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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1561/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1561/2022 R.G.
TRA
p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pepe, c.f. Parte_1 P.IVA_1
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla piazza Caduti C.F._1
Civili di Guerra n. 1, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
p. iva rappresentata e difesa COroparte_1 P.IVA_2 dall'avv.to Pietro Savarese, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2 in Solofra (AV), alla via Vigne n. 5, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 270/2022 pubblicata l'11.02.2022
Conclusioni per l'appellante “1) in via preliminare, dichiarare la nullità Parte_1 del procedimento notificatorio asseritamente perfezionato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data
11.01.2016 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1615/2015 e/o, comunque, dichiarare la nullità della formula esecutiva irregolarmente apposta;
2) in via principale, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare e/o modificare la sentenza n. 270/2022 pubblicata dal Tribunale di
1 Avellino; 3) in ogni caso, condannare la parte appellata al rimborso di quanto già versato in suo favore in virtù della sentenza impugnata, nonché al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Conclusioni per l'appellata rigettare l'appello in COroparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La con atto notificato il 13.06.2018, propose opposizione avverso il Parte_1 decreto del Tribunale di Avellino n. 1615/15, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, a favore Con della Gia. della somma di euro 4.570,20, oltre interessi ai COroparte_1 sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per l'attività di spedizione espletata nell'interesse della società ingiungente, di cui alle fatture nn. 925-
1035-1162-1313-1521-1602-68/2014 e nn. 216-356-433-648/2015.
La società opponente eccepì che non aveva avuto conoscenza del decreto ingiuntivo inoltratogli per la notifica a mezzo posta - mediante raccomandata n. 76695909107-0 - in data 29.12.2015, con successivo deposito del plico presso l'ufficio postale l'11.01.2016.
Richiamò l'art. 650 c.p.c. sul rilievo che sussistevano i presupposti per proporre opposizione tardiva avverso il suddetto decreto ingiuntivo, non essendo stato compiuto ancora il primo atto di esecuzione ed avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo a seguito della notifica dell'atto di precetto, eseguita il 7.05.2018.
Nel merito contestò l'esistenza e l'entità del credito, disconoscendo la documentazione prodotta da controparte posta a fondamento del ricorso monitorio, e concluse chiedendo di dichiarare ammissibile l'opposizione tardiva e di accoglierla, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. CO Si costituì la ia. ed eccepì l'inammissibilità dell'opposizione COroparte_1 perché proposta oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c., sul presupposto che la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo nei confronti della si Parte_1 era ritualmente perfezionata in data 21.01.2016, per compiuta giacenza, come risultante dall' avviso di ricevimento della raccomandata n. 76695909107-0, sottolineando che la notifica del ricorso monitorio, unitamente al decreto ingiuntivo, e quella dell'atto di precetto - eseguita il 7.05.2018 ed andata pacificamente a buon fine - erano state effettuate al medesimo indirizzo, ossia in GN
(SA), alla via Firenze n. 29, sede legale della società opponente.
Precisò, quindi, che l'opposizione era inammissibile in quanto la notifica dell'atto di citazione CO (eseguita a mezzo pec presso il difensore domiciliatario della ia. era avvenuta CP_1 solo nel mese di giugno del 2018, mentre il termine di quaranta giorni, decorrente dal 21 gennaio
2016, era ampiamente scaduto il 1° marzo 2016.
2 Quanto al merito l'opposta dedusse che le fatture prodotte, regolarmente registrate nei libri contabili, costituivano valida prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Concluse chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e, in subordine, il rigetto della stessa.
Il primo giudice rigettò l'opposizione, confermando l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1615/2015 del Tribunale di Avellino, e condannò la al pagamento delle spese Parte_1 di lite.
