Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2024 / 849
Successivamente oggi 13/03/2025 alle ore 13.00 avanti al Giudice Dott.
Iacopini è comparso per la parte attrice l'Avv. Gandini Cecilia e per la parte convenuta l'Avv. Farella Annateresa, oggi sostituita dall'avv. Schiariti.
L'avv. Gandini precisa le conclusioni riportandosi a quelle assunte nelle note conclusive e l'avv. Schiariti come da comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e gli avvocati si riportano ai rispettivi atti su indicati.
Il giudice alle ore 13.10 si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14.50 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione concisa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Dott. Fabio Iacopini
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Eugenio IA Iacopini in funzione di giudice monocratico pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 849 / 2024 Cont. promossa da
(C.F. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1
procuratore speciale-generale di fratelli (C.F. Parte_2
) e di (C.F. ) come C.F._2 Parte_3 C.F._3
da procura in atti, elettivamente domiciliati in Varese via Morazzone n°5,
nello studio degli avv.ti Giovanni e Cecilia Gandini che li rappresentano e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
- Parte attrice ricorrente -
Contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._4
domiciliata in Varese, Via Speroni 14 nello studio dell'avv. Pasquale
Schiariti, rappresentata e difesa dagli Avv.t Filipp e Annateresa Farella che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- parte convenuta resistente -
oggetto: Comodato di immobile urbano
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 All'udienza di discussione del 13.3.2025 le parti concludevano come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la parte ricorrente in Parte_1
proprio e quale procuratore speciale-generale dei fratelli e Parte_2
, chiedeva che, previo accertamento del venir meno del titolo Parte_3
legittimante l'occupazione del complesso immobiliare, di proprietà dei ricorrenti, sito in Induno Olona Via Passerini n°72, formato da edifici e circostante area di pertinenza, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 18,
mappale 5340 e al Catasto Terreni al foglio 9, mappali 9145-9197-9198, già
adibiti a casa familiare, di condannare la parte resistente CP_1
al rilascio del detto compendio, nonché al pagamento, oltre alle
[...]
spese di lite, della sanzione di cui all'art.12 bis n°2 D.lgs. n. 28 del 4/3/2010.
La parte ricorrente riferiva che nel 1993 il suo dante causa aveva concesso in comodato ad il complesso immobiliare oggetto di causa, il Controparte_2
quale in data 22/10/1994 aveva contratto matrimonio con la parte resistente,
dalla quale aveva avuto due figli, nata il [...] e nato il Per_1 Per_2
21/4/1997, adibendo il complesso immobiliare ad abitazione familiare.
Evidenziava, quindi, che i coniugi in data 29.4.2014 si erano separati consensualmente ed il complesso immobiliare era stato assegnato dal
Tribunale quale abitazione familiare della ricorrente e dei figli. Rilevava, poi,
che con sentenza n° 607/2021 del 24/6/2021 il Tribunale di Varese aveva accertato che il rapporto inter partes doveva essere qualificato come comodato precario ed aveva condannato al Controparte_2
3 rilascio dei mapp. 9145-9197-9198, con esclusione del mapp. 5340 perché
non più occupato dal comodatario. La sentenza era oggetto di gravame e la
Corte d'Appello di Milano, con sentenza n°3703/2022 del 17/1/2023, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato che il rapporto di comodato non poteva essere risolto ad mutum del comodante, in quanto gli immobili erano stati oggