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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 12038/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , con l'avvocato Parte_4 Parte_5 Parte_6
Emanuele Alessandro ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Argentina;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Il Sig. Persona_1
nasceva il 03.04.1866 nel comune di Brescia, Italia, come comprovato dall'atto di nascita (Doc.1)
e si coniugava con il 07.07.1887, a Parana (Argentina) (Doc.2). Il Sig. Persona_2
non risultava essere naturalizzato, come comprovato dal Per_1 Parte_7
certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla Corte Elettorale (Doc.3). Dall'unione tra il Sig. e nasceva il figlio legittimo Persona_1 Persona_2 Persona_3
nato il [...], a [...], come comprovato dal certificato di nascita
[...]
(Doc.4), poi coniugatasi con , in data 10.06.1911, a Parana Parte_8
(Argentina), come comprovato dal certificato di matrimonio (Doc.5), dai quali nasceva la figlia legittima nata il [...], a [...], ( Doc.6), poi Persona_4
coniugatasi con , in data 22.09.1945, a Parana (Argentina), come Controparte_2
comprovato dal certificato di matrimonio (Doc.7), nasceva il 1° RICHIEDENTE figlio legittimo
, nato il [...], a [...], come comprovato Parte_2
dal certificato di nascita (Doc.8), poi coniugatasi in data 11.03.1972, a Parana (Argentina), come comprovato dal certificato di matrimonio (Doc.9) , con 2° RICHIEDENTE Parte_6
nata il [...], a [...]. 10) dai quali nascevano 3 figli
[...]
(RAMO A e B e C) A il 3° RICHIEDENTE figlio legittimo Per_5 Parte_3
, nato il [...] a [...].11), coniugatosi con Controparte_3
in data 02.08.2002 a Concordia (Argentina) (Doc.12). RAMO B Il 4° RICHIEDENTE
[...]
figlio legittimo , nato il [...] a [...], come Parte_1
comprovata dal certificato di nascita (Doc.13). RAMO C il 5° RICHIEDENTE figlio legittimo
, nato il [...], a [...].14), poi Parte_4
coniugatosi con in data 22.06.2001 a Concordia (Argentina) (Doc.15), dai Controparte_4
quali nasceva: il 6° RICHIEDENTE figlio legittimo , nato il Parte_5
09.07.2003 a Concordia (Argentina) (Doc.16)”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] (doc. 1 fasc. Persona_1
ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , sono
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 12.6.25
Il giudice
Christian Colombo