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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1265/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1265/2019 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Per_1 C.F._3
DISTEFANO GUELI, elettivamente domiciliati nel suo studio in Comiso, via Forlanini n. 39;
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, e P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del Dirigente scolastico pro
[...] P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
CATANIA, elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura in Catania, via Vecchia
Ognina n. 149;
CONVENUTI
e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIULIO
SIGNORELLO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Marsala, piazza Borsellino n. 8;
TERZA CHIAMATA
Oggetto
Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 25/2/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14/3/2019 e , quali Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore convenivano in giudizio il Persona_1
e l' Controparte_4 Controparte_2
, esponendo:
[...]
- che in data 21/4/2018, alle ore 11.00 circa, all'interno dell' Controparte_2 di , era rovinato a terra e aveva riportato lesioni al volto;
CP_2 Persona_1
- che era stato condotto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di , ove gli era Persona_1 CP_2 stata diagnosticata una “lieve escoriazione del vestibolo orale;
rottura del I incisivo sup. dx e sx”, con prognosi di guarigione di tre giorni;
- che in data 7/5/2018 EN si era sottoposto a visita specialistica presso lo studio Per_1 dentistico del dott. , il quale aveva eseguito due ricostruzioni al fine di ripristinare Persona_2 la funzione masticatoria;
- che in data 24/9/2018 EN AT si era sottoposto ad ulteriore visita presso lo studio dentistico del dott. il quale aveva stilato un preventivo del piano di cura al quale il CP_5 minore doveva sottoporsi, per complessivi euro 7.730,00, oltre IVA;
- che il grado di invalidità permanente riportato da era pari al 2,5%, quantificabile Persona_1 in un danno biologico di euro 2.340,21;
- che il grado di invalidità temporanea poteva essere quantificato in 16 giorni al 100%, per euro
753,12;
- che erano state sostenute spese mediche per euro 252,00;
- che la responsabilità nella causazione del sinistro era addebitabile all'istituto scolastico, che non aveva vigilato sull'incolumità dell'alunno e ne rispondeva ex art. 1218 c.c.
Pertanto, e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore chiedevano di condannare il Persona_1 Controparte_4
e l' al pagamento della somma di
[...] Controparte_2 euro 3.345,33 a titolo di danno biologico e di euro 7.730,00 a titolo di spese e costi futuri, per complessivi euro 11.075,33.
Con comparsa di risposta depositata in data 27/5/2019 si costituivano in giudizio il
[...]
, Controparte_6 Controparte_2
i quali chiedevano:
- in via preliminare, di disporre lo spostamento dell'udienza di prima comparizione per consentire la chiamata in causa della;
Controparte_7
- sempre in via preliminare, di dichiarare l'estraneità al giudizio dell' Controparte_2
;
[...]
- in via principale, di rigettare la domanda;
- in subordine, di limitare il risarcimento del danno alle conseguenze effettivamente subite;
- in subordine, in caso di condanna, di condannare la a tenere indenne e Controparte_7 manlevare l'Amministrazione, nei limiti dei massimali contrattuali, da qualunque somma questa fosse condannata a pagare.
Con decreto del 30/5/2019 veniva disposto il differimento della prima udienza.
Con comparsa di risposta depositata in data 3/10/2019 si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale chiedeva: Controparte_3
- di rigettare le domande spiegate da e , quali esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
- in subordine, di diminuire il quantum della richiesta risarcitoria.
Con ordinanza del 14/12/2020 venivano disposte prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 21/3/2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
Con ordinanza del 25/2/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, l' (convenuto) ha eccepito la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio era il (pure convenuto). Controparte_4
L'eccezione è fondata, per le seguenti ragioni.
Per come evidenziato da Cass. 19158/2012:
- qualora si tratti di scuola pubblica, riscontrata la responsabilità dell'insegnante, la richiesta di risarcimento del danno deve essere proposta non direttamente nei confronti del docente, ma verso il
; Controparte_8
- invero, l'art. 61, comma 2, l. 312/1980, nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, dell'azione (cfr. altresì Cass. 9906/2010, 5607/2010 e Cass. Sez.
Un. 9346/2002);
- anche dopo l'estensione della personalità giuridica (per effetto della legge delega 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione) ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa;
- il disegno organizzativo avuto in mente dal delegante (attuato e specificato dal D.P.R. 275/1999) ha sì previsto la soggettività giuridica degli istituti, ma come strumento di realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo e, in definitiva, come garanzia di libertà di insegnamento, di pluralismo culturale e di duttilità dell'offerta formativa;
- ciò non toglie che le funzioni amministrative, al pari della gestione del servizio istruzione, siano rimaste funzioni statali, di talché soltanto la competenza per il loro esercizio è stata sottratta (non allo Stato ma) all'amministrazione centrale e periferica e attribuita, di regola, alle istituzioni scolastiche (art. 14 D.P.R. 275/1999), le quali agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato;
- in tale stringente e consequenziale prospettiva l'affermazione che il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione, e non con i singoli istituti, è del tutto coerente alle premesse, come lo è l'ulteriore corollario che, essendo riferibili direttamente al gli atti posti in essere dal menzionato personale, nelle CP_4 controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso, legittimato passivo è il e non l' . CP_4 CP_2
In sintesi, “nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico
è unicamente il , e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur CP_4 avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di CP_9 servizio del personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso” (cfr. Cass. 3275/2016).
Nel caso di specie, e (attori), quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minore hanno ascritto la responsabilità dei fatti per cui è causa, Persona_1 verificatisi durante l'orario scolastico, alla culpa in vigilando del personale scolastico (che, secondo gli attori, non avrebbe vigilato sull'incolumità di . Persona_1
Pertanto, in base alla giurisprudenza citata, legittimato passivo è il
[...]
(ritualmente convenuto), e non l' Controparte_4 Controparte_2
(erroneamente convenuto), con conseguente difetto di legittimazione
[...] passiva di quest'ultimo.
Ciò premesso, nel merito, gli attori hanno chiesto di condannare il convenuto al CP_4 risarcimento del danno subito da in orario scolastico, invocando la responsabilità Persona_1 contrattuale del convenuto per omessa vigilanza sull'incolumità di CP_4 Persona_1
La domanda è fondata nei seguenti termini.
Come affermato da Cass. 3680/2011:
- “è principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che il titolo della responsabilità del
, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui Controparte_8 dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente”;
- “il titolo è contrattuale se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto dall'autore del danno di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla;
extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri”; - “pure pacifico da tempo è che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso)”;
- “nonché, che è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.”;
- “sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante”.
Più precisamente, per come chiarito da Cass. 2114/2024, “il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. … non esclude affatto l'onere del danneggiato di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento della scuola (o dell'insegnante) e il danno denunciato, consentendo solo di ritenere che il fatto (socialmente tipico) di un evento dannoso verificatosi nel corso dello svolgimento del rapporto (e dunque nel corso delle attività scolastiche sottoposte alla sorveglianza e al controllo degli organi scolastici) valga a giustificare l'assunzione in chiave presuntiva di tale nesso, con la conseguenza che grava sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o della relativa impossibilità per causa allo stesso non imputabile), rimanendo in ogni caso fermo il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. che fa gravare sull'attore la prova … del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento”.
Nel caso di specie, anzitutto, è incontroverso che il danno subito da si sia Persona_1 verificato nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, cioè nel corso dello svolgimento delle attività scolastiche.
Ed infatti, gli stessi convenuti hanno depositato la “dichiarazione di infortunio da parte del docente” (all. 1 alla comparsa di risposta), sottoscritta dall'insegnante in data 21/4/2018 Persona_3
(cioè nel medesimo giorno del sinistro per cui è causa), nella quale si legge che:
- l'infortunio è avvenuto “in classe durante la ricreazione”;
- “l'alunno mentre consumava la merenda è stato spinto da un suo compagnetto Per_1 involontariamente, così provocando la caduta e la lesione ai denti”.
Ed ancora, all'udienza del 21/6/2021 la teste ha dichiarato, con riguardo Persona_3 all'articolato 2 della comparsa di risposta della terza chiamata Controparte_3
(“vero è che mentre i bambini consumavano la merenda accadeva che un
[...] compagnetto retrocedendo spingeva involontariamente che rovinava a terra Persona_1 urtando il volto contro il pavimento?”): “vero. Preciso che ero seduta in cattedra, non ho visto esattamente cosa è successo (se qualcuno ha spinto il bambino o se lui ha messo il piede male ed è caduto) è successo tutto in poco tempo. I bambini erano seduti e tranquilli, avevano iniziato da poco la merenda. era in piedi, non ricordo se anche qualche altro bambino era in piedi. Ho visto Per_1 con la faccia per terra e tanto sangue”. Per_1
Orbene, deve anzitutto escludersi che sia incapace a testimoniare o comunque Persona_3 inattendibile perché qualificabile come parte eventuale del presente giudizio (potendo essere chiamata in causa dall'istituto scolastico o dalla compagnia assicurativa per essere dalla medesima manlevati), e ciò in quanto:
- l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 c.p.c., è solo quello - giuridico, personale, concreto - che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell'azione ovvero all'intervento o alla chiamata in causa;
- l'insegnante è privo di legittimazione passiva, non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno, ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a sé stesso, e ciò in quanto l'art. 61, comma 2, l. 312/1980 (nel prevedere la sostituzione dell'amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi) esclude "in radice" la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da "culpa in vigilando", quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione, sicché, nell'ambito di tali azioni, gli insegnanti non sono incapaci a testimoniare;
- né l'interesse di cui all'art. 246 c.p.c. può farsi discendere dalla mera eventualità che, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria verso l'amministrazione, questa possa agire in via di rivalsa nei confronti dell'insegnante per dolo o colpa grave, atteso che le due cause, quand'anche proposte nello stesso giudizio, si fondano su rapporti diversi e l'insegnante potrebbe avere un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non lo legittima a partecipare al giudizio promosso dal terzo danneggiato, in quanto l'esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecargli pregiudizio;
- l'incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 c.p.c. è, infatti, correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (cfr. Cass. 21279/2011 e
3051/2011);
- in altri termini, l'incapacità del teste non può derivare dalla possibilità che sia evocato in un diverso giudizio, a fini di rivalsa o regresso, dalla stessa parte che ne ha richiesto l'escussione (Cass.
8462/2014, 6894/2005 e 5232/2004);
- del pari, deve escludersi che l'insegnante, per il sol fatto di poter essere chiamato a rispondere per dolo o colpa grave nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, possa essere ritenuto scarsamente attendibile (Cass. 2075/2013 e 15197/2004);
- infatti, la valutazione dell'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della sua dichiarazione, e non aprioristicamente per categorie, giacché, in quest'ultima ipotesi, il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza (Cass. 16529/2004).
Ciò chiarito, tanto con le dichiarazioni del 21/4/2018, quanto in sede di prova testimoniale, Per_3 ha riferito che l'incidente si era verificato in classe, mentre gli alunni consumavano la
[...] merenda (cioè durante la c.d. “ricreazione”).
È vero che, secondo le dichiarazioni del 21/4/2018, l'incidente si era verificato a causa dello spintone di un compagno di classe, mentre all'udienza del 21/6/2021 la teste non ha Persona_3 saputo precisare “se qualcuno ha spinto il bambino o se lui ha messo il piede male ed è caduto”.
Ad ogni modo, la successiva incertezza nella ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro può ritenersi giustificata alla luce del tempo decorso (oltre tre anni).
In virtù di quanto sopra, le dichiarazioni del 21/4/2018 risultano maggiormente attendibili, proprio perché rese nell'immediatezza dei fatti contestati, per cui, nella formazione del libero convincimento di questo giudice, ben possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Può perciò ritenersi, sulla base delle dichiarazioni del 21/4/2018, che l'infortunio subito da
[...]
sia stato determinato dalla spinta di un compagno di classe. Per_1
Resta comunque fermo che, in virtù tanto delle dichiarazioni del 21/4/2018 quanto della prova testimoniale, l'incidente si è verificato nel corso delle attività scolastiche, cioè in un momento in cui era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico e, in particolare, Persona_1 dell'insegnante che era presente al momento dell'incidente. Persona_3
Conseguentemente, vi era (in base alla giurisprudenza citata sopra) l'obbligo (contrattuale) dell'istituzione scolastica di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità di il quale Persona_1 in quel momento fruiva della prestazione scolastica.
Del resto, secondo quanto affermato da Cass. 14910/2018 (che richiama Cass. 3081/2015), “il presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori”.
A fronte di quanto sopra, il convenuto (che ne aveva l'onere) non ha adempiuto l'onere CP_4 probatorio gravante sullo stesso e, in particolare, non ha fornito la prova né dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di vigilanza e sorveglianza, né della sua impossibilità per causa allo stesso non imputabile.
Ed invero, da un lato, non vi è prova dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza e sorveglianza in quanto:
- per come riferito dalla teste all'udienza del 21/6/2021, a Persona_3 Persona_1 differenza di altri bambini che erano “seduti e tranquilli”, era “in piedi” (possibilmente insieme ad altri bambini);
- il convenuto non ha dimostrato che nel caso di specie siano state adottate idonee misure CP_4 disciplinari e organizzative volte a garantire l'incolumità degli alunni e consistenti, ad esempio, nel richiamare e gli altri bambini in piedi e nell'invitarli a sedersi al loro posto, in Persona_1 modo da prevenire eventuali situazioni di pericolo.
Dall'altro lato, non vi è prova dell'impossibilità dell'adempimento dell'obbligo di sorveglianza per causa non imputabile, considerato che poteva prevedersi, alla luce dell'età degli alunni (i quali, all'epoca dei fatti, erano iscritti al secondo anno della scuola primaria o elementare), che essi, nel corso della ricreazione e di eventuali momenti di gioco, trovandosi in piedi, potessero (anche fortuitamente) spintonarsi, con conseguente rischio di danni alla loro persona.
Ciò chiarito, occorre a questo punto verificare quali fra i danni lamentati dagli attori debbano essere risarciti e in quale misura.
Sul punto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico- fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. 12408/2011; nello stesso senso, fra tante, Cass. 15737/2018,
27562/2017, 17678/2016 e 6816/2015).
Nel caso di specie, viene in rilievo un incidente non conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, né ad attività sanitaria.
Pertanto, non si applica l'art. 139 del codice delle assicurazioni private (applicabile solo a lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché in tema di
“danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria” ex art. 7, comma 4, legge 24/2017).
Piuttosto, in base alla giurisprudenza citata, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata secondo le tabelle del Tribunale di Milano.
Ciò chiarito, nel caso di specie è stato accertato mediante consulenza tecnica d'ufficio che “il grado di inabilità permanente è nullo poiché gli interventi di ricostruzione delle parti coronali traumatizzate comportano un ripristino totale sia dell'estetica che delle funzioni masticatoria e fonetica” (cfr. relazione del 22/12/2021, p. 2).
È vero che con la comparsa conclusionale (cfr. p. 5) gli attori hanno evidenziato che:
- alla perdita di ciascun dente incisivo centrale superiore corrisponde un danno permanente;
- viene considerato “perso” anche l'elemento dentario protesicamente riabilitato.
Ad ogni modo, va considerato che:
- nel caso di specie non vi è stata la perdita degli elementi dentari, ma una frattura di IS di classe
II (cfr. certificato medico del 7/5/2018 del dott. e relazione del 24/9/2018 del Persona_2 dott. all.
7-8 all'atto di citazione); CP_5
- il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che “entrambi gli elementi dentari rispondono positivamente alle prove di vitalità pulpare” (cfr. relazione del 22/12/2021, p. 1).
Pertanto, considerato anche il già evidenziato “ripristino totale sia dell'estetica che delle funzioni masticatoria e fonetica” (cfr. relazione del consulente tecnico d'ufficio del 22/12/2021, p. 2), risulta corretta l'esclusione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di un'inabilità permanente.
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato (cfr. relazione del 22/12/2021, p. 2):
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari a 3 giorni;
- spese future riguardanti i rifacimenti delle ricostruzioni (n. 11 rifacimenti) per euro 2.200,00. Le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio risultano condivisibili, in quanto fondate su esatti rilievi tecnici ed espresse con motivazione esaustiva e priva di vizi logico- formali.
Dunque, dall'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano nella loro ultima versione, pubblicata nel 2024, tenuto conto dell'età di (7 anni) alla data dei fatti di causa, Persona_1 consegue che il danno biologico temporaneo relativo (3 giorni al 50%) ammonta a euro 172,50.
Occorre inoltre addebitare al convenuto le spese mediche richieste e documentate dagli CP_4 attori (cfr. all.
9-10 all'atto di citazione), pari a euro 252,00 per prestazioni sanitarie, importo ritenuto “congruo” dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. relazione del 22/12/2021, p. 2), oltre euro
2.200,00 a titolo di spese future riguardanti i rifacimenti delle ricostruzioni.
Conseguentemente, i danni risarcibili ammontano a complessivi euro 2.624,50 (euro 172,50 per danno biologico temporaneo relativo + euro 252,00 per rimborso delle spese mediche + euro
2.200,00 per spese future).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico convenuto;
inoltre, il convenuto deve essere condannato al CP_4 pagamento in favore degli attori della somma di euro 2.624,50 a titolo di risarcimento del danno, con la precisazione che su tale somma spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario, gli interessi legali a decorrere dalla data del fatto (21/4/2018) e fino alla data di deposito della presente sentenza, da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), considerato il difetto di legittimazione passiva dell' convenuto, le spese processuali di quest'ultimo (liquidate nella Controparte_10 misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del fatto che l'Avvocatura dello Stato ha difeso contemporaneamente il convenuto e l' convenuto, senza peraltro CP_4 Controparte_10 depositare la comparsa conclusionale e la memoria di replica) devono essere poste a carico degli attori.
Sempre in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), considerato l'accoglimento (seppure in misura ridotta) delle domande formulate, le spese processuali degli attori (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono invece essere poste a carico del convenuto. CP_4
Dato l'esito del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico del convenuto. CP_4
Infine, in accoglimento della domanda di manleva proposta dal convenuto, la terza CP_4 chiamata (che non ha formulato eccezioni in merito al rapporto di assicurazione) CP_3 deve essere condannata a tenere indenne il convenuto per quanto lo stesso viene CP_4 condannato a pagare in favore degli attori (anche a titolo di spese processuali) con la presente sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1265/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
2) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_4
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2 [...]
, della somma di euro 2.624,50 a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione Per_1 monetaria e agli interessi legali con le modalità e con le decorrenze indicate in motivazione;
3) condanna e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore al pagamento, in favore in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Persona_1
Stato di Catania, distrattaria ex lege, delle spese processuali dell' Controparte_2
, che liquida in euro 1.300,00 per compensi, oltre accessori se dovuti, come
[...] per legge;
4) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_4
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2 [...]
, delle spese processuali, che liquida in euro 264,00 per spese vive e in euro 2.200,00 per Per_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
5) pone definitivamente a carico del le Controparte_4 spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti;
6) condanna la a tenere indenne il Controparte_3
delle somme dallo stesso dovute e pagate Controparte_4 in favore di e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore anche a titolo di spese processuali, in conseguenza della presente Persona_1 sentenza.
Così deciso in Ragusa, 3 giugno 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1265/2019 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Per_1 C.F._3
DISTEFANO GUELI, elettivamente domiciliati nel suo studio in Comiso, via Forlanini n. 39;
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, e P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del Dirigente scolastico pro
[...] P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
CATANIA, elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura in Catania, via Vecchia
Ognina n. 149;
CONVENUTI
e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIULIO
SIGNORELLO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Marsala, piazza Borsellino n. 8;
TERZA CHIAMATA
Oggetto
Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 25/2/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14/3/2019 e , quali Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore convenivano in giudizio il Persona_1
e l' Controparte_4 Controparte_2
, esponendo:
[...]
- che in data 21/4/2018, alle ore 11.00 circa, all'interno dell' Controparte_2 di , era rovinato a terra e aveva riportato lesioni al volto;
CP_2 Persona_1
- che era stato condotto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di , ove gli era Persona_1 CP_2 stata diagnosticata una “lieve escoriazione del vestibolo orale;
rottura del I incisivo sup. dx e sx”, con prognosi di guarigione di tre giorni;
- che in data 7/5/2018 EN si era sottoposto a visita specialistica presso lo studio Per_1 dentistico del dott. , il quale aveva eseguito due ricostruzioni al fine di ripristinare Persona_2 la funzione masticatoria;
- che in data 24/9/2018 EN AT si era sottoposto ad ulteriore visita presso lo studio dentistico del dott. il quale aveva stilato un preventivo del piano di cura al quale il CP_5 minore doveva sottoporsi, per complessivi euro 7.730,00, oltre IVA;
- che il grado di invalidità permanente riportato da era pari al 2,5%, quantificabile Persona_1 in un danno biologico di euro 2.340,21;
- che il grado di invalidità temporanea poteva essere quantificato in 16 giorni al 100%, per euro
753,12;
- che erano state sostenute spese mediche per euro 252,00;
- che la responsabilità nella causazione del sinistro era addebitabile all'istituto scolastico, che non aveva vigilato sull'incolumità dell'alunno e ne rispondeva ex art. 1218 c.c.
Pertanto, e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore chiedevano di condannare il Persona_1 Controparte_4
e l' al pagamento della somma di
[...] Controparte_2 euro 3.345,33 a titolo di danno biologico e di euro 7.730,00 a titolo di spese e costi futuri, per complessivi euro 11.075,33.
Con comparsa di risposta depositata in data 27/5/2019 si costituivano in giudizio il
[...]
, Controparte_6 Controparte_2
i quali chiedevano:
- in via preliminare, di disporre lo spostamento dell'udienza di prima comparizione per consentire la chiamata in causa della;
Controparte_7
- sempre in via preliminare, di dichiarare l'estraneità al giudizio dell' Controparte_2
;
[...]
- in via principale, di rigettare la domanda;
- in subordine, di limitare il risarcimento del danno alle conseguenze effettivamente subite;
- in subordine, in caso di condanna, di condannare la a tenere indenne e Controparte_7 manlevare l'Amministrazione, nei limiti dei massimali contrattuali, da qualunque somma questa fosse condannata a pagare.
Con decreto del 30/5/2019 veniva disposto il differimento della prima udienza.
Con comparsa di risposta depositata in data 3/10/2019 si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale chiedeva: Controparte_3
- di rigettare le domande spiegate da e , quali esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
- in subordine, di diminuire il quantum della richiesta risarcitoria.
Con ordinanza del 14/12/2020 venivano disposte prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 21/3/2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
Con ordinanza del 25/2/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, l' (convenuto) ha eccepito la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio era il (pure convenuto). Controparte_4
L'eccezione è fondata, per le seguenti ragioni.
Per come evidenziato da Cass. 19158/2012:
- qualora si tratti di scuola pubblica, riscontrata la responsabilità dell'insegnante, la richiesta di risarcimento del danno deve essere proposta non direttamente nei confronti del docente, ma verso il
; Controparte_8
- invero, l'art. 61, comma 2, l. 312/1980, nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, dell'azione (cfr. altresì Cass. 9906/2010, 5607/2010 e Cass. Sez.
Un. 9346/2002);
- anche dopo l'estensione della personalità giuridica (per effetto della legge delega 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione) ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa;
- il disegno organizzativo avuto in mente dal delegante (attuato e specificato dal D.P.R. 275/1999) ha sì previsto la soggettività giuridica degli istituti, ma come strumento di realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo e, in definitiva, come garanzia di libertà di insegnamento, di pluralismo culturale e di duttilità dell'offerta formativa;
- ciò non toglie che le funzioni amministrative, al pari della gestione del servizio istruzione, siano rimaste funzioni statali, di talché soltanto la competenza per il loro esercizio è stata sottratta (non allo Stato ma) all'amministrazione centrale e periferica e attribuita, di regola, alle istituzioni scolastiche (art. 14 D.P.R. 275/1999), le quali agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato;
- in tale stringente e consequenziale prospettiva l'affermazione che il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione, e non con i singoli istituti, è del tutto coerente alle premesse, come lo è l'ulteriore corollario che, essendo riferibili direttamente al gli atti posti in essere dal menzionato personale, nelle CP_4 controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso, legittimato passivo è il e non l' . CP_4 CP_2
In sintesi, “nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico
è unicamente il , e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur CP_4 avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di CP_9 servizio del personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso” (cfr. Cass. 3275/2016).
Nel caso di specie, e (attori), quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minore hanno ascritto la responsabilità dei fatti per cui è causa, Persona_1 verificatisi durante l'orario scolastico, alla culpa in vigilando del personale scolastico (che, secondo gli attori, non avrebbe vigilato sull'incolumità di . Persona_1
Pertanto, in base alla giurisprudenza citata, legittimato passivo è il
[...]
(ritualmente convenuto), e non l' Controparte_4 Controparte_2
(erroneamente convenuto), con conseguente difetto di legittimazione
[...] passiva di quest'ultimo.
Ciò premesso, nel merito, gli attori hanno chiesto di condannare il convenuto al CP_4 risarcimento del danno subito da in orario scolastico, invocando la responsabilità Persona_1 contrattuale del convenuto per omessa vigilanza sull'incolumità di CP_4 Persona_1
La domanda è fondata nei seguenti termini.
Come affermato da Cass. 3680/2011:
- “è principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che il titolo della responsabilità del
, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui Controparte_8 dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente”;
- “il titolo è contrattuale se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto dall'autore del danno di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla;
extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri”; - “pure pacifico da tempo è che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso)”;
- “nonché, che è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.”;
- “sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante”.
Più precisamente, per come chiarito da Cass. 2114/2024, “il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. … non esclude affatto l'onere del danneggiato di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento della scuola (o dell'insegnante) e il danno denunciato, consentendo solo di ritenere che il fatto (socialmente tipico) di un evento dannoso verificatosi nel corso dello svolgimento del rapporto (e dunque nel corso delle attività scolastiche sottoposte alla sorveglianza e al controllo degli organi scolastici) valga a giustificare l'assunzione in chiave presuntiva di tale nesso, con la conseguenza che grava sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o della relativa impossibilità per causa allo stesso non imputabile), rimanendo in ogni caso fermo il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. che fa gravare sull'attore la prova … del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento”.
Nel caso di specie, anzitutto, è incontroverso che il danno subito da si sia Persona_1 verificato nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, cioè nel corso dello svolgimento delle attività scolastiche.
Ed infatti, gli stessi convenuti hanno depositato la “dichiarazione di infortunio da parte del docente” (all. 1 alla comparsa di risposta), sottoscritta dall'insegnante in data 21/4/2018 Persona_3
(cioè nel medesimo giorno del sinistro per cui è causa), nella quale si legge che:
- l'infortunio è avvenuto “in classe durante la ricreazione”;
- “l'alunno mentre consumava la merenda è stato spinto da un suo compagnetto Per_1 involontariamente, così provocando la caduta e la lesione ai denti”.
Ed ancora, all'udienza del 21/6/2021 la teste ha dichiarato, con riguardo Persona_3 all'articolato 2 della comparsa di risposta della terza chiamata Controparte_3
(“vero è che mentre i bambini consumavano la merenda accadeva che un
[...] compagnetto retrocedendo spingeva involontariamente che rovinava a terra Persona_1 urtando il volto contro il pavimento?”): “vero. Preciso che ero seduta in cattedra, non ho visto esattamente cosa è successo (se qualcuno ha spinto il bambino o se lui ha messo il piede male ed è caduto) è successo tutto in poco tempo. I bambini erano seduti e tranquilli, avevano iniziato da poco la merenda. era in piedi, non ricordo se anche qualche altro bambino era in piedi. Ho visto Per_1 con la faccia per terra e tanto sangue”. Per_1
Orbene, deve anzitutto escludersi che sia incapace a testimoniare o comunque Persona_3 inattendibile perché qualificabile come parte eventuale del presente giudizio (potendo essere chiamata in causa dall'istituto scolastico o dalla compagnia assicurativa per essere dalla medesima manlevati), e ciò in quanto:
- l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 c.p.c., è solo quello - giuridico, personale, concreto - che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell'azione ovvero all'intervento o alla chiamata in causa;
- l'insegnante è privo di legittimazione passiva, non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno, ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a sé stesso, e ciò in quanto l'art. 61, comma 2, l. 312/1980 (nel prevedere la sostituzione dell'amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi) esclude "in radice" la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da "culpa in vigilando", quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione, sicché, nell'ambito di tali azioni, gli insegnanti non sono incapaci a testimoniare;
- né l'interesse di cui all'art. 246 c.p.c. può farsi discendere dalla mera eventualità che, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria verso l'amministrazione, questa possa agire in via di rivalsa nei confronti dell'insegnante per dolo o colpa grave, atteso che le due cause, quand'anche proposte nello stesso giudizio, si fondano su rapporti diversi e l'insegnante potrebbe avere un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non lo legittima a partecipare al giudizio promosso dal terzo danneggiato, in quanto l'esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecargli pregiudizio;
- l'incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 c.p.c. è, infatti, correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (cfr. Cass. 21279/2011 e
3051/2011);
- in altri termini, l'incapacità del teste non può derivare dalla possibilità che sia evocato in un diverso giudizio, a fini di rivalsa o regresso, dalla stessa parte che ne ha richiesto l'escussione (Cass.
