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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 6535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6535 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.3851/2018 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.1511/2018 del Tribunale di Santa MA Capua Vetere vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via F. Crispi n.107, presso lo studio degli Avv.ti Nunzio Rizzo e Amalia
Rizzo, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. e CP_1 C.F._2 CP_2
( ), elettivamente domiciliate in Napoli alla via S. Lucia n.34, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Sergio Amodio, rappresentate e difese dall'avv. Sergio
MA TT, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.07.2015 conveniva in Parte_1 giudizio e innanzi al Tribunale di Santa MA Capua CP_1 CP_2
Vetere, ed esponeva che:
- in data 28.06.2007 accendeva con propria dazione il conto corrente n.
210.155425 presso la Banca Popolare di Bari filiale di Oliveto Citra, cointestandolo a , all'epoca sua fidanzata;
CP_1
- in data 4.10.2007 contraeva matrimonio concordatario con in CP_1 regime patrimoniale di separazione dei beni;
- detto conto corrente veniva alimentato esclusivamente con provviste provenienti dal , atteso che lo stesso era dipendente della Banca Popolare di Bari da Pt_1 oltre 29 anni, mentre la era casalinga e priva di redditi;
CP_1
- dopo sette anni, il matrimonio attraversava una severa crisi tanto da sfociare in un ricorso per separazione coniugale agitato dalla;
CP_1
- in data 9.3.15 apprendeva dell'emissione da parte della dell'assegno CP_1 bancario n. 0024928613 datato 3.3.15 del rilevante importo di E. 240.000,00 in favore della madre , tratto sul menzionato conto corrente (nel CP_2 frattempo trasferito alla filiale di Montella);
- contemporaneamente veniva a conoscenza dei prelievi da parte della moglie di
E. 2.000,00 in contanti e di E. 250,00 con carta bancomat, volti a svuotare il conto cointestato prima della pronuncia dei provvedimenti di separazione coniugale;
- l'atto di diffida e messa in mora del 09.03.2015 con il quale intimava la restituzione delle somme indebitamente prelevate dalla non sortiva alcun CP_1 effetto.
Tanto premesso, chiedeva: “1. Dichiarare la convenuta Sig.ra tenuta CP_1
a restituire al sig. la somma di E. 120.000, 00 (euro Parte_1 centoventimila) indebitamente sottratta dal conto corrente cointestato n. 210
155425-3 in essere presso la Banca popolare di Bari filiale di Montella per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui per integralmente ripetuti e trascritti, ovvero la diversa somma maggiore, nella misura che risulterà eventualmente dall'espletanda C.T.U. contabile ed a seguito dell'istruttoria, oltre gli interessi legali dal giorno della messa in mora sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
2.
Dichiarare inefficace nei confronti di esso attore l'atto di dazione della somma di E. 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00) di cui all'assegno menzionato in narrativa, emesso dalla sig.ra in favore della sig.ra , CP_1 CP_2 condannando quest'ultima a riversare sul conto corrente cointestato ai coniugi
l'importo di cui all'assegno in parola;
3. Condannare le convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con restituzione del contributo effettuato.”
Si costituivano e , le quali contestavano la domanda CP_1 CP_2 sostenendo che:
- le somme di cui all'assegno bancario n. 0024928613 di E. 240.000,00, tratto sul predetto c.c. ed emesso in favore di , appartenevano solo a CP_2 quest'ultima e alla , senza alcuna titolarità del;
CP_1 Pt_1
- la , titolare di 30 buoni postali da E. 5.000,00 ciascuno (anche cointestati CP_2
a ) per oltre E. 150.000,00, cambiava detti buoni ottenendo il pari CP_1 importo in assegni circolari;
- detti assegni venivano consegnati al , all'epoca fidanzato della , Pt_1 CP_1 il quale, lavorando presso la Banca Popolare di Bari ed avendo perciò un migliore trattamento, si proponeva per investire e far fruttare al meglio l'importo di E.
150.000,00;
- il versava inizialmente l'importo sul proprio conto personale, per poi Pt_1 effettuare il giroconto sul c.c. “cointestato” recante il numero 210.155425;
- sul predetto conto venivano effettuate una serie di operazioni di investimento che portavano alla maturazione degli importi di cui all'assegno per cui è causa, giustamente rilasciato alla;
CP_2
- peraltro, ulteriori conferimenti effettuati dalla grazie al contributo dei suoi CP_1 parenti (specie in occasione delle varie ricorrenze) consentivano di pervenire ad importi addirittura superiori a quello per cui è causa.
Chiedevano, pertanto: “Sia rigettata ogni domanda sporta dal contro le Pt_1 convenute e siccome inammissibile ed infondata per CP_2 CP_1 tutto quanto suesposto. Sia condannato l'attore al pagamento Parte_1 delle spese e competenze processuali oltre ad iva, cpa e rimb. forf. 15% come per legge.”
Depositata documentazione, ammessa ed espletata prova per testi, ammessa ed espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza n.1511/2018 il Tribunale di Santa MA Capua Vetere accoglieva parzialmente la domanda e così statuiva: “Il Tribunale di Santa MA Capua
Vetere così provvede: - accoglie parzialmente la domanda e condanna le convenute in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
66.189,04, oltre interessi al tasso legale dal giorno della costituzione in mora fino al soddisfo;
- spese compensate.”
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 16.07.2018 proponeva appello sulla base di tre motivi così rubricati: 1) “Erronea ricostruzione dei Parte_1 fatti;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2727-2729 c.c.; abnormità della motivazione illogica, inesistente, contraddittoria ed apparente;
violazione artt. 115,
116 c.p.c.; illegittima acquisizione di una prova. Erroneamente il Tribunale, mal interpretando le risultanze istruttorie acquisite, non ha ritenuto che la intera somma depositata sul conto corrente cointestato appartenesse esclusivamente al
e ha affermato non provato che la somma di E. 150.000,00 era stata Pt_1 consegnata alcuni mesi prima del matrimonio dalla sig.ra al , per CP_2 Pt_1 sostenere le spese del futuro matrimonio, assumendo erroneamente altresì esso
Tribunale che dette spese non sarebbero state sostenute solo da esso , Pt_1 bensì anche dalla famiglia della , circostanza in alcun modo provata. CP_1
Erroneamente, quindi il Tribunale ha ritenuto, sulla base della consulenza tecnica di ufficio, che il avrebbe documentato spese per E. 67.340,00, non dando Pt_1 ingresso altresì alla prova per testi articolata in primo grado, diretta a provare
l'erogazione di maggiori importi.”; 2) “Erronea ricostruzione dei fatti;
omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1813 c.c.. Erroneamente il Tribunale, dopo aver ritenuto non provato che la sig.ra abbia consegnato all'appellante, futuro genero della stessa, CP_2 la somma di € 150.000,00, proveniente dal cambio di titoli postali cointestati ad entrambe le resistenti, perché la investisse per una maggiore redditività, ha ritenuto che la abbia legittimamente rimborsato la madre della somma di € CP_1
150.000,00 sopradetta, senza identificare alcun titolo, che andava provato, della erogazione ad essa e senza tener conto che essa ha dichiarato che CP_1 proveniva da buoni postali cointestati ad entrambe. Per effetto di quanto affermato il Tribunale ha implicitamente riconosciuto che la somma in parola sarebbe stata consegnata al futuro genero per le spese del matrimonio a celebrarsi. In ogni caso, anche a voler individuare, il che non è, un mutuo (per il quale non sono indicati il mutuante e il mutuatario), del tutto sfornito di prova, con il riferimento all'art. 1813
c.c. effettuato in sentenza, in via del tutto gradata andavano restituiti alla CP_2
€ 75.000,00, tenuto conto che la somma di € 150.000,00 versata al Pt_1 derivava da titoli postali cointestati ad essa , come dalle convenute CP_1 affermato e si legge in sentenza”; 3) “Erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., assumendo che non ricorreva una pregressa ragione di credito del nei Pt_1 confronti della ”. CP_1
Chiedeva, pertanto, accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare la resistente sig.ra tenuta a restituire al sig. la somma di € CP_1 Parte_1
240.000,00 (euro duecentoquarantamila) indebitamente sottratta dal conto corrente cointestato n. 210 155425-3 presso la Banca Popolare di Bari filiale di
Montella, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi e maggior danno da rivalutazione monetaria;
dichiarare inefficace nei confronti di esso
l'atto di dazione della somma di € 240.000,00 emesso dalla sig.ra Pt_1 CP_1 alla sig.ra , condannando quest'ultima a riversare sul predetto conto CP_2 corrente, la somma in parola.
Condannare le resistenti al pagamento delle spese e onorari di doppio grado di giudizio, oltre gli accessori di legge, ponendo, altresì, a intero carico delle resistenti le spese della consulenza tecnica di ufficio di primo grado.”
Con comparsa depositata in data 31.7.2018 si costituivano e CP_1 CP_2
le quali in via preliminare eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art.348
[...] bis c.p.c.; nel merito contestavano le argomentazioni poste a sostegno dell'appello e ne chiedevano dunque il rigetto con vittoria delle spese di lite;
inoltre proponevano appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'erroneità della decisione per aver ritenuto parzialmente fondata la domanda attorea. Nello specifico, le appellanti incidentali sostenevano la correttezza dell'impugnata sentenza nella parte in cui riteneva non provato che la somma di
E. 150.000,00 fosse stata concessa per contribuire alle spese matrimoniali;
la contestavano, invece, nella parte in cui statuiva che, essendo stato il conto corrente cointestato ai coniugi alimentato principalmente dal , alle stesse Pt_1 spettasse unicamente la restituzione della somma consegnata dalla CP_2 all'appellante, maggiorata degli interessi legali. A parere delle appellanti incidentali, l'intera somma giacente sul conto al tempo dei fatti di causa sarebbe riconducibile ai profitti degli investimenti posti in essere dall'appellante con la somma concessa a mutuo della , che dunque sarebbe titolare dell'intero CP_2 importo oggetto di causa.
