessità di adeguamento alle prescrizioni imperative, non essendo lasciato all'arbitrio del soggetto privato mantenere l'efficacia della clausola che prevede la proroga delle condizioni contrattuali di cui al contratto stipulato per l'anno precedente, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto per l'anno successivo.
Peraltro, occorre aggiungere che, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 502/1992, il semplice accreditamento, invocato dalla società attrice a fondamento della propria pretesa creditoria, non può di per sé far sorgere alcun diritto per le aziende pubbliche di esigere la erogazione da parte dalle strutture accreditate delle prestazioni sanitarie né alcun obbligo di pagare il corrispettivo delle medesime in mancanza della stipulazione del contratto, da cui sorgono unicamente le rispettive pretese giuridiche di tipo patrimoniale, a nulla valendo in senso contrario la predeterminazione legale dei tetti di spesa del servizio sanitario nel cui ambito va contenuto il corrispettivo dovuto dall'azienda sanitaria.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che "l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola
6 struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa" (cfr. Cass. Civ., n. 17588 del
5.7.2018).
Deve, allora, darsi seguito all'orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "l'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997, n.
37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché, in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali" (cfr. Corte Cass. Sez. 3, n. 1740 del 25.1.2011; id. Sez. 3, n. 23657 del
19.11.2015).
Pertanto, in assenza di contratto per l'anno 2018, la domanda di pagamento, formulata in via principale, per le prestazioni APA e PAC erogate nell'anno 2018 non può ritenersi fondata.
4.1. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto anche della domanda libellata in via subordinata.
Ed invero, va osservato che tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando agisca “iure privatorurm”, richiedono la forma scritta “ad substantiam”; pertanto, le fatture prodotte in giudizio dalla società attrice non possono rappresentare la forma scritta e non possono costituire neppure elemento di prova liberamente valutabile, essendo impossibile una contrattazione per facta concludentia.
In particolare, non è configurabile il perfezionamento del contratto stipulato "iure privatorum", in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per facta concludentia mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 7 1327 c.c., atteso che in materia di contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza della attività amministrativa (quale espressione del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97
Cost.) quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (v.
Cass. n. 9219 del 23.4.2014, n. 8000 dell'1.4.2010 e molte altre di analogo tenore).
Inoltre, ad abundantiam, è noto che la fattura integra un documento cui non può accordarsi efficacia probatoria nel giudizio di merito a cognizione piena, in quanto trattasi di un atto di formazione unilaterale. Ne segue che deve escludersi che la stessa possa costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, tanto più ove il determinato rapporto sia stato oggetto di contestazione, come avvenuto nel caso di specie (cfr. doc. 6 convenuta).
In definitiva, in virtù di tutto quanto sopra esposto, la domanda non può trovare accoglimento.
Ogni altra istanza e questione è assorbita.
5. SPESE.
La complessità delle questioni affrontate e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, rigetta la domanda e compensa le spese.
Così deciso in Crotone, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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