8462/2014, 6894/2005 e 5232/2004);
- del pari, deve escludersi che l'insegnante, per il sol fatto di poter essere chiamato a rispondere per dolo o colpa grave nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, possa essere ritenuto scarsamente attendibile (Cass. 2075/2013 e 15197/2004);
- infatti, la valutazione dell'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della sua dichiarazione, e non aprioristicamente per categorie, giacché, in quest'ultima ipotesi, il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza (Cass. 16529/2004).
Ciò chiarito, tanto con le dichiarazioni del 21/4/2018, quanto in sede di prova testimoniale, Per_3 ha riferito che l'incidente si era verificato in classe, mentre gli alunni consumavano la
[...] merenda (cioè durante la c.d. “ricreazione”).
È vero che, secondo le dichiarazioni del 21/4/2018, l'incidente si era verificato a causa dello spintone di un compagno di classe, mentre all'udienza del 21/6/2021 la teste non ha Persona_3 saputo precisare “se qualcuno ha spinto il bambino o se lui ha messo il piede male ed è caduto”.
Ad ogni modo, la successiva incertezza nella ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro può ritenersi giustificata alla luce del tempo decorso (oltre tre anni).
In virtù di quanto sopra, le dichiarazioni del 21/4/2018 risultano maggiormente attendibili, proprio perché rese nell'immediatezza dei fatti contestati, per cui, nella formazione del libero convincimento di questo giudice, ben possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Può perciò ritenersi, sulla base delle dichiarazioni del 21/4/2018, che l'infortunio subito da
[...]
sia stato determinato dalla spinta di un compagno di classe. Per_1
Resta comunque fermo che, in virtù tanto delle dichiarazioni del 21/4/2018 quanto della prova testimoniale, l'incidente si è verificato nel corso delle attività scolastiche, cioè in un momento in cui era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico e, in particolare, Persona_1 dell'insegnante che era presente al momento dell'incidente. Persona_3
Conseguentemente, vi era (in base alla giurisprudenza citata sopra) l'obbligo (contrattuale) dell'istituzione scolastica di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità di il quale Persona_1 in quel momento fruiva della prestazione scolastica.
Del resto, secondo quanto affermato da Cass. 14910/2018 (che richiama Cass. 3081/2015), “il presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori”.
A fronte di quanto sopra, il convenuto (che ne aveva l'onere) non ha adempiuto l'onere CP_4 probatorio gravante sullo stesso e, in particolare, non ha fornito la prova né dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di vigilanza e sorveglianza, né della sua impossibilità per causa allo stesso non imputabile.
Ed invero, da un lato, non vi è prova dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza e sorveglianza in quanto:
- per come riferito dalla teste all'udienza del 21/6/2021, a Persona_3 Persona_1 differenza di altri bambini che erano “seduti e tranquilli”, era “in piedi” (possibilmente insieme ad altri bambini);
- il convenuto non ha dimostrato che nel caso di specie siano state adottate idonee misure CP_4 disciplinari e organizzative volte a garantire l'incolumità degli alunni e consistenti, ad esempio, nel richiamare e gli altri bambini in piedi e nell'invitarli a sedersi al loro posto, in Persona_1 modo da prevenire eventuali situazioni di pericolo.
Dall'altro lato, non vi è prova dell'impossibilità dell'adempimento dell'obbligo di sorveglianza per causa non imputabile, considerato che poteva prevedersi, alla luce dell'età degli alunni (i quali, all'epoca dei fatti, erano iscritti al secondo anno della scuola primaria o elementare), che essi, nel corso della ricreazione e di eventuali momenti di gioco, trovandosi in piedi, potessero (anche fortuitamente) spintonarsi, con conseguente rischio di danni alla loro persona.
Ciò chiarito, occorre a questo punto verificare quali fra i danni lamentati dagli attori debbano essere risarciti e in quale misura.
Sul punto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico- fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. 12408/2011; nello stesso senso, fra tante, Cass. 15737/2018,
27562/2017, 17678/2016 e 6816/2015).
Nel caso di specie, viene in rilievo un incidente non conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, né ad attività sanitaria.
Pertanto, non si applica l'art. 139 del codice delle assicurazioni private (applicabile solo a lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché in tema di
“danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria” ex art. 7, comma 4, legge 24/2017).
Piuttosto, in base alla giurisprudenza citata, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata secondo le tabelle del Tribunale di Milano.