La decisione del Tribunale di Avellino si fonda sulla ritenuta inammissibilità dell'opposizione per tardività, sul presupposto che, stante l'assenza del destinatario, la notifica si era perfezionata il
21.01.2016 per compiuta giacenza - essendovi in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito del plico presso l'ufficio postale l'11.01.2016 - mentre l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo era stata notificata il 15.06.2018, oltre il termine di legge di quaranta giorni dalla notifica del decreto.
La pronuncia del primo giudice si basa anche sui seguenti rilievi: a) ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., l'opponente deve fornire la prova che, a causa della irregolarità della notifica, “ non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre tempestiva opposizione”; b) “detta prova non è stata prodotta né era producibile, poiché l'assenza del debitore dalla propria residenza risulta circostanza ininfluente ai fini dell'impossibilità della conoscenza dell'atto notificato dovendo l'assente adottare tutte le cautele idonee a permettere la ricezione o, almeno, la conoscenza del contenuto delle missive pervenutegli durante il periodo di assenza”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1
CO costituendosi, la ia. COroparte_1
Le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del
6.5.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1 Con il primo e unico motivo l'appellante lamenta di non avere avuto la possibilità di conoscere il decreto ingiuntivo opposto a seguito della notifica che il primo giudice ritiene perfezionatasi il
21.01.2016, segnalando la mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale.
Il motivo di gravame, per le ragioni di seguito esposte, non può condurre all'accoglimento dell'appello e all'invocata declaratoria di nullità del procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo con conseguente revoca dello stesso.
3 Va premesso che il ricorso per decreto ingiuntivo - unitamente al pedissequo decreto - è stato inoltrato CO per la notifica a mezzo posta dal difensore della ia. in data 29.12.2015, mediante CP_1 raccomandata n. 76695909107-0 (cron. n. 25981). Dall'avviso di ricevimento, pur non risultando barrata alcuna casella da parte dell'agente postale nella sezione intitolata “mancata consegna del plico a domicilio” - né quella di avvenuta affissione dell'avviso sulla porta né quella di immissione dell'avviso nella cassetta della corrispondenza - si desume la temporanea assenza del destinatario, in quanto l'agente notificatore attesta di aver depositato il plico presso l'ufficio postale in data
11.01.2016 e di aver spedito la comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento n. 766982452554 (CAD). Di tale avviso di ricevimento l'opposto/appellato ha depositato solo la copia del retro, e non anche la copia della parte frontale, pertanto, non è dato riscontrare le modalità di consegna dello stesso.
Non vi è dubbio che, in mancanza del deposito della copia integrale dell'avviso di ricevimento non vi sono sufficienti elementi per ritenere che la notifica del decreto ingiuntivo sia stata regolarmente eseguita.
E invero, conformemente all'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, nel caso di inoltro della notifica a mezzo posta e di temporanea assenza del destinatario, la parte notificante deve produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale, al fine di rendere possibile la verifica che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
Ciò posto si osserva, però, che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, prevista dall'art. 650 c.p.c., in caso di irregolarità della notifica, incombe sull'opponente l'onere di dimostrare che, a causa della suddetta irregolarità, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre opposizione.
Va dato seguito al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (cfr. Cass. civ. ord. n. 20850/2018).
Nella fattispecie la società appellante si è limitata a contestare che la controparte non ha prodotto una copia dell'avviso di ricevimento tale da consentire di verificare che la relativa raccomandata informativa di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale sia giunta nella sua sfera di conoscenza o conoscibilità, ma non ha fornito alcun elemento idoneo a far dubitare che la suddetta raccomandata informativa - spedita il 4.11.2016 e recante il numero 76698245255 (come attestato
4 dall'agente notificatore), all'indirizzo dove aveva pacificamente sede legale essa società appellante - sia giunta a buon fine. Del resto è la stessa che dichiara nell'atto d'appello “in Parte_1 sede è sempre presente in orari di lavoro quantomeno un dipendente addetto o comunque autorizzato al ritiro degli atti”; né l'appellante ha impugnato per querela di falso l'attestazione dell'agente postale relativa all'avvenuta spedizione della raccomandata informativa n. 76698245255 di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale, per temporanea assenza del destinatario. Inoltre si evidenza come la successiva notifica dell'atto di precetto - che la dichiara di aver Parte_1 ricevuto (cfr. documentazione in atti) - è avvenuta presso il medesimo indirizzo (sede legale della al quale è stata inoltrata la notifica del decreto ingiuntivo. Pt_1
Infine va sottolineato che non risulta censurata la motivazione del primo giudice nella parte in cui si afferma: “l'assenza del debitore dalla propria residenza risulta circostanza ininfluente ai fini dell'impossibilità della conoscenza dell'atto notificato, dovendo l'assente adottare tutte le cautele idonee a permettere la ricezione o, almeno, la conoscenza del contenuto delle missive pervenutegli durante il periodo di assenza”.
Pur volendo ritenere la sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la richiesta di declaratoria di nullità del procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo non potrebbe essere accolta, atteso che l'opposizione tardiva presuppone proprio un decreto ingiuntivo valido ed efficace. Inoltre, in primo grado, la non ha Parte_1 lamentato la nullità del procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo, ma soltanto la mancata possibilità di una tempestiva conoscenza di quest'ultimo e, quindi, è precluso a questa Corte l'esame di una questione nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Si aggiunge, infine, che l'appellante, in sede di gravame, non reitera alcuna ragione a sostegno dell'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, a fronte della documentazione che la controparte ha prodotto a supporto del proprio credito, non reiterando alcuna contestazione con CO riguardo al merito della richiesta di pagamento avanzata dalla ia. CP_1
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in base al DM
147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, considerato il valore della controversia pari all'importo della sorta capitale maggiorata degli interessi commerciali, oggetto del decreto monitorio). I compensi vanno quantificati nella misura prossima ai minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione, e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, in quanto in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria, con attribuzione al procuratore antistatario.
5 In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 9 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1561/2022 R.G.
TRA
p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pepe, c.f. Parte_1 P.IVA_1
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla piazza Caduti C.F._1
Civili di Guerra n. 1, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
p. iva rappresentata e difesa COroparte_1 P.IVA_2 dall'avv.to Pietro Savarese, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2 in Solofra (AV), alla via Vigne n. 5, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 270/2022 pubblicata l'11.02.2022
Conclusioni per l'appellante “1) in via preliminare, dichiarare la nullità Parte_1 del procedimento notificatorio asseritamente perfezionato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data
11.01.2016 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1615/2015 e/o, comunque, dichiarare la nullità della formula esecutiva irregolarmente apposta;
2) in via principale, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare e/o modificare la sentenza n. 270/2022 pubblicata dal Tribunale di
1 Avellino; 3) in ogni caso, condannare la parte appellata al rimborso di quanto già versato in suo favore in virtù della sentenza impugnata, nonché al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Conclusioni per l'appellata rigettare l'appello in COroparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La con atto notificato il 13.06.2018, propose opposizione avverso il Parte_1 decreto del Tribunale di Avellino n. 1615/15, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, a favore Con della Gia. della somma di euro 4.570,20, oltre interessi ai COroparte_1 sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per l'attività di spedizione espletata nell'interesse della società ingiungente, di cui alle fatture nn. 925-
1035-1162-1313-1521-1602-68/2014 e nn. 216-356-433-648/2015.
La società opponente eccepì che non aveva avuto conoscenza del decreto ingiuntivo inoltratogli per la notifica a mezzo posta - mediante raccomandata n. 76695909107-0 - in data 29.12.2015, con successivo deposito del plico presso l'ufficio postale l'11.01.2016.
Richiamò l'art. 650 c.p.c. sul rilievo che sussistevano i presupposti per proporre opposizione tardiva avverso il suddetto decreto ingiuntivo, non essendo stato compiuto ancora il primo atto di esecuzione ed avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo a seguito della notifica dell'atto di precetto, eseguita il 7.05.2018.
