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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 12/11/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI EN
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 237/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AD LE elett. Dom VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI, 14 38100
EN appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. SORGENTE DANIELE e dall'AVV: elett dom. presso lo CP_2 studio del primo in Trento Via Grazioli n. 106 appellato
Avente ad oggetto: indebito oggettivo
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto n. 304/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 21.10.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE: Voglia Codesta Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza resa dal Tribunale di
Rovereto n. 304/2024, emessa il 25/10/2024 e pubblicata il 28/10/2024, a definizione del giudizio sub R.G. 1145/2022, notificata in data 11/11/2024, rigettate le conclusioni avversarie:1) accertare e dichiarare che è creditore nei confronti della Parte_1 convenuta per i fatti e i titoli dedotti nel presente atto, della Controparte_1 somma complessiva di €.395.000,00, ovvero della diversa minor somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare la convenuta medesima al relativo pagamento in favore dell'attore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
2) in ogni caso, con vittoria delle spese, anche generali, e del compenso professionale, oltre a CNA e
IVA del doppio grado di giudizio.
PARTE APPELLATA:
Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig.
[...]
, in ragione della mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 342, Parte_1 co.1 c.p.c.;
2) nel merito, respingere l'appello proposto dal sig. , perché infondato Parte_1 in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese generali, spese e oneri accessori).
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd.
5.12.22 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Rovereto , esponendo che: Controparte_1
tra le parti ere intercorsa una relazione sentimentale sin dal 1998 ma, sposatesi nel
2007, nel 2018 si erano separate come da sentenza parziale n.34/18;
pag. 2/23 nel corso della convivenza anche matrimoniale l'attore aveva consigliato alla convenuta iniziative imprenditoriali, finanziandole, e la convenuta aveva costituito società e/o acquistato quote societarie grazie a finanziamenti ricevuti dal compagno,
partecipando alla distribuzione degli utili e ricoprendo anche cariche amministrative,
percependo i relativi compensi e rimborsi;
in particolare l'attore aveva trasferito alla convenuta importo di euro 5.164,57 in data
21/9/01, utilizzati dalla convenuta per costituire la srl Pro di cui era socia al 50%; euro
1.300,00 in data 28/10/10 utilizzati dalla convenuta per costituire la , della CP_3
quale era associa al 13%; euro 1.125,00 ed euro 1.800,00 in data 24/10/11 utilizzati dalla convenuta per acquistare la quota del 9% di partecipazione nella srl Pro e la quota del 18% della;
euro 250.000 in data 28/12/11 nell'ambito dell'operazione CP_3
di acquisto della quota del 48% di partecipazione nella srl Atesia, di proprietà
dell'attore, per un corrispettivo di euro 504.000,00 (in particolare per l'acquisto di tale quota la convenuta aveva stipulato un mutuo chirografario di euro 500.000, importo che era stato accreditato sul suo conto corrente personale;
la stessa bonificava l'importo di euro 504.000 sul conto cointestato con il marito a saldo del corrispettivo della vendita delle quote di srl Atesia;
contestualmente l'attore disponeva un giroconto sul proprio conto corrente personale per il minore importo di euro 250.000, mentre la convenuta bonificata l'importo di euro 250.000 dal conto cointestato al proprio conto personale,
appropriandosi così dell'importo di euro 250.000, somma di proprietà esclusiva dell'attore); euro 145.000 in data 18/9/12 (somma di proprietà dell'attore il quale l'aveva ottenuta a seguito del riparto parziale conseguente alla liquidazione della snc pag. 3/23 , utilizzato dalla convenuta per effettuare un finanziamento Persona_1 Per_2
infruttifero in favore della srl Pro quanto all'importo di euro 110.000 e per proprie esigenze personali quanto residuo importo;
euro 4.150,00 in data 2/4/14 importo utilizzato della convenuta per la costituzione, con la partecipazione 41,5%, della società
; Controparte_4
la convenuta non aveva restituito alcuna delle somme indicate, nonostante l'attore avesse avanzato richiesta in tal senso con diffida di data 17/11/22.
Chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indicate,
trattandosi di somme di denaro versate alla stessa a titolo di mutuo e utilizzate per esigenze personali ed in particolare per finanziare la sua attività imprenditoriale.
Chiedeva in via subordinata la condanna della convenuta alla restituzione di tali somme ai sensi dell'articolo 2033 c.c., trattandosi di pagamenti privi di causa.
Quanto alle somme di euro 250.000 e 145.000, in via subordinata, ne chiedeva la restituzione quali somme acquisite a seguito di indebita appropriazione. In via di ulteriore subordine, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 408.539,57, ai sensi dell'articolo 2041 c.c., pari alla diminuzione patrimoniale dell'attore a fronte dell'arricchimento in pari misura della convenuta.
si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione dei Controparte_1
presunti diritti vantati dall'attore; contestando la qualifica giuridica che l'attore aveva attribuito ai singoli movimenti bancari;
rilevando che non era stato concluso alcun contratto di mutuo e mai la convenuta si era impegnata a restituire le somme pretese da pag. 4/23 controparte, dovendosi i pagamenti ricondursi all'ipotesi di donazione indiretta e ciò
con particolare riferimento al bonifico di data 21/9/01 per euro 5.164,57(con causale”
per costituzione Pro srl”), al bonifico di data 28/10/10 per euro 1.300 (con causale
“versamento per costituire , ai bonifici di data 24/10/11 per Controparte_5
euro 1.250 ed euro 1.800 (con causale “acquisto quote Pro srl” e “acquisto quote
Assitrento srl), al bonifico di euro 4.500 di data 2/4/14 (girato nello stesso giorno sul conto corrente della per la minor somma di euro 4.150 con causale Controparte_4
“versamento LA Leitemperher 41,5%).
Quanto ai movimenti di data 28/12/11 e di data di 18/9/12 per l'importo di euro
250.000 e di euro 145.000 escludeva che tra le parti fosse intervenuto in contratto di mutuo ed altresì che ricorresse un'ipotesi di indebito oggettivo, rilevando che le somme confluite sul conto corrente comune dei coniugi sono da considerarsi di proprietà
comune per il 50% ciascuno e che tali movimenti bancari potevano essere inquadrati in atti di liberalità tra i coniugi. Contestava sussistessero presupposti per la proposizione di azione di arricchimento senza causa, rilevando che in ogni caso il relativo credito era prescritto.
Chiedeva pertanto che fosse accertata l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi da controparte e che le domande proposte dell'attore fossero rigettate. In via subordinata,
chiedeva che le domande formulate dell'attore fosse accolte nei limiti in cui non operava la prescrizione e di quanto effettivamente provato all'esito dell'istruttoria.
pag. 5/23 Nel corso del giudizio l'attore rinunciava alla domanda di restituzione di euro
5.164,57 di cui al bonifico dd. 21/9/01.
Con sentenza n.304/24 il tribunale di Rovereto rigettava le domande proposte dell'attore che condannava al rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite.
Il tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione in quanto i crediti erano sorti in data posteriore al matrimonio celebrato in data 30.6.07, con conseguente sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 co. 1 n. 1 cc, fino alla data della separazione avvenuta in data 22.2.18.
Richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è onere di chi chiede la restituzione di somme, a fronte di contestazione dell'accipiens, provare il fatto costitutivo della pretesa creditoria quindi anche provare il titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione. Nel caso di specie la convenuta non aveva contestato le operazioni bancarie elencate da parte attrice, ma aveva contestato che tali operazioni costituissero esecuzione di un contratto di mutuo, senza che parte attrice offrisse prova del suo assunto. Inoltre con riguardo alla somma di euro 1.800 bonificata in data
28/10/10 la causale indicava “versamento per costituire;
i Controparte_5
bonifici di euro 1.125 e di euro 1.800 in data 24/10/11 avevano causale sconosciuta e nello stesso giorno le somme erano state bonificate all'attore quale corrispettivo della cessione delle quote della srl Pro e della . Quanto all'operazione relativa CP_3
all'acquisto delle azioni della srl Atesia era risultato documentato che la convenuta aveva stipulato un mutuo chirografario per l'importo di euro 500.000 con la AS
pag. 6/23 Rurale di Rovereto, versando l'importo di euro 504.000 all'attore sul suo conto personale, quale corrispettivo della vendita della quota del 48% di tale società; quindi l'attore aveva versato l'importo di euro 500.000 sul conto corrente comune dei coniugi e la convenuta aveva bonificato sul proprio conto corrente personale l'importo di euro
250.000. Quanto all'operazione di data 9/7/12 l'attore aveva ricevuto sul conto corrente cointestato ai coniugi l'importo di euro 145.000 (quale riparto di liquidazione della snc
ET e LI) e la convenuta aveva bonificato sul suo conto corrente personale il medesimo importo, utilizzando la somma di euro 110.000 per effettuare un finanziamento infruttifero in favore della srl Pro. Infine quanto al bonifico effettuato dall'attore in data 1/4/19 per l'importo di euro 4.500 sul conto corrente cointestato ai coniugi con causale “giroconto”, tale importo era stato utilizzato dalla convenuta per finanziare il versamento del 41,5% del capitale sociale della costituenda . Controparte_4
Rilevava il tribunale che in nessuna causale e in nessun documento prodotto era indicata la causale dei trasferimenti delle somme in favore della convenuta, né i movimenti erano stati qualificati come mutui, finanziamenti o simili, né l'attore aveva offerto prove utili a tal fine. Rilevava che le operazioni economiche dedotte in giudizio, ad eccezione di quelle effettuata in data 9/7/12, erano dirette a far conseguire la titolarità di quote sociali in capo alla convenuta, circostanza che risultava evidente dalla causale di alcuni bonifici o dalla stretta correlazione temporale tra le dazioni di danaro da parte dell'attore e l'acquisizione di quote, in un quadro in cui le operazioni venivano consigliate dall'attore, come egli stesso aveva allegato in atto di citazione. Con riguardo all'acquisto della partecipazione delle quote di srl Atesia in data 28/12/11, risultava che pag. 7/23 l'attore avesse restituito l'importo di euro 250.000 rispetto al prezzo ricevuto per la cessione di quote di euro 504.000; riteneva il tribunale fosse evidente che si trattava di negozio misto con donazione avendo l'attore inteso cedere le quote sociali di tali società
per un prezzo inferiore a quello di mercato. Considerata la stretta connessione tra i movimenti di denaro e l' acquisto di quote di partecipazione societaria ed il rapporto di coniugio esistente tra le parti, mancando la prova di una diversa pattuizione tra i coniugi, riteneva il tribunale che le operazioni stesse fossero riconducibili allo schema della donazione indiretta, sicché la domanda dell'attore doveva essere rigettata.
Riteneva il tribunale quanto all'operazione di data 9/7/12 (versamento da parte dell'attore dell'importo di euro 145.000 sul conto corrente cointestato, dal quale la convenuta aveva prelevato l'importo di euro 110.000, bonificandolo sul suo conto corrente personale) che non vi fosse prova che tra le parti fosse intercorso un contratto di mutuo e che mancava una diversa qualificazione da parte dell'attore di tale rapporto.
Rilevava il tribunale che poteva supporsi trattarsi di donazione di denaro dell'attore alla convenuta, ma l'attore non aveva richiesto la restituzione della somma per nullità della donazione per vizio di forma, sicché il tribunale non poteva disporre la restituzione per tale ragione delle somme in questione. Né poteva ritenersi che la somma fosse frutto di appropriazione indebita, non avendo l'attore allegato che la convenuta avesse prelevato l'importo senza il suo consenso. Riteneva il tribunale che mancasse qualunque prova anche della natura indebita del pagamento o della natura ingiustificata dell'arricchimento, con conseguente rigetto delle domande proposte a tale titolo dall'attore.
pag. 8/23 Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolando motivi di Parte_1
impugnazione di seguito esaminati.
si è costituita in giudizio, chiedendo che l'appello sia Controparte_1
dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. e che comunque lo stesso sia rigettato.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.25 e decisa nella camera di consiglio del 21.10.25.
* * * *
L'attore ha precisato che intende limitare la propria domanda nel presente grado di giudizio alla restituzione degli importi di cui alle operazioni bancarie di data 28/12/11
per euro € 250.000 e di data 9/7/12 per euro 145.000 a titolo di ripetizione di indebito ex articolo 2033 cc e, in via subordinata, di arricchimento senza causa ex articolo 2041
c.c., prestando acquiescenza all'impugnata sentenza con riferimento alle altre operazioni realizzate in data 28/10/10, 24/10/11, 2/4/14.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta come errata la qualificazione dell'operazione effettuata in data 28/12/11 quale negozio misto con donazione. Rileva che dalla documentazione prodotta ed in particolare dai documenti
10, 11 e 13, risulta che in data 28/12/11 aveva acquistato Controparte_1
dall'appellante le quote della srl Atesia Assicurazione versando il prezzo di euro
504.000; la stessa aveva versato con bonifico l'importo di euro 504.000 su conto corrente cointestato ai coniugi e contestualmente aveva effettuato un bonifico dal conto pag. 9/23 corrente cointestato a quello suo personale di euro 250.000. Sostiene l'appellante che la circostanza che tali operazioni fossero state realizzate esclusivamente da CP_1
esclude l'inquadramento giuridico dell'operazione effettuato dal giudice di
[...]
primo grado, rilevando che lo stesso tribunale aveva escluso l'ipotesi di donazione indiretta quanto all'importo di euro 145.000, che l'attrice aveva bonificato sul proprio conto personale dal conto cointestato, operazione sovrapponibile a quella riguardante l'importo dire 250.000. Rileva parte appellante che qualora avesse voluto cedere alla moglie la propria quota di Atesia Srl ad un prezzo inferiore a quello di mercato si sarebbe limitato a farlo direttamente, senza invece incassare il corrispettivo di euro
504.000 e poi restituire l'importo di euro 250.000. Escluso pertanto che l'operazione potesse essere ricondotta all'ipotesi di donazione indiretta ovvero negozio misto con donazione, il tribunale avrebbe dovuto ritenere priva di causa la dazione di denaro.
Con il secondo motivo di impugnazione appellante lamenta la violazione del principio dell'onere della prova in materia di indebito arricchimento in assenza di titolo giustificativo e la violazione dell'articolo 112 c.p.c.. Con riferimento all'operazione di data 9/7/12 riguardante l'importo di euro 145.000 rileva l'appellante di aver formulato in via subordinata, nel caso in cui non fosse riuscito a dimostrare un rapporto di mutuo tra le parti, la domanda di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'articolo 2033 c.c.,
domanda svolta proprio sul presupposto che non sarebbe stato possibile prospettare alcun valido titolo a giustificazione dell'operazione eseguita da controparte.
Egli pertanto aveva proposto domanda di indebito oggettivo non sul presupposto che il pagamento fosse avvenuto sulla base di un titolo invalido, con conseguente necessità
pag. 10/23 di prospettare tale titolo e dimostrarne l'invalidità, ma proprio sul presupposto che non vi fosse alcun titolo idoneo a giustificare il pagamento, non potendo il prelievo rientrare nella categoria delle obbligazioni naturali. Sostiene parte appellante che proprio onere probatorio sia solo quello di allegare l'inesistenza di un titolo giustificativo del passaggio di denaro, essendo eventualmente a carico della controparte l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento. Ribadisce di aver svolto domanda di ripetizione di indebito così come domanda di arricchimento senza causa.
Rileva che la stessa controparte nella propria comparsa di costituzione e risposta aveva sostenuto di aver legittimamente depositato sul proprio conto personale la somma di euro 145.000 e la somma di euro 250.000 prelevate da conto corrente cointestato con il marito in virtù della comproprietà del denaro depositato sul conto corrente intestato ad entrambi i coniugi, in forza della presunzione di cui agli articoli 1854 e 1298 c.c. e di aver quindi prelevato ed utilizzato per scopi personali la quota di denaro di sua proprietà. La medesima appellata aveva prospettato l'esistenza di un atto di liberalità tre coniugi. Conseguentemente era errata l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui nessuno aveva prospettato l'esistenza di una donazione di denaro, posto che tale prospettazione era stata avanzata dalla controparte. Inoltre nella propria memoria ai sensi articolo 183 comma 6 n.1 c.p.c., l'appellante aveva eccepito la nullità per mancanza di forma dell'eventuale donazione diretta, non potendosi configurare nel caso di specie una donazione di modico valore. Pertanto l'impugnata sentenza viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e di pag. 11/23 conseguenza deve essere accolta la domanda dell'appellante di ripetizione dell'indebito ai sensi dell' articolo 2033 c.c. quando all'importo di euro 145.000.
L'appellante ripropone quindi le difese svolte nel giudizio di primo grado e ribadisce che il denaro depositato sul conto corrente cointestato ai coniugi era di sua proprietà
esclusiva come dallo stesso provato documentalmente. Né il deposito di denaro di proprietà dell'appellante sul conto cointestato con la moglie poteva essere ricondotta all'ipotesi donazione indiretta in favore della stessa, trattandosi di versamenti effettuati da soggetti terzi, vale a dire dalla stessa quanto all'importo di Controparte_1
euro 504.000 e dal liquidatore della snc ET e LI in liquidazione, quanto all'importo di euro 145.000; non si trattava quindi di rimesse effettuate dell'appellante sul conto cointestato, il che esclude radice la natura di atti di liberalità eseguiti dallo stesso favore della moglie. Rileva l'appellante che nel caso di specie non era stata nemmeno verificata l'esistenza dell'animus donandi al momento dell'accredito delle somme sul conto corrente cointestato, non essendo sufficiente a tal fine la cointestazione del conto corrente bancario.
L'appellante esclude il compimento di un atto di liberalità da parte sua, in quanto le movimentazioni degli importi in questione sono stati effettuati dl CP_1
non avendo egli eseguito alcuna operazione, ma solo subito un
[...]
depauperamento del proprio patrimonio ad opera della moglie senza titolo e senza giusta causa, con conseguente diritto a vedersi restituite le somme in questione ex art. 2033
c.c..
pag. 12/23 Sostiene l'appellante che anche a voler ritenere che tali prelievi siano avvenuti con il suo consenso, l'ingente ammontare di denaro prelevato delle due occasioni, esorbitante rispetto ai principi di proporzionalità ed adeguatezza che caratterizzano le attribuzioni tra i coniugi non ripetibili ex articolo 2034 c.c. ovvero le donazioni di modico valore ex articolo 733 c.c., avrebbe reso necessaria la forma dell'atto pubblico, con conseguente nullità delle donazioni intervenute in data 28/12/12 e in data 7/9/14.
Sostiene l'appellante che sulle somme oggetto di domanda di restituzione sono dovuti gli interessi di legge dal giorno dell'operazione saldo, essendo l'appellata perfettamente a conoscenza della proprietà del denaro in capo al marito, stante l'assenza di un valido titolo di giustificazione dei prelievi. In ogni caso l'attore insiste per l'accoglimento della domanda di arricchimento senza causa.
In primo luogo deve escludersi l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi come eccepito dall'appellata, posto che sono esplicitate chiaramente le ragioni di critica all'impugnata sentenza.
Ciò premesso l'appello in esame è fondato deve essere accolto.
I motivi di impugnazione vengono esaminati congiuntamente, attesa la stretta correlazione esistente tra gli stessi.
È opportuno premettere che deve ritenersi sussistente la prova che le somme che l'appellata ha prelevato dal conto corrente cointestato con l'appellante per l'importo di euro 145.000 e di euro 250.000 appartenevano all'appellante. Tale conclusione si ricava dalla contestualità temporale dei prelievi effettuati dall'appellata con accrediti sul conto pag. 13/23 cointestato di somme che sicuramente erano di spettanza dell'appellante, ed in particolare l'importo di euro 504.000, somma versata in data 29.12.11 dall'appellata sul conto corrente cointestato a titolo di corrispettivo per la cessione di quote della srl
Atesia, e l'importo di euro 145.000 accreditato sul conto corrente cointestato ai coniugi dalla snc e quale importo di spettanza dell'appellante a seguito Parte_1 Per_2
della liquidazione di tale società. Tali circostanze risultano provate documentalmente dall'estratto del conto corrente cointestato doc.26 parte appellante, posto che negli accrediti è specificata la causale rispettivamente “acquisto 48% quote sociali Atesia” e
“ET e LI snc riparto parziale di liquidazione”. Che la snc Parte_1
e sia stata posta in liquidazione risulta dalla relativa
[...] Controparte_6
determinazione dei soci di data 24/10/11 raccolta da notaio, così come risulta documentata (doc. 10) la cessione delle quote sociali della srl Atesia dall'appellante alla appellata per l'importo di euro 504.000 intercorsa in data 28/12/2011.
Come detto, gli accrediti delle somme in questione ed il prelievo degli importi di euro
250.000 e di euro 145.000 da parte dell'appellata a mezzo di “giroconto”e “girofondi”
(tali sono le causali indicate nei bonifici) a beneficio del proprio conto corrente personale sono avvenuti negli stessi giorni in cui era venuto l'accredito sul conto corrente cointestato delle somme di spettanza dell'appellante, vale a dire in data
28/12/11 quanto al pagamento del corrispettivo della cessione delle quote della srl
Atesia ed al prelievo di euro 250.000 da parte dell'appellata, e in data 9/7/12 quanto all'accredito del risultato attivo della liquidazione sul conto corrente cointestato ed il pag. 14/23 prelievo di euro 145.000 da parte di somma girata sul conto Controparte_1
corrente personale di quest'ultima.
Ritenuto pertanto che le somme in questione erano di esclusiva proprietà
dell'appellante, risulta applicabile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui (Cass.
ord. n. 29324/21) “La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie,
tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti).
Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso (cfr anche Cass. n. 77/18; Cass. n. 26991/13; Cass. n. 18777/15).
Risulta pertanto infondata le tesi difensiva da parte appellata secondo cui la stessa poteva disporre delle somme depositate sul conto cointestato in quanto da considerarsi di proprietà comune dei coniugi, con la quota del 50% ciascuno.
Con riguardo all'importo di euro 250.000, sostiene l'appellante che erroneamente giudice di primo grado abbia ritenuto che attraverso il meccanismo realizzatosi mediante l'accredito dell'importo di euro 504.000 su conto corrente cointestato quale corrispettivo della cessione delle quote della srl Atesia dal marito nei confronti della moglie ed il successivo prelievo da conto corrente cointestato da parte di quest'ultima di importo dire 250.000, le parti abbiano voluto realizzare un negotio mixtum cum pag. 15/23 donatione mediante il quale il marito aveva inteso cedere le quote alle moglie ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
Tale tesi difensiva è condivisibile.
In primo luogo nemmeno l'appellata indica le ragioni per le quali se le parti avessero voluto convenire un prezzo inferiore della cessione delle quote dal marito in favore della moglie tale prezzo non sia stato direttamente stabilito nel contratto di cessione. Va
peraltro evidenziato che per acquisire l'importo necessario per l'acquisto delle quote sociali in questione l'appellata aveva acceso un mutuo presso un istituto di credito,
sostenendone i relativi costi, costi che sarebbero stati minori se la stessa avesse richiesto un mutuo per il pagamento del minore prezzo effettivamente concordato tra le parti secondo la ricostruzione dell'impugnata sentenza.
Inoltre nessun elemento è stato fornito dall'appellata circa l'esistenza dell'animus donandi in capo all'appellante. Va evidenziato che il bonifico in forza del quale la somma di euro 250.000 è stata addebitata sul conto corrente cointestato e accreditata sul conto corrente intestato esclusivamente l'appellata è stato effettuato dall'appellata medesima e non dall'appellante.
Esclusa pertanto la ricorrenza di una donazione indiretta e ritenuta provata l'esclusiva proprietà in capo all'appellante delle somme in questione, risulta applicabile insegnamento giurisprudenziale secondo cui “L'azione di indebito è accordata al solvens sia quando abbia effettuato un pagamento sulla base di un titolo invalido ab initio o divenuto invalido in seguito, sia quando abbia effettuato un pagamento senza pag. 16/23 alcun titolo, come nel caso di indebito oggettivo. Chi chiede la ripetizione dell'indebito dunque a fondamento della propria domanda può prospettare sia l'invalidità sia l'inesistenza di una iuxta causa obligationis. Se nella prospettazione attore si assuma che il pagamento dell'indebito sia avvenuto in assenza totale di qualsiasi titolo giustificativo, l'attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido. In questo caso il solo onere dell'attore
è allegare l'inesistenza di un giusto titolo dell'obbligazione. Sarà poi il convenuto, in ossequio principio cd di vicinanze della prova, a dover dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa. L'unico limite che l'attore incontra nella prospettazione dei fatti posti a fondamento della domanda d'indebito è restare silente sull'esistenza o sull'inesistenza del titolo di pagamento” (Cass. n. 19902/15 in motivazione). Nella
medesima pronuncia la Suprema Corte ha richiamato principi già affermati precedentemente (Cass. n. 1734/11; Cass. n. 15667/11) secondo cui, una volta proposta una domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni qualsivoglia causa di dazione tra solvens ed accipiens.
Nel caso in esame in via principale l'attore aveva richiesto la restituzione delle somme dedotte in giudizio in forza di contratto di mutuo intercorso tra le parti, chiedendo comunque in via subordinata la ripetizione di tali somme in quanto costituenti indebito oggettivo per assenza di titolo che giustificasse il trasferimento delle stesse.
pag. 17/23 Esclusa l'avvenuta stipula di un contratto di mutuo tra le parti (essendo sul punto passata in giudicato l'impugnata sentenza in assenza di impugnazione al riguardo) era comunque necessario verificare la sussistenza di una causa nel trasferimento del denaro tra le parti.
Al riguardo va richiamato quanto argomentato nella pronuncia della Suprema Corte n.
17050/14
In tale pronuncia la Suprema Corte dopo aver richiamato il principio consolidato per
cui chi agisca in giudizio chiedendo il pagamento di una somma di denaro che
asserisce di avere dato a mutuo è tenuto a dimostrare non solo l'effettiva dazione, ma
anche la sussistenza della causa dell'erogazione (contratto di mutuo), quindi
dell'obbligo di restituzione”, aggiunge che,” se è pur vero che chi agisca per
l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è
tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda il suo diritto, è anche innegabile che chi
riceva il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza
causa", e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di
mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente
dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito
all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad
allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione.
Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello
dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa
pag. 18/23 legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di
prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il
problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato
mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa
idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta”.
Precisa ancora la Suprema Corte che i “ principi enunciati da questa Corte per cui
"L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi
dell'art. 2697 c.c., comma 1, gli elementi costitutivi della domanda quindi non solo la
consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata
restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver
ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in
accezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova" (Cass. civ. Sez. 3, 19
agosto 2003 n. 12119; Idem, 22 aprile 2010 n. 9541; Idem, 13 marzo 2013 n. 6295,
fra le tante), vanno specificati nel senso che in primo luogo la prova rigorosa del titolo
è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione
esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza
formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato
del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre
contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma
ricevuta. In secondo luogo, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto
pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è
pag. 19/23 suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza
del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza
di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di
restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto
di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del
rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza
causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri”.
Nel presente giudizio , dopo aver negato di aver ricevuto le Controparte_7
somme in questione in forza di un contratto di mutuo, ha sostenuto che legittimamente le ha prelevate in forza della presunzione di pari proprietà delle somme versate sul conto corrente cointestato ed in alternativa che si trattava di liberalità effettuate dal marito in favore della moglie.
Tuttavia tale seconda ipotesi non è sostenuta da alcune elemento probatorio. Peraltro
va considerato che la somma prelevata dal conto corrente cointestato di euro 145.000 in data 9/7/12 è stata utilizzata dall'appellata nell'esercizio della sua attività
imprenditoriale, per effettuare un finanziamento infruttifero in favore della srl Pro di cui
è la stessa era socia, come reso evidente dal fatto che l'accredito in favore di tale società risulta effettuato per euro € 110.000 lo stesso giorno del prelievo da parte di quest'ultima dell'importo di euro 145.000 dal conto corrente cointestato i coniugi e dell'accredito della medesima somma sul proprio conto corrente personale.
pag. 20/23 Con riguardo al prelievo dell'importo di euro € 250.000 in data 28/12/11 da parte dell'appellata, la stessa ha ribadito che si trattava di somme di cui poteva legittimamente disporre per la metà, essendo state accreditate su conto corrente cointestato e che comunque si trattava di un atto di liberalità del marito in suo favore. Con riguardo a quest'ultima difesa esposta dall'odierna appellata nella prima memoria ex art. 183 co. 6
cpc, l'odierno appellante aveva subito contestato tale prospettazione, rilevando che “
infatti non solo controparte non fornisce elementi dai quali desumere l'animus donandi
in capo al marito, ma in ogni caso si tratterebbe senz'altro di donazioni nulle in
mancanza della forma solenne, certamente necessaria per donazione aventi ad oggetto
somme di denaro così importanti. Anche in tal caso dunque vale la domanda formulata
dall'attore di restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c.”
Considerato pertanto che l'appellante risulta aver connotato con carattere dell'indebito oggettivo anche le somme prelevate dell'appellata a titolo di liberalità secondo la prospettazione di quest'ultima, la domanda di restituzione ai sensi dell'articolo 2033
c.c. proposta dall'appellante deve ritenersi fondata anche con riferimento a tale prospettazione difensiva dell'appellata.
L'impugnata sentenza deve quindi essere riformata e deve essere accolta la domanda dell'appellante, come delimitata nel presente grado di giudizio. Pertanto
viene condannata alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di euro 395.000,00 oltre interessi di legge con decorrenza dal la domanda al saldo. Infatti (Cass. n. 23448/20) “In materia di indebito oggettivo,
pag. 21/23 la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta,
quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla”.
L'appellante non ha fornito prova della malafede dell'appellata, il cui atteggiamento soggettivo va valutato in relazione al rapporto di coniugio all'epoca esistente tra le parti ed alla mancanza di una immediata reazione del solvens.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata, con riferimento a entrambi i gradi del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase istruttoria di primo grado che si è limitata al deposito delle relative memorie ed alla fase di trattazione del presente grado di appello, che si è limitata al deposito delle note d'udienza, fasi che vengono liquidate nell'importo minimo di tariffa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
pag. 22/23 1) in riforma della sentenza n.304/2024 del tribunale di Rovereto, condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di euro € 395.000 oltre interessi di legge con decorrenza dalla domanda al saldo;
2) condanna al rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio di entrambi gradi di giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.205,50 per la fase istruttoria, € 6.164,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre ad euro
1.255,30 per esborsi, e liquidate, quanto al giudizio di secondo grado, in €
4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940, per la fase istruttoria, € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre ad euro 1.848 per esborsi.