Ciò chiarito, nel caso di specie è stato accertato mediante consulenza tecnica d'ufficio che “il grado di inabilità permanente è nullo poiché gli interventi di ricostruzione delle parti coronali traumatizzate comportano un ripristino totale sia dell'estetica che delle funzioni masticatoria e fonetica” (cfr. relazione del 22/12/2021, p. 2).
È vero che con la comparsa conclusionale (cfr. p. 5) gli attori hanno evidenziato che:
- alla perdita di ciascun dente incisivo centrale superiore corrisponde un danno permanente;
- viene considerato “perso” anche l'elemento dentario protesicamente riabilitato.
Ad ogni modo, va considerato che:
- nel caso di specie non vi è stata la perdita degli elementi dentari, ma una frattura di IS di classe
II (cfr. certificato medico del 7/5/2018 del dott. e relazione del 24/9/2018 del Persona_2 dott. all.
7-8 all'atto di citazione); CP_5
- il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che “entrambi gli elementi dentari rispondono positivamente alle prove di vitalità pulpare” (cfr. relazione del 22/12/2021, p. 1).
Pertanto, considerato anche il già evidenziato “ripristino totale sia dell'estetica che delle funzioni masticatoria e fonetica” (cfr. relazione del consulente tecnico d'ufficio del 22/12/2021, p. 2), risulta corretta l'esclusione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di un'inabilità permanente.
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato (cfr. relazione del 22/12/2021, p. 2):
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari a 3 giorni;
- spese future riguardanti i rifacimenti delle ricostruzioni (n. 11 rifacimenti) per euro 2.200,00. Le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio risultano condivisibili, in quanto fondate su esatti rilievi tecnici ed espresse con motivazione esaustiva e priva di vizi logico- formali.
Dunque, dall'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano nella loro ultima versione, pubblicata nel 2024, tenuto conto dell'età di (7 anni) alla data dei fatti di causa, Persona_1 consegue che il danno biologico temporaneo relativo (3 giorni al 50%) ammonta a euro 172,50.
Occorre inoltre addebitare al convenuto le spese mediche richieste e documentate dagli CP_4 attori (cfr. all.
9-10 all'atto di citazione), pari a euro 252,00 per prestazioni sanitarie, importo ritenuto “congruo” dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. relazione del 22/12/2021, p. 2), oltre euro
2.200,00 a titolo di spese future riguardanti i rifacimenti delle ricostruzioni.
Conseguentemente, i danni risarcibili ammontano a complessivi euro 2.624,50 (euro 172,50 per danno biologico temporaneo relativo + euro 252,00 per rimborso delle spese mediche + euro
2.200,00 per spese future).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico convenuto;
inoltre, il convenuto deve essere condannato al CP_4 pagamento in favore degli attori della somma di euro 2.624,50 a titolo di risarcimento del danno, con la precisazione che su tale somma spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario, gli interessi legali a decorrere dalla data del fatto (21/4/2018) e fino alla data di deposito della presente sentenza, da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), considerato il difetto di legittimazione passiva dell' convenuto, le spese processuali di quest'ultimo (liquidate nella Controparte_10 misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del fatto che l'Avvocatura dello Stato ha difeso contemporaneamente il convenuto e l' convenuto, senza peraltro CP_4 Controparte_10 depositare la comparsa conclusionale e la memoria di replica) devono essere poste a carico degli attori.
Sempre in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), considerato l'accoglimento (seppure in misura ridotta) delle domande formulate, le spese processuali degli attori (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono invece essere poste a carico del convenuto. CP_4
Dato l'esito del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico del convenuto. CP_4
Infine, in accoglimento della domanda di manleva proposta dal convenuto, la terza CP_4 chiamata (che non ha formulato eccezioni in merito al rapporto di assicurazione) CP_3 deve essere condannata a tenere indenne il convenuto per quanto lo stesso viene CP_4 condannato a pagare in favore degli attori (anche a titolo di spese processuali) con la presente sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1265/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
2) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_4
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2 [...]
, della somma di euro 2.624,50 a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione Per_1 monetaria e agli interessi legali con le modalità e con le decorrenze indicate in motivazione;
3) condanna e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore al pagamento, in favore in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Persona_1
Stato di Catania, distrattaria ex lege, delle spese processuali dell' Controparte_2
, che liquida in euro 1.300,00 per compensi, oltre accessori se dovuti, come
[...] per legge;
4) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_4
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2 [...]
, delle spese processuali, che liquida in euro 264,00 per spese vive e in euro 2.200,00 per Per_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
5) pone definitivamente a carico del le Controparte_4 spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti;
6) condanna la a tenere indenne il Controparte_3
delle somme dallo stesso dovute e pagate Controparte_4 in favore di e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore anche a titolo di spese processuali, in conseguenza della presente Persona_1 sentenza.
Così deciso in Ragusa, 3 giugno 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo