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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 maggio
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 411/2023 promossa da:
(C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Roberto Valettini (C.F. ), e disgiuntamente anche C.F._3
dall'Avv. Emanuele Buttini (C.F. ) C.F._4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola CP_1 P.IVA_1
Brugnoli (C.F. ) e Claudia Consorte (C.F. C.F._5
) C.F._6
APPELLATO
OGGETTO: Prestazione: indennità – rendita vitalizia o CP_1
equivalente – altre ipotesi
CONCLUSIONI: Per l'appellante: come da nota per trattazione scritta
Per l'appellato: come da nota per trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e rispettivamente vedova e figlio di Parte_3 Parte_2
hanno proposto ricorso al Tribunale della Spezia Parte_4
avverso l' , affinché venisse accertato l'aggravamento della malattia CP_1
professionale, già riconosciuta in vita al de cuius, con conseguente corresponsione agli eredi dei ratei maturati e non corrisposti della relativa rendita spettante in vita dal proprio congiunto dalla data della domanda amministrativa di aggravamento sino alla data del decesso, nonché per il riconoscimento della rendita ai superstiti ex art. 85 d.lgs. m. 1124/1965 e assegno funerario ex art. 85, comma 3, d.lgs. 1124/1965, in favore della sola quale coniuge superstite. Pt_1
I ricorrenti hanno riferito che , destinatario in vita di Parte_4
indennizzo per danno biologico nella misura del 6% in quanto affetto da
“placche pleuriche da pregressa inalazione di fibre di amianto. Sfumato deficit funzionale in presenza di sopravvenuto quadro di versamento pleurico cronico saccato a sinistra con es.istologico su biopsia pleurica positivo per tessuto fibroadiposo in flogosi cronica aspecifica con macrofagi con pigm,emosiderinico”, era deceduto in data 31.12.2020 a motivo della sofferta tecnopatia;
che nell'ottobre 2020, quali eredi del suddetto avevano presentato domanda amministrativa di revisione passiva per l'aggravamento della patologia e per il riconoscimento di rendita ai superstiti e assegno funerario, anch'essa rigettata dall'Istituto a seguito di esito discorde della Collegiale medica.
L' ha contestato le pretese dei ricorrenti chiedendone il rigetto. CP_1
pag. 2/11 Il Tribunale di Genova, istruita la lite mediante CTU medico legale, con sentenza n. 214/2023, pubblicata il 26.6.2023, ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo l'aggravamento della malattia professionale indennizzata in vita all' nella misura del 10%, condannando Parte_2
l' al pagamento in favore dei ricorrenti, per le rispettive quote CP_1
ereditarie, delle differenze sui ratei maturati con decorrenza ed accessori di legge. Ritenendo non integrati i criteri per poter ascrivere il decesso del de cujus alla tecnopatia sofferta in vita, ha per contro respinto le ulteriori domande. Le spese sono state compensate per metà e per il resto poste a carico dell' , onerato altresì delle spese di CTU. CP_1
Ω Ω Ω
Con ricorso depositato in data 13.12.23 e Parte_1 [...]
ropongono appello lamentando: Parte_2
1) l'erroneità della sentenza laddove ha recepito acriticamente le conclusioni del CTU senza dar corso alle ulteriori indagini auspicate dai ricorrenti, che già nel precedente grado di giudizio evidenziavano la carenza nelle conclusioni del consulente, chiedendo che quest'ultimo venisse quanto meno sentito a chiarimenti. In particolare, nell'appello si contesta la valutazione effettuata dal CTU di primo grado in merito alla percentuale di invalidità derivante dall'asbestosi, indicata nel 10% da quantificare, invece, almeno nella misura del 70%, considerato che il versamento pleurico era stata la causa della gravissima insufficienza respiratoria lamentata dal de cuius. Sotto il profilo medico – legale, gli appellanti rilevano che il quadro clinico del de cuius “è stato contrassegnato sin dal 2017
(giugno e seguenti) da insufficienza respiratoria ad andamento
pag. 3/11 ingravescente che ha indotto addirittura il sospetto di patologia neoplastica, e la cui responsabilità va ascritta alla patologia pleuro polmonare asbestosica” e che “contrariamente a quanto sostenuto da , non si trattava di semplici placche pleuriche irrilevanti CP_1
ma di un versamento pleurico con ispessimenti pleurici diffusi più evidenti a sinistra, espressione di fibrosi pleurica importante che, unitamente all'interessamento parenchimale” – di cui aveva dato atto anche l'ausiliario specialista radiologo designato dal CTU -
“sono responsabili della insufficienza respiratoria cronica riacutizzata presentata dall Il grado invalidità Parte_2
permanente ad essa conseguente è da ritenere pari al 45% con decorrenza dal giugno 2018 e del 70 % dalla data della domanda di aggravamento sino all'exitus”.
2) L'erroneità della sentenza per aver escluso il riconoscimento della rendita per i superstiti ed assegno funerario ad Il Parte_3
Tribunale ha disatteso la richiesta di chiamata del CTU a chiarimenti, omettendo di indagare in maniera adeguata il tema del versamento pleurico e dell'asbestosi, il loro collegamento e l'incidenza sull'insufficienza respiratoria accertata al momento del ricovero, quindi il ruolo causale o concausale di queste nel decesso del de cujus che era stato attribuito dal CTU, invece, a insufficienza respiratoria causata da infezione al virus Sars-Cov 2. Infatti, sempre secondo consulenza di parte, “va precisato che non vi è alcuna documentazione che consenta di porre diagnosi di polmonite da covid, ma solo il riscontro di una debole positività al tampone orofaringeo. Tra l'altro la CTU di Primo Grado riporta a pagina 19
pag. 4/11 il modulo ISTAT che "indicava la seguente diagnosi di decesso: " insufficienza respiratoria acuta su cronica in versamento pleurico noto in silico - asbestosi, fap tachifrequente in paziente covid 19 positivo", con conferma del ruolo evidente della tecnopatia nel decesso”. Pertanto, nel ricostruire il nesso eziologico tra infortunio o malattia professionale e morte del lavoratore, anche con riferimento al criterio di equivalenza delle concause ex art. 41 c.p., l'appellante richiama il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui le conseguenze morbose di un'infermità di natura professionale assumono il ruolo di causa della morte del lavoratore cagionata da malattia sopravvenuta e indipendente dalla
“tecnopatia” soltanto se, oltre ad aver debilitato l'organismo, abbiano anche inciso sui caratteri della malattia sopravvenuta accelerandone il decorso verso l'esito letale. Nel caso di specie stante una “debole” positività al Sars Cov. 2, la grave insufficienza respiratoria, dovuta ad aggravamento della malattia professionale, ha svolto un ruolo, se non predominante, quantomeno concausale del decesso.
L' resiste. CP_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 maggio 2024 e decisa nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 sulla base dei seguenti motivi.
L'appello è fondato.
Il CTU nominato dal Tribunale, dopo una diffusa illustrazione delle patologie asbesto-correlate e della relativa eziologia, ha affrontato la valutazione del caso di specie nei seguenti, succinti termini:
pag. 5/11 “Dagli accertamenti effettuati è stato possibile riscontrare segni patognomonici per placche pleuriche con ispessimenti pleurici calcifici bilaterali, nonché di asbestosi polmonare, come evidenziato nella revisione effettuata in ambito radiologico;
tuttavia, non è possibile evincere la sussistenza di elementi certamente dirimenti in merito alla diagnosi di mesotelioma pleurico.
La valutazione della entità e rilevanza del danno deve tenere conto di entrambe le componenti accertate, nonché del quadro disfunzionale.
Nella documentazione prodotta non si rilevano esami strumentali atti a valutare la funzionalità respiratoria residuale del paziente;
a fronte di un quadro anatomico quale evidenziato dalle indagini radiografiche, si ritiene però equo innalzare il danno biologico di 4 punti procento giungendo ad una valutazione del 10%”.
Considerato che gli appellanti, avvalendosi anche di perizia medico-legale, hanno evidenziato la sussistenza in atti di documentazione idonea a valutare la funzionalità respiratoria residuale del de cuius, ed in particolare che alle dimissioni da ricovero intervenuto nel 2018 si dava atto della
“presenza di dispnea da sforzo dopo attivazione muscolare, espressione di insufficienza respiratoria, era confermata alla visita fisiatrica del
17/08/20. Le condizioni generali erano segnalate come decadute alla dimissione. Nell'agosto 2020 nuovo ricovero per insufficienza respiratoria acuta su cronica con rilievo di ipossiemia marcata all'EGA (pO2 62) e, dato il peggioramento della dispnea in P. con pleurite cronica aspecifica era eseguita angio TC polmonare che consentiva di escludere embolia”, si
è ritenuto necessario il rinnovamento della CTU.
pag. 6/11 Il CTU nominato dalla Corte, all'esito del nuovo esame del caso nel contraddittorio delle parti, ha evidenziato in primo luogo che “Partendo dall'inquadramento “placche pleuriche” riconosciuto da , si deve CP_1
parlare di asbestosi, come ben risulta dagli elementi clinico strumentali e dalle valutazioni già espresso in precedenza e dal sottoscritto condivise sul piano diagnostico”.
Quanto al lamentato aggravamento, il CTU ha offerto le seguenti valutazioni e conclusioni:
“Come già emerso durante la CTU in I grado, sono assenti prove respiratorie strumentali che possano aiutare a meglio definire il quadro, ma non va dimenticato che risulta in atti che il paziente utilizzasse, al bisogno, ossigenoterapia di supporto, quantomeno nell'ultimo periodo di vita (luglio novembre 2020)
La necessità di utilizzare tale presidio è un elemento piuttosto dirimente per ritenere che vi fosse stato un aggravamento delle condizioni cliniche correlate al quadro tecnopatico (fino a quel momento, non risulta documentata un'altra patologia interessante l'apparato respiratorio).
Il CTU ha pertanto evidenziato un effettivo aggravamento della pneumopatia “ben dimostrato sul piano clinico – che puo' essere quantificato, a far data dall'agosto 2020 e fino al decesso, in una IP del
70%”.
Agli atti di causa risulta che il 20/08/2020 il Sig. Parte_4
venne ricoverato a Sarzana per “…riferita desaturazione da sforzo e in posizione ortostatica…” ed in seguito dimesso con diagnosi di
“…versamento pleurico sn saccato in nota asbestosi pleurica, sindrome depressiva…”; le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in considerazione del pag. 7/11 presidio di cui risulta aver avuto bisogno, risultano pertanto convincenti e condivisibili.
Le osservazioni del CTP dell' si limitano peraltro a puntualizzare la CP_1
decorrenza del riconosciuto aggravamento;
osservazioni che sono state recepite dal CTU.
La domanda di aggravamento è del 21.10.2020 (cfr. doc. 3 fascicolo
), alla quale ha fatto seguito il decesso dell in data CP_1 Parte_2
31.12.2020.
Ne consegue che, in accoglimento del motivo di appello in esame, va dichiarato che il sig. aveva diritto in vita alla costituzione a suo Parte_2
favore della rendita nella misura del 70% di menomazione dell'integrità psicofisica dalla data della domanda di aggravamento;
conseguentemente l' va condannato all'erogazione a favore degli eredi, pro quota, dei CP_1
ratei della stessa rendita dal 1° ottobre 2020 al 31/12/2020, maggiorati degli accessori e detratti gli importi corrisposti a titolo di indennizzo, nei termini di cui al dispositivo.
L'appellante censura ulteriormente la sentenza del Tribunale Parte_1
della Spezia per aver negato che il decesso di sia Parte_4
ascrivibile alla tecnopatia.
In proposito, il CTU nominato ha offerto le seguenti valutazioni e conclusioni:
“Il Sig. accede in P.S il 31/12/2020 per dispnea e riferita Parte_2
diarrea da qualche giorno. Al primo EGA, la saturazione di ossigeno è pari all'80%, il pH pari a 7, PCR 5.41, GB 13500, il TOF COVID-19 debolmente positivo;
l'RX torace non mostra significative variazioni rispetto a quello di agosto 2020, salvo un versamento pleurico basale
pag. 8/11 anche a destra. Il decesso avviene dopo poche ore, in pari data, ed è stato attribuito a “…causa iniziale…polmonite covid…eventuali condizioni che descrivono la sequenza che ha portato a morte…insufficienza respiratoria…altri stati morbosi rilevanti che hanno contribuito al decesso…silico-asbestosi versamento pleurico cronico…” (come da certificato nosologico).
Alla luce dei rilievi ospedalieri sopra evidenziati, il dubbio che nasce, sul piano clinico, è se l'infezione da Sars-CoV-2 interessasse esclusivamente
l'apparato gastrointestinale o anche quello respiratorio. Il paziente entra in ospedale con diarrea e dispnea e questo potrebbe portare a ritenere che fosse in parte coinvolto anche l'apparato respiratorio, ma è anche vero che il quadro radiografico non indica in alcun modo la presenza di una polmonite COVID, cosa che rende improbabile un coinvolgimento polmonare significativo al punto da giustificare in via esclusiva il decesso.
E questo va considerato alla luce del possibile rilievo (questo – invece – assolutamente plausibile da un punto di vista clinico), anche solo in via di concausa, della tecnopatia professionale per la quale anche radiologicamente, emerge un esteso coinvolgimento polmonare.
Ne consegue che il decesso può essere riferito, anche solo in via di concausa, alla patologia respiratoria correlata all'esposizione lavorativa.”
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, congruamente motivate ed esenti da vizi logici, sono condivise dal Collegio, considerato anche che i rilievi dell' muovono da una valutazione assai riduttiva della patologia che CP_1
affliggeva il de cuius.
Come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte “le regole che governano il nesso causale in tema di malattie professionali si trovano
pag. 9/11 negli artt.40 e 41 c.p.c. (Cass.27952/18, Cass.6105/15), norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione dell'art.145 d.P.R. n.1124/65. In base all'art.41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18,
Cass.6105/15). Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (v. ancora Cass.27952/18)”. (cfr. ex multis Cass n. 11488/2023, in tema di rendita ai superstiti).
Anche tale motivo di appello merita conseguentemente accoglimento, nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
Le spese di CTU espletate in entrambi i gradi, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. in accoglimento dell'appello, dichiara che era in vita affetto da tecnopatia Parte_4
comportante una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 70% dalla domanda di aggravamento del 21/10/2020, con conseguente diritto alla relativa rendita dal 1° novembre 2020 al decesso;
condanna conseguentemente l a corrispondere ai ricorrenti, quali eredi di CP_1
e secondo le rispettive quote ereditarie, i ratei di Parte_4
tale rendita maggiorati degli interessi legali dal 121° giorno dalla domanda pag. 10/11 amministrativa fino al saldo, detratto l'importo corrisposto a titolo di indennizzo capitalizzato.
Condanna l a corrispondere ad la rendita ai superstiti CP_1 Parte_1
con decorrenza dal giorno successivo al decesso di , Parte_4
nonché l'assegno funerario nella misura di legge, oltre gli interessi legali dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo.
Condanna la parte appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite del doppio grado che liquida in € 4.800,00 per il primo grado ed in € 5.000,00 per il grado d'appello oltre, per entrambi i gradi di giudizio, il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Pone le spese di CTU di entrambi i gradi, in via definitiva, a carico di
. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 maggio
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 411/2023 promossa da:
(C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Roberto Valettini (C.F. ), e disgiuntamente anche C.F._3
dall'Avv. Emanuele Buttini (C.F. ) C.F._4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola CP_1 P.IVA_1
Brugnoli (C.F. ) e Claudia Consorte (C.F. C.F._5
) C.F._6
APPELLATO
OGGETTO: Prestazione: indennità – rendita vitalizia o CP_1
equivalente – altre ipotesi
CONCLUSIONI: Per l'appellante: come da nota per trattazione scritta
Per l'appellato: come da nota per trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e rispettivamente vedova e figlio di Parte_3 Parte_2
hanno proposto ricorso al Tribunale della Spezia Parte_4
avverso l' , affinché venisse accertato l'aggravamento della malattia CP_1
professionale, già riconosciuta in vita al de cuius, con conseguente corresponsione agli eredi dei ratei maturati e non corrisposti della relativa rendita spettante in vita dal proprio congiunto dalla data della domanda amministrativa di aggravamento sino alla data del decesso, nonché per il riconoscimento della rendita ai superstiti ex art. 85 d.lgs. m. 1124/1965 e assegno funerario ex art. 85, comma 3, d.lgs. 1124/1965, in favore della sola quale coniuge superstite. Pt_1
I ricorrenti hanno riferito che , destinatario in vita di Parte_4
indennizzo per danno biologico nella misura del 6% in quanto affetto da
“placche pleuriche da pregressa inalazione di fibre di amianto. Sfumato deficit funzionale in presenza di sopravvenuto quadro di versamento pleurico cronico saccato a sinistra con es.istologico su biopsia pleurica positivo per tessuto fibroadiposo in flogosi cronica aspecifica con macrofagi con pigm,emosiderinico”, era deceduto in data 31.12.2020 a motivo della sofferta tecnopatia;
che nell'ottobre 2020, quali eredi del suddetto avevano presentato domanda amministrativa di revisione passiva per l'aggravamento della patologia e per il riconoscimento di rendita ai superstiti e assegno funerario, anch'essa rigettata dall'Istituto a seguito di esito discorde della Collegiale medica.
L' ha contestato le pretese dei ricorrenti chiedendone il rigetto. CP_1
pag. 2/11 Il Tribunale di Genova, istruita la lite mediante CTU medico legale, con sentenza n. 214/2023, pubblicata il 26.6.2023, ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo l'aggravamento della malattia professionale indennizzata in vita all' nella misura del 10%, condannando Parte_2
l' al pagamento in favore dei ricorrenti, per le rispettive quote CP_1
ereditarie, delle differenze sui ratei maturati con decorrenza ed accessori di legge. Ritenendo non integrati i criteri per poter ascrivere il decesso del de cujus alla tecnopatia sofferta in vita, ha per contro respinto le ulteriori domande. Le spese sono state compensate per metà e per il resto poste a carico dell' , onerato altresì delle spese di CTU. CP_1
Ω Ω Ω
Con ricorso depositato in data 13.12.23 e Parte_1 [...]
ropongono appello lamentando: Parte_2
1) l'erroneità della sentenza laddove ha recepito acriticamente le conclusioni del CTU senza dar corso alle ulteriori indagini auspicate dai ricorrenti, che già nel precedente grado di giudizio evidenziavano la carenza nelle conclusioni del consulente, chiedendo che quest'ultimo venisse quanto meno sentito a chiarimenti. In particolare, nell'appello si contesta la valutazione effettuata dal CTU di primo grado in merito alla percentuale di invalidità derivante dall'asbestosi, indicata nel 10% da quantificare, invece, almeno nella misura del 70%, considerato che il versamento pleurico era stata la causa della gravissima insufficienza respiratoria lamentata dal de cuius. Sotto il profilo medico – legale, gli appellanti rilevano che il quadro clinico del de cuius “è stato contrassegnato sin dal 2017
(giugno e seguenti) da insufficienza respiratoria ad andamento
pag. 3/11 ingravescente che ha indotto addirittura il sospetto di patologia neoplastica, e la cui responsabilità va ascritta alla patologia pleuro polmonare asbestosica” e che “contrariamente a quanto sostenuto da , non si trattava di semplici placche pleuriche irrilevanti CP_1
ma di un versamento pleurico con ispessimenti pleurici diffusi più evidenti a sinistra, espressione di fibrosi pleurica importante che, unitamente all'interessamento parenchimale” – di cui aveva dato atto anche l'ausiliario specialista radiologo designato dal CTU -
“sono responsabili della insufficienza respiratoria cronica riacutizzata presentata dall Il grado invalidità Parte_2
permanente ad essa conseguente è da ritenere pari al 45% con decorrenza dal giugno 2018 e del 70 % dalla data della domanda di aggravamento sino all'exitus”.
2) L'erroneità della sentenza per aver escluso il riconoscimento della rendita per i superstiti ed assegno funerario ad Il Parte_3
Tribunale ha disatteso la richiesta di chiamata del CTU a chiarimenti, omettendo di indagare in maniera adeguata il tema del versamento pleurico e dell'asbestosi, il loro collegamento e l'incidenza sull'insufficienza respiratoria accertata al momento del ricovero, quindi il ruolo causale o concausale di queste nel decesso del de cujus che era stato attribuito dal CTU, invece, a insufficienza respiratoria causata da infezione al virus Sars-Cov 2. Infatti, sempre secondo consulenza di parte, “va precisato che non vi è alcuna documentazione che consenta di porre diagnosi di polmonite da covid, ma solo il riscontro di una debole positività al tampone orofaringeo. Tra l'altro la CTU di Primo Grado riporta a pagina 19
pag. 4/11 il modulo ISTAT che "indicava la seguente diagnosi di decesso: " insufficienza respiratoria acuta su cronica in versamento pleurico noto in silico - asbestosi, fap tachifrequente in paziente covid 19 positivo", con conferma del ruolo evidente della tecnopatia nel decesso”. Pertanto, nel ricostruire il nesso eziologico tra infortunio o malattia professionale e morte del lavoratore, anche con riferimento al criterio di equivalenza delle concause ex art. 41 c.p., l'appellante richiama il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui le conseguenze morbose di un'infermità di natura professionale assumono il ruolo di causa della morte del lavoratore cagionata da malattia sopravvenuta e indipendente dalla
“tecnopatia” soltanto se, oltre ad aver debilitato l'organismo, abbiano anche inciso sui caratteri della malattia sopravvenuta accelerandone il decorso verso l'esito letale. Nel caso di specie stante una “debole” positività al Sars Cov. 2, la grave insufficienza respiratoria, dovuta ad aggravamento della malattia professionale, ha svolto un ruolo, se non predominante, quantomeno concausale del decesso.
L' resiste. CP_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 maggio 2024 e decisa nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 sulla base dei seguenti motivi.
L'appello è fondato.
Il CTU nominato dal Tribunale, dopo una diffusa illustrazione delle patologie asbesto-correlate e della relativa eziologia, ha affrontato la valutazione del caso di specie nei seguenti, succinti termini:
pag. 5/11 “Dagli accertamenti effettuati è stato possibile riscontrare segni patognomonici per placche pleuriche con ispessimenti pleurici calcifici bilaterali, nonché di asbestosi polmonare, come evidenziato nella revisione effettuata in ambito radiologico;
tuttavia, non è possibile evincere la sussistenza di elementi certamente dirimenti in merito alla diagnosi di mesotelioma pleurico.
La valutazione della entità e rilevanza del danno deve tenere conto di entrambe le componenti accertate, nonché del quadro disfunzionale.