Cosi deciso in Trento, lì 21.10.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI EN
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 237/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AD LE elett. Dom VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI, 14 38100
EN appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. SORGENTE DANIELE e dall'AVV: elett dom. presso lo CP_2 studio del primo in Trento Via Grazioli n. 106 appellato
Avente ad oggetto: indebito oggettivo
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto n. 304/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 21.10.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE: Voglia Codesta Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza resa dal Tribunale di
Rovereto n. 304/2024, emessa il 25/10/2024 e pubblicata il 28/10/2024, a definizione del giudizio sub R.G. 1145/2022, notificata in data 11/11/2024, rigettate le conclusioni avversarie:1) accertare e dichiarare che è creditore nei confronti della Parte_1 convenuta per i fatti e i titoli dedotti nel presente atto, della Controparte_1 somma complessiva di €.395.000,00, ovvero della diversa minor somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare la convenuta medesima al relativo pagamento in favore dell'attore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
2) in ogni caso, con vittoria delle spese, anche generali, e del compenso professionale, oltre a CNA e
IVA del doppio grado di giudizio.
PARTE APPELLATA:
Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig.
[...]
, in ragione della mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 342, Parte_1 co.1 c.p.c.;
2) nel merito, respingere l'appello proposto dal sig. , perché infondato Parte_1 in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese generali, spese e oneri accessori).
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd.
5.12.22 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Rovereto , esponendo che: Controparte_1
tra le parti ere intercorsa una relazione sentimentale sin dal 1998 ma, sposatesi nel
2007, nel 2018 si erano separate come da sentenza parziale n.34/18;
pag. 2/23 nel corso della convivenza anche matrimoniale l'attore aveva consigliato alla convenuta iniziative imprenditoriali, finanziandole, e la convenuta aveva costituito società e/o acquistato quote societarie grazie a finanziamenti ricevuti dal compagno,
partecipando alla distribuzione degli utili e ricoprendo anche cariche amministrative,
percependo i relativi compensi e rimborsi;
in particolare l'attore aveva trasferito alla convenuta importo di euro 5.164,57 in data
21/9/01, utilizzati dalla convenuta per costituire la srl Pro di cui era socia al 50%; euro
1.300,00 in data 28/10/10 utilizzati dalla convenuta per costituire la , della CP_3
quale era associa al 13%; euro 1.125,00 ed euro 1.800,00 in data 24/10/11 utilizzati dalla convenuta per acquistare la quota del 9% di partecipazione nella srl Pro e la quota del 18% della;
euro 250.000 in data 28/12/11 nell'ambito dell'operazione CP_3
di acquisto della quota del 48% di partecipazione nella srl Atesia, di proprietà
dell'attore, per un corrispettivo di euro 504.000,00 (in particolare per l'acquisto di tale quota la convenuta aveva stipulato un mutuo chirografario di euro 500.000, importo che era stato accreditato sul suo conto corrente personale;
la stessa bonificava l'importo di euro 504.000 sul conto cointestato con il marito a saldo del corrispettivo della vendita delle quote di srl Atesia;
contestualmente l'attore disponeva un giroconto sul proprio conto corrente personale per il minore importo di euro 250.000, mentre la convenuta bonificata l'importo di euro 250.000 dal conto cointestato al proprio conto personale,
appropriandosi così dell'importo di euro 250.000, somma di proprietà esclusiva dell'attore); euro 145.000 in data 18/9/12 (somma di proprietà dell'attore il quale l'aveva ottenuta a seguito del riparto parziale conseguente alla liquidazione della snc pag. 3/23 , utilizzato dalla convenuta per effettuare un finanziamento Persona_1 Per_2
infruttifero in favore della srl Pro quanto all'importo di euro 110.000 e per proprie esigenze personali quanto residuo importo;
euro 4.150,00 in data 2/4/14 importo utilizzato della convenuta per la costituzione, con la partecipazione 41,5%, della società
; Controparte_4
la convenuta non aveva restituito alcuna delle somme indicate, nonostante l'attore avesse avanzato richiesta in tal senso con diffida di data 17/11/22.
Chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indicate,
trattandosi di somme di denaro versate alla stessa a titolo di mutuo e utilizzate per esigenze personali ed in particolare per finanziare la sua attività imprenditoriale.
Chiedeva in via subordinata la condanna della convenuta alla restituzione di tali somme ai sensi dell'articolo 2033 c.c., trattandosi di pagamenti privi di causa.
Quanto alle somme di euro 250.000 e 145.000, in via subordinata, ne chiedeva la restituzione quali somme acquisite a seguito di indebita appropriazione. In via di ulteriore subordine, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 408.539,57, ai sensi dell'articolo 2041 c.c., pari alla diminuzione patrimoniale dell'attore a fronte dell'arricchimento in pari misura della convenuta.
si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione dei Controparte_1
presunti diritti vantati dall'attore; contestando la qualifica giuridica che l'attore aveva attribuito ai singoli movimenti bancari;
rilevando che non era stato concluso alcun contratto di mutuo e mai la convenuta si era impegnata a restituire le somme pretese da pag. 4/23 controparte, dovendosi i pagamenti ricondursi all'ipotesi di donazione indiretta e ciò
con particolare riferimento al bonifico di data 21/9/01 per euro 5.164,57(con causale”
per costituzione Pro srl”), al bonifico di data 28/10/10 per euro 1.300 (con causale
“versamento per costituire , ai bonifici di data 24/10/11 per Controparte_5
euro 1.250 ed euro 1.800 (con causale “acquisto quote Pro srl” e “acquisto quote
Assitrento srl), al bonifico di euro 4.500 di data 2/4/14 (girato nello stesso giorno sul conto corrente della per la minor somma di euro 4.150 con causale Controparte_4
“versamento LA Leitemperher 41,5%).
Quanto ai movimenti di data 28/12/11 e di data di 18/9/12 per l'importo di euro
250.000 e di euro 145.000 escludeva che tra le parti fosse intervenuto in contratto di mutuo ed altresì che ricorresse un'ipotesi di indebito oggettivo, rilevando che le somme confluite sul conto corrente comune dei coniugi sono da considerarsi di proprietà
comune per il 50% ciascuno e che tali movimenti bancari potevano essere inquadrati in atti di liberalità tra i coniugi. Contestava sussistessero presupposti per la proposizione di azione di arricchimento senza causa, rilevando che in ogni caso il relativo credito era prescritto.
Chiedeva pertanto che fosse accertata l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi da controparte e che le domande proposte dell'attore fossero rigettate. In via subordinata,
chiedeva che le domande formulate dell'attore fosse accolte nei limiti in cui non operava la prescrizione e di quanto effettivamente provato all'esito dell'istruttoria.
pag. 5/23 Nel corso del giudizio l'attore rinunciava alla domanda di restituzione di euro
5.164,57 di cui al bonifico dd. 21/9/01.
Con sentenza n.304/24 il tribunale di Rovereto rigettava le domande proposte dell'attore che condannava al rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite.
Il tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione in quanto i crediti erano sorti in data posteriore al matrimonio celebrato in data 30.6.07, con conseguente sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 co. 1 n. 1 cc, fino alla data della separazione avvenuta in data 22.2.18.
Richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è onere di chi chiede la restituzione di somme, a fronte di contestazione dell'accipiens, provare il fatto costitutivo della pretesa creditoria quindi anche provare il titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione. Nel caso di specie la convenuta non aveva contestato le operazioni bancarie elencate da parte attrice, ma aveva contestato che tali operazioni costituissero esecuzione di un contratto di mutuo, senza che parte attrice offrisse prova del suo assunto. Inoltre con riguardo alla somma di euro 1.800 bonificata in data
28/10/10 la causale indicava “versamento per costituire;
i Controparte_5
bonifici di euro 1.125 e di euro 1.800 in data 24/10/11 avevano causale sconosciuta e nello stesso giorno le somme erano state bonificate all'attore quale corrispettivo della cessione delle quote della srl Pro e della . Quanto all'operazione relativa CP_3
all'acquisto delle azioni della srl Atesia era risultato documentato che la convenuta aveva stipulato un mutuo chirografario per l'importo di euro 500.000 con la AS
pag. 6/23 Rurale di Rovereto, versando l'importo di euro 504.000 all'attore sul suo conto personale, quale corrispettivo della vendita della quota del 48% di tale società; quindi l'attore aveva versato l'importo di euro 500.000 sul conto corrente comune dei coniugi e la convenuta aveva bonificato sul proprio conto corrente personale l'importo di euro
250.000. Quanto all'operazione di data 9/7/12 l'attore aveva ricevuto sul conto corrente cointestato ai coniugi l'importo di euro 145.000 (quale riparto di liquidazione della snc
ET e LI) e la convenuta aveva bonificato sul suo conto corrente personale il medesimo importo, utilizzando la somma di euro 110.000 per effettuare un finanziamento infruttifero in favore della srl Pro. Infine quanto al bonifico effettuato dall'attore in data 1/4/19 per l'importo di euro 4.500 sul conto corrente cointestato ai coniugi con causale “giroconto”, tale importo era stato utilizzato dalla convenuta per finanziare il versamento del 41,5% del capitale sociale della costituenda . Controparte_4
Rilevava il tribunale che in nessuna causale e in nessun documento prodotto era indicata la causale dei trasferimenti delle somme in favore della convenuta, né i movimenti erano stati qualificati come mutui, finanziamenti o simili, né l'attore aveva offerto prove utili a tal fine. Rilevava che le operazioni economiche dedotte in giudizio, ad eccezione di quelle effettuata in data 9/7/12, erano dirette a far conseguire la titolarità di quote sociali in capo alla convenuta, circostanza che risultava evidente dalla causale di alcuni bonifici o dalla stretta correlazione temporale tra le dazioni di danaro da parte dell'attore e l'acquisizione di quote, in un quadro in cui le operazioni venivano consigliate dall'attore, come egli stesso aveva allegato in atto di citazione. Con riguardo all'acquisto della partecipazione delle quote di srl Atesia in data 28/12/11, risultava che pag. 7/23 l'attore avesse restituito l'importo di euro 250.000 rispetto al prezzo ricevuto per la cessione di quote di euro 504.000; riteneva il tribunale fosse evidente che si trattava di negozio misto con donazione avendo l'attore inteso cedere le quote sociali di tali società
per un prezzo inferiore a quello di mercato. Considerata la stretta connessione tra i movimenti di denaro e l' acquisto di quote di partecipazione societaria ed il rapporto di coniugio esistente tra le parti, mancando la prova di una diversa pattuizione tra i coniugi, riteneva il tribunale che le operazioni stesse fossero riconducibili allo schema della donazione indiretta, sicché la domanda dell'attore doveva essere rigettata.
Riteneva il tribunale quanto all'operazione di data 9/7/12 (versamento da parte dell'attore dell'importo di euro 145.000 sul conto corrente cointestato, dal quale la convenuta aveva prelevato l'importo di euro 110.000, bonificandolo sul suo conto corrente personale) che non vi fosse prova che tra le parti fosse intercorso un contratto di mutuo e che mancava una diversa qualificazione da parte dell'attore di tale rapporto.
Rilevava il tribunale che poteva supporsi trattarsi di donazione di denaro dell'attore alla convenuta, ma l'attore non aveva richiesto la restituzione della somma per nullità della donazione per vizio di forma, sicché il tribunale non poteva disporre la restituzione per tale ragione delle somme in questione. Né poteva ritenersi che la somma fosse frutto di appropriazione indebita, non avendo l'attore allegato che la convenuta avesse prelevato l'importo senza il suo consenso. Riteneva il tribunale che mancasse qualunque prova anche della natura indebita del pagamento o della natura ingiustificata dell'arricchimento, con conseguente rigetto delle domande proposte a tale titolo dall'attore.
pag. 8/23 Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolando motivi di Parte_1
impugnazione di seguito esaminati.
si è costituita in giudizio, chiedendo che l'appello sia Controparte_1
dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. e che comunque lo stesso sia rigettato.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.25 e decisa nella camera di consiglio del 21.10.25.
* * * *
L'attore ha precisato che intende limitare la propria domanda nel presente grado di giudizio alla restituzione degli importi di cui alle operazioni bancarie di data 28/12/11
per euro € 250.000 e di data 9/7/12 per euro 145.000 a titolo di ripetizione di indebito ex articolo 2033 cc e, in via subordinata, di arricchimento senza causa ex articolo 2041
c.c., prestando acquiescenza all'impugnata sentenza con riferimento alle altre operazioni realizzate in data 28/10/10, 24/10/11, 2/4/14.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta come errata la qualificazione dell'operazione effettuata in data 28/12/11 quale negozio misto con donazione. Rileva che dalla documentazione prodotta ed in particolare dai documenti
10, 11 e 13, risulta che in data 28/12/11 aveva acquistato Controparte_1
dall'appellante le quote della srl Atesia Assicurazione versando il prezzo di euro
504.000; la stessa aveva versato con bonifico l'importo di euro 504.000 su conto corrente cointestato ai coniugi e contestualmente aveva effettuato un bonifico dal conto pag. 9/23 corrente cointestato a quello suo personale di euro 250.000. Sostiene l'appellante che la circostanza che tali operazioni fossero state realizzate esclusivamente da CP_1
esclude l'inquadramento giuridico dell'operazione effettuato dal giudice di
[...]
primo grado, rilevando che lo stesso tribunale aveva escluso l'ipotesi di donazione indiretta quanto all'importo di euro 145.000, che l'attrice aveva bonificato sul proprio conto personale dal conto cointestato, operazione sovrapponibile a quella riguardante l'importo dire 250.000. Rileva parte appellante che qualora avesse voluto cedere alla moglie la propria quota di Atesia Srl ad un prezzo inferiore a quello di mercato si sarebbe limitato a farlo direttamente, senza invece incassare il corrispettivo di euro
504.000 e poi restituire l'importo di euro 250.000. Escluso pertanto che l'operazione potesse essere ricondotta all'ipotesi di donazione indiretta ovvero negozio misto con donazione, il tribunale avrebbe dovuto ritenere priva di causa la dazione di denaro.
Con il secondo motivo di impugnazione appellante lamenta la violazione del principio dell'onere della prova in materia di indebito arricchimento in assenza di titolo giustificativo e la violazione dell'articolo 112 c.p.c.. Con riferimento all'operazione di data 9/7/12 riguardante l'importo di euro 145.000 rileva l'appellante di aver formulato in via subordinata, nel caso in cui non fosse riuscito a dimostrare un rapporto di mutuo tra le parti, la domanda di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'articolo 2033 c.c.,
domanda svolta proprio sul presupposto che non sarebbe stato possibile prospettare alcun valido titolo a giustificazione dell'operazione eseguita da controparte.
Egli pertanto aveva proposto domanda di indebito oggettivo non sul presupposto che il pagamento fosse avvenuto sulla base di un titolo invalido, con conseguente necessità
pag. 10/23 di prospettare tale titolo e dimostrarne l'invalidità, ma proprio sul presupposto che non vi fosse alcun titolo idoneo a giustificare il pagamento, non potendo il prelievo rientrare nella categoria delle obbligazioni naturali. Sostiene parte appellante che proprio onere probatorio sia solo quello di allegare l'inesistenza di un titolo giustificativo del passaggio di denaro, essendo eventualmente a carico della controparte l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento. Ribadisce di aver svolto domanda di ripetizione di indebito così come domanda di arricchimento senza causa.
Rileva che la stessa controparte nella propria comparsa di costituzione e risposta aveva sostenuto di aver legittimamente depositato sul proprio conto personale la somma di euro 145.000 e la somma di euro 250.000 prelevate da conto corrente cointestato con il marito in virtù della comproprietà del denaro depositato sul conto corrente intestato ad entrambi i coniugi, in forza della presunzione di cui agli articoli 1854 e 1298 c.c. e di aver quindi prelevato ed utilizzato per scopi personali la quota di denaro di sua proprietà. La medesima appellata aveva prospettato l'esistenza di un atto di liberalità tre coniugi. Conseguentemente era errata l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui nessuno aveva prospettato l'esistenza di una donazione di denaro, posto che tale prospettazione era stata avanzata dalla controparte. Inoltre nella propria memoria ai sensi articolo 183 comma 6 n.1 c.p.c., l'appellante aveva eccepito la nullità per mancanza di forma dell'eventuale donazione diretta, non potendosi configurare nel caso di specie una donazione di modico valore. Pertanto l'impugnata sentenza viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e di pag. 11/23 conseguenza deve essere accolta la domanda dell'appellante di ripetizione dell'indebito ai sensi dell' articolo 2033 c.c. quando all'importo di euro 145.000.
L'appellante ripropone quindi le difese svolte nel giudizio di primo grado e ribadisce che il denaro depositato sul conto corrente cointestato ai coniugi era di sua proprietà
esclusiva come dallo stesso provato documentalmente. Né il deposito di denaro di proprietà dell'appellante sul conto cointestato con la moglie poteva essere ricondotta all'ipotesi donazione indiretta in favore della stessa, trattandosi di versamenti effettuati da soggetti terzi, vale a dire dalla stessa quanto all'importo di Controparte_1
euro 504.000 e dal liquidatore della snc ET e LI in liquidazione, quanto all'importo di euro 145.000; non si trattava quindi di rimesse effettuate dell'appellante sul conto cointestato, il che esclude radice la natura di atti di liberalità eseguiti dallo stesso favore della moglie. Rileva l'appellante che nel caso di specie non era stata nemmeno verificata l'esistenza dell'animus donandi al momento dell'accredito delle somme sul conto corrente cointestato, non essendo sufficiente a tal fine la cointestazione del conto corrente bancario.
L'appellante esclude il compimento di un atto di liberalità da parte sua, in quanto le movimentazioni degli importi in questione sono stati effettuati dl CP_1
non avendo egli eseguito alcuna operazione, ma solo subito un
[...]
depauperamento del proprio patrimonio ad opera della moglie senza titolo e senza giusta causa, con conseguente diritto a vedersi restituite le somme in questione ex art. 2033
c.c..
pag. 12/23 Sostiene l'appellante che anche a voler ritenere che tali prelievi siano avvenuti con il suo consenso, l'ingente ammontare di denaro prelevato delle due occasioni, esorbitante rispetto ai principi di proporzionalità ed adeguatezza che caratterizzano le attribuzioni tra i coniugi non ripetibili ex articolo 2034 c.c. ovvero le donazioni di modico valore ex articolo 733 c.c., avrebbe reso necessaria la forma dell'atto pubblico, con conseguente nullità delle donazioni intervenute in data 28/12/12 e in data 7/9/14.
Sostiene l'appellante che sulle somme oggetto di domanda di restituzione sono dovuti gli interessi di legge dal giorno dell'operazione saldo, essendo l'appellata perfettamente a conoscenza della proprietà del denaro in capo al marito, stante l'assenza di un valido titolo di giustificazione dei prelievi. In ogni caso l'attore insiste per l'accoglimento della domanda di arricchimento senza causa.
In primo luogo deve escludersi l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi come eccepito dall'appellata, posto che sono esplicitate chiaramente le ragioni di critica all'impugnata sentenza.
Ciò premesso l'appello in esame è fondato deve essere accolto.
I motivi di impugnazione vengono esaminati congiuntamente, attesa la stretta correlazione esistente tra gli stessi.
È opportuno premettere che deve ritenersi sussistente la prova che le somme che l'appellata ha prelevato dal conto corrente cointestato con l'appellante per l'importo di euro 145.000 e di euro 250.000 appartenevano all'appellante. Tale conclusione si ricava dalla contestualità temporale dei prelievi effettuati dall'appellata con accrediti sul conto pag. 13/23 cointestato di somme che sicuramente erano di spettanza dell'appellante, ed in particolare l'importo di euro 504.000, somma versata in data 29.12.11 dall'appellata sul conto corrente cointestato a titolo di corrispettivo per la cessione di quote della srl
Atesia, e l'importo di euro 145.000 accreditato sul conto corrente cointestato ai coniugi dalla snc e quale importo di spettanza dell'appellante a seguito Parte_1 Per_2
della liquidazione di tale società. Tali circostanze risultano provate documentalmente dall'estratto del conto corrente cointestato doc.26 parte appellante, posto che negli accrediti è specificata la causale rispettivamente “acquisto 48% quote sociali Atesia” e
“ET e LI snc riparto parziale di liquidazione”. Che la snc Parte_1
e sia stata posta in liquidazione risulta dalla relativa
[...] Controparte_6
determinazione dei soci di data 24/10/11 raccolta da notaio, così come risulta documentata (doc. 10) la cessione delle quote sociali della srl Atesia dall'appellante alla appellata per l'importo di euro 504.000 intercorsa in data 28/12/2011.
Come detto, gli accrediti delle somme in questione ed il prelievo degli importi di euro
250.000 e di euro 145.000 da parte dell'appellata a mezzo di “giroconto”e “girofondi”
(tali sono le causali indicate nei bonifici) a beneficio del proprio conto corrente personale sono avvenuti negli stessi giorni in cui era venuto l'accredito sul conto corrente cointestato delle somme di spettanza dell'appellante, vale a dire in data
28/12/11 quanto al pagamento del corrispettivo della cessione delle quote della srl
Atesia ed al prelievo di euro 250.000 da parte dell'appellata, e in data 9/7/12 quanto all'accredito del risultato attivo della liquidazione sul conto corrente cointestato ed il pag. 14/23 prelievo di euro 145.000 da parte di somma girata sul conto Controparte_1
corrente personale di quest'ultima.
Ritenuto pertanto che le somme in questione erano di esclusiva proprietà
dell'appellante, risulta applicabile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui (Cass.
ord. n. 29324/21) “La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie,
tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti).
Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso (cfr anche Cass. n. 77/18; Cass. n. 26991/13; Cass. n. 18777/15).
Risulta pertanto infondata le tesi difensiva da parte appellata secondo cui la stessa poteva disporre delle somme depositate sul conto cointestato in quanto da considerarsi di proprietà comune dei coniugi, con la quota del 50% ciascuno.
Con riguardo all'importo di euro 250.000, sostiene l'appellante che erroneamente giudice di primo grado abbia ritenuto che attraverso il meccanismo realizzatosi mediante l'accredito dell'importo di euro 504.000 su conto corrente cointestato quale corrispettivo della cessione delle quote della srl Atesia dal marito nei confronti della moglie ed il successivo prelievo da conto corrente cointestato da parte di quest'ultima di importo dire 250.000, le parti abbiano voluto realizzare un negotio mixtum cum pag. 15/23 donatione mediante il quale il marito aveva inteso cedere le quote alle moglie ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
Tale tesi difensiva è condivisibile.
In primo luogo nemmeno l'appellata indica le ragioni per le quali se le parti avessero voluto convenire un prezzo inferiore della cessione delle quote dal marito in favore della moglie tale prezzo non sia stato direttamente stabilito nel contratto di cessione. Va
peraltro evidenziato che per acquisire l'importo necessario per l'acquisto delle quote sociali in questione l'appellata aveva acceso un mutuo presso un istituto di credito,
sostenendone i relativi costi, costi che sarebbero stati minori se la stessa avesse richiesto un mutuo per il pagamento del minore prezzo effettivamente concordato tra le parti secondo la ricostruzione dell'impugnata sentenza.
Inoltre nessun elemento è stato fornito dall'appellata circa l'esistenza dell'animus donandi in capo all'appellante. Va evidenziato che il bonifico in forza del quale la somma di euro 250.000 è stata addebitata sul conto corrente cointestato e accreditata sul conto corrente intestato esclusivamente l'appellata è stato effettuato dall'appellata medesima e non dall'appellante.
Esclusa pertanto la ricorrenza di una donazione indiretta e ritenuta provata l'esclusiva proprietà in capo all'appellante delle somme in questione, risulta applicabile insegnamento giurisprudenziale secondo cui “L'azione di indebito è accordata al solvens sia quando abbia effettuato un pagamento sulla base di un titolo invalido ab initio o divenuto invalido in seguito, sia quando abbia effettuato un pagamento senza pag. 16/23 alcun titolo, come nel caso di indebito oggettivo. Chi chiede la ripetizione dell'indebito dunque a fondamento della propria domanda può prospettare sia l'invalidità sia l'inesistenza di una iuxta causa obligationis. Se nella prospettazione attore si assuma che il pagamento dell'indebito sia avvenuto in assenza totale di qualsiasi titolo giustificativo, l'attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido. In questo caso il solo onere dell'attore
è allegare l'inesistenza di un giusto titolo dell'obbligazione. Sarà poi il convenuto, in ossequio principio cd di vicinanze della prova, a dover dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa. L'unico limite che l'attore incontra nella prospettazione dei fatti posti a fondamento della domanda d'indebito è restare silente sull'esistenza o sull'inesistenza del titolo di pagamento” (Cass. n. 19902/15 in motivazione). Nella
medesima pronuncia la Suprema Corte ha richiamato principi già affermati precedentemente (Cass. n. 1734/11; Cass. n. 15667/11) secondo cui, una volta proposta una domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni qualsivoglia causa di dazione tra solvens ed accipiens.
Nel caso in esame in via principale l'attore aveva richiesto la restituzione delle somme dedotte in giudizio in forza di contratto di mutuo intercorso tra le parti, chiedendo comunque in via subordinata la ripetizione di tali somme in quanto costituenti indebito oggettivo per assenza di titolo che giustificasse il trasferimento delle stesse.
pag. 17/23 Esclusa l'avvenuta stipula di un contratto di mutuo tra le parti (essendo sul punto passata in giudicato l'impugnata sentenza in assenza di impugnazione al riguardo) era comunque necessario verificare la sussistenza di una causa nel trasferimento del denaro tra le parti.
Al riguardo va richiamato quanto argomentato nella pronuncia della Suprema Corte n.
17050/14
In tale pronuncia la Suprema Corte dopo aver richiamato il principio consolidato per
cui chi agisca in giudizio chiedendo il pagamento di una somma di denaro che
asserisce di avere dato a mutuo è tenuto a dimostrare non solo l'effettiva dazione, ma
anche la sussistenza della causa dell'erogazione (contratto di mutuo), quindi
dell'obbligo di restituzione”, aggiunge che,” se è pur vero che chi agisca per
l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è
tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda il suo diritto, è anche innegabile che chi
riceva il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza
causa", e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di
mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente
dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito
all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad
allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione.
Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello
dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa
pag. 18/23 legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di
prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il
problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato
mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa
idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta”.
Precisa ancora la Suprema Corte che i “ principi enunciati da questa Corte per cui
"L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi
dell'art. 2697 c.c., comma 1, gli elementi costitutivi della domanda quindi non solo la
consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata
restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver
ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in
accezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova" (Cass. civ. Sez. 3, 19
agosto 2003 n. 12119; Idem, 22 aprile 2010 n. 9541; Idem, 13 marzo 2013 n. 6295,
fra le tante), vanno specificati nel senso che in primo luogo la prova rigorosa del titolo
è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione
esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza
formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato
del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre
contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma
ricevuta. In secondo luogo, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto
pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è
pag. 19/23 suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza
del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza
di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di
restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto
di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del
rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza
causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri”.
Nel presente giudizio , dopo aver negato di aver ricevuto le Controparte_7
somme in questione in forza di un contratto di mutuo, ha sostenuto che legittimamente le ha prelevate in forza della presunzione di pari proprietà delle somme versate sul conto corrente cointestato ed in alternativa che si trattava di liberalità effettuate dal marito in favore della moglie.
Tuttavia tale seconda ipotesi non è sostenuta da alcune elemento probatorio. Peraltro
va considerato che la somma prelevata dal conto corrente cointestato di euro 145.000 in data 9/7/12 è stata utilizzata dall'appellata nell'esercizio della sua attività
imprenditoriale, per effettuare un finanziamento infruttifero in favore della srl Pro di cui
è la stessa era socia, come reso evidente dal fatto che l'accredito in favore di tale società risulta effettuato per euro € 110.000 lo stesso giorno del prelievo da parte di quest'ultima dell'importo di euro 145.000 dal conto corrente cointestato i coniugi e dell'accredito della medesima somma sul proprio conto corrente personale.
pag. 20/23 Con riguardo al prelievo dell'importo di euro € 250.000 in data 28/12/11 da parte dell'appellata, la stessa ha ribadito che si trattava di somme di cui poteva legittimamente disporre per la metà, essendo state accreditate su conto corrente cointestato e che comunque si trattava di un atto di liberalità del marito in suo favore. Con riguardo a quest'ultima difesa esposta dall'odierna appellata nella prima memoria ex art. 183 co. 6
cpc, l'odierno appellante aveva subito contestato tale prospettazione, rilevando che “
infatti non solo controparte non fornisce elementi dai quali desumere l'animus donandi
in capo al marito, ma in ogni caso si tratterebbe senz'altro di donazioni nulle in
mancanza della forma solenne, certamente necessaria per donazione aventi ad oggetto
somme di denaro così importanti. Anche in tal caso dunque vale la domanda formulata
dall'attore di restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c.”
Considerato pertanto che l'appellante risulta aver connotato con carattere dell'indebito oggettivo anche le somme prelevate dell'appellata a titolo di liberalità secondo la prospettazione di quest'ultima, la domanda di restituzione ai sensi dell'articolo 2033
c.c. proposta dall'appellante deve ritenersi fondata anche con riferimento a tale prospettazione difensiva dell'appellata.
L'impugnata sentenza deve quindi essere riformata e deve essere accolta la domanda dell'appellante, come delimitata nel presente grado di giudizio. Pertanto
viene condannata alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di euro 395.000,00 oltre interessi di legge con decorrenza dal la domanda al saldo. Infatti (Cass. n. 23448/20) “In materia di indebito oggettivo,
pag. 21/23 la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta,
quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla”.
L'appellante non ha fornito prova della malafede dell'appellata, il cui atteggiamento soggettivo va valutato in relazione al rapporto di coniugio all'epoca esistente tra le parti ed alla mancanza di una immediata reazione del solvens.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata, con riferimento a entrambi i gradi del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase istruttoria di primo grado che si è limitata al deposito delle relative memorie ed alla fase di trattazione del presente grado di appello, che si è limitata al deposito delle note d'udienza, fasi che vengono liquidate nell'importo minimo di tariffa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
pag. 22/23 1) in riforma della sentenza n.304/2024 del tribunale di Rovereto, condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di euro € 395.000 oltre interessi di legge con decorrenza dalla domanda al saldo;
2) condanna al rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio di entrambi gradi di giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.205,50 per la fase istruttoria, € 6.164,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre ad euro
1.255,30 per esborsi, e liquidate, quanto al giudizio di secondo grado, in €
4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940, per la fase istruttoria, € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre ad euro 1.848 per esborsi.
Cosi deciso in Trento, lì 21.10.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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