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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10453/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10453/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PERONACE MICHELA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, via Cerva n. 1, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMONDI MASSIMO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Milano, viale Lomellina n. 37, presso il difensore
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4301/21, emesso da Codesto Tribunale il 4/11/2021, in favore della società concernente il pagamento dell'importo di € 10.971,53, a titolo di corrispettivo per la CP_1
manutenzione e la riparazione dei veicoli dell'opponente.
La società ha eccepito, in particolare, l'inadempimento della società opposta in Pt_1 Parte_1
relazione al contratto di manutenzione e riparazione concluso fra le parti ed ha chiesto la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La società si è costituita nel presente giudizio, ha eccepito, in via preliminare, la CP_1
decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dai documenti acquisiti agli atti (fatture 487/A, 488/A, 489/A del 2020, 171/A, 173/A, 178/A,
180/A, 192/A, 202/A, 203/A, 204/A, 205/A, 206/A, 207/A, 208/A, 209/A, 230/A, 235/A, 236/A,
238/A, 240/A, 241/A, 247/A, 249/A, 252/A, 274/A, 277/A, 319/A del 2021, relative fatture di acquisto dei pezzi di ricambio, relativi moduli “check in” di assistenza tecnica, regolarmente sottoscritti,
comunicazioni intercorse fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni, Sigg. ri
, , è emerso quanto segue. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Nel corso degli anni 2020 e 2021, la società opposta ha effettuato prestazioni di manutenzione e riparazione dei veicoli dell'opponente, indicate nelle fatture azionate.
Non può essere accolta l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla mancanza della qualifica di meccatronica della società, opposta fino al mese di novembre 2021; dall'istruttoria esperita in corso di causa (teste, Sig. è emerso, infatti, che fino al mese di novembre 2021 Testimone_2
l'opposta ha eseguito le predette prestazioni mediante l'utilizzo delle attrezzature e della manodopera fornita dall'officina interna della società Parte_2
pagina 2 di 4 Dalla relazione della Ctu, che si ritiene priva di vizi logici e condivisibile, mediante la quale il perito ha analizzato le contestazioni sollevate dall'opponente in relazione alle fatture azionate in via monitoria, anche con riguardo alle dedotte operazioni di doppia fatturazione ed alla mancanza della produzione delle fatture di acquisto dei pezzi di ricambio, è emerso che le doglianze sollevate da quest'ultima risultano quasi tutte infondate e gli importi indicati nelle fatture azionate dalla società
sono tutti dovuti, con l' unica eccezione per l'importo pari ad € 304,63, costituito dalle CP_1
somme portate dalle seguenti fatture, che devono essere scomputate dall'importo indicato nel decreto ingiuntivo:
- fattura n. 192/A del 2021, per l'importo di € 146,40, in quanto per tale fattura manca il giustificativo della spesa sostenuta da per il soccorso stradale;
CP_1
- fattura n. 203/A del 2021, per l'importo di € 120,00, in quanto per tale fattura manca il giustificativo della spesa sostenuta da per il pedaggio autostradale e manca il riferimento alla CP_1
targa del veicolo, oggetto della prestazione;
- fattura n. 238/A del 2021, per l'importo di € 38,23, in quanto dal documento è emersa una duplicazione dei costi relativi alla sostituzione del filtro dell'olio e dell'olio motore per il predetto ammontare.
La Ctu, del pari, ha accertato che le note di credito emesse da sono state tutte conteggiate Parte_3
e, in particolare, l'importo in esse indicato è stato scomputato su altre fatture, non oggetto del presente giudizio.
Si osserva, inoltre, che deve essere accolta l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia per vizi,
sollevata dall'opposta; si rileva, al riguardo, che parte opponente ha contestato, a parte opposta,
presunti e generici vizi relativi alle riparazioni effettuate da quest'ultima, in data 21 settembre 2021 e,
quindi, oltre il termine di 60 giorni dall'effettuazione dei lavori (art. 1667, c.c.).
Per tali motivi, accertato il corretto adempimento della società opposta in relazione agli obblighi nascenti dal contratto concluso fra le parti, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale avanzata pagina 3 di 4 da parte opponente volta ad ottenere la declaratoria di condanna dell'opposta al risarcimento del danno subito, in conseguenza del suo inadempimento.
Per tali motivi, il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente risulta essere pari alla minor somma di € 10.666,90, oltre interessi legali;
stante quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della parte opposta,
dell'importo pari ad € 10.666,90, oltre interessi legali, dalle scadenze delle fatture al saldo effettivo.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4301/21 emesso dal Tribunale di Monza;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_1
alla società in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo pari ad € CP_1
10.666,90, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio che liquida in Euro
5.077,00 (€ 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
- Pone le spese di ctu a carico di parte opponente.
Monza, 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10453/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PERONACE MICHELA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, via Cerva n. 1, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMONDI MASSIMO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Milano, viale Lomellina n. 37, presso il difensore
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4301/21, emesso da Codesto Tribunale il 4/11/2021, in favore della società concernente il pagamento dell'importo di € 10.971,53, a titolo di corrispettivo per la CP_1
manutenzione e la riparazione dei veicoli dell'opponente.
La società ha eccepito, in particolare, l'inadempimento della società opposta in Pt_1 Parte_1
relazione al contratto di manutenzione e riparazione concluso fra le parti ed ha chiesto la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La società si è costituita nel presente giudizio, ha eccepito, in via preliminare, la CP_1
decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dai documenti acquisiti agli atti (fatture 487/A, 488/A, 489/A del 2020, 171/A, 173/A, 178/A,
180/A, 192/A, 202/A, 203/A, 204/A, 205/A, 206/A, 207/A, 208/A, 209/A, 230/A, 235/A, 236/A,
238/A, 240/A, 241/A, 247/A, 249/A, 252/A, 274/A, 277/A, 319/A del 2021, relative fatture di acquisto dei pezzi di ricambio, relativi moduli “check in” di assistenza tecnica, regolarmente sottoscritti,
comunicazioni intercorse fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni, Sigg. ri
, , è emerso quanto segue. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Nel corso degli anni 2020 e 2021, la società opposta ha effettuato prestazioni di manutenzione e riparazione dei veicoli dell'opponente, indicate nelle fatture azionate.
Non può essere accolta l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla mancanza della qualifica di meccatronica della società, opposta fino al mese di novembre 2021; dall'istruttoria esperita in corso di causa (teste, Sig. è emerso, infatti, che fino al mese di novembre 2021 Testimone_2
l'opposta ha eseguito le predette prestazioni mediante l'utilizzo delle attrezzature e della manodopera fornita dall'officina interna della società Parte_2
pagina 2 di 4 Dalla relazione della Ctu, che si ritiene priva di vizi logici e condivisibile, mediante la quale il perito ha analizzato le contestazioni sollevate dall'opponente in relazione alle fatture azionate in via monitoria, anche con riguardo alle dedotte operazioni di doppia fatturazione ed alla mancanza della produzione delle fatture di acquisto dei pezzi di ricambio, è emerso che le doglianze sollevate da quest'ultima risultano quasi tutte infondate e gli importi indicati nelle fatture azionate dalla società
sono tutti dovuti, con l' unica eccezione per l'importo pari ad € 304,63, costituito dalle CP_1
somme portate dalle seguenti fatture, che devono essere scomputate dall'importo indicato nel decreto ingiuntivo:
- fattura n. 192/A del 2021, per l'importo di € 146,40, in quanto per tale fattura manca il giustificativo della spesa sostenuta da per il soccorso stradale;
CP_1
- fattura n. 203/A del 2021, per l'importo di € 120,00, in quanto per tale fattura manca il giustificativo della spesa sostenuta da per il pedaggio autostradale e manca il riferimento alla CP_1
targa del veicolo, oggetto della prestazione;
- fattura n. 238/A del 2021, per l'importo di € 38,23, in quanto dal documento è emersa una duplicazione dei costi relativi alla sostituzione del filtro dell'olio e dell'olio motore per il predetto ammontare.
La Ctu, del pari, ha accertato che le note di credito emesse da sono state tutte conteggiate Parte_3
e, in particolare, l'importo in esse indicato è stato scomputato su altre fatture, non oggetto del presente giudizio.
Si osserva, inoltre, che deve essere accolta l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia per vizi,
sollevata dall'opposta; si rileva, al riguardo, che parte opponente ha contestato, a parte opposta,
presunti e generici vizi relativi alle riparazioni effettuate da quest'ultima, in data 21 settembre 2021 e,
quindi, oltre il termine di 60 giorni dall'effettuazione dei lavori (art. 1667, c.c.).
Per tali motivi, accertato il corretto adempimento della società opposta in relazione agli obblighi nascenti dal contratto concluso fra le parti, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale avanzata pagina 3 di 4 da parte opponente volta ad ottenere la declaratoria di condanna dell'opposta al risarcimento del danno subito, in conseguenza del suo inadempimento.
Per tali motivi, il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente risulta essere pari alla minor somma di € 10.666,90, oltre interessi legali;
stante quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della parte opposta,
dell'importo pari ad € 10.666,90, oltre interessi legali, dalle scadenze delle fatture al saldo effettivo.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4301/21 emesso dal Tribunale di Monza;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_1
alla società in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo pari ad € CP_1
10.666,90, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio che liquida in Euro
5.077,00 (€ 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
- Pone le spese di ctu a carico di parte opponente.
Monza, 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4