Articolo 28 della Legge 10 ottobre 1986, n. 663
Articolo 27Articolo 29
Versione
31 ottobre 1986
Art. 28. 1. Il terzo comma dell'articolo 176 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena".
Nota all'art. 28, comma 1:
Il testo dell' art. 176 del codice penale , come sostituito dall' art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634 , poi modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 176. (Liberazione condizionale). - Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno meta' della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.
Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.
Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.
La concessione della liberazione condizionale e' subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilita' di adempierle".
Entrata in vigore il 31 ottobre 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente