Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 253/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. LIZIO Parte_1
GIADA);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. LIZIO GIADA ); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi della'rt. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 11.05.2020;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 11-18.05.2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, richiamando le condizioni di separazione che in questa sede si intendono integralmente riportate:
“1) I coniugi vivranno indipendentemente e separatamente l'uno dall'altro, restando liberi di fissare ove vorranno la loro residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto. Tenuto conto dei doveri loro derivanti dall'essere comunque genitori di due figli, anche se oramai maggiorenni, rimane loro l'obbligo di comunicare a questi ultimi l'attuale residenza e/o domicilio e qualsivoglia successiva eventuale variazione. A tal fine, la Sig.ra dichiara CP_1 che, in considerazione dell'impossibilità di proseguire una serena convivenza presso la casa familiare si è trasferita presso la dimora di una sua cugina sempre nel comune di Palermo;
unitamente al sig. hanno convenuto che Pt_1 allorquando quest'ultimo partirà, la signora rientrerà nella casa CP_1
Per_ coniugale al fine di ultimare il trasloco e trascorrere del tempo con il figlio sino alla fine del mese di dicembre 2019, quando si trasferirà a La Spezia presso l'abitazione della propria sorella al fine di cercare un'occupazione stabile e ove trasferirà la residenza. Il sig. fa presente che Parte_1 circa sei mesi l'anno è imbarcato e per il restante tempo abiterà con il proprio Per_ figlio presso l'ex casa coniugale precisando che il primo genito Per_2 lavora presso il Reggimento Lagunari a Venezia ed è economicamente
- 2 - indipendente;
2) Il Sig. si obbliga a corrispondere in favore della Sig.ra Parte_1
l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per il periodo CP_1 di sei mesi, a decorrere dal mese di novembre tempo nel quale la stessa si attiverà per trovare un'occupazione. All'uopo, si precisa che il Sig. Pt_1
Per_ provvederà al totale mantenimento del secondo genito , attualmente disoccupato, finchè non troverà un lavoro stabile e comunque lo stesso risiederà presso l'ex casa coniugale;
3) I ricorrenti affermano che i restanti rapporti economici tra essi intercorrenti - compresi beni personali nonché quanto di proprietà comune - sono stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione. In proposito, la proprietà esclusiva della macchina - mod. Hunday Atos, tg. BE 724PE rimane intestata alla Sig.ra e le relative spese di assicurazione e bollo CP_1 continueranno ad essere a carico del sig. , si precisa che Parte_1
Per_ quest'auto resterà nel pieno utilizzo del figlio e del sig. dopo la Pt_1 partenza della madre per La Spezia Inoltre, gli istanti decidono che il mobilio e tutto ciò che è all'interno della casa coniugale rimane in esclusivo utilizzo dei Per_ figli e quando si troverà a Palermo;
Per_2
4) Con la sottoscrizione del presente atto le parti si obbligano sin d'ora ad adempiere agli obblighi con lo stesso assunti” e, tenuto conto del fatto che i Per_ figli ed oramai sono maggiorenni, autonomi e ed Per_2 economicamente indipendenti,
“5) disporre il venir meno dell'obbligo di mantenimento di €.250,00 in capo Per_ al Sig a favore del figlio ”. Pt_1
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
- 3 - 1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo in data 10/09/1994, da Pt_1
, nato a [...] il [...] e da , nata a
[...] CP_1
PALERMO il 20/01/1966, iscritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 18, Parte I, ANNO 1994, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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