Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5195 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13652/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13652 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione in data
29.1.2025, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente alla Parte_1
Via Miracoli, n. 71, c.f. , rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Loredana De Rienzo, C.F.
presso il cui studio elett.te domicilia, in C.F._2
Napoli, alla via Domenico di Gravina n. 19, giusta procura in atti;
- ATTORE -
E in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1
in Roma, alla Piazza della Croce Rossa, n. 1, P. IVA P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE –
NONCHE'
C.F. e Controparte_2 P.IVA_2
P.IVA ), con sede legale in Roma, Piazza della Croce P.IVA_3
Rossa 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Capurro (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
studio dell'Avv. Anna Antea Fedi (CF: ) C.F._4
sito in Via Po, 1, Napoli giusta procura in atti;
TERZA INTERVENTRICE –
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 28.1.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli, al fine di vederla Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni da lesioni personali subiti a seguito della caduta verificatasi in data 20/12/2017 alle ore 19.30 circa, all'interno della Stazione metropolitana Piazza Cavour, posta a servizio della fermata sotterranea del passante ferroviario di
Napoli, Linea metropolitana 2, e facente da interscambio con la
Linea 1.
L'attore deduceva, in particolare: - che, nelle suddette circostante di tempo e di luogo, concluso il viaggio a bordo del treno metropolitano della Linea 1, si dirigeva all'uscita utilizzando il
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tunnel sotterraneo di interscambio attrezzato con tapis roulant e saliva sulla prima rampa delle scale mobili della suddetta stazione;
- che, giunto a fine corsa, rimaneva incastrato con la punta della suola della scarpa sportiva, che in quel momento indossava, su di una sporgenza della scala mobile nel punto di svincolo del gradino rispetto alla piattaforma di fine corsa;
- che, nell'incepparsi, la suola si scollava parzialmente, ma la scarpa rimaneva incastrata lacerandosi anche il tessuto della punta;
- che, esso attore, pur tentando di divincolarsi, perdeva l'equilibrio e rovinava violentemente al suolo riportando danni da lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S.
M. Loreto Nuovo di Napoli a mezzo ambulanza del servizio sanitario 118 ove i sanitari di turno gli diagnosticavano
“contusione di sedi multiple”; - che, senza esito, erano rimaste le richieste avanzate a intese ad ottenere il Controparte_1
risarcimento delle lesioni subite.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di accertare e di dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, di condannarla ex art. 2051c.c., al risarcimento dei danni da lesioni personali quantificati in €
9.100,00, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_2
il difetto di legittimazione passiva di della quale Controparte_1
chiedeva l'estromissione, e l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto. In subordine, chiedeva di dichiarare il
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concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario. non si costituiva restando contumace. Controparte_1
Istruita la causa mediante produzioni documentali, escussione dei testi e CTU, all'udienza del 28.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di essendo, quest'ultima, la società titolare dei Controparte_1
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto ferroviario. La relativa legittimazione passiva sussiste, pertanto, per le domande di risarcimento dei danni che si siano verificati a causa e in occasione del trasporto suddetto.
Parte attrice ha, invece, dedotto che l'evento per cui è causa si verificava sulle scale mobili della stazione metropolitana di piazza
Cavour in Napoli, ragion per cui sussiste la legittimazione passiva di quale società responsabile della Controparte_2
gestione e manutenzione della rete ferroviaria e delle infrastrutture poste al servizio della stessa (binari, tunnel, ponti, passaggi), la quale intervenendo spontaneamente ed eccependo il difetto di legittimazione passiva di ha volontariamente Controparte_1
ammesso la propria legittimazione passiva.
Si osserva che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c.
Secondo la giurisprudenza " l'uso di scale mobili, di ascensori, nastri meccanici... non costituisce esecuzione di un contratto di
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trasporto e, pertanto, la responsabilità per i danni alla persona, subiti... per aver utilizzato una scala mobile...... è regolata... dall'art. 2051 c.c., " (cfr. Trib. Trieste, 23.5.1979; conformi, Trib.
Roma, 21.7.1983; Cass. civ., sez. III, 17.11.2011, n. 24083; Trib.
Como, sez. I, 11.1.2017 e Trib. Modena, sez. II, 24.3.2011,); " la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia " che, " disciplinata ", per l'appunto, " dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo e, perchè possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato ", essendo, invero, " esclusa solamente dal caso fortuito "
(cfr. Cass. civ., sez. III, 20.10.2005, n. 20317), " che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile... nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe " (cfr. Cass. civ., sez. III,
20.11.2009, n. 24529; conformi Cass. civ., sez. III, 25.7.2008, n.
20427; Cass. civ., sez. III, 3.4.2009, n. 8157; Cass. civ., sez. III,
19.11.1999, n. 24419 e Cass. civ., sez. III, 25.5.2010, n. 12695).
L'art. 2051 c.c. è dunque applicabile al caso di specie.
Nel caso di specie, alla stregua delle risultanze processuali, si ritiene che la domanda sia fondata.
Invero, i testi escussi hanno confermato la dinamica del sinistro.
Il teste , escusso in data 30.11.2021, riferiva: “….ho Tes_1
potuto vedere che il signor si agitava perché aveva la Pt_1
scarpa incastrata…ho visto che il signor fece una giravolta Pt_1
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su sé stesso e poi cadde sulla parte destra del suo corpo…..la scarpa era incastrata il piede fece leva e determinò il lancio della stessa scarpa”.
Il teste , escusso in data 13.05.2022 dichiarava Testimone_2
“…Si. Ho visto che si dimenava davanti a me e quando è finita la scala il ragazzo è caduto e la scarpa destra è volata;
il ragazzo è caduto per terra sul lato destro del corpo”…. “Si la scarpa è rimasta incastrata non so come è rimasta incastrata ma poi la scarpa è saltata in aria ed è caduta più avanti;
qualcun altro l'ha raccolta;
io poi mi sono occupato del ragazzo…. “Si, perché nella caduta si è sentito un rumore tipo uno schiocco delle dita;
il ragazzo non riusciva nemmeno ad alzarsi ed io l'ho aiutato ad alzarsi perché mi dispiaceva lasciarlo cosi'; ho sentito che lamentava dolori al ginocchio destro e non riusciva ad alzarsi.
Dopo circa sette - otto minuti è sopraggiunta la sicurezza, ma non so da chi sia stata chiamata, poi io sono andato via in quanto essendo ora di cena dovevo andare via. Ho lasciato i miei recapiti al ragazzo”. ADR:” posso dire che si trattava di una scarpetta, una sneaker”.
A fondamento della pretesa va richiamato anche il verbale di pronto soccorso dell'Ospedale SM Loreto Nuovo da cui si evince che il nell'immediatezza del fatto dichiarava che Pt_1
l'incidente si era verificato all'interno della metropolitana di piazza Cavour. Inoltre, il paziente accedeva con autombulanza dopo circa un'ora dall'evento. Circostanze che confermano la veridicità del fatto descritto in citazione.
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Va evidenziato che non risulta poi provato il caso fortuito neppure sottoforma di concorso causale del danneggiato. In particolare, non
è emerso che il abbia avuto un comportamento contrario Pt_1
alle norme di prudenza tale da escludere o da ridurre il suo diritto al risarcimento del danno.
Ne consegue che, alla luce di un quadro probatorio siffatto, deve ritenersi che l'attore abbia dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra la propria caduta e il bene in custodia di CP_3
Riguardo alla quantificazione dei danni, invece, la consulenza medico-legale, della quale si condividono i risultati, essendo immune da vizi logici e scientifici, ha evidenziato che le lesioni riportate dall'attore hanno avuto una evoluzione tale da determinare una I.T.T. di 5 giorni ed una I.T.P. di 15 giorni al 50%
e di 15 giorni al 25% ed ha riportato postumi invalidanti permanenti del 3%.
Inoltre, sono state ritenute congrue spese mediche nella misura di €
218,66.
Per la liquidazione del danno come su individuato può farsi riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità (cfr.
Cass. Civ. 12408/2011: “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone
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l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di
Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”). Quindi, nel caso di specie non vanno applicati i valori tabellari di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfuse nell'art. 139 del codice delle assicurazioni), il cui ambito applicativo è limitato ai sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli. Tali tabelle, nelle elaborazioni più recenti, si sono adeguate all'insegnamento delle Sezioni Unite, la cui indicazione è quella di procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva. In coerente risposta al richiamo
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operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle di Milano propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard”
e di cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico. Nel caso di specie si ritiene, in assenza della prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione
“standardizzata” che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per “personalizzazione” del danno biologico permanente.
Nel caso di specie, si ritiene inoltre che la voce relativa al danno morale non possa essere riconosciuta in mancanza di idonea allegazione e prova né risulta di per sé desumibile in via presuntiva tenuto conto della natura solo micropermanente delle stesse lesioni subite.
In forza di tali tabelle il danno può, dunque, essere così determinato:
I.T.T. di 5 giorni: euro 575,00
una I.T.P. di 15 giorni al 50%: euro 862,50
Una I.T.P. di 15 giorni al 25%: euro 431,25
postumi invalidanti permanenti del 3%: euro 4.162,00
A tali somme vanno aggiunte le spese mediche per euro 218,66 per un totale di € 6.249,41 all'attualità.
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n.
7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo
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di danno non patrimoniale di € 6.249,41 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro, 20/12/2017, e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Conseguentemente la parte convenuta è tenuta al pagamento dell'importo complessivo già rivalutato di euro 6.249,41 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 20/12/2017 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/14, così come modificato con D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 (valore della controversia compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), con la precisazione che ci si discosta dai valori medi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Non si riconosce l'attribuzione richiesta dall'Avv. De Rienzo, nuovo difensore di , il quale precedentemente era Parte_1
difeso dall'Avv. Elio Del Luongo, anch'egli dichiaratosi
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antistatario, poiché il compenso che spetta alla parte è unitario con la conseguenza dell'impossibilità di attribuire lo stesso solo in parte ad uno dei due difensori.
Nulla per spese in favore di rimasta contumace. Controparte_1
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di
[...]
. Controparte_2
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
• dichiara la contumacia di Controparte_1
• dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_1
[...]
• dichiara la esclusiva responsabilità di Controparte_2
nella produzione dell'evento lesivo per cui è
[...]
causa;
• accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1 Controparte_2
al pagamento in favore dell'attore, a titolo di
[...]
risarcimento del danno, della somma di euro 6.249,41 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 20/12/2017 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
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• condanna alla rifusione delle Controparte_2
spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in €
2.540,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
• pone le spese di CTU definitivamente a carico di
[...]
Controparte_2
• nulla per spese nei confronti di Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, 26.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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