Nella documentazione prodotta non si rilevano esami strumentali atti a valutare la funzionalità respiratoria residuale del paziente;
a fronte di un quadro anatomico quale evidenziato dalle indagini radiografiche, si ritiene però equo innalzare il danno biologico di 4 punti procento giungendo ad una valutazione del 10%”.
Considerato che gli appellanti, avvalendosi anche di perizia medico-legale, hanno evidenziato la sussistenza in atti di documentazione idonea a valutare la funzionalità respiratoria residuale del de cuius, ed in particolare che alle dimissioni da ricovero intervenuto nel 2018 si dava atto della
“presenza di dispnea da sforzo dopo attivazione muscolare, espressione di insufficienza respiratoria, era confermata alla visita fisiatrica del
17/08/20. Le condizioni generali erano segnalate come decadute alla dimissione. Nell'agosto 2020 nuovo ricovero per insufficienza respiratoria acuta su cronica con rilievo di ipossiemia marcata all'EGA (pO2 62) e, dato il peggioramento della dispnea in P. con pleurite cronica aspecifica era eseguita angio TC polmonare che consentiva di escludere embolia”, si
è ritenuto necessario il rinnovamento della CTU.
pag. 6/11 Il CTU nominato dalla Corte, all'esito del nuovo esame del caso nel contraddittorio delle parti, ha evidenziato in primo luogo che “Partendo dall'inquadramento “placche pleuriche” riconosciuto da , si deve CP_1
parlare di asbestosi, come ben risulta dagli elementi clinico strumentali e dalle valutazioni già espresso in precedenza e dal sottoscritto condivise sul piano diagnostico”.
Quanto al lamentato aggravamento, il CTU ha offerto le seguenti valutazioni e conclusioni:
“Come già emerso durante la CTU in I grado, sono assenti prove respiratorie strumentali che possano aiutare a meglio definire il quadro, ma non va dimenticato che risulta in atti che il paziente utilizzasse, al bisogno, ossigenoterapia di supporto, quantomeno nell'ultimo periodo di vita (luglio novembre 2020)
La necessità di utilizzare tale presidio è un elemento piuttosto dirimente per ritenere che vi fosse stato un aggravamento delle condizioni cliniche correlate al quadro tecnopatico (fino a quel momento, non risulta documentata un'altra patologia interessante l'apparato respiratorio).
Il CTU ha pertanto evidenziato un effettivo aggravamento della pneumopatia “ben dimostrato sul piano clinico – che puo' essere quantificato, a far data dall'agosto 2020 e fino al decesso, in una IP del
70%”.
Agli atti di causa risulta che il 20/08/2020 il Sig. Parte_4
venne ricoverato a Sarzana per “…riferita desaturazione da sforzo e in posizione ortostatica…” ed in seguito dimesso con diagnosi di
“…versamento pleurico sn saccato in nota asbestosi pleurica, sindrome depressiva…”; le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in considerazione del pag. 7/11 presidio di cui risulta aver avuto bisogno, risultano pertanto convincenti e condivisibili.
Le osservazioni del CTP dell' si limitano peraltro a puntualizzare la CP_1
decorrenza del riconosciuto aggravamento;
osservazioni che sono state recepite dal CTU.
La domanda di aggravamento è del 21.10.2020 (cfr. doc. 3 fascicolo
), alla quale ha fatto seguito il decesso dell in data CP_1 Parte_2
31.12.2020.
Ne consegue che, in accoglimento del motivo di appello in esame, va dichiarato che il sig. aveva diritto in vita alla costituzione a suo Parte_2
favore della rendita nella misura del 70% di menomazione dell'integrità psicofisica dalla data della domanda di aggravamento;
conseguentemente l' va condannato all'erogazione a favore degli eredi, pro quota, dei CP_1
ratei della stessa rendita dal 1° ottobre 2020 al 31/12/2020, maggiorati degli accessori e detratti gli importi corrisposti a titolo di indennizzo, nei termini di cui al dispositivo.
L'appellante censura ulteriormente la sentenza del Tribunale Parte_1
della Spezia per aver negato che il decesso di sia Parte_4
ascrivibile alla tecnopatia.
In proposito, il CTU nominato ha offerto le seguenti valutazioni e conclusioni:
“Il Sig. accede in P.S il 31/12/2020 per dispnea e riferita Parte_2
diarrea da qualche giorno. Al primo EGA, la saturazione di ossigeno è pari all'80%, il pH pari a 7, PCR 5.41, GB 13500, il TOF COVID-19 debolmente positivo;
l'RX torace non mostra significative variazioni rispetto a quello di agosto 2020, salvo un versamento pleurico basale
pag. 8/11 anche a destra. Il decesso avviene dopo poche ore, in pari data, ed è stato attribuito a “…causa iniziale…polmonite covid…eventuali condizioni che descrivono la sequenza che ha portato a morte…insufficienza respiratoria…altri stati morbosi rilevanti che hanno contribuito al decesso…silico-asbestosi versamento pleurico cronico…” (come da certificato nosologico).
Alla luce dei rilievi ospedalieri sopra evidenziati, il dubbio che nasce, sul piano clinico, è se l'infezione da Sars-CoV-2 interessasse esclusivamente
l'apparato gastrointestinale o anche quello respiratorio. Il paziente entra in ospedale con diarrea e dispnea e questo potrebbe portare a ritenere che fosse in parte coinvolto anche l'apparato respiratorio, ma è anche vero che il quadro radiografico non indica in alcun modo la presenza di una polmonite COVID, cosa che rende improbabile un coinvolgimento polmonare significativo al punto da giustificare in via esclusiva il decesso.
E questo va considerato alla luce del possibile rilievo (questo – invece – assolutamente plausibile da un punto di vista clinico), anche solo in via di concausa, della tecnopatia professionale per la quale anche radiologicamente, emerge un esteso coinvolgimento polmonare.
Ne consegue che il decesso può essere riferito, anche solo in via di concausa, alla patologia respiratoria correlata all'esposizione lavorativa.”
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, congruamente motivate ed esenti da vizi logici, sono condivise dal Collegio, considerato anche che i rilievi dell' muovono da una valutazione assai riduttiva della patologia che CP_1
affliggeva il de cuius.
Come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte “le regole che governano il nesso causale in tema di malattie professionali si trovano
pag. 9/11 negli artt.40 e 41 c.p.c. (Cass.27952/18, Cass.6105/15), norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione dell'art.145 d.P.R. n.1124/65. In base all'art.41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18,
Cass.6105/15). Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (v. ancora Cass.27952/18)”. (cfr. ex multis Cass n. 11488/2023, in tema di rendita ai superstiti).
Anche tale motivo di appello merita conseguentemente accoglimento, nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
Le spese di CTU espletate in entrambi i gradi, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. in accoglimento dell'appello, dichiara che era in vita affetto da tecnopatia Parte_4
comportante una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 70% dalla domanda di aggravamento del 21/10/2020, con conseguente diritto alla relativa rendita dal 1° novembre 2020 al decesso;
condanna conseguentemente l a corrispondere ai ricorrenti, quali eredi di CP_1
e secondo le rispettive quote ereditarie, i ratei di Parte_4
tale rendita maggiorati degli interessi legali dal 121° giorno dalla domanda pag. 10/11 amministrativa fino al saldo, detratto l'importo corrisposto a titolo di indennizzo capitalizzato.
Condanna l a corrispondere ad la rendita ai superstiti CP_1 Parte_1
con decorrenza dal giorno successivo al decesso di , Parte_4
nonché l'assegno funerario nella misura di legge, oltre gli interessi legali dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo.
Condanna la parte appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite del doppio grado che liquida in € 4.800,00 per il primo grado ed in € 5.000,00 per il grado d'appello oltre, per entrambi i gradi di giudizio, il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Pone le spese di CTU di entrambi i gradi, in via definitiva, a carico di
. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
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