Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 149/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa MA IA d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 149/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 735/2021 pronunciata e pubblicata il 22.10.2021 dal Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 532/2017 R.G., avente ad oggetto: “azione revocatoria ordinaria”,
vertente tra
AS MA IA, c.f. [...], e AS AG, c.f. GLS MGD
72L41B519B, rappresentate e difese per procure in calce all'atto di appello, dall'avv. Demetrio
Rivellino.
-APPELLANTI-
e
-APPELLATA -
e
Fallimento n. 6/2022 – GALASSO APPALTI E COSTRUZIONI NZ E MAURIZIO S.R.L.
(subentrato alla GALASSO APPALTI E COSTRUZIONI NZ E MAURIZIO S.R.L), in persona del Curatore p.t. dr.ssa Lorenza Brienza, elettivamente domiciliata in Campobasso, v. Ugo
Petrella n. 22 presso lo studio dell'avv. Roberto Di Iorio che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-INTERVENIENTE-
e
AS EN;
VE ES
-APPELLATi CONTUMACI-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti costituite,
che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
29.05.2024 entro i termini perentori assegnati con decreto del 26.04.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 30 maggio 2024, assegnati alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione dell'anno 2017, la UNIONE di Banche Italiane S.p.A. evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso, AS MA IA, AS AG, la AS PA e
OS EN e AU s.r.l., nonché AS EN e VE ES, chiedendo di accertare, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti dell'attrice dei seguenti atti: 1) Atto di compravendita immobiliare per NO LI del 2.10.2012 rep. 4391 racc. 3115 con il quale la società AS PA e OS EN e AU S,r,l. cedeva a AS
AG gli immobili siti in Campobasso, alla via Umberto I n. 53: a) appartamento catastalmente distinto al NCEU del Comune di Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub 49;
b) appartamento catastalmente distinto al NCEU del Comune di Campobasso al foglio 120,
p.lla 508 sub 55; c) cantina distinta al NCEU del Comune di Campobasso al foglio 120, p.lla
508 sub 54; d) garage distinto al NCEU del Comune di Campobasso al foglio 120, p.lla 508
sub 28; e) garage distinto al NCEU del Comune di Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub
30;
2) Atto di compravendita immobiliare per NO LI del 2.10.2012 rep. 4391 racc. 3115 con il quale la stessa Società cedeva a AS MA IA gli immobili siti in Campobasso alla via Umberto I, n. 53: a) appartamento catastalmente distinto al NCEU del Comune di
Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub 50; b) appartamento catastalmente distinto al NCEU
del Comune di Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub 43; c) garage distinto al NCEU del
Comune di Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub 26;
3) Atto di donazione per NO LI del 31.12.2013 rep. 5028 racc. 3663 con il quale AS
AG donava a VE ES il diritto di abitazione su appartamento catastalmente distinto al NCEU del Comune di Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub 49 e garage distinto al NCEU del Comune di Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub 28;
4) Atto di donazione per NO LI del 31.12.2013 rep. 5028 racc. 3663 con il quale AS
MA IA donava a AS EN il diritto di abitazione su appartamento catastalmente distinto al NCEU del Comune di Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub 50 e garage distinto al NCEU del Comune di Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub26.
Assumeva parte attrice di essere creditrice della società convenuta, debitrice principale, e dei fideiussori AS EN e AS AU, della somma di € 305.000,00, di cui al decreto ingiuntivo n. 589/2014 emesso dal Tribunale di Ancona, dovuta per il mancato rimborso del prestito finanziario del 13.03.2012 per originari € 280.000,00.
A mezzo di rispettive comparse si costituivano in giudizio sia AS MA IA e AS
AG che la AS PA e OS EN e AU s.r.l., nonché AS
EN e VE ES, i quali contestavano le richieste avversarie e ne chiedevano il rigetto.
Istruita la causa, di natura prevalentemente documentale, la stessa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.10.2021.
Con sentenza n. 735/2021 il Tribunale di Campobasso dichiarava l'inefficacia, ex art. 2901
c.c., dei sopracitati atti pubblici nei confronti di Maior SP srl, e per essa EL Credit
Servicing s.p.a., nelle more del giudizio sostituitesi all'Unione delle Banche Italiane in relazione al diritto di credito già vantato da quest'ultima.
Tale sentenza non è stata impugnata né dalla Società AS PA e OS EN
e AU srl, proprietaria dei beni immobili alienati ed oggetto della sentenza revocatoria,
né da AS EN e VE ES, donatari del diritto di abitazione sui medesimi immobili (atto di donazione pure oggetto della sentenza revocatoria).
Le sole parti acquirenti AS MA IA e AS AG, hanno impugnato tale sentenza dinanzi all'intestata Corte di appello, con citazione notificata il 22.04.2022 e iscritta a ruolo il 2.05.2022, lamentando l'erroneità della decisione esclusivamente in relazione al requisito della scientia damni in capo al terzo, così prestando acquiescenza in relazione agli altri presupposti ex art. 2901 c.c., come ritenuti provati e sussistenti dal giudice di primo grado;
nel giudizio di appello sono rimasti contumaci sia la AS PA e OS
EN e AU s.r.l., che AS EN e VE ES;
si è invece costituita la MAIOR SP S.r.L., e per essa la EL Credit Servicing s.p.a. (nelle more del giudizio,
come detto, sostituitesi all'originaria parte attrice Unione delle Banche Italiane S.p.A.) che,
inizialmente, nella comparsa di costituzione del 27 settembre 2022 ha chiesto di rigettare l'appello proposto e, per l'effetto confermare la sentenza gravata, con il favore delle spese,
mentre nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. del 17.09.2024 ha chiesto alla Corte,
essendo stato raggiunto un accordo transattivo prevedente la rinuncia e l'abbandono della causa, di dichiarare cessata la materia del contendere tra le appellanti e l'Istituto di credito.
Nelle more del giudizio il Tribunale di Campobasso, con sentenza n.6 del 10.10.2022 ha dichiarato il fallimento della società AS PA e OS EN e AU s.r.l.
Con “COMPARSA DI COSTITUZIONE EX ART. 66 L.FALL.- per subentro nella posizione
dell'attore originario in revocatoria –“ del 23.05.2024, si è costituita la Curatela del
Fallimento della AS PA e OS EN e AU s.r.l., assumendo di avere interesse ad intervenire e costituirsi nel presente giudizio, non interrotto a seguito della declaratoria fallimentare, in sostituzione e prosecuzione dell'originario attore ai sensi dell'art. 66 l.fall., al fine di vedere estendere al fallimento, e quindi al ceto creditorio, gli effetti favorevoli della pronuncia revocatoria di primo grado che, se confermata in grado di appello e una volta definitiva, consentirebbe di acquisire all'attivo concorsuale i beni immobili oggetto degli atti pubblici sopra meglio individuati.
La Curatela ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: ”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
di Campobasso, rigettate tutte le avverse prospettazioni, eccezioni, difese e produzioni
documentali ed in accoglimento di tutto quanto esposto, dedotto, prodotto, chiesto ed eccepito
dall'originario creditore/attore in revocatoria ex art. 2901 c.c. e fatto espressamente proprio
dalla Curatela Fallimentare che vi subentra in questa sede nell'interesse dell'intero ceto
creditorio
- Dichiarare l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva, della
domanda di revocatoria come proposta in primo grado dall'originario attore UNIONE
di Banche Italiane S.p.a. e proseguita da Maior SP S.r.l. e per essa la EL Credit
Servicing S.p.a., stante il subentro della Curatela fallimentare ex art. 66 l. fall., che
intende proseguire e fare propria la suddetta azione revocatoria nell'interesse dell'intero ceto creditorio, e conseguentemente dichiarare la prosecuzione del medesimo giudizio
nei confronti della Curatela fallimentare in sostituzione dell'originario attore/appellato;
- Rigettare l'appello proposto dalle sig.re MA IA AS e AG AS e per
l'effetto confermare la sentenza n. 735/2021 del Tribunale di Campobasso;
- Estendere gli effetti della sentenza n. 735/2021 a beneficio dell'intera massa dei creditori
del Fallimento e quindi accertare, dichiarare e confermare la declaratoria di inefficacia,
ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. nei confronti della massa dei creditori del
Fallimento n. 6/2022 AS PA e OS EN e AU S.r.l. e per
l'effetto accertare, dichiarare e confermare la revoca, sempre in favore della massa dei
creditori del Fallimento sopra indicato degli atti pubblici dichiarati inefficaci dal giudice
di primo grado nella sentenza appellata …; Condannare le controparti alle spese e
competenze del presente giudizio…”.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 29.05.2024 e nei successivi atti difensivi le appellanti hanno impugnato e contestato la costituzione della Curatela e le conclusioni rassegnate, eccependone la inammissibilità e improponibilità, atteso che la posizione di contrasto inizialmente esistente tra esse e la Maior SP srl e per essa EL Credit Servicing spa risulta essersi estinta per intervenuta transazione in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, precisando al riguardo che in data
5.10.2022 veniva stipulato un accordo con cui si definiva transattivamente il contenzioso in atto e l'Istituto di credito appellato rinunciava ad ogni diritto nei confronti delle appellanti con spese compensate;
che la estinzione di qualsivoglia pretesa giudiziale della EL Credit Servicing spa nei confronti delle appellanti implica, quindi, la inammissibilità della costituzione in prosecuzione della Curatela, atteso che quest'ultima viene a sostituirsi in una posizione processuale che deve ritenersi rinunciata, avendo la EL spa, con la transazione posta in essere, di fatto rinunciato alla domanda revocatoria.
Le impugnanti hanno quindi conclusivamente chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, cui ha aderito la Banca appellata, richiesta contrastata dalla Curatela. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in premessa evidenziato che la Corte di Cassazione, con indirizzo univoco (S.U. n. 29420/2008,
ma anche le più recenti sez. III, n. 24269/2020, sez. i, n. 6795/2023, sez. VI, n. 35529/2022), ha chiarito che il curatore può subentrare, per la legittimazione concessagli dalla l.fall., art. 66,
nell'azione revocatoria esercitata da un terzo creditore verso il debitore nelle more fallito, ed anche in grado di appello, accettando la causa nello stato in cui si trova e senza dover intraprendere l'azione
ex novo. Il subentro del curatore nella posizione processuale del singolo creditore che esercitò l'azione pauliana anteriormente al fallimento, comporta una qualche modifica oggettiva dei termini della causa, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore,
inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione viene ad essere estesa alla più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti. Con la precisazione che all'indicato ampliamento degli effetti della domanda e della conseguente revoca dell'atto non deve accompagnarsi alcun sostanziale mutamento della materia del contendere (né sotto il profilo del thema probandum, né sotto quello del thema decidendum).
In tal caso, il curatore accetta la causa nello stato in cui si trova ed esercita un'azione che già esiste nella massa fallimentare. Non quindi un'azione nuova, ma un'azione che si identifica con quella che lo stesso creditore ha esperito prima del fallimento (S.U. n. 29420 cit., ma anche sez. I, n. 12513/09;
Sez.
6-3 n. 17544/2018). Tanto è vero che, in caso di azione ex art. 2901 c.c., proseguita dal curatore del fallimento del debitore, viene altresì meno la legittimazione (come pure l'interesse) ad agire dell'attore originario, sicchè la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio.
Pertanto il curatore assume la stessa posizione dell'originario attore, in quanto l'azione revocatoria ordinaria, proposta ai sensi della l.fall., art. 66, non nasce col fallimento, cosa che d'altronde giustifica l'affermazione – assolutamente consolidata – per cui la prescrizione (quinquennale), anche nei confronti della curatela fallimentare decorre ai sensi dell'art. 2903 c.c., sempre dalla data dell'atto impugnato, e l'interruzione della prescrizione, ad opera di uno dei creditori al quale il curatore sia subentrato, giova all'intera massa.
Particolarmente attinente alla fattispecie che occupa è la sentenza resa dalla Corte di Cassazione sez.
III, n. 27382/2022. I Giudici di Legittimità hanno chiarito che quando il debitore sia un imprenditore commerciale e l'atto di disposizione da lui compiuto ne abbia causato (o aggravato) l'insolvenza, sì
da comportarne la dichiarazione di fallimento, il pregiudizio che giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria incide necessariamente sulla posizione dell'intero ceto creditorio, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso: si spiega allora perché, in tal caso, la l. fall., art. 66, attribuisce al curatore, nell'interesse della massa, la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., anche in sostituzione dell'originario attore, in aggiunta all'azione revocatoria fallimentare di cui allart. 67 l.fall.
Quanto ai profili precipuamente processuali, continua la Corte di Cassazione, secondo un consolidato avviso del giudice di legittimità, l'esercizio della facoltà del curatore di subentrare, ex art. 66 l. fall.,
nell'azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore in danno del debitore fallito, e con lite pendente, non è soggetto ai limiti preclusivi stabiliti per formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, né, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni di cui all'art. 345 co.1 c.p.c. In tal senso è sufficiente, al contrario, che il curatore si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex art. 2901 c.c., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori (in tal senso, Cass. 15.01.2016, n. 614; Cass. 28.05.2018,
n. 13306).
Tanto premesso, occorre esaminare se ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione della materia del contendere, invocata dalle appellanti e dalla Banca appellata, e contrastata dalla Curatela.
Ebbene, in primo luogo la transazione del 5.10.2022 (in atti) non reca data certa e quindi non è
opponibile al fallimento che non vi ha preso parte;
la transazione, peraltro, espressamente dichiarata non novativa dalle parti transigenti, è stata conclusa unicamente dal creditore EL con i soli condebitori solidali, sig.re MA IA AS e AG AS, ed attiene unicamente alle posizioni di queste ultime. Tanto è vero che la Società, già in concordato preventivo alla data di tale transazione (5.10.2022) non è intervenuta in tale atto, né lo ha recepito e/o fatto proprio, e soprattutto il creditore EL, come documentalmente dimostrato dalla Curatela in sede di propria costituzione
(cfr. all.ti 8 e 9 alla comparsa), si è insinuato al passivo della procedura concorsuale per la differenza non riscossa di cui al decreto ingiuntivo n. 589/2014 emesso dal Tribunale di Ancona, ed oggetto di transazione parziale nei riguardi delle sole appellanti;
il G.D. ha poi ammesso tale credito ipotecario al passivo della procedura, credito che peraltro già risultava incluso nell'elenco creditori del precedente concordato preventivo (cfr. all. 8 alla comparsa della Curatela sub lett. I).
In tale atto transattivo, inoltre, è espressamente dichiarato che la somma versata dalle appellanti in favore di EL, pari ad € 145.000,00 attiene alla “parziale soddisfazione del maggior credito di €
305.000,00 vantato nei confronti della AS PA e OS EN e AU S.r.l.”.
Alla luce di ciò detta transazione non è opponibile alla Curatela fallimentare – soggetto terzo rispetto al fallito -, né alla stessa Società allora in bonis (rectius in concordato preventivo). Infatti , pur a volerla in tesi considerare quale transazione dell'intero credito/debito, non risulta agli atti alcuna dichiarazione di volerne profittare da parte del condebitore (principale) non transigente, ossia la
Società in concordato preventivo e/o il successivo fallimento, come previsto dall'art. 1304 c.c.
Nel testo dell'accordo transattivo è altresì espressamente previsto che le appellanti avrebbero proceduto a rinunciare ai procedimenti pendenti presso la Corte di Appello di Campobasso, tra cui quello che occupa (n. 149/2022 R.G.) – con gli effetti di cui all'art. 310 co.2 c.p.c.-. Ma agli atti del fascicolo di causa, e prima della costituzione in prosecuzione della Curatela fallimentare, non risultano rinunce né da parte delle appellanti al proprio gravame né da parte del creditore/attore originario alla propria domanda di revocatoria avanzata in primo grado, ed accolta dal Tribunale. Così
come l'originario attore in revocatoria non ha mai rinunciato alla propria pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo n. 589/2014 del Tribunale di Ancona che, anzi, e come detto, è stata espressamente coltivata anche in sede di ammissione al passivo della procedura concorsuale, ed anche accolta dal
Giudice Delegato.
In considerazione di ciò, resta non solo indimostrato ma anzi smentito dalla Curatela l'assunto delle appellanti e della Banca, secondo cui la posizione processuale e/o sostanziale tra le parti risulterebbe
“essersi estinta per intervenuta transazione” e la domanda revocatoria essere stata, anche di fatto,
“rinunciata” da parte del creditore EL prima della sostituzione processuale operata dalla Curatela
fallimentare. Né l'azione revocatoria può dirsi estinta e/o di fatto rinunciata, in quanto il curatore, con la operata sostituzione, esercita un'azione che già esiste nella massa fallimentare e che potrebbe azionare anche ex novo, fruendo dell'interruzione dei termini di prescrizione operata dal singolo creditore attore.
Per tali ragioni non può a buon diritto sostenersi che nella fattispecie ricorrano tutti i presupposti di fatto e normativi per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, in quanto la transazione in esame non è opponibile alla Curatela.
Quanto al merito dell'appello, la sentenza resa dal Tribunale risulta correttamente emessa e quindi degna di conferma in questa sede.
Il giudice di primo grado, infatti, ha accertato dichiarato che “l'istituto bancario, con le prove
documentali prodotte, ha dimostrato, come era suo onere ex art. 2697 c.c., la sussistenza di tutti i
requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c.”, ossia che: a) il credito vantato dall'attore attiene al mancato rimborso del prestito finanziario n. 004/01017195 del 13.03.2012, stipulato con la Società
anteriormente alla stipula degli atti impugnati del 2.10.2012 e del 31.12.2013; b) parte attrice ha dimostrato l'accreditamento delle somme di cui al citato prestito in data 21.03.2012, in favore della
Società, in data quindi anteriore agli atti pubblici oggetto di revocatoria, ed il mancato pagamento di rate scadute anteriormente agli stessi atti di disposizione;
c) parte attrice ha dimostrato che con altri atti pubblici la Società ha alienato altri immobili di sua proprietà; d) parte attrice ha dimostrato il pregiudizio arrecato dai convenuti alle proprie ragioni creditorie a seguito degli atti di disposizione oggetto di revocatoria, tenuto conto che sia la Società che i fideiussori si erano privati dei loro diritti di proprietà su di una parte consistente degli immobili di cui disponevano, rendendo così
innegabilmente più incerta e difficile la soddisfazione del credito;
e) i convenuti non hanno dimostrato che le altre residualità patrimoniali erano idonee a consentire l'agevole soddisfacimento delle pretese dell'attrice ancora non saldate.
Tali considerazioni, rassegnate nella sentenza di primo grado, legittimanti la pronuncia revocatoria ex art. 2901 c.c., non sono state contestate dalle parti appellanti (né evidentemente dalla Società,
allora in bonis, in quanto contumace in appello) per cui su tali capi della sentenza, e sui relativi fatti accertati dal giudice di primo grado, si è formato il giudicato interno nel giudizio che ci occupa. In
ragione di ciò, i presupposti dell'azione revocatoria in esame e relativi (i) alla preesistenza delle ragioni di credito dell'Istituto bancario rispetto agli atti di disposizione impugnati, e (ii) all'eventus
damni, concretizzatosi a seguito dei citati atti di disposizione, rimangono definitivamente comprovati nel giudizio e non più contestabili.
