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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33875.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F. ) nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...], Portoferraio (LI) ed elettivamente domiciliato in via Leone Damiani n. 12, Portoferraio (LI ) , presso il proprio difensore Avv. Moni c a Lo t t ini (C. F. ), del foro di C.F._2
Livorno Email_1
attore querelante
CONTRO
, con sede in Roma alla via Grezar n. 14 (c.f. Controparte_1
e p. iva: ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Pasqualina Forsellino P.IVA_1
(cod. fisc. ) del Foro di Nocera Inferiore, presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in San Marzano sul Sarno alla Via A. Gramsci, 157
Email_2
Convenuta
Oggetto: querela di falso avverso la firma relativa alla ricezione di una raccomandata postale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 2
Parte querelante premetteva che in data 26 gennaio 2023 il signor Pt_1
veniva raggiunto da una raccomandata A/R con la quale l
[...] [...]
di Caserta gli notificava 4 cartelle e 1 avviso di addebito. Controparte_1
Per il tramite del proprio difensore, il signor proponeva formale Parte_1
istanza di accesso agli atti amministrativi chiedendo copia degli atti interruttivi della prescrizione, ottenendo così la seguente comunicazione e documentazione.
L'odierna parte attrice veniva così a conoscenza di un avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 67229351547-5 spedita il 18 novembre 2016 da
QU Servizi di riscossione Spa (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) ricevuta dal destinatario il 28 novembre 2016.
Era interesse della parte attrice contestare la veridicità di quanto attestato dall'agente postale con detto avviso di ricevimento, ossia che chi aveva ricevuto la raccomandata e sottoscritto l'avviso di ricevimento era il signor Parte_1
il quale, nella maniera più assoluta, dichiarava di non aver firmato detto atto, non ricevendolo mai, nonostante quanto sostenuto dall Controparte_2
.
[...]
Il signor ricorreva avverso l'avviso di intimazione Parte_1
N.02820229006830087000 mediante ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta (R.G.R. n. 1736/2023) chiedendo di accertare, tra gli altri,
l'inesistenza e/o la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l , Controparte_1 CP_3
per la provincia di Caserta allegando, tra l'altro, l'avviso di
[...]
ricevimento relativo alla raccomandata n. 67229351547-5, avvalendosene, dunque, in giudizio.
proponeva querela di falso avverso il documento anzidetto, Parte_1
coperto da pubblica fede.
Secondo parte attrice quando l'agente postale effettua una notifica di atti giudiziari o amministrativi agisce quale pubblico ufficiale (in quanto delegato dall'ufficiale giudiziario) e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione, egli è tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto e l'attestazione di aver consegnato un plico al soggetto che viene ivi indicato fa fede fino a querela di falso.
2 3
Nel caso di specie, la firma parrebbe leggibile ma è di tutta evidenza che non si tratta di quella del signor;
la non riferibilità della sottoscrizione Parte_1
vergata nella ricevuta di ritorno a quella del signor era palese e Parte_1
confortata dalle conclusioni della perizia grafologica.
Quindi al signor non veniva notificato alcunché, giacché gli atti Parte_1
non venivano validamente portati a conoscenza del destinatario non essendo stato lui l'effettivo ricevente della documentazione notificata.
Conclusioni parte querelante: accertare e dichiarare la falsità ideologica della firma che figura apposta nell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n.
67229351547-5, accertando che la sottoscrizione vergata non è autografa in quanto non corrispondente a quella del destinatario. In ogni caso con condanna dell alla rifusione delle spese anche di CTU e Controparte_1
CTP e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori, come per legge.
Si costituiva e replicava affermando che l'atto di Controparte_1
querela era generico, non presentava i requisiti di specificità e circostanzialità, per cui andava rigettato non consentendo alla deducente un compiuto ed organico esercizio del diritto di difesa. Chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle;
nel merito concludeva per il rigetto della Controparte_4
domanda, in quanto inammissibile ed infondata, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
All'udienza del 08/07/2024 il giudice, non integrava il contraddittorio, dava atto della natura documentale della controversia;
rigettava ogni istanza istruttoria;
assegnava alle parti i termini perentori ex art. 189 c.p.c., nella misura massima ivi prevista, per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avvertendo le parti che detti termini decorrono a ritroso rispetto all'udienza di seguito fissata;
rinviava all'udienza del 17.3.20205 in trattazione scritta per le conclusioni sulla scorta delle quali la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso è inammissibile poiché l'eventuale difformità della firma apposta sugli avvisi di ricevimento, rispetto a quelle risultanti dalle scritture
3 4
comparative prodotte dal querelante, non inficia il fatto storico della consegna attestato dall'agente postale e, quindi, la validità della notifica.
Il CTP esordisce il proprio elaborato sostenendo che:
“Forma oggetto del presente accertamento una sottoscrizione a nome “ Pt_1
” su un avviso di ricevimento datato 28.11.2016 di raccomandata
[...]
QU n. 672293515475 spedita il 18.11.2016. Il documento, disponibile in copia, è qui riprodotto in dimensioni leggermente ridotte”:
Al riguardo giova premettere che, per la notifica della cartella esattoriale, l CP_5
può avvalersi dell'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della legge
20.11.1982, n. 890, ovvero può avvalersi direttamente del servizio postale, inviando al contribuente una raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29.09.1973 n. 602. Nel primo caso, l'ufficiale giudiziario può eseguire egli stesso la notifica, oppure può delegare l'attività notificatoria all'agente del servizio postale in forza del disposto dell'art. 1 della citata l. n.
890/1982. In questo secondo caso, le attestazioni rese dall'agente postale in merito all'attività svolta e all'esito del procedimento di notifica godono della stessa fede privilegiata, fino a querela di falso, che la legge attribuisce alle attestazioni dell'ufficiale giudiziario, compresa quella relativa all'identità della persona alla quale è stato consegnato l'atto o ha rifiutato la consegna, trattandosi di circostanze che hanno formato oggetto della percezione diretta del pubblico ufficiale, il quale, prima di consegnare il plico e raccogliere la firma del ricevente, deve procedere
4 5
alla sua identificazione (cfr.: Cass. 23.07.2003, n. 11452; Cass. 4.02.2014, n.
2421; Cass. 28.09.2004, n. 19417; Cass. 4.02.2014, n. 2421).
Invece, nel caso in cui l provveda direttamente alla notifica della cartella CP_5
esattoriale, mediante l'invio di una lettera raccomandata (come nella fattispecie), ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29.09.1973 n. 602, l'attestazione dell'agente postale risultante dall'avviso di ricevimento ha efficacia fidefacente, fino a querela di falso, relativamente al fatto della consegna dell'atto, nel giorno e nel luogo indicati sull'avviso stesso, ma non anche relativamente all'identità della persona che abbia sottoscritto l'avviso per ricezione.
Infatti, secondo il ripetuto insegnamento della Suprema Corte, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, la disciplina applicabile al procedimento di notifica è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. “Ne consegue che, difettando apposite disposizioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (cfr.: Cass. 270/2012; Cass. 4895/2014;
Cass. 14501/2016; Cass. n. 20506/2017).
Al riguardo, giova ricordare che, in base alle disposizioni del D.M. 9.04.2001, che dettano le condizioni generali per l'espletamento dei servizi postali, ai fini del perfezionamento del servizio di recapito della lettera raccomandata è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriori adempimenti ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. In particolare, quanto ai soggetti abilitati al ritiro degli invii, l'art. 32 del citato D.M.
9.04.2001 dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta”.
5 6
Inoltre, il successivo art. 39 precisa che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
In questo senso deve ritenersi che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale non richiesta dall'ufficiale giudiziario, in mancanza di una attestazione dell'ufficiale postale relativa all'identità della persona rinvenuta presso il domicilio del destinatario che sottoscrive la cartolina per ricezione del plico (e - quanto ai legittimati alla ricezione diversi dal destinatario - ai suoi rapporti di collaborazione o parentela con il destinatario), sulla questione relativa alla autenticità della firma del ricevente non può prospettarsi, neppure astrattamente, una questione di falso, con conseguente inammissibilità della querela ex art. 221 ss. c.p.c.
Si tratta, in questo caso, di una procedura che evidentemente garantisce meno il destinatario della notifica rispetto a quella prevista dalla l. 890 del 1982, ma il descritto regime differenziato ha superato il vaglio di legittimità della Corte costituzionale (Corte cost. n. 175/2018).
La Suprema Corte di Cassazione è recentemente intervenuta nuovamente sul tema e, nel dirimere la questione sottoposta al suo vaglio, ha formulato i seguenti principi di diritto: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n.
890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con CP_5
avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.”
“Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 cod. civ. con
6 7
riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego.”
Alla luce dei suddetti principi, già da tempo recepiti e fatti propri da questo
Tribunale, deve ritenersi che, nella fattispecie, poiché il querelante non contesta il fatto della consegna dei plichi nel giorno e nel luogo indicati negli avvisi di ricevimento della notifica - eseguita a mezzo del servizio postale, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario -, ma contesta l'autenticità delle sottoscrizioni apposte su detti avvisi, la querela deve ritenersi inammissibile, poiché investe la verità di un fatto che il pubblico ufficiale (agente postale) non ha potuto verificare e non ha attestato.
Le spese seguono la compensazione in relazione alla recente giurisprudenza citata la quale può aver fatto errare la parte querelante circa la efficacia dell'attestazione resa dall'ufficiale postale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, dichiara:
a) inammissibile la domanda;
b) compensate le spese di lite.
Roma,17.3.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33875.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F. ) nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...], Portoferraio (LI) ed elettivamente domiciliato in via Leone Damiani n. 12, Portoferraio (LI ) , presso il proprio difensore Avv. Moni c a Lo t t ini (C. F. ), del foro di C.F._2
Livorno Email_1
attore querelante
CONTRO
, con sede in Roma alla via Grezar n. 14 (c.f. Controparte_1
e p. iva: ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Pasqualina Forsellino P.IVA_1
(cod. fisc. ) del Foro di Nocera Inferiore, presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in San Marzano sul Sarno alla Via A. Gramsci, 157
Email_2
Convenuta
Oggetto: querela di falso avverso la firma relativa alla ricezione di una raccomandata postale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Parte querelante premetteva che in data 26 gennaio 2023 il signor Pt_1
veniva raggiunto da una raccomandata A/R con la quale l
[...] [...]
di Caserta gli notificava 4 cartelle e 1 avviso di addebito. Controparte_1
Per il tramite del proprio difensore, il signor proponeva formale Parte_1
istanza di accesso agli atti amministrativi chiedendo copia degli atti interruttivi della prescrizione, ottenendo così la seguente comunicazione e documentazione.
L'odierna parte attrice veniva così a conoscenza di un avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 67229351547-5 spedita il 18 novembre 2016 da
QU Servizi di riscossione Spa (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) ricevuta dal destinatario il 28 novembre 2016.
Era interesse della parte attrice contestare la veridicità di quanto attestato dall'agente postale con detto avviso di ricevimento, ossia che chi aveva ricevuto la raccomandata e sottoscritto l'avviso di ricevimento era il signor Parte_1
il quale, nella maniera più assoluta, dichiarava di non aver firmato detto atto, non ricevendolo mai, nonostante quanto sostenuto dall Controparte_2
.
[...]
Il signor ricorreva avverso l'avviso di intimazione Parte_1
N.02820229006830087000 mediante ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta (R.G.R. n. 1736/2023) chiedendo di accertare, tra gli altri,
l'inesistenza e/o la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l , Controparte_1 CP_3
per la provincia di Caserta allegando, tra l'altro, l'avviso di
[...]
ricevimento relativo alla raccomandata n. 67229351547-5, avvalendosene, dunque, in giudizio.
proponeva querela di falso avverso il documento anzidetto, Parte_1
coperto da pubblica fede.
Secondo parte attrice quando l'agente postale effettua una notifica di atti giudiziari o amministrativi agisce quale pubblico ufficiale (in quanto delegato dall'ufficiale giudiziario) e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione, egli è tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto e l'attestazione di aver consegnato un plico al soggetto che viene ivi indicato fa fede fino a querela di falso.
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Nel caso di specie, la firma parrebbe leggibile ma è di tutta evidenza che non si tratta di quella del signor;
la non riferibilità della sottoscrizione Parte_1
vergata nella ricevuta di ritorno a quella del signor era palese e Parte_1
confortata dalle conclusioni della perizia grafologica.
Quindi al signor non veniva notificato alcunché, giacché gli atti Parte_1
non venivano validamente portati a conoscenza del destinatario non essendo stato lui l'effettivo ricevente della documentazione notificata.
Conclusioni parte querelante: accertare e dichiarare la falsità ideologica della firma che figura apposta nell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n.
67229351547-5, accertando che la sottoscrizione vergata non è autografa in quanto non corrispondente a quella del destinatario. In ogni caso con condanna dell alla rifusione delle spese anche di CTU e Controparte_1
CTP e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori, come per legge.
Si costituiva e replicava affermando che l'atto di Controparte_1
querela era generico, non presentava i requisiti di specificità e circostanzialità, per cui andava rigettato non consentendo alla deducente un compiuto ed organico esercizio del diritto di difesa. Chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle;
nel merito concludeva per il rigetto della Controparte_4
domanda, in quanto inammissibile ed infondata, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
All'udienza del 08/07/2024 il giudice, non integrava il contraddittorio, dava atto della natura documentale della controversia;
rigettava ogni istanza istruttoria;
assegnava alle parti i termini perentori ex art. 189 c.p.c., nella misura massima ivi prevista, per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avvertendo le parti che detti termini decorrono a ritroso rispetto all'udienza di seguito fissata;
rinviava all'udienza del 17.3.20205 in trattazione scritta per le conclusioni sulla scorta delle quali la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso è inammissibile poiché l'eventuale difformità della firma apposta sugli avvisi di ricevimento, rispetto a quelle risultanti dalle scritture
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comparative prodotte dal querelante, non inficia il fatto storico della consegna attestato dall'agente postale e, quindi, la validità della notifica.
Il CTP esordisce il proprio elaborato sostenendo che:
“Forma oggetto del presente accertamento una sottoscrizione a nome “ Pt_1
” su un avviso di ricevimento datato 28.11.2016 di raccomandata
[...]
QU n. 672293515475 spedita il 18.11.2016. Il documento, disponibile in copia, è qui riprodotto in dimensioni leggermente ridotte”:
Al riguardo giova premettere che, per la notifica della cartella esattoriale, l CP_5
può avvalersi dell'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della legge
20.11.1982, n. 890, ovvero può avvalersi direttamente del servizio postale, inviando al contribuente una raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29.09.1973 n. 602. Nel primo caso, l'ufficiale giudiziario può eseguire egli stesso la notifica, oppure può delegare l'attività notificatoria all'agente del servizio postale in forza del disposto dell'art. 1 della citata l. n.
890/1982. In questo secondo caso, le attestazioni rese dall'agente postale in merito all'attività svolta e all'esito del procedimento di notifica godono della stessa fede privilegiata, fino a querela di falso, che la legge attribuisce alle attestazioni dell'ufficiale giudiziario, compresa quella relativa all'identità della persona alla quale è stato consegnato l'atto o ha rifiutato la consegna, trattandosi di circostanze che hanno formato oggetto della percezione diretta del pubblico ufficiale, il quale, prima di consegnare il plico e raccogliere la firma del ricevente, deve procedere
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alla sua identificazione (cfr.: Cass. 23.07.2003, n. 11452; Cass. 4.02.2014, n.
2421; Cass. 28.09.2004, n. 19417; Cass. 4.02.2014, n. 2421).
Invece, nel caso in cui l provveda direttamente alla notifica della cartella CP_5
esattoriale, mediante l'invio di una lettera raccomandata (come nella fattispecie), ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29.09.1973 n. 602, l'attestazione dell'agente postale risultante dall'avviso di ricevimento ha efficacia fidefacente, fino a querela di falso, relativamente al fatto della consegna dell'atto, nel giorno e nel luogo indicati sull'avviso stesso, ma non anche relativamente all'identità della persona che abbia sottoscritto l'avviso per ricezione.
Infatti, secondo il ripetuto insegnamento della Suprema Corte, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, la disciplina applicabile al procedimento di notifica è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. “Ne consegue che, difettando apposite disposizioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (cfr.: Cass. 270/2012; Cass. 4895/2014;
Cass. 14501/2016; Cass. n. 20506/2017).
Al riguardo, giova ricordare che, in base alle disposizioni del D.M. 9.04.2001, che dettano le condizioni generali per l'espletamento dei servizi postali, ai fini del perfezionamento del servizio di recapito della lettera raccomandata è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriori adempimenti ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. In particolare, quanto ai soggetti abilitati al ritiro degli invii, l'art. 32 del citato D.M.
9.04.2001 dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta”.
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Inoltre, il successivo art. 39 precisa che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
In questo senso deve ritenersi che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale non richiesta dall'ufficiale giudiziario, in mancanza di una attestazione dell'ufficiale postale relativa all'identità della persona rinvenuta presso il domicilio del destinatario che sottoscrive la cartolina per ricezione del plico (e - quanto ai legittimati alla ricezione diversi dal destinatario - ai suoi rapporti di collaborazione o parentela con il destinatario), sulla questione relativa alla autenticità della firma del ricevente non può prospettarsi, neppure astrattamente, una questione di falso, con conseguente inammissibilità della querela ex art. 221 ss. c.p.c.
Si tratta, in questo caso, di una procedura che evidentemente garantisce meno il destinatario della notifica rispetto a quella prevista dalla l. 890 del 1982, ma il descritto regime differenziato ha superato il vaglio di legittimità della Corte costituzionale (Corte cost. n. 175/2018).
La Suprema Corte di Cassazione è recentemente intervenuta nuovamente sul tema e, nel dirimere la questione sottoposta al suo vaglio, ha formulato i seguenti principi di diritto: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n.
890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con CP_5
avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.”
“Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 cod. civ. con
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riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego.”
Alla luce dei suddetti principi, già da tempo recepiti e fatti propri da questo
Tribunale, deve ritenersi che, nella fattispecie, poiché il querelante non contesta il fatto della consegna dei plichi nel giorno e nel luogo indicati negli avvisi di ricevimento della notifica - eseguita a mezzo del servizio postale, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario -, ma contesta l'autenticità delle sottoscrizioni apposte su detti avvisi, la querela deve ritenersi inammissibile, poiché investe la verità di un fatto che il pubblico ufficiale (agente postale) non ha potuto verificare e non ha attestato.
Le spese seguono la compensazione in relazione alla recente giurisprudenza citata la quale può aver fatto errare la parte querelante circa la efficacia dell'attestazione resa dall'ufficiale postale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, dichiara:
a) inammissibile la domanda;
b) compensate le spese di lite.
Roma,17.3.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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