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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/11/2024, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 569/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 569/2022 R.G. avente ad oggetto la separazione personale promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1 C.F._1
contrada Bosco Rotondo Strada Provinciale 5, n. 3/300, elettivamente domiciliato in Ragusa in via
Sant'Anna n. 162 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Maria Grazia Criscione che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NTE
CONT RO
, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via CP_1 C.F._2
in contrada Bosco Rotondo n. 3/300, elettivamente domiciliato in Catania Viale Andrea Doria n. 21, presso lo studio dell'Avv. Serena Grace Bonomo che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RES I STE NTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 7 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.5.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1 [...] con addebito a carico di quest'ultima; CP_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio a Comiso in data 17.8.2000, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Comiso al n. 10 Parte I Ufficio 1 dell'anno 2000, con la resistente, dall'unione con la quale sono nati i figli (n. 27.5.1997), (n. 14.12.2000), Per_1 Per_2 CP_1
(n. 14.6.2005, deceduto il 15.10.2022), (n. 4.6.2007) e (n. 7.1.2009). Per_3 Per_4
che ha assunto come il rapporto matrimoniale, litigioso e burrascoso sin dall'inizio a causa del carattere e della condotta della sig.ra , sia stato caratterizzato da periodici allontanamenti e riavvicinamenti CP_1 fino all'abbandono della casa coniugale da parte della nel 2015, di tal che i coniugi vivono ormai CP_1
separati da tale data, asserendo che i figli, dopo un primo momento in cui erano stati con la madre, vivessero stabilmente con lui e che la figlia minore avesse successivamente deciso di fuggire Per_3 dalla sua custodia per andare dalla madre, motivo per cui si vedeva costretto a chiederne l'affidamento esclusivo, ritenendosi preoccupato da tale circostanza, a fronte dell'asserito disinteressamento della madre nei confronti dei figli nonché del tenore di vita smoderato della stessa. che ha chiesto pertanto dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla CP_1
con affidamento dei minori , e (deceduto nel corso del giudizio) in maniera Per_3 Per_4 CP_1
esclusiva al padre consentendo il diritto di visita al coniuge non affidatario secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
che rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, all'udienza presidenziale del 25.5.2022, stante l'assenza della resistente non comparsa, benché regolarmente citata,
i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e preso atto di quanto dichiarato dal solo ricorrente riguardo al fatto che la madre non vede i figli e non provvede in alcun modo al loro mantenimento e risalendo la separazione di fatto al 2015, è stato provvisoriamente disposto l'affidamento esclusivo dei tre figli minori , e al padre, onerato di provvedere CP_1 Per_3 Per_4
al mantenimento diretto degli stessi e che la concorresse al 50% delle spese straordinarie, nulla CP_1
disponendo in ordine alla regolamentazione relativamente ai tempi di permanenza. che costituitasi in giudizio la resistente, mentre ha dichiarato di non opporsi alla separazione, ha contestato la corrispondenza a verità dei fatti dedotti dal marito riguardo allo stile di vita della stessa e pagina 2 di 7 del suo disinteressamento nei confronti dei figli e ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori Per_4
e ed, in via subordinata, il collocamento solo temporaneo della minore presso una Per_3 Per_3
struttura che possa garantire alla stessa il diritto di visita senza condizionamenti esterni, lamentando una condotta ostruzionistica del nonché delle figlie maggiori, riguardo alla sua relazione con i Pt_1
figli minori. che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, stante che peraltro le parti vivevano separate già da diversi anni prima dell'incardinarsi del presente giudizio;
che il ricorrente ha proposto domanda di addebito nei confronti della , esponendo in particolare, CP_1 in seno al ricorso introduttivo: “il rapporto coniugale, litigioso e burrascoso sin dall'inizio a causa del carattere e della condotta della sig.ra è stato caratterizzato da periodici allontanamenti e CP_1 riavvicinamenti finchè nell'ottobre 2015 la abbandonò la casa coniugale”(…) da allora la sig.ra CP_1
ha continuato a condurre una vita sregolata facendo uso di alcool e sostanze stupefacenti”. CP_1
Com'è noto, occorre, affinché possa essere accolta la domanda di cui si discute, la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012); che quanto sostenuto dal ricorrente che vorrebbe imputata alla resistente la crisi coniugale, è rimasta invece sfornita di prova, non avendo questi dimostrato la riconducibilità della crisi ad alcuna delle circostanze lamentate, quali il carattere e la condotta della moglie, cui viene fatto un generico riferimento, come pure dell'asserita conduzione di una vita sregolata da parte della stessa, che lo stesso ricorrente sembra temporalmente collocare in un tempo successivo all'allontanamento da parte della della casa familiare;
CP_1 che, quanto all'abbandono stesso del domicilio familiare, pur essendo incontroverso che la resistente abbia lasciato la casa coniugale, le risultanze emerse in giudizio non hanno fornito elementi univoci sulla dinamica dell'episodio: mentre infatti per il ricorrente sarebbe stata una scelta volontaria della moglie attuata nel 2015, la resistente, offre una diversa ricostruzione dei fatti, ha infatti dedotto di essere stata costretta dal marito con violenza a lasciare l'abitazione nel 2018; che, peraltro, ciò che emerge con certezza dall'esame degli elementi acquisiti in giudizio è di come, nel caso di specie, l'allontanamento della resistente dalla casa familiare si inserisca in un quadro di rapporti familiari ormai deteriorato, avvenuto quando il rapporto era già definitivamente in crisi, di tal che pagina 3 di 7 l'allontanamento non può essere posto in relazione causale con il fallimento del matrimonio, trovando invece giustificazione nella sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, come già si deduce da quanto allegato in ricorso dallo stesso ricorrente, laddove descrive il rapporto coniugale come “litigioso e burrascoso sin dall'inizio (…) e caratterizzato da periodici allontanamenti e riavvicinamenti” e ulteriormente ribadito con le dichiarazioni dallo stesso rese durante Pt_1
l'udienza presidenziale: “io e mia moglie siamo separati di fatto dal 2015 ma già prima nel 2003 forse eravamo comparsi in tribunale per separarci”; ed è a tal riguardo principio consolidato in giurisprudenza è quello secondo il quale “in tema di separazione personale dei coniugi,
l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (Cass. civ.
Sez. I, 24.4.2024 n.11032); che, in conclusione, alla luce di tali emergenze probatorie non può trovare accoglimento la domanda di addebito formulata dal Pt_1
che riguardo alla regolamentazione del regime di affido dei figli minori (quanto ad e a Per_1
vivono entrambe con i loro compagni, e la prima è anche madre di due figli), ad oggi la Per_2
diciassettenne ed il quindicenne , essendo purtroppo deceduto nell'ottobre Per_3 Per_4 CP_1
2022, si contrappongono le reciproche richieste delle parti, l'affidamento esclusivo al padre da un lato,
l'affido condiviso ed in via subordinata il collocamento solo temporaneo della minore presso Per_3
una struttura che possa garantire alla stessa il diritto di visita senza condizionamenti esterni, dall'altro; che va in merito osservato che la soluzione dell'affidamento esclusivo si pone come eccezione nell'attuale disciplina, essendo invece la regola l'affidamento condiviso. Orbene, in coerenza con gli insegnamenti della Suprema Corte, “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dai pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...". (Cass. civ.
pagina 4 di 7 Sez. I, n. 16593/2008, conformi anche Cass. civ. n. 27/2017, Cass. 28244/2019). In linea di massima, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il giudice potrà orientarsi, valutando il caso concreto, verso l'affidamento ad uno solo dei genitori, sempre nell'interesse supremo del minore, nel caso di insanabile contrasto tra genitore e figlio, ovvero ancora, nel caso in cui il genitore presenti un'anomala condizione di vita o manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
Ebbene, simili circostanze sembrano emerse nel caso di specie, assurgendo a requisiti specifici per la deroga al regime generale dell'affido condiviso. È infatti emerso nel complesso dalle risultanze di causa un comportamento della che non può che essere valutato in termini di oggettiva inidoneità alla CP_1
condivisione dell'esercizio della potestà genitoriale. È vero infatti che le doglianze del ricorrente riguardo alle carenze educative della moglie e al fatto che la stessa non sia stata in grado di intrattenere con i figli un rapporto costante ed equilibrato, hanno trovato in generale conferma dalle emergenze processuali e in particolare dal fatto che sulle dichiarazioni della minore , sentita in giudizio, la Per_3
non abbia inteso confrontarsi, sinanche rinunciando a portare avanti la sua difesa in giudizio, CP_1
confermando il quadro che era stato consegnato dalle risultanze di causa, di un atteggiamento che è stato percepito dalla minore come abbandonico, come si evince dal racconto dell'esperienza vissuta da durante il periodo in cui le due coabitavano, laddove ha espresso un temporaneo rifiuto ad avere Per_3 rapporti con la madre, fondato dalla ragazza principalmente in ragione dell'allontanamento della madre.
Ed invero, disposto l'ascolto di , la minore all'udienza del 28.6.2023 ha dichiarato di essere Per_3
rimasta con la madre per due-tre mesi, “poi lei è andata a Catania col suo nuovo compagno e mi ha lasciata a casa del mio ex ragazzo (…) sono rimasta per circa due mesi e non perché AP non volesse riprendermi ma perché ero arrabbiata con lui (…) perché non voleva che vedessi quello che era allora il mio ragazzo (…) al momento che mamma è andata a Catania col suo nuovo compagno in quel modo, solo avvertendomi telefonicamente e prendendomi in giro su quando sarebbe tornata, io non l'ho perdonata e per ora non intendo riallacciare i rapporti, neanche telefonici”. Dall'ascolto della minore
è emerso come la stessa viva la figura materna con moti di rabbia e con volontà, per il momento, di non volerla incontrare. Tale rifiuto appare consapevole e motivato e non può pertanto, essere disatteso, in vista di una capacità di autodeterminarsi che deve considerarsi matura in una diciassettenne;
che preme precisare, a questo punto, che, pur a fronte delle dinamiche disfunzionali emerse con tutta evidenza nel contesto familiare derivanti dalla forte conflittualità esistente nella coppia genitoriale, non possono tuttavia sorgere dubbi sulla idoneità genitoriale del con il quale peraltro, i figli minori Pt_1
sono rimasti a vivere dopo la separazione di fatto dei genitori risalente al 2015, alla stregua pure della relazione pervenuta in corso di causa dai Servizi Sociali, che restituisce un quadro positivo riguardo pagina 5 di 7 alle competenze genitoriali dello stesso, risultando capace di “stabilire una relazione caratterizzata da accudimento e sostegno adeguati per una sana crescita della minore”; che, di conseguenza, sulla scorta di quanto precede, si ritiene sulla base del preminente interesse dei minori, in continuità a quanto disposto in sede presidenziale, di confermare anche in via definitiva l'affidamento esclusivo di e in favore del padre, e ciò al fine di ridurre Per_4 Per_3 Parte_1
al massimo il pregiudizio derivante e dalle carenze educative manifestate dalla madre che non fanno che sommarsi alle criticità già esistenti nella coppia;
che, posto, ancora, che la scelta dell'affidamento esclusivo ad un genitore deve comunque contemperarsi con la salvaguardia del diritto dei figli alla bigenitorialità e a vivere da figli di entrambe le figure parentali, senza che tale diritto possa venire vanificato dalla conflittualità e da quelle criticità genitoriali che rendono impraticabile l'esercizio condiviso della genitorialità, non si ritiene tuttavia opportuno regolamentare allo stato il diritto di visita della madre, stante la sua condotta processuale, coerente con il generale approccio instabile nei confronti dei suoi figli e stante la circostanza che
, quindicenne e , diciassettenne, possano considerarsi ormai dotati della necessaria Per_4 Per_3
autonomia decisionale che permette loro di scegliere liberamente se ristabilire e mantenere, laddove lo vorranno e laddove vi saranno corrisposti, un rapporto con la loro madre;
che, per il raggiungimento della predetta capacità di autodeterminazione che va maturando sempre di più sui due figli minori in considerazione della loro età, non si ritiene parimenti meritevole di accoglimento la proposta avanzata dalla resistente di collocamento temporaneo della minore Per_3
“presso una struttura che possa garantire alla stessa il diritto di visita senza condizionamenti esterni”, in quanto tale maturità decisionale si presume avere anche la sufficiente forza di superare eventuali comportamenti ostruzionistici posti in essere dal padre e dalle sorelle maggiori che la resistente ha insistentemente lamentato;
che quanto agli aspetti patrimoniali può confermarsi quanto già stabilito dal Presidente del Tribunale in ordine al mantenimento diretto da parte del padre con il quale i due minori, vivono e prevedere che la madre concorra al 50% della spese straordinarie;
che atteso l'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza quanto, rispettivamente, alla domanda di addebito e quanto al regime di affidamento dei minori, le spese possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
pagina 6 di 7 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Comiso in data 17.8.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comiso al n. 10 Parte I Ufficio 1 dell'anno 2000.
Rigetta la domanda di addebito avanzata dal ricorrente in danno della resistente;
Affida in maniera esclusiva i minori e al padre , il quale Persona_5 Persona_6 Parte_1
è onerato del loro mantenimento diretto, mentre le spese straordinarie vanno poste per metà a carico di entrambi i genitori.
Regolamenta i tempi di permanenza con la madre per come in parte motiva.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Ragusa il 29.10.2024.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 569/2022 R.G. avente ad oggetto la separazione personale promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1 C.F._1
contrada Bosco Rotondo Strada Provinciale 5, n. 3/300, elettivamente domiciliato in Ragusa in via
Sant'Anna n. 162 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Maria Grazia Criscione che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NTE
CONT RO
, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via CP_1 C.F._2
in contrada Bosco Rotondo n. 3/300, elettivamente domiciliato in Catania Viale Andrea Doria n. 21, presso lo studio dell'Avv. Serena Grace Bonomo che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RES I STE NTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 7 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.5.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1 [...] con addebito a carico di quest'ultima; CP_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio a Comiso in data 17.8.2000, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Comiso al n. 10 Parte I Ufficio 1 dell'anno 2000, con la resistente, dall'unione con la quale sono nati i figli (n. 27.5.1997), (n. 14.12.2000), Per_1 Per_2 CP_1
(n. 14.6.2005, deceduto il 15.10.2022), (n. 4.6.2007) e (n. 7.1.2009). Per_3 Per_4
che ha assunto come il rapporto matrimoniale, litigioso e burrascoso sin dall'inizio a causa del carattere e della condotta della sig.ra , sia stato caratterizzato da periodici allontanamenti e riavvicinamenti CP_1 fino all'abbandono della casa coniugale da parte della nel 2015, di tal che i coniugi vivono ormai CP_1
separati da tale data, asserendo che i figli, dopo un primo momento in cui erano stati con la madre, vivessero stabilmente con lui e che la figlia minore avesse successivamente deciso di fuggire Per_3 dalla sua custodia per andare dalla madre, motivo per cui si vedeva costretto a chiederne l'affidamento esclusivo, ritenendosi preoccupato da tale circostanza, a fronte dell'asserito disinteressamento della madre nei confronti dei figli nonché del tenore di vita smoderato della stessa. che ha chiesto pertanto dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla CP_1
con affidamento dei minori , e (deceduto nel corso del giudizio) in maniera Per_3 Per_4 CP_1
esclusiva al padre consentendo il diritto di visita al coniuge non affidatario secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
che rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, all'udienza presidenziale del 25.5.2022, stante l'assenza della resistente non comparsa, benché regolarmente citata,
i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e preso atto di quanto dichiarato dal solo ricorrente riguardo al fatto che la madre non vede i figli e non provvede in alcun modo al loro mantenimento e risalendo la separazione di fatto al 2015, è stato provvisoriamente disposto l'affidamento esclusivo dei tre figli minori , e al padre, onerato di provvedere CP_1 Per_3 Per_4
al mantenimento diretto degli stessi e che la concorresse al 50% delle spese straordinarie, nulla CP_1
disponendo in ordine alla regolamentazione relativamente ai tempi di permanenza. che costituitasi in giudizio la resistente, mentre ha dichiarato di non opporsi alla separazione, ha contestato la corrispondenza a verità dei fatti dedotti dal marito riguardo allo stile di vita della stessa e pagina 2 di 7 del suo disinteressamento nei confronti dei figli e ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori Per_4
e ed, in via subordinata, il collocamento solo temporaneo della minore presso una Per_3 Per_3
struttura che possa garantire alla stessa il diritto di visita senza condizionamenti esterni, lamentando una condotta ostruzionistica del nonché delle figlie maggiori, riguardo alla sua relazione con i Pt_1
figli minori. che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, stante che peraltro le parti vivevano separate già da diversi anni prima dell'incardinarsi del presente giudizio;
che il ricorrente ha proposto domanda di addebito nei confronti della , esponendo in particolare, CP_1 in seno al ricorso introduttivo: “il rapporto coniugale, litigioso e burrascoso sin dall'inizio a causa del carattere e della condotta della sig.ra è stato caratterizzato da periodici allontanamenti e CP_1 riavvicinamenti finchè nell'ottobre 2015 la abbandonò la casa coniugale”(…) da allora la sig.ra CP_1
ha continuato a condurre una vita sregolata facendo uso di alcool e sostanze stupefacenti”. CP_1
Com'è noto, occorre, affinché possa essere accolta la domanda di cui si discute, la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012); che quanto sostenuto dal ricorrente che vorrebbe imputata alla resistente la crisi coniugale, è rimasta invece sfornita di prova, non avendo questi dimostrato la riconducibilità della crisi ad alcuna delle circostanze lamentate, quali il carattere e la condotta della moglie, cui viene fatto un generico riferimento, come pure dell'asserita conduzione di una vita sregolata da parte della stessa, che lo stesso ricorrente sembra temporalmente collocare in un tempo successivo all'allontanamento da parte della della casa familiare;
CP_1 che, quanto all'abbandono stesso del domicilio familiare, pur essendo incontroverso che la resistente abbia lasciato la casa coniugale, le risultanze emerse in giudizio non hanno fornito elementi univoci sulla dinamica dell'episodio: mentre infatti per il ricorrente sarebbe stata una scelta volontaria della moglie attuata nel 2015, la resistente, offre una diversa ricostruzione dei fatti, ha infatti dedotto di essere stata costretta dal marito con violenza a lasciare l'abitazione nel 2018; che, peraltro, ciò che emerge con certezza dall'esame degli elementi acquisiti in giudizio è di come, nel caso di specie, l'allontanamento della resistente dalla casa familiare si inserisca in un quadro di rapporti familiari ormai deteriorato, avvenuto quando il rapporto era già definitivamente in crisi, di tal che pagina 3 di 7 l'allontanamento non può essere posto in relazione causale con il fallimento del matrimonio, trovando invece giustificazione nella sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, come già si deduce da quanto allegato in ricorso dallo stesso ricorrente, laddove descrive il rapporto coniugale come “litigioso e burrascoso sin dall'inizio (…) e caratterizzato da periodici allontanamenti e riavvicinamenti” e ulteriormente ribadito con le dichiarazioni dallo stesso rese durante Pt_1
l'udienza presidenziale: “io e mia moglie siamo separati di fatto dal 2015 ma già prima nel 2003 forse eravamo comparsi in tribunale per separarci”; ed è a tal riguardo principio consolidato in giurisprudenza è quello secondo il quale “in tema di separazione personale dei coniugi,
l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (Cass. civ.
Sez. I, 24.4.2024 n.11032); che, in conclusione, alla luce di tali emergenze probatorie non può trovare accoglimento la domanda di addebito formulata dal Pt_1
che riguardo alla regolamentazione del regime di affido dei figli minori (quanto ad e a Per_1
vivono entrambe con i loro compagni, e la prima è anche madre di due figli), ad oggi la Per_2
diciassettenne ed il quindicenne , essendo purtroppo deceduto nell'ottobre Per_3 Per_4 CP_1
2022, si contrappongono le reciproche richieste delle parti, l'affidamento esclusivo al padre da un lato,
l'affido condiviso ed in via subordinata il collocamento solo temporaneo della minore presso Per_3
una struttura che possa garantire alla stessa il diritto di visita senza condizionamenti esterni, dall'altro; che va in merito osservato che la soluzione dell'affidamento esclusivo si pone come eccezione nell'attuale disciplina, essendo invece la regola l'affidamento condiviso. Orbene, in coerenza con gli insegnamenti della Suprema Corte, “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dai pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...". (Cass. civ.
pagina 4 di 7 Sez. I, n. 16593/2008, conformi anche Cass. civ. n. 27/2017, Cass. 28244/2019). In linea di massima, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il giudice potrà orientarsi, valutando il caso concreto, verso l'affidamento ad uno solo dei genitori, sempre nell'interesse supremo del minore, nel caso di insanabile contrasto tra genitore e figlio, ovvero ancora, nel caso in cui il genitore presenti un'anomala condizione di vita o manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
Ebbene, simili circostanze sembrano emerse nel caso di specie, assurgendo a requisiti specifici per la deroga al regime generale dell'affido condiviso. È infatti emerso nel complesso dalle risultanze di causa un comportamento della che non può che essere valutato in termini di oggettiva inidoneità alla CP_1
condivisione dell'esercizio della potestà genitoriale. È vero infatti che le doglianze del ricorrente riguardo alle carenze educative della moglie e al fatto che la stessa non sia stata in grado di intrattenere con i figli un rapporto costante ed equilibrato, hanno trovato in generale conferma dalle emergenze processuali e in particolare dal fatto che sulle dichiarazioni della minore , sentita in giudizio, la Per_3
non abbia inteso confrontarsi, sinanche rinunciando a portare avanti la sua difesa in giudizio, CP_1
confermando il quadro che era stato consegnato dalle risultanze di causa, di un atteggiamento che è stato percepito dalla minore come abbandonico, come si evince dal racconto dell'esperienza vissuta da durante il periodo in cui le due coabitavano, laddove ha espresso un temporaneo rifiuto ad avere Per_3 rapporti con la madre, fondato dalla ragazza principalmente in ragione dell'allontanamento della madre.
Ed invero, disposto l'ascolto di , la minore all'udienza del 28.6.2023 ha dichiarato di essere Per_3
rimasta con la madre per due-tre mesi, “poi lei è andata a Catania col suo nuovo compagno e mi ha lasciata a casa del mio ex ragazzo (…) sono rimasta per circa due mesi e non perché AP non volesse riprendermi ma perché ero arrabbiata con lui (…) perché non voleva che vedessi quello che era allora il mio ragazzo (…) al momento che mamma è andata a Catania col suo nuovo compagno in quel modo, solo avvertendomi telefonicamente e prendendomi in giro su quando sarebbe tornata, io non l'ho perdonata e per ora non intendo riallacciare i rapporti, neanche telefonici”. Dall'ascolto della minore
è emerso come la stessa viva la figura materna con moti di rabbia e con volontà, per il momento, di non volerla incontrare. Tale rifiuto appare consapevole e motivato e non può pertanto, essere disatteso, in vista di una capacità di autodeterminarsi che deve considerarsi matura in una diciassettenne;
che preme precisare, a questo punto, che, pur a fronte delle dinamiche disfunzionali emerse con tutta evidenza nel contesto familiare derivanti dalla forte conflittualità esistente nella coppia genitoriale, non possono tuttavia sorgere dubbi sulla idoneità genitoriale del con il quale peraltro, i figli minori Pt_1
sono rimasti a vivere dopo la separazione di fatto dei genitori risalente al 2015, alla stregua pure della relazione pervenuta in corso di causa dai Servizi Sociali, che restituisce un quadro positivo riguardo pagina 5 di 7 alle competenze genitoriali dello stesso, risultando capace di “stabilire una relazione caratterizzata da accudimento e sostegno adeguati per una sana crescita della minore”; che, di conseguenza, sulla scorta di quanto precede, si ritiene sulla base del preminente interesse dei minori, in continuità a quanto disposto in sede presidenziale, di confermare anche in via definitiva l'affidamento esclusivo di e in favore del padre, e ciò al fine di ridurre Per_4 Per_3 Parte_1
al massimo il pregiudizio derivante e dalle carenze educative manifestate dalla madre che non fanno che sommarsi alle criticità già esistenti nella coppia;
che, posto, ancora, che la scelta dell'affidamento esclusivo ad un genitore deve comunque contemperarsi con la salvaguardia del diritto dei figli alla bigenitorialità e a vivere da figli di entrambe le figure parentali, senza che tale diritto possa venire vanificato dalla conflittualità e da quelle criticità genitoriali che rendono impraticabile l'esercizio condiviso della genitorialità, non si ritiene tuttavia opportuno regolamentare allo stato il diritto di visita della madre, stante la sua condotta processuale, coerente con il generale approccio instabile nei confronti dei suoi figli e stante la circostanza che
, quindicenne e , diciassettenne, possano considerarsi ormai dotati della necessaria Per_4 Per_3
autonomia decisionale che permette loro di scegliere liberamente se ristabilire e mantenere, laddove lo vorranno e laddove vi saranno corrisposti, un rapporto con la loro madre;
che, per il raggiungimento della predetta capacità di autodeterminazione che va maturando sempre di più sui due figli minori in considerazione della loro età, non si ritiene parimenti meritevole di accoglimento la proposta avanzata dalla resistente di collocamento temporaneo della minore Per_3
“presso una struttura che possa garantire alla stessa il diritto di visita senza condizionamenti esterni”, in quanto tale maturità decisionale si presume avere anche la sufficiente forza di superare eventuali comportamenti ostruzionistici posti in essere dal padre e dalle sorelle maggiori che la resistente ha insistentemente lamentato;
che quanto agli aspetti patrimoniali può confermarsi quanto già stabilito dal Presidente del Tribunale in ordine al mantenimento diretto da parte del padre con il quale i due minori, vivono e prevedere che la madre concorra al 50% della spese straordinarie;
che atteso l'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza quanto, rispettivamente, alla domanda di addebito e quanto al regime di affidamento dei minori, le spese possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
pagina 6 di 7 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Comiso in data 17.8.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comiso al n. 10 Parte I Ufficio 1 dell'anno 2000.
Rigetta la domanda di addebito avanzata dal ricorrente in danno della resistente;
Affida in maniera esclusiva i minori e al padre , il quale Persona_5 Persona_6 Parte_1
è onerato del loro mantenimento diretto, mentre le spese straordinarie vanno poste per metà a carico di entrambi i genitori.
Regolamenta i tempi di permanenza con la madre per come in parte motiva.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Ragusa il 29.10.2024.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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