Tanto premesso, chiedevano di: “1) Rigettare l'appello principale siccome inammissibile ed infondato ed accogliere l'appello incidentale ed annullare e/o riformare la sentenza impugnata nelle parti suindicate, specificamente riguardanti la parte in cui le sigg.re e sono state condannate al pagamento in CP_1 CP_2 favore di della somma di euro 66.189,04 oltre interessi legali dal Parte_1 giorno della costituzione in mora al soddisfo ed indi rigettare tutte le domande proposte avverso esse deducenti-convenute ed appellanti incidentali;
2) condannare il sig. alla restituzione dell'importo di euro 66.730,00 versato Pt_1 dalle sigg.re e allo stesso in data 11.05.2018 in esecuzione della CP_1 CP_2 impugnata sentenza, con animo di ripetizione, oltre interessi dalla predetta data al saldo effettivo. In subordine ed in accoglimento del terzo motivo riconoscere che alle convenute, in particolare alla , competeva l'importo di euro 150.000,00 CP_2 oltre che di euro 62.000,00 come quantificato dal CTU per redditività in esito all'investimento di euro 150.000,00 il tutto come meglio evidenziato in atti, con la consequenziale condanna del alla restituzione di quanto ricevuto per Pt_1 effetto dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata sino alla concorrenza di quanto invocato dalle appellanti incidentali, con i relativi interessi legali dal
11.05.2018 al saldo;
3) rigettare in ogni caso l'appello principale del sig. Pt_1 siccome improcedibile, inammissibile ed infondato;
4) con vittoria di spese, anche generali, diritti e onorari di entrambi i gradi o quantomeno del secondo grado.”.
Dopo vari rinvii di ufficio per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. sollevata in via preliminare dalle appellate.
La questione è superata poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che “qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non
è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali” (Cass.15.4.2019 n.10422).
Tanto premesso, le parti in virtù di appello principale e incidentale hanno riportato all'attenzione della Corte tutte le questioni emerse in primo grado, che vengono di seguito puntualizzate.
E' pacifico tra le parti che nel giugno 2007, quattro mesi prima della celebrazione del matrimonio tra e , avvenuta in ottobre, Parte_1 CP_1 CP_2 consegnava al futuro genero la somma di E.150.000,00 – risultanti dalla
[...] vendita di buoni postali – che egli versava prima sul proprio conto corrente personale e poi sul conto cointestato con la futura moglie.
Risulta altrettanto pacifico che quest'ultima non svolgesse alcuna attività lavorativa, mentre il fosse dipendente della Banca Popolare di Bari Pt_1
Non è contestato che in data 3.03.2015 – che nel frattempo si stava CP_1 separando dal marito – emetteva un assegno tratto sul conto corrente cointestato con lui, con il quale trasferiva alla madre la somma di E. 240.000,00.
Oggetto di contestazione tra le parti risulta invece essere la questione relativa al titolo della dazione della somma di E.150.000,00 da al : CP_2 Pt_1 quest'ultimo sostiene, infatti, che detta somma gli fu consegnata per far fronte alle spese matrimoniali e per l'avvio della vita coniugale (anche in considerazione del fatto che la fosse disoccupata); secondo le appellate, invece, tale somma CP_1 fu consegnata dalla al futuro genero affinché la investisse (dato che CP_2 lavorava in banca).
Il giudice di prime cure riteneva che dalle risultanze istruttorie non emergevano
“elementi idonei a provare che la somma fu concessa per contribuire alle spese matrimoniali”, in quanto, “da una serie di elementi gravi, precisi e concordanti”, risultava che buona parte delle spese sostenute in occasione del matrimonio
(quantificata dal CTU in E. 67.340,00) fossero state recuperate “attraverso i regali nuziali ricevuti da amici e parenti”. In particolare, desumeva la circostanza dagli estratti conto del , dal dato temporale dei versamenti di denaro sul conto Pt_1 corrente (pochi giorni dopo il matrimonio) e dai biglietti di auguri su cui venivano annotati gli importi ricevuti dagli sposi in occasione del matrimonio.
Al contempo il giudice di prime cure riteneva che le circostanze emerse dall'istruttoria – ovvero che il fosse impiegato di banca;
che, come Pt_1 confermato anche dal CTU, avesse già investito direttamente dal conto cointestato
E.50.000,00 appartenenti al fratello della;
che non vi fosse scopo CP_1 contributivo al ménage matrimoniale sotteso alla dazione dell'originaria somma – non fossero “sufficientemente idonee a comprovare l'intervenuto accordo e il relativo contenuto” di investimento. Né tanto poteva essere dedotto dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, generiche sul punto.
Ciononostante il giudice di primo grado statuiva che il trasferimento da parte della a favore della trovasse giustificazione, sebbene limitatamente al CP_1 CP_2 rimborso delle somme di E. 150.000,00 con la maggiorazione degli interessi legali maturati nel periodo di riferimento ex art. 1815 c.c. (conteggiati in E. 23.810,96); mentre condannava le convenute in solido al pagamento della differenza tra E.
240.000,00 ed E. 173.810,96 (E.150.000,00 più interessi), pari ad E. 66.189,04, di cui la aveva ingiustamente disposto e ingiustamente ricevuti dalla , CP_1 CP_2 essendo stato il conto cointestato alimentato quasi esclusivamente dal , Pt_1 come risultante dai dati documentali e contabili e dalla circostanza pacifica che la non lavorava. CP_1
Esaminate tutte le questioni sopra indicate, riportate dalle parti all'attenzione di questo giudice di appello, emerge la fondatezza dell'appello principale che va pertanto accolto, mentre va rigettato l'appello incidentale.
Il agiva in primo grado chiedendo la restituzione da parte della convenuta Pt_1
della somma di E.120.000,00, ovvero la metà delle somme da lei CP_1 prelevate dal conto cointestato in essere presso la Banca Popolare di Bari filiale di
Montella, sulla base della presunzione di cui all'art.1298, co. 2, c.c. di contitolarità dell'oggetto del contratto – nel caso di specie le somme depositate sul conto cointestato – e quindi di uguaglianza delle quote di ciascuno, superabile solo da prova contraria.
È principio ormai pacifico in giurisprudenza che “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art.1854 del codice civile, riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'art. 1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto. Trattasi di una presunzione legale iuris tantum - quale quelle di cui all'art.1298, comma 2, c.c. - poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari”
(Cass. n. 27069/2022; n.77/2018; n.18777/2015).
Nel caso di specie, stante la presunzione relativa, erano le convenute a dover provare – eventualmente – che le somme di cui all'assegno bancario n.
0024928613 di E. 240.000,00, tratto sul predetto conto corrente cointestato ed emesso in favore di , appartenessero esclusivamente a loro, senza CP_2 alcuna titolarità del . Esse si limitavano ad affermare che in prossimità Pt_1 del matrimonio la consegnava al una somma di E.150.000,00 CP_2 Pt_1 affinché quest'ultimo, impiegato di banca, la investisse, ritenendo che la differenza tra la somma di cui all'assegno di E. 240.000,00 e l'originaria somma di
E.150,000,00 rappresentassero l'incremento del capitale frutto degli investimenti bancari, senza dare prova dell'intervenuto accordo tra e , con il CP_2 Pt_1 quale lo stesso si sarebbe impegnato a restituire alla predetta la somma investita, maggiorata degli interessi maturati nel periodo di riferimento.
Posto che, nel caso di specie, la datio della somma di E. 150.000,00 da a CP_2
costituisce dato pacifico e non contestato - risultante peraltro dalla Pt_1 produzione in giudizio dei report postali e degli estratti conto - in ogni caso le convenute avrebbero dovuto provare l'intervenuto accordo e il relativo contenuto. Secondo consolidata giurisprudenza infatti “la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e, anzi, ne contesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e tale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova;
ne deriva che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”
(Cass. n. 20964/2025; n.30944/2018; n.9541/2010).
A fronte della contestazione del , il quale ha sempre sostenuto invece Pt_1 che la somma di E.150.000,00 gli fu data per affrontare le spese per il matrimonio nonché per il ménage coniugale – essendo la disoccupata -, le convenute CP_1 non hanno provato l'esistenza di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione. Né può ritenersi superata la carenza probatoria per effetto delle dichiarazioni rese dai testi escussi (cioè a dire, le due cognate e il fratello della
), risultando le stesse generiche e de relato actoris. CP_1
Sul punto appare opportuno richiamare la distinzione tra testimoni de relato actoris
e testimoni de relato in genere, la giurisprudenza di legittimità ha infatti di recente ribadito che “in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass. n.4530/2025;
n.4157/2024; n.569/2015). Nel caso di specie, riportando le testimonianze circostanze riferite ai testi dalla stessa le dichiarazioni rese sono inutilizzabili ai fini probatori per CP_2 mancanza di sostanziali riscontri.
Ne consegue che, non avendo le convenute superato la presunzione di contitolarità in parti uguali del debito e del credito solidale da parte dei correntisti nel conto corrente bancario cointestato, deve escludersi che uno solo dei cointestatari – nel caso di specie – possa disporre della somma CP_1 depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza senza il consenso espresso o tacito dell'altro.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto l'appello principale e proposto e rigettato l'appello incidentale e, in riforma dell'impugnata sentenza, va accolta la domanda proposta dal in primo grado di restituzione della Pt_1 metà delle somme indebitamente prelevate da dal conto corrente CP_1 cointestato pari all'importo di E.120.000,00, oltre interessi legali decorrenti dalla costituzione in mora (9.3.2015) fino all'effettivo soddisfo.
Deve invece escludersi la rivalutazione monetaria. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria ha natura di debito di valuta e, come tale, non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da allegarsi e provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Cass. n. 5639/2014; n. 22664/2015).
L'accoglimento dell'appello principale e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916;
14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559).
E' noto, infatti, che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Difatti, in base al disposto dell'art.336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass.
5.4.2022 n. 10985).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza delle appellate.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata. (Cass.26.10.2018 n.27233;
17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263). In considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione per il grado di appello dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo, la liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari i medi di cui al richiamato D.M..
Infine si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata con riferimento alle appellate incidentali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1511/2018 del Tribunale di Napoli Nord Parte_1 nei confronti di e , con atto notificato in data CP_1 CP_2
16.07.2018, nonché sull'appello incidentale proposto dalle appellate con comparsa depositata in data 31.7.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna e in solido alla restituzione in favore di CP_1 CP_2
della somma di E.120.000,00, oltre interessi decorrenti dalla Parte_1 costituzione in mora (9.3.2015) fino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna le appellate al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in complessivi
E.14.889,00, di cui E.786,00 per esborsi ed E.14.103,00 per compensi e quanto al secondo grado in complessivi E.11.156,00, di cui E.1.165,00 per esborsi ed
E.9.991,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
d) pone in via definitiva a carico delle appellate le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in corso di causa;
e) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento da parte delle appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 20.11.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.3851/2018 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.1511/2018 del Tribunale di Santa MA Capua Vetere vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via F. Crispi n.107, presso lo studio degli Avv.ti Nunzio Rizzo e Amalia
Rizzo, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. e CP_1 C.F._2 CP_2
( ), elettivamente domiciliate in Napoli alla via S. Lucia n.34, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Sergio Amodio, rappresentate e difese dall'avv. Sergio
MA TT, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.07.2015 conveniva in Parte_1 giudizio e innanzi al Tribunale di Santa MA Capua CP_1 CP_2
Vetere, ed esponeva che:
- in data 28.06.2007 accendeva con propria dazione il conto corrente n.
210.155425 presso la Banca Popolare di Bari filiale di Oliveto Citra, cointestandolo a , all'epoca sua fidanzata;
CP_1
- in data 4.10.2007 contraeva matrimonio concordatario con in CP_1 regime patrimoniale di separazione dei beni;
- detto conto corrente veniva alimentato esclusivamente con provviste provenienti dal , atteso che lo stesso era dipendente della Banca Popolare di Bari da Pt_1 oltre 29 anni, mentre la era casalinga e priva di redditi;
CP_1
- dopo sette anni, il matrimonio attraversava una severa crisi tanto da sfociare in un ricorso per separazione coniugale agitato dalla;
CP_1
- in data 9.3.15 apprendeva dell'emissione da parte della dell'assegno CP_1 bancario n. 0024928613 datato 3.3.15 del rilevante importo di E. 240.000,00 in favore della madre , tratto sul menzionato conto corrente (nel CP_2 frattempo trasferito alla filiale di Montella);
- contemporaneamente veniva a conoscenza dei prelievi da parte della moglie di
E. 2.000,00 in contanti e di E. 250,00 con carta bancomat, volti a svuotare il conto cointestato prima della pronuncia dei provvedimenti di separazione coniugale;
- l'atto di diffida e messa in mora del 09.03.2015 con il quale intimava la restituzione delle somme indebitamente prelevate dalla non sortiva alcun CP_1 effetto.
Tanto premesso, chiedeva: “1. Dichiarare la convenuta Sig.ra tenuta CP_1
a restituire al sig. la somma di E. 120.000, 00 (euro Parte_1 centoventimila) indebitamente sottratta dal conto corrente cointestato n. 210
155425-3 in essere presso la Banca popolare di Bari filiale di Montella per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui per integralmente ripetuti e trascritti, ovvero la diversa somma maggiore, nella misura che risulterà eventualmente dall'espletanda C.T.U. contabile ed a seguito dell'istruttoria, oltre gli interessi legali dal giorno della messa in mora sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
2.
Dichiarare inefficace nei confronti di esso attore l'atto di dazione della somma di E. 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00) di cui all'assegno menzionato in narrativa, emesso dalla sig.ra in favore della sig.ra , CP_1 CP_2 condannando quest'ultima a riversare sul conto corrente cointestato ai coniugi
l'importo di cui all'assegno in parola;
3. Condannare le convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con restituzione del contributo effettuato.”
Si costituivano e , le quali contestavano la domanda CP_1 CP_2 sostenendo che:
- le somme di cui all'assegno bancario n. 0024928613 di E. 240.000,00, tratto sul predetto c.c. ed emesso in favore di , appartenevano solo a CP_2 quest'ultima e alla , senza alcuna titolarità del;
CP_1 Pt_1
- la , titolare di 30 buoni postali da E. 5.000,00 ciascuno (anche cointestati CP_2
a ) per oltre E. 150.000,00, cambiava detti buoni ottenendo il pari CP_1 importo in assegni circolari;
- detti assegni venivano consegnati al , all'epoca fidanzato della , Pt_1 CP_1 il quale, lavorando presso la Banca Popolare di Bari ed avendo perciò un migliore trattamento, si proponeva per investire e far fruttare al meglio l'importo di E.
150.000,00;
- il versava inizialmente l'importo sul proprio conto personale, per poi Pt_1 effettuare il giroconto sul c.c. “cointestato” recante il numero 210.155425;
- sul predetto conto venivano effettuate una serie di operazioni di investimento che portavano alla maturazione degli importi di cui all'assegno per cui è causa, giustamente rilasciato alla;
CP_2
- peraltro, ulteriori conferimenti effettuati dalla grazie al contributo dei suoi CP_1 parenti (specie in occasione delle varie ricorrenze) consentivano di pervenire ad importi addirittura superiori a quello per cui è causa.
Chiedevano, pertanto: “Sia rigettata ogni domanda sporta dal contro le Pt_1 convenute e siccome inammissibile ed infondata per CP_2 CP_1 tutto quanto suesposto. Sia condannato l'attore al pagamento Parte_1 delle spese e competenze processuali oltre ad iva, cpa e rimb. forf. 15% come per legge.”
Depositata documentazione, ammessa ed espletata prova per testi, ammessa ed espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza n.1511/2018 il Tribunale di Santa MA Capua Vetere accoglieva parzialmente la domanda e così statuiva: “Il Tribunale di Santa MA Capua
Vetere così provvede: - accoglie parzialmente la domanda e condanna le convenute in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
66.189,04, oltre interessi al tasso legale dal giorno della costituzione in mora fino al soddisfo;
- spese compensate.”