Nel merito contestò l'esistenza e l'entità del credito, disconoscendo la documentazione prodotta da controparte posta a fondamento del ricorso monitorio, e concluse chiedendo di dichiarare ammissibile l'opposizione tardiva e di accoglierla, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. CO Si costituì la ia. ed eccepì l'inammissibilità dell'opposizione COroparte_1 perché proposta oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c., sul presupposto che la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo nei confronti della si Parte_1 era ritualmente perfezionata in data 21.01.2016, per compiuta giacenza, come risultante dall' avviso di ricevimento della raccomandata n. 76695909107-0, sottolineando che la notifica del ricorso monitorio, unitamente al decreto ingiuntivo, e quella dell'atto di precetto - eseguita il 7.05.2018 ed andata pacificamente a buon fine - erano state effettuate al medesimo indirizzo, ossia in GN
(SA), alla via Firenze n. 29, sede legale della società opponente.
Precisò, quindi, che l'opposizione era inammissibile in quanto la notifica dell'atto di citazione CO (eseguita a mezzo pec presso il difensore domiciliatario della ia. era avvenuta CP_1 solo nel mese di giugno del 2018, mentre il termine di quaranta giorni, decorrente dal 21 gennaio
2016, era ampiamente scaduto il 1° marzo 2016.
2 Quanto al merito l'opposta dedusse che le fatture prodotte, regolarmente registrate nei libri contabili, costituivano valida prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Concluse chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e, in subordine, il rigetto della stessa.
Il primo giudice rigettò l'opposizione, confermando l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1615/2015 del Tribunale di Avellino, e condannò la al pagamento delle spese Parte_1 di lite.
La decisione del Tribunale di Avellino si fonda sulla ritenuta inammissibilità dell'opposizione per tardività, sul presupposto che, stante l'assenza del destinatario, la notifica si era perfezionata il
21.01.2016 per compiuta giacenza - essendovi in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito del plico presso l'ufficio postale l'11.01.2016 - mentre l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo era stata notificata il 15.06.2018, oltre il termine di legge di quaranta giorni dalla notifica del decreto.
La pronuncia del primo giudice si basa anche sui seguenti rilievi: a) ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., l'opponente deve fornire la prova che, a causa della irregolarità della notifica, “ non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre tempestiva opposizione”; b) “detta prova non è stata prodotta né era producibile, poiché l'assenza del debitore dalla propria residenza risulta circostanza ininfluente ai fini dell'impossibilità della conoscenza dell'atto notificato dovendo l'assente adottare tutte le cautele idonee a permettere la ricezione o, almeno, la conoscenza del contenuto delle missive pervenutegli durante il periodo di assenza”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1
CO costituendosi, la ia. COroparte_1
Le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del
6.5.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1 Con il primo e unico motivo l'appellante lamenta di non avere avuto la possibilità di conoscere il decreto ingiuntivo opposto a seguito della notifica che il primo giudice ritiene perfezionatasi il
21.01.2016, segnalando la mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale.
Il motivo di gravame, per le ragioni di seguito esposte, non può condurre all'accoglimento dell'appello e all'invocata declaratoria di nullità del procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo con conseguente revoca dello stesso.
3 Va premesso che il ricorso per decreto ingiuntivo - unitamente al pedissequo decreto - è stato inoltrato CO per la notifica a mezzo posta dal difensore della ia. in data 29.12.2015, mediante CP_1 raccomandata n. 76695909107-0 (cron. n. 25981). Dall'avviso di ricevimento, pur non risultando barrata alcuna casella da parte dell'agente postale nella sezione intitolata “mancata consegna del plico a domicilio” - né quella di avvenuta affissione dell'avviso sulla porta né quella di immissione dell'avviso nella cassetta della corrispondenza - si desume la temporanea assenza del destinatario, in quanto l'agente notificatore attesta di aver depositato il plico presso l'ufficio postale in data
11.01.2016 e di aver spedito la comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento n. 766982452554 (CAD). Di tale avviso di ricevimento l'opposto/appellato ha depositato solo la copia del retro, e non anche la copia della parte frontale, pertanto, non è dato riscontrare le modalità di consegna dello stesso.
Non vi è dubbio che, in mancanza del deposito della copia integrale dell'avviso di ricevimento non vi sono sufficienti elementi per ritenere che la notifica del decreto ingiuntivo sia stata regolarmente eseguita.
E invero, conformemente all'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, nel caso di inoltro della notifica a mezzo posta e di temporanea assenza del destinatario, la parte notificante deve produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale, al fine di rendere possibile la verifica che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
Ciò posto si osserva, però, che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, prevista dall'art. 650 c.p.c., in caso di irregolarità della notifica, incombe sull'opponente l'onere di dimostrare che, a causa della suddetta irregolarità, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre opposizione.
Va dato seguito al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (cfr. Cass. civ. ord. n. 20850/2018).
Nella fattispecie la società appellante si è limitata a contestare che la controparte non ha prodotto una copia dell'avviso di ricevimento tale da consentire di verificare che la relativa raccomandata informativa di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale sia giunta nella sua sfera di conoscenza o conoscibilità, ma non ha fornito alcun elemento idoneo a far dubitare che la suddetta raccomandata informativa - spedita il 4.11.2016 e recante il numero 76698245255 (come attestato
4 dall'agente notificatore), all'indirizzo dove aveva pacificamente sede legale essa società appellante - sia giunta a buon fine. Del resto è la stessa che dichiara nell'atto d'appello “in Parte_1 sede è sempre presente in orari di lavoro quantomeno un dipendente addetto o comunque autorizzato al ritiro degli atti”; né l'appellante ha impugnato per querela di falso l'attestazione dell'agente postale relativa all'avvenuta spedizione della raccomandata informativa n. 76698245255 di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale, per temporanea assenza del destinatario. Inoltre si evidenza come la successiva notifica dell'atto di precetto - che la dichiara di aver Parte_1 ricevuto (cfr. documentazione in atti) - è avvenuta presso il medesimo indirizzo (sede legale della al quale è stata inoltrata la notifica del decreto ingiuntivo. Pt_1
Infine va sottolineato che non risulta censurata la motivazione del primo giudice nella parte in cui si afferma: “l'assenza del debitore dalla propria residenza risulta circostanza ininfluente ai fini dell'impossibilità della conoscenza dell'atto notificato, dovendo l'assente adottare tutte le cautele idonee a permettere la ricezione o, almeno, la conoscenza del contenuto delle missive pervenutegli durante il periodo di assenza”.
Pur volendo ritenere la sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la richiesta di declaratoria di nullità del procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo non potrebbe essere accolta, atteso che l'opposizione tardiva presuppone proprio un decreto ingiuntivo valido ed efficace. Inoltre, in primo grado, la non ha Parte_1 lamentato la nullità del procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo, ma soltanto la mancata possibilità di una tempestiva conoscenza di quest'ultimo e, quindi, è precluso a questa Corte l'esame di una questione nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Si aggiunge, infine, che l'appellante, in sede di gravame, non reitera alcuna ragione a sostegno dell'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, a fronte della documentazione che la controparte ha prodotto a supporto del proprio credito, non reiterando alcuna contestazione con CO riguardo al merito della richiesta di pagamento avanzata dalla ia. CP_1
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in base al DM
147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, considerato il valore della controversia pari all'importo della sorta capitale maggiorata degli interessi commerciali, oggetto del decreto monitorio). I compensi vanno quantificati nella misura prossima ai minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione, e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, in quanto in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria, con attribuzione al procuratore antistatario.
5 In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 9 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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