Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Consigliere designato, Dott.ssa Maria Antonietta Naso, ha emesso il seguente
Decreto nella causa iscritta al n. R.G. V.G. 75/2025 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvatore Galluzzo (c.f. C.F._2
) e Maria Florimo (c.f. ) i quali C.F._3 C.F._4
indicano per le comunicazioni e le notificazioni i seguenti recapiti di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
contro
; Controparte_1
Con atto depositato in data 17 febbraio 2025, i ricorrenti hanno proposto azione ai sensi dell'art. 1 co. 2 Legge n. 89/2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ratificata con Legge n. 848/1955, in relazione al procedimento civile n. 179/2003 R.G. celebratosi presso il Tribunale di
PA ed avente ad oggetto risarcimento danni.
Il procedimento aveva inizio in data 20 febbraio 2003 con la notifica dell'atto di citazione con cui in proprio e nella qualità di esercente la Parte_3 potestà genitoriale sui figli nonché odierni ricorrenti, all'epoca minori, evocava in giudizio l' e l' di PA nonché il dott. Controparte_2 CP_3 CP_4 in merito all'accertamento della responsabilità e al conseguente risarcimento del danno relativo al decesso del coniuge. Si costituivano in giudizio i convenuti chiamando in causa anche la Controparte_5
Il giudizio si concludeva con sentenza n. 95/2011 depositata in data 11 febbraio
2011, con cui il Tribunale accoglieva la domanda attorea condannando i convenuti
al risarcimento in favore degli attori del danno non patrimoniale iure successionis, nella misura globale di € 87.000,00, e iure proprio, nella misura di € 265.000,00 per la e in € 260.000,00 per ciascuno dei figli, oltre interessi legali dalla Parte_3
sentenza al saldo.
Avverso detta sentenza veniva proposto appello (proc. n. 220 e 228/2011 riuniti Cont R.G.) con atto notificato in data 10 maggio 2011 dall' e con atto notificato il 9-
11 maggio 2011 dal dott. CP_4
In detti giudizi si costituivano tempestivamente tanto la (anche nella Parte_3
qualità di esercente la potestà sul figlio minore ), quanto la Parte_2
personalmente, spiegando entrambe appello incidentale. Parte_1
Il giudizio di appello riunito si concludeva con sentenza n. 171/2012 depositata il
12 aprile 2012 con cui la Corte accoglieva solo l'appello di rigettando gli CP_4
altri appelli principali e incidentali.
Avverso detta sentenza l' proponeva ricorso per Cassazione Controparte_2
in data 28 giugno 2012 (ed anche gli originari attori proponevano controricorso incidentale in data 3 ottobre 2012).
Il procedimento si concludeva con sentenza n. 19670/2016 del 3 ottobre 2016 con cui si respingeva l'impugnazione principale e accoglieva quella incidentale quanto al motivo avente ad oggetto il mancato riconoscimento del danno patrimoniale, rinviando il giudizio alla Corte d'Appello.
Con atto del 14 settembre 2017, gli odierni ricorrenti, unitamente alla Parte_3
riassumevano la causa dinanzi a codesta Corte. Il giudizio di rinvio veniva definito con sentenza n. 841/2023 depositata il 21 novembre 2023 con la quale la Corte accoglieva integralmente la domanda attorea. La sentenza è passata in giudicato il
21 dicembre 2024.
Non ricorrono casi di esclusione dall'indennizzo (art. 2 comma 2quinquies) né di presunzione di insussistenza del danno (art. 2 commi 2sexies e 2 septies).
Il giudizio presupposto ha avuto una durata complessiva (già detratto il periodo di tempo intercorrente tra il deposito delle sentenze e la proposizione dei gravami) di anni 19, mesi 4 e giorni 6, ovvero anni 19 essendo la frazione di anno residua inferiore a sei mesi.
Ai sensi dell'art. 2 comma 2bis, si considera termine ragionevole quello di tre anni per il giudizio di primo grado, due anni per l'appello, un anno per la Cassazione e un anno per il giudizio di rinvio. 3
Pertanto, la durata eccedente quella ragionevole è pari ad anni 12.
Valutati la complessità del caso, l'oggetto del procedimento ed il comportamento delle parti e del giudice durante il giudizio, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione, sulla base degli atti si deve concludere che la lunga durata del giudizio è stata determinata essenzialmente dal numero dei rinvii con notevole distanza l'uno dall'altro, circostanza non imputabile a chi ricorre ma al sovraccarico del ruolo e all'insufficienza dell'organico.
Il danno non patrimoniale, per giurisprudenza pacifica, si presume in quanto conseguenza normale dell'irragionevole durata, tranne le specifiche eccezioni indicate dalla legge.
L'indennizzo, valutati gli elementi previsti dall'art. 2bis comma 2 legge 89 del 2001, può essere quantificato nella misura di € 800,00 per gli anni dal primo al terzo con aumento del 10% per gli anni dal quarto al settimo e del 20% per i successivi cinque anni.
Spetta, pertanto, la somma di € 10.720,00 oltre gli interessi legali dalla domanda e non la rivalutazione, trattandosi di obbligazione indennitaria e non risarcitoria
(Cass. sez. VI-II 26206 del 2016).
Le spese sono poste a carico del , liquidate come da dispositivo, secondo CP_1
i parametri previsti per il procedimento monitorio dal D.M. 147/2022.
Va al riguardo richiamato quanto con chiarezza ritenuto dalla sentenza della
Cassazione n. 16512 del 2020, che si occupa, rispetto ad altre pronunce, nel definire la tabella per la liquidazione dei giudizi di equa riparazione, anche della fase monocratica e senza contraddittorio che precede quella conteziosa che si instaura successivamente con l'opposizione.
La Cassazione ha affermato che “Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55/2014. La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di
"atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., non esclude
l'applicabilità della tabella n. 8”.
Pertanto, alla stregua di tali criteri, le spese vanno liquidate nella misura di € 284,00 per onorari ed € 27,00 per diritti (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022, pari al minimo - metà dei valori medi - dei procedimenti monitori, stante 4
la semplicità dell'attività difensiva del secondo scaglione), oltre accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
ingiunge al il pagamento senza dilazione in favore di Controparte_1
e della somma di € 10.720,00 ciascuno oltre Parte_1 Parte_2
interessi legali, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
ingiunge al il rimborso al ricorrente delle spese del Controparte_1 presente procedimento, liquidate in complessivi € 311,00 oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali con distrazione in favore degli avv.ti Galluzzo e Florimo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 11 aprile 2025 Il Consigliere designato
Dott.ssa Maria Antonietta Naso