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 16.07.2018 proponeva appello sulla base di tre motivi così rubricati: 1) “Erronea ricostruzione dei Parte_1 fatti;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2727-2729 c.c.; abnormità della motivazione illogica, inesistente, contraddittoria ed apparente;
violazione artt. 115,
116 c.p.c.; illegittima acquisizione di una prova. Erroneamente il Tribunale, mal interpretando le risultanze istruttorie acquisite, non ha ritenuto che la intera somma depositata sul conto corrente cointestato appartenesse esclusivamente al
e ha affermato non provato che la somma di E. 150.000,00 era stata Pt_1 consegnata alcuni mesi prima del matrimonio dalla sig.ra al , per CP_2 Pt_1 sostenere le spese del futuro matrimonio, assumendo erroneamente altresì esso
Tribunale che dette spese non sarebbero state sostenute solo da esso , Pt_1 bensì anche dalla famiglia della , circostanza in alcun modo provata. CP_1
Erroneamente, quindi il Tribunale ha ritenuto, sulla base della consulenza tecnica di ufficio, che il avrebbe documentato spese per E. 67.340,00, non dando Pt_1 ingresso altresì alla prova per testi articolata in primo grado, diretta a provare
l'erogazione di maggiori importi.”; 2) “Erronea ricostruzione dei fatti;
omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1813 c.c.. Erroneamente il Tribunale, dopo aver ritenuto non provato che la sig.ra abbia consegnato all'appellante, futuro genero della stessa, CP_2 la somma di € 150.000,00, proveniente dal cambio di titoli postali cointestati ad entrambe le resistenti, perché la investisse per una maggiore redditività, ha ritenuto che la abbia legittimamente rimborsato la madre della somma di € CP_1
150.000,00 sopradetta, senza identificare alcun titolo, che andava provato, della erogazione ad essa e senza tener conto che essa ha dichiarato che CP_1 proveniva da buoni postali cointestati ad entrambe. Per effetto di quanto affermato il Tribunale ha implicitamente riconosciuto che la somma in parola sarebbe stata consegnata al futuro genero per le spese del matrimonio a celebrarsi. In ogni caso, anche a voler individuare, il che non è, un mutuo (per il quale non sono indicati il mutuante e il mutuatario), del tutto sfornito di prova, con il riferimento all'art. 1813
c.c. effettuato in sentenza, in via del tutto gradata andavano restituiti alla CP_2
€ 75.000,00, tenuto conto che la somma di € 150.000,00 versata al Pt_1 derivava da titoli postali cointestati ad essa , come dalle convenute CP_1 affermato e si legge in sentenza”; 3) “Erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., assumendo che non ricorreva una pregressa ragione di credito del nei Pt_1 confronti della ”. CP_1
Chiedeva, pertanto, accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare la resistente sig.ra tenuta a restituire al sig. la somma di € CP_1 Parte_1
240.000,00 (euro duecentoquarantamila) indebitamente sottratta dal conto corrente cointestato n. 210 155425-3 presso la Banca Popolare di Bari filiale di
Montella, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi e maggior danno da rivalutazione monetaria;
dichiarare inefficace nei confronti di esso
l'atto di dazione della somma di € 240.000,00 emesso dalla sig.ra Pt_1 CP_1 alla sig.ra , condannando quest'ultima a riversare sul predetto conto CP_2 corrente, la somma in parola.
Condannare le resistenti al pagamento delle spese e onorari di doppio grado di giudizio, oltre gli accessori di legge, ponendo, altresì, a intero carico delle resistenti le spese della consulenza tecnica di ufficio di primo grado.”
Con comparsa depositata in data 31.7.2018 si costituivano e CP_1 CP_2
le quali in via preliminare eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art.348
[...] bis c.p.c.; nel merito contestavano le argomentazioni poste a sostegno dell'appello e ne chiedevano dunque il rigetto con vittoria delle spese di lite;
inoltre proponevano appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'erroneità della decisione per aver ritenuto parzialmente fondata la domanda attorea. Nello specifico, le appellanti incidentali sostenevano la correttezza dell'impugnata sentenza nella parte in cui riteneva non provato che la somma di
E. 150.000,00 fosse stata concessa per contribuire alle spese matrimoniali;
la contestavano, invece, nella parte in cui statuiva che, essendo stato il conto corrente cointestato ai coniugi alimentato principalmente dal , alle stesse Pt_1 spettasse unicamente la restituzione della somma consegnata dalla CP_2 all'appellante, maggiorata degli interessi legali. A parere delle appellanti incidentali, l'intera somma giacente sul conto al tempo dei fatti di causa sarebbe riconducibile ai profitti degli investimenti posti in essere dall'appellante con la somma concessa a mutuo della , che dunque sarebbe titolare dell'intero CP_2 importo oggetto di causa.
Tanto premesso, chiedevano di: “1) Rigettare l'appello principale siccome inammissibile ed infondato ed accogliere l'appello incidentale ed annullare e/o riformare la sentenza impugnata nelle parti suindicate, specificamente riguardanti la parte in cui le sigg.re e sono state condannate al pagamento in CP_1 CP_2 favore di della somma di euro 66.189,04 oltre interessi legali dal Parte_1 giorno della costituzione in mora al soddisfo ed indi rigettare tutte le domande proposte avverso esse deducenti-convenute ed appellanti incidentali;
2) condannare il sig. alla restituzione dell'importo di euro 66.730,00 versato Pt_1 dalle sigg.re e allo stesso in data 11.05.2018 in esecuzione della CP_1 CP_2 impugnata sentenza, con animo di ripetizione, oltre interessi dalla predetta data al saldo effettivo. In subordine ed in accoglimento del terzo motivo riconoscere che alle convenute, in particolare alla , competeva l'importo di euro 150.000,00 CP_2 oltre che di euro 62.000,00 come quantificato dal CTU per redditività in esito all'investimento di euro 150.000,00 il tutto come meglio evidenziato in atti, con la consequenziale condanna del alla restituzione di quanto ricevuto per Pt_1 effetto dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata sino alla concorrenza di quanto invocato dalle appellanti incidentali, con i relativi interessi legali dal
11.05.2018 al saldo;
3) rigettare in ogni caso l'appello principale del sig. Pt_1 siccome improcedibile, inammissibile ed infondato;
4) con vittoria di spese, anche generali, diritti e onorari di entrambi i gradi o quantomeno del secondo grado.”.
Dopo vari rinvii di ufficio per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. sollevata in via preliminare dalle appellate.
La questione è superata poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che “qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non
è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali” (Cass.15.4.2019 n.10422).
Tanto premesso, le parti in virtù di appello principale e incidentale hanno riportato all'attenzione della Corte tutte le questioni emerse in primo grado, che vengono di seguito puntualizzate.
E' pacifico tra le parti che nel giugno 2007, quattro mesi prima della celebrazione del matrimonio tra e , avvenuta in ottobre, Parte_1 CP_1 CP_2 consegnava al futuro genero la somma di E.150.000,00 – risultanti dalla
[...] vendita di buoni postali – che egli versava prima sul proprio conto corrente personale e poi sul conto cointestato con la futura moglie.
Risulta altrettanto pacifico che quest'ultima non svolgesse alcuna attività lavorativa, mentre il fosse dipendente della Banca Popolare di Bari Pt_1
Non è contestato che in data 3.03.2015 – che nel frattempo si stava CP_1 separando dal marito – emetteva un assegno tratto sul conto corrente cointestato con lui, con il quale trasferiva alla madre la somma di E. 240.000,00.
Oggetto di contestazione tra le parti risulta invece essere la questione relativa al titolo della dazione della somma di E.150.000,00 da al : CP_2 Pt_1 quest'ultimo sostiene, infatti, che detta somma gli fu consegnata per far fronte alle spese matrimoniali e per l'avvio della vita coniugale (anche in considerazione del fatto che la fosse disoccupata); secondo le appellate, invece, tale somma CP_1 fu consegnata dalla al futuro genero affinché la investisse (dato che CP_2 lavorava in banca).
Il giudice di prime cure riteneva che dalle risultanze istruttorie non emergevano
“elementi idonei a provare che la somma fu concessa per contribuire alle spese matrimoniali”, in quanto, “da una serie di elementi gravi, precisi e concordanti”, risultava che buona parte delle spese sostenute in occasione del matrimonio
(quantificata dal CTU in E. 67.340,00) fossero state recuperate “attraverso i regali nuziali ricevuti da amici e parenti”. In particolare, desumeva la circostanza dagli estratti conto del , dal dato temporale dei versamenti di denaro sul conto Pt_1 corrente (pochi giorni dopo il matrimonio) e dai biglietti di auguri su cui venivano annotati gli importi ricevuti dagli sposi in occasione del matrimonio.
Al contempo il giudice di prime cure riteneva che le circostanze emerse dall'istruttoria – ovvero che il fosse impiegato di banca;
che, come Pt_1 confermato anche dal CTU, avesse già investito direttamente dal conto cointestato
E.50.000,00 appartenenti al fratello della;
che non vi fosse scopo CP_1 contributivo al ménage matrimoniale sotteso alla dazione dell'originaria somma – non fossero “sufficientemente idonee a comprovare l'intervenuto accordo e il relativo contenuto” di investimento. Né tanto poteva essere dedotto dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, generiche sul punto.
Ciononostante il giudice di primo grado statuiva che il trasferimento da parte della a favore della trovasse giustificazione, sebbene limitatamente al CP_1 CP_2 rimborso delle somme di E. 150.000,00 con la maggiorazione degli interessi legali maturati nel periodo di riferimento ex art. 1815 c.c. (conteggiati in E. 23.810,96); mentre condannava le convenute in solido al pagamento della differenza tra E.
240.000,00 ed E. 173.810,96 (E.150.000,00 più interessi), pari ad E. 66.189,04, di cui la aveva ingiustamente disposto e ingiustamente ricevuti dalla , CP_1 CP_2 essendo stato il conto cointestato alimentato quasi esclusivamente dal , Pt_1 come risultante dai dati documentali e contabili e dalla circostanza pacifica che la non lavorava. CP_1
Esaminate tutte le questioni sopra indicate, riportate dalle parti all'attenzione di questo giudice di appello, emerge la fondatezza dell'appello principale che va pertanto accolto, mentre va rigettato l'appello incidentale.
Il agiva in primo grado chiedendo la restituzione da parte della convenuta Pt_1
della somma di E.120.000,00, ovvero la metà delle somme da lei CP_1 prelevate dal conto cointestato in essere presso la Banca Popolare di Bari filiale di
Montella, sulla base della presunzione di cui all'art.1298, co. 2, c.c. di contitolarità dell'oggetto del contratto – nel caso di specie le somme depositate sul conto cointestato – e quindi di uguaglianza delle quote di ciascuno, superabile solo da prova contraria.
È principio ormai pacifico in giurisprudenza che “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art.1854 del codice civile, riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'art. 1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto. Trattasi di una presunzione legale iuris tantum - quale quelle di cui all'art.1298, comma 2, c.c. - poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari”
(Cass. n. 27069/2022; n.77/2018; n.18777/2015).
Nel caso di specie, stante la presunzione relativa, erano le convenute a dover provare – eventualmente – che le somme di cui all'assegno bancario n.
0024928613 di E. 240.000,00, tratto sul predetto conto corrente cointestato ed emesso in favore di , appartenessero esclusivamente a loro, senza CP_2 alcuna titolarità del . Esse si limitavano ad affermare che in prossimità Pt_1 del matrimonio la consegnava al una somma di E.150.000,00 CP_2 Pt_1 affinché quest'ultimo, impiegato di banca, la investisse, ritenendo che la differenza tra la somma di cui all'assegno di E. 240.000,00 e l'originaria somma di
E.150,000,00 rappresentassero l'incremento del capitale frutto degli investimenti bancari, senza dare prova dell'intervenuto accordo tra e , con il CP_2 Pt_1 quale lo stesso si sarebbe impegnato a restituire alla predetta la somma investita, maggiorata degli interessi maturati nel periodo di riferimento.
Posto che, nel caso di specie, la datio della somma di E. 150.000,00 da a CP_2
costituisce dato pacifico e non contestato - risultante peraltro dalla Pt_1 produzione in giudizio dei report postali e degli estratti conto - in ogni caso le convenute avrebbero dovuto provare l'intervenuto accordo e il relativo contenuto. Secondo consolidata giurisprudenza infatti “la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e, anzi, ne contesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e tale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova;
ne deriva che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”
(Cass. n. 20964/2025; n.30944/2018; n.9541/2010).
A fronte della contestazione del , il quale ha sempre sostenuto invece Pt_1 che la somma di E.150.000,00 gli fu data per affrontare le spese per il matrimonio nonché per il ménage coniugale – essendo la disoccupata -, le convenute CP_1 non hanno provato l'esistenza di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione. Né può ritenersi superata la carenza probatoria per effetto delle dichiarazioni rese dai testi escussi (cioè a dire, le due cognate e il fratello della
), risultando le stesse generiche e de relato actoris. CP_1
Sul punto appare opportuno richiamare la distinzione tra testimoni de relato actoris
e testimoni de relato in genere, la giurisprudenza di legittimità ha infatti di recente ribadito che “in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass. n.4530/2025;
n.4157/2024; n.569/2015). Nel caso di specie, riportando le testimonianze circostanze riferite ai testi dalla stessa le dichiarazioni rese sono inutilizzabili ai fini probatori per CP_2 mancanza di sostanziali riscontri.
Ne consegue che, non avendo le convenute superato la presunzione di contitolarità in parti uguali del debito e del credito solidale da parte dei correntisti nel conto corrente bancario cointestato, deve escludersi che uno solo dei cointestatari – nel caso di specie – possa disporre della somma CP_1 depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza senza il consenso espresso o tacito dell'altro.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto l'appello principale e proposto e rigettato l'appello incidentale e, in riforma dell'impugnata sentenza, va accolta la domanda proposta dal in primo grado di restituzione della Pt_1 metà delle somme indebitamente prelevate da dal conto corrente CP_1 cointestato pari all'importo di E.120.000,00, oltre interessi legali decorrenti dalla costituzione in mora (9.3.2015) fino all'effettivo soddisfo.
Deve invece escludersi la rivalutazione monetaria. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria ha natura di debito di valuta e, come tale, non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da allegarsi e provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Cass. n. 5639/2014; n. 22664/2015).
L'accoglimento dell'appello principale e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916;
14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559).
E' noto, infatti, che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Difatti, in base al disposto dell'art.336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass.
5.4.2022 n. 10985).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza delle appellate.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata. (Cass.26.10.2018 n.27233;
17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263). In considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione per il grado di appello dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo, la liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari i medi di cui al richiamato D.M..
Infine si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata con riferimento alle appellate incidentali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1511/2018 del Tribunale di Napoli Nord Parte_1 nei confronti di e , con atto notificato in data CP_1 CP_2
16.07.2018, nonché sull'appello incidentale proposto dalle appellate con comparsa depositata in data 31.7.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna e in solido alla restituzione in favore di CP_1 CP_2
della somma di E.120.000,00, oltre interessi decorrenti dalla Parte_1 costituzione in mora (9.3.2015) fino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna le appellate al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in complessivi
E.14.889,00, di cui E.786,00 per esborsi ed E.14.103,00 per compensi e quanto al secondo grado in complessivi E.11.156,00, di cui E.1.165,00 per esborsi ed
E.9.991,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
d) pone in via definitiva a carico delle appellate le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in corso di causa;
e) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento da parte delle appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 20.11.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio