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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 747/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NA ROSARIA MARIA, Presidente
MOTTA DOMENICA, Relatore
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2562/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 IRPEF-ALTRO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 IVA-ALTRO 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 BOLLO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4445/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato per via telematica in data 24.4.2025 Ricorrente1 proponeva ricorso , contro
Agenzia delle Entrate ON , avverso il preavviso di fermo amministrativo di un motociclo di sua proprietà , notificatogli in data 4.2.2025 e fondato sul mancato pagamento di otto cartelle , aventi ad oggetto tributi vari , con un importo complessivamente pari ad euro 38.676,82.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto, posto che :
tre delle cartelle ( numeri finali : 8400, 36000, 25000) erano state oggetto di istanza di rateizzazione presentata in data 22.11.2022 e il relativo piano a tutt'oggi veniva regolarmente rispettato , tant'è che la seconda era stata interamente pagata;
la cartella con il numero finale 11800 era stata oggetto di un'istanza di rateizzazione presentata in data
29.3.2023 e il suo regolare pagamento rateale era ancora in corso;
la cartella con il numero finale 45000 era stata integralmente pagata, come da documentazione che produceva;
le cartelle con i numeri finali 69000, 120000, 840000 erano oggetto di un nuovo piano di rateizzazione, disposto con il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione del 20.2.2025.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato , posto che il complessivo importo di euro
38.676,82 non era più interamente dovuto, perché in parte estinto per pagamento e in parte oggetto di regolari rateizzazioni.
Costituitasi in giudizio , AD eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'uopo eccepiva che il pagamento integrale di due delle cartelle ( una delle quali oggetto di rateizzazione ) era avvenuto dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo e che gli altri importi, per quanto rateizzati, erano ancora dovuti.
Con ordinanza del 15.9.2025 veniva accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
Alla pubblica udienza del 15.12.2025 , ove era presente solo il ricorrente che insisteva nelle sue difese, la
Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La documentazione prodotta agli atti del ricorrente – di fatto non sconfessata da AD – prova che l'atto di preavviso di fermo è stato notificato ( in data 4.2.2025) a tutela di un debito di euro 38.676,82, laddove in realtà l'unico debito esistente ed esigibile era quello relativo alla cartella con il numero finale
45000, unica non oggetto di rateizzazione e il cui pagamento è avvenuto in data 24.3.2025.
Per contro, alla data di notifica dell'atto , il rimanente debito non era più tale nella sua consistenza in ragione del già intervenuto pagamento parziale di alcune cartelle ma soprattutto nella quasi sua interezza ( escluso il debito oggetto delle cartelle il cui provvedimento di rateizzazione è intervenuto qualche giorno dopo la notifica dell'atto ) non era esigibile, perché oggetto di piani di rateizzazione predisposti in accoglimento delle relative istanze.
Ne deriva che l'atto de quo che non poteva legittimamente essere emesso e pertanto va annullato.
Le spese, liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla natura e al valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e condanna AD al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.500,00 oltre rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NA ROSARIA MARIA, Presidente
MOTTA DOMENICA, Relatore
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2562/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 IRPEF-ALTRO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 IVA-ALTRO 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 BOLLO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004068000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4445/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato per via telematica in data 24.4.2025 Ricorrente1 proponeva ricorso , contro
Agenzia delle Entrate ON , avverso il preavviso di fermo amministrativo di un motociclo di sua proprietà , notificatogli in data 4.2.2025 e fondato sul mancato pagamento di otto cartelle , aventi ad oggetto tributi vari , con un importo complessivamente pari ad euro 38.676,82.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto, posto che :
tre delle cartelle ( numeri finali : 8400, 36000, 25000) erano state oggetto di istanza di rateizzazione presentata in data 22.11.2022 e il relativo piano a tutt'oggi veniva regolarmente rispettato , tant'è che la seconda era stata interamente pagata;
la cartella con il numero finale 11800 era stata oggetto di un'istanza di rateizzazione presentata in data
29.3.2023 e il suo regolare pagamento rateale era ancora in corso;
la cartella con il numero finale 45000 era stata integralmente pagata, come da documentazione che produceva;
le cartelle con i numeri finali 69000, 120000, 840000 erano oggetto di un nuovo piano di rateizzazione, disposto con il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione del 20.2.2025.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato , posto che il complessivo importo di euro
38.676,82 non era più interamente dovuto, perché in parte estinto per pagamento e in parte oggetto di regolari rateizzazioni.
Costituitasi in giudizio , AD eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'uopo eccepiva che il pagamento integrale di due delle cartelle ( una delle quali oggetto di rateizzazione ) era avvenuto dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo e che gli altri importi, per quanto rateizzati, erano ancora dovuti.
Con ordinanza del 15.9.2025 veniva accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
Alla pubblica udienza del 15.12.2025 , ove era presente solo il ricorrente che insisteva nelle sue difese, la
Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La documentazione prodotta agli atti del ricorrente – di fatto non sconfessata da AD – prova che l'atto di preavviso di fermo è stato notificato ( in data 4.2.2025) a tutela di un debito di euro 38.676,82, laddove in realtà l'unico debito esistente ed esigibile era quello relativo alla cartella con il numero finale
45000, unica non oggetto di rateizzazione e il cui pagamento è avvenuto in data 24.3.2025.
Per contro, alla data di notifica dell'atto , il rimanente debito non era più tale nella sua consistenza in ragione del già intervenuto pagamento parziale di alcune cartelle ma soprattutto nella quasi sua interezza ( escluso il debito oggetto delle cartelle il cui provvedimento di rateizzazione è intervenuto qualche giorno dopo la notifica dell'atto ) non era esigibile, perché oggetto di piani di rateizzazione predisposti in accoglimento delle relative istanze.
Ne deriva che l'atto de quo che non poteva legittimamente essere emesso e pertanto va annullato.
Le spese, liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla natura e al valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e condanna AD al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.500,00 oltre rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.