TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/11/2025, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 12916/2022
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 12916 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: un'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con atto di citazione da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Carrato (C.F. , con domicilio eletto, per quanto possa C.F._3 occorrere, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale, indirizzo PEC:
Email_1
- Parte Opponente;
NEI CONFRONTI DI
con sede in Milano alla Piazza del Calendario n. 3, Codice Fiscale , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Re (C.F. , ed C.F._4 elettivamente domiciliata, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 37/1934, presso la cancelleria del
Tribunale, indirizzo PEC: Email_2
- Parte Opposta;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti all'udienza del 30 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2 dicembre 2022 e iscritto a ruolo il successivo 7 dicembre, i sig.ri Parte_1
e convenivano in giudizio la al fine di ottenere la revoca del decreto
[...] Parte_2 Controparte_1 ingiuntivo n. 4227/2022 (n.10327/2022 R.G.), emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 19 ottobre 2022 e notificato loro il successivo 26 ottobre 2022.
1 Il richiamato titolo monitorio ingiungeva agli odierni opponenti (in solido con altro soggetto estraneo al presente procedimento), nella corrispondente qualità di fideiussori della società Capital S.r.l., il pagamento in favore di della complessiva somma di euro 592.867,20 oltre interessi e spese della procedura monitoria, Controparte_1 quale credito insoluto derivante dal saldo negativo di una serie di rapporti bancari intrattenuti dalla predetta società dall'anno 2014 e sino al mese di maggio dell'anno 2022 con l'istituto di credito opposto.
In particolare, secondo la prospettazione offerta in sede monitoria dall'istituto di credito, le obbligazioni assunte dalla
Capital s.r.l. nei confronti della odierna opposta, sarebbero state garantite, mediante distinte Controparte_1 fideiussioni:
- dal sino alla concorrenza dell'importo di euro 550.000,00, Parte_2
- dalla sino alla concorrenza di euro 220.000,00. Parte_1
In virtù di ciò, il Tribunale, recependo le istanze dell'istituto di credito ricorrente, ingiungeva agli opponenti il pagamento entro tali limiti.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli opponenti presentavano i seguenti motivi di opposizione:
1) Eccepivano, innanzitutto, il difetto di competenza territoriale del giudice adito in sede monitoria, ritenendo la stessa radicata innanzi al giudice del luogo di residenza degli ingiunti, e dunque innanzi al Tribunale di Napoli;
2) Lamentavano, in secondo luogo, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti imposti dagli artt. 633 e ss. c.p.c.;
3) Effettuavano il disconoscimento, ex artt. 2712 e 2719 c.c., della documentazione prodotta dalla banca in sede monitoria, con particolare riferimento a quella relativa alle garanzie prestate in favore della società Capital s.r.l.;
4) Inoltre, lamentavano la nullità delle fideiussioni prestate per conformità allo schema ABI sanzionato dalla Banca
d'Italia, con il provvedimento n.55/2005, che ne aveva accertato il carattere anticoncorrenziale a norma dell'art. 2 legge n. 287/1990.
5) Rilevavano l'intervenuta decadenza dell'istituto di credito opposto dal far valere le proprie istanze nei confronti dei garanti, in quanto non sarebbe stato rispettato, nel caso in esame, il termine di cui all'art. 1957, primo comma, c.c.;
6) Deducevano, infine, l'intervenuta violazione dell'art. 4 del D.M. 23.09.2005, decreto attuativo della legge
266/1997, dettata in materia di finanziamento alle PMI da parte del , che sancirebbe il divieto Parte_3 di cumulo della garanzia pubblica prestata con altre forme di garanzia personale. Ciò comporterebbe, secondo la ricostruzione offerta, la nullità delle fideiussioni prestate per violazione di norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c.
Gli opponenti concludevano, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione e per la conseguente revoca del titolo monitorio opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
***
2 si costituiva in giudizio con comparsa di comparizione e risposta depositata in data 31 maggio Controparte_1
2023, concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione di provvisoria esecutività a norma dell'art. 648 c.p.c., e con vittoria di spese e competenze di lite.
***
All'esito della prima udienza del 1° giugno 2023, lo scrivente Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e contestualmente, rilevato il mancato previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, previsto a pena di improcedibilità della domanda nei contenziosi in materia bancaria dall'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, assegnava alle parti il termine di legge per l'avvio del relativo procedimento, con rinvio per l'esito alla data del 25 gennaio 2024.
Veniva infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria. All'incontro in mediazione non prendevano parte i soggetti invitati, vale a dire gli opponenti. Se ne trarranno le conseguenze di cui all'art. 8, comma 4 bis, dlgs.
N. 28/2010, ratione temporis vigente.
Alla successiva udienza venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie e il Giudice, sciolta la riserva assunta in data 20 giugno 2024, riteneva di non dover disporre l'espletamento della CTU contabile richiesta da parte opponente, poiché esplorativa, né concedeva l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto da parte opponente, relativo agli atti prodotti dall'istituto di credito in sede fallimentare (nell'ambito della procedura fallimentare, nelle more aperta nei confronti della società correntista e debitrice principale).
La causa veniva discussa all'udienza del 30 ottobre 2025, all'esito della quale il Giudice, a norma dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. tratteneva la causa in decisione.
***
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito sollevata dagli opponenti nel proprio atto introduttivo.
Essi hanno ritenuto competente a decidere la presente controversia il Tribunale di Napoli, in quanto luogo di residenza degli ingiunti a norma dell'art. 18 c.p.c. (cfr. relate di notifica del titolo monitorio odiernamente opposto), ma non hanno specificamente contestato la sussistenza del foro concorrente di cui all'art. 20 c.p.c., vale a dire la competenza del Giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, essendo peraltro incontestato tra le parti che i contratti posti alla base del titolo monitorio opposto siano stati siglati ad AG (cfr. documentazione contrattuale in atti), e dunque in un luogo rientrante nella circoscrizione del Tribunale adito.
Al riguardo, va rilevato che in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro
3 del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento sia ad entrambi i fori generali di cui all'art. 18 c.p.c., sia con riferimento ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20
c.p.c.
L'eccezione, pertanto, risulta incompleta e pertanto inammissibile, alla stregua di quanto più volte affermato dalla S.C. in materia, e cioè che “la completezza dell'eccezione di incompetenza territoriale è requisito di ammissibilità della eccezione stessa ed, in difetto, può anche essere rilevata d'ufficio in sede di regolamento di competenza” (cfr. Cass. Ord. 21941/2018; Cass. 22510/2016,
Cass. 26094/2014 e Cass. 5725/2013).
2. Parimenti infondata risulta l'ulteriore prospettazione effettuata da parte opponente nel corso dell'udienza del
22 maggio 2025 e poi da ultimo all'udienza di discussione del 30 ottobre u.s., allorquando ha eccepito il difetto di competenza del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Napoli, come foro del consumatore.
Ciò in quanto le fideiussioni prestate dagli opponenti, sarebbero state concluse, da questi, nella loro qualità di consumatori, a norma dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005: tale circostanza comporterebbe il necessario radicamento della competenza territoriale a decidere la presente controversia presso il foro inderogabile del consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 66 bis del citato decreto.
La questione è tardiva, in quanto, a norma dell'art. 38 c.p.c., vigente ratione temporis, il loro rilievo d'ufficio poteva essere effettuato entro e non oltre l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Si richiama sul punto quella giurisprudenza di legittimità che ha condivisibilmente affermato che: “…nel regime della rilevazione della questione di competenza, di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge n. 69 del 2009, ove l'opponente
a decreto ingiuntivo abbia sollevato un'eccezione di incompetenza inderogabile, in ragione del foro del consumatore, soltanto all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., anziché nell'atto di citazione in opposizione, e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione di incompetenza deve essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 38; in mancanza, la competenza resta radicata avanti al giudice adito…” (così Cass., sez. VI-3, 14 febbraio 2014, n. 35).
Peraltro, giova rilevare, in disparte la tardività dell'eccezione già segnalata, che la stessa appare anche infondata sia perché la è socia della società garantita, avendo sottoscritto il 50% del capitale sociale della Capital S.r.l. (lo Pt_1 si evince dalla visura camerale della società debitrice principale, prodotta in atti dalla opposta) e quindi non può essere qualificata come consumatore, sussistendo un evidente collegamento funzionale tra la garanzia prestata e la partecipazione detenuta;
mentre in relazione al , parte opponente non ha dedotto elementi dai quali Parte_2 potesse ricavarsi la qualità di consumatore del medesimo, spettando in ogni caso a chi invoca la disciplina di settore offrire la prova della qualifica assunta al momento della conclusione del contratto (vale a dire di averlo concluso per scopi estranei all'attività professionale ed imprenditoriale).
3. Passando al merito della controversia, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento
4 della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Nel caso in esame, la banca opposta ha fondato la propria pretesa su tre distinti rapporti contrattuali, e segnatamente:
- il contratto di conto corrente ordinario n. 505822097, aperto dalla Capital s.r.l. in data 11 marzo 2014 (cfr. doc.
2);
- il contratto di apertura credito in conto corrente n. 13321594, sottoscritto dalla Capital s.r.l. in data 14 febbraio
2017 (doc. 6);
- il contratto di finanziamento n. 2391096 sottoscritto dalla Capital s.r.l. in data 7 agosto 2020 (doc.7).
Tutti i contratti richiamati recano il relativo documento di sintesi, nonché la regolare sottoscrizione della società correntista e debitrice principale, a norma dell'art. 117 TUB.
In relazione al contratto di conto corrente, sono presenti in atti altresì gli estratti conto integrali del rapporto (doc. 8), dall'apertura, risalente al 11 marzo 2014, sino alla chiusura, intervenuta in data 17 maggio 2022, in seguito alla comunicazione unilaterale di recesso inviata dalla banca alla società debitrice principale (cfr. doc. 9).
Dagli estratti conto prodotti, quindi, si desume l'effettivo andamento del rapporto di conto corrente e della correlata apertura di credito, sicché può ritenersi provata la consistenza del saldo debitore, oggetto di ingiunzione.
Il conto, infatti, si chiude con un saldo a debito pari ad euro 21.219,07, così come altresì emerge dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc. 11).
Quanto poi al contratto di finanziamento, oltre al contratto e al suo piano di ammortamento, la banca opposta ha depositato in atti il relativo estratto conto certificato (doc. 12), nonché la missiva del 18 maggio 2022 (doc. 10) con la quale, stante il perdurante inadempimento della società contraente nel pagamento delle rate previste nel piano di ammortamento, aveva comunicato alla stessa la decadenza dal beneficio del termine.
In tal caso, vertendo l'accertamento su un'operazione di mutuo, il creditore aveva l'onere di fornire unicamente la prova della conclusione del contratto. Trattandosi di contratto reale, infatti, l'onere probatorio da assolvere riguarda, oltre alla sussistenza dell'accordo fra le parti (desumibile dal contratto sottoscritto, prodotto in atti), anche l'erogazione delle relative somme in favore del soggetto finanziato.
Anche la datio rei può ritenersi provata nel caso di specie, atteso che dagli estratti conto del conto corrente di corrispondenza della società debitrice principale, si evince l'accredito per circa 650.000,00 euro alla data del 10 agosto
2020, di conclusione del finanziamento in esame.
4. Non resta a questo punto che analizzare le garanzie personali prestate dagli opponenti.
L'istituto di credito opposto ha prodotto, infatti, le fideiussioni prestate dai sig.ri e in relazione alle Pt_2 Pt_1 obbligazioni assunte dalla società Capital s.r.l. (cfr. doc. 3-4), rispettivamente, in data 3 febbraio 2017, e 30 dicembre
2019.
Sul punto, risulta inammissibile il disconoscimento effettuato dagli opponenti ex artt. 2712 e 2719 c.c., in quanto eccessivamente generico, poiché privo di ogni riferimento al motivo della invocata difformità: sul punto, va richiamato
5 il consolidato principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr., tra le altre, Cass. n.
16557/2019).
5. Venendo alle eccezioni relative alla validità delle garanzie personali prestate, si osserva quanto segue.
Gli opponenti hanno innanzitutto invocato la nullità delle garanzia prestate in favore della società Capital s.r.l., per violazione della normativa antitrust di cui alla legge 287/1990: tali fideiussioni, secondo la ricostruzione degli opponenti, risulterebbero nulle poiché riprodurrebbero lo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI nel luglio
2003, sanzionato con il provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, in quanto lesivo della concorrenza e come tale nullo ai sensi dell'art. 2 l. antitrust.
Il dibattito giurisprudenziale avutosi in ordine alle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI del 2003 e alla loro compatibilità con la normativa antitrust di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della legge n.287/1990, come è noto, è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 41994/2021, la quale ha efficacemente chiarito che "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
La Corte, dunque, ha optato per la tesi della nullità parziale, secondo cui cadrebbero, per effetto di tale patologia negoziale, le sole clausole che sono state riconosciute parte dell'intesa anticoncorrenziale posta in essere dagli istituti di credito.
Nel caso di specie, anche a voler ipotizzare la nullità parziale delle fideiussioni prodotte in giudizio, e pur volendo ipotizzare, nello specifico, la nullità della clausola contrattuale derogatoria dell'art. 1957, primo termine, c.c., la garanzia prestata non verrebbe meno.
Come documentato da parte opposta, infatti, il recesso dal contratto di conto corrente n. 822097 intestato alla società
Capital s.r.l. operato dalla Banca è stato comunicato alla società debitrice principale con raccomandata a.r. dell'11-
15/04/2022, mentre la risoluzione del contratto di finanziamento è stata comunicata dalla Banca in data 18.05.2022.
È documentato altresì che la società richiamata veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 6 maggio 2022, e che la domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento Capital s.r.l., invece, è stata depositata dalla banca opposta in data 13.09.2022 (cfr. doc. 14), dunque nel pieno rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957, primo comma, c.c.
6 È evidente, quindi, che anche nell'ipotesi in cui fosse configurabile, nel caso di specie, una nullità parziale per conformità del regolamento previsto dalla fideiussione allo schema ABI, e in particolare alla clausola n. 6 contenuta nel modello vietato, allo stesso modo non potrebbe derivarne, come invece prospettato da parte opponente, il venir meno della garanzia azionata.
Le garanzie prestate dai sig. e , rispettivamente sino alla concorrenza di euro 550.000,00, e 220.000,00, Pt_2 Pt_1 risultano dunque ad ogni effetto valide ed efficaci.
6. Infine, gli opponenti hanno prospettato la nullità delle fideiussioni prestate per effetto della sussistenza, in capo Contr Contr all'istituto di credito, di una garanzia offerta da per le medesime obbligazioni (doc. 13). La garanzia si configura come una garanzia pubblica, ossia un impegno assunto dallo Stato attraverso il Fondo, di natura accessoria rispetto all'obbligazione principale assunta dal debitore nei confronti del creditore finanziatore. La finalità primaria di tale garanzia è quella di mitigare il rischio creditizio assunto dalle istituzioni finanziarie nell'erogazione di finanziamenti a favore delle PMI, che costituiscono l'ossatura portante del tessuto produttivo nazionale.
Orbene, ad avviso di questo Tribunale, la disposizione normativa di cui all' art. 3, comma secondo, a, DM 17 ottobre
2016 (che a sua volta richiama la disposizione dal tenore analogo citata da parte opponente in citazione, vale a dire l'art.
4.4 del DM del 23 settembre 2005), a norma del quale “La garanzia diretta e la controgaranzia del Fondo sono rilasciate sulle operazioni finanziarie da concedere alle PMI beneficiarie: …c) a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite dalla garanzia diretta o dalla controgaranzia del Fondo non venga acquisita dai soggetti finanziatori nessun'altra garanzia reale, bancaria, personale o assicurativa”, non sembra prevedere una regola di validità delle garanzie bancarie diverse da quelle del Fondo, eventualmente ottenute dall'istituto di credito, a tutela del credito concesso, quanto piuttosto una norma caratterizzante la prodromica fase della concessione della garanzia diretta, o della controgaranzia, da parte del Fondo, sicché la stessa avrebbe potuto al più condizionare la fase amministrativa antecedente, relativa all'ammissione dell'operazione bancaria alla garanzia fornita dal Fondo, ma non avrebbe in ogni caso potuto condizionare, sul versante civilistico, la validità della garanzia personale prestata contestualmente alla conclusione dell'operazione.
7. In definitiva, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dai sig.ri e va rigettata e per l'effetto va Pt_2 Pt_1 disposta la conferma del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore di parte opposta, in conformità ai parametri minimi contenuti nel D.M. 147/2022 (e s.m.i.) e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto sostanzialmente luogo.
Tenuto conto della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, degli invitati opponenti all'incontro tenutosi nell'ambito del procedimento di mediazione, ne va disposta la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4 bis, dlgs. 28/2010, vigente ratione temporis.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, sulla presente opposizione ex art. 645 c.p.c. iscritta al n.
12916/2022 degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4227/2022 (n.10327/2022 R.G.), emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 19 ottobre 2022, di cui è stata già dichiarata l'esecutività con ordinanza ex art. 648 c.p.c.;
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che si liquidano in euro 7.831,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
- Condanna gli opponenti, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, dlgs. 28/2010, ratione temporis vigente, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 10 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara
8