Anche in relazione al presupposto della scientia damni, unico aspetto oggetto del gravame delle
AS, non può che rilevarsi la correttezza della pronuncia di prime cure, avendo il Tribunale
accertato anche a mezzo di prova indiziaria e per presunzioni, che le sigg.re AG AS e MA
IA AS fossero a conoscenza della situazione debitoria della AS PA e OS
S.r.l., che vedeva come socio, fideiussore e amministratore il genitore, EN AS, e tenuto conto anche degli stretti legami di parentela esistenti tra le parti. Inoltre, militano in tal senso, sempre secondo il giudice di primo grado: f) il dato temporale, estremamente ravvicinato, tra il periodo della stipula del contratto di finanziamento (con il mancato pagamento delle rate) e la data di stipula degli atti di compravendita;
g) la vendita contestuale, da parte della Società, di una pluralità di beni senza alcuna connessione tra di loro;
h) la Società non ha dimostrato di essere proprietaria di altri immobili e l'asserito consistente volume di affari è rimato indimostrato, avendo la Società e i fideiussori ceduto altri immobili di rispettiva proprietà; i) la reale volontà delle parti di sottrarre i beni di proprietà della
Società alle pretese dei propri creditori;
l) garantire al tempo stesso ai sig.ri EN AS e ES VE, genitori delle appellanti ed in virtù dei successivi atti di donazione, di continuare ad utilizzarli ed abitarli.
Tali motivazioni, del resto, sono tutte in linea con i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità anche nelle stesse sentenze richiamate nella decisione appellata.
Per tali ragioni l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza delle appellanti e dell'Istituto di Credito
appellato e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile –
complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 149/2022 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 22.04.2022 da AS
MA IA e AS AG nei confronti di MAIOR SP S.r.l. e per essa EL Credit Servicing
S.p.A., AS EN e VE ES, con l'intervento del Fallimento n. 6/2022 –
GALASSO APPALTI E COSTRUZIONI NZ E MAURIZIO S.R.L., in persona del Curatore
p.t. (subentrato alla GALASSO APPALTI E COSTRUZIONI NZ E MAURIZIO S.R.L.),
avverso la sentenza n. 735/2021 pronunciata e pubblicata il 22.10.2021 dal Tribunale civile di
Campobasso in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 532/2017 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva, della domanda di revocatoria come proposta in primo grado dall'originario attore UNIONE di
Banche Italiane S.p.a. e proseguita da Maior SP S.r.l. e per essa la EL Credit
Servicing S.p.a., stante il subentro della Curatela fallimentare, e conseguentemente dichiara la prosecuzione del medesimo giudizio nei confronti della Curatela fallimentare in sostituzione dell'originario attore/appellato; 3) Estende gli effetti della sentenza n. 735/2021 appellata e qui confermata a beneficio dell'intera massa dei creditori del Fallimento n. 6/2022 AS PA e OS
EN e AU S.r.l. e, per l'effetto,
4) Accerta, dichiara e conferma la revoca, sempre in favore della massa dei creditori del
Fallimento sopra indicato, degli atti pubblici dichiarati inefficaci dal giudice di primo grado nella sentenza appellata;
5) Condanna le appellanti e la MAIOR SP S.r.l. e per essa EL Credit Servicing S.p.A.,
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del grado in favore della Curatela del Fallimento che determina in complessivi
€ 7.492,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. 115/2002;
7) Autorizza il competente Conservatore dei RR.II. di Campobasso, esonerandolo da qualsiasi responsabilità al riguardo, alla trascrizione della presente sentenza sui cespiti di seguito descritti: a) appartamento catastalmente distinto al NCEU del Comune di Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub 49; b) appartamento catastalmente distinto al NCEU del Comune di
Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub 55; c) cantina distinta al NCEU del Comune di
Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub 54; d) garage distinto al NCEU del Comune di
Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub 28; e) garage distinto al NCEU del Comune di
Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub 30; f) appartamento catastalmente distinto al NCEU
del Comune di Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub 50; g) appartamento catastalmente distinto al NCEU del Comune di Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub 43; h) garage distinto al NCEU del Comune di Campobasso al foglio 120, p.lla 508 sub 26.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 3.01.2025 Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa MA IA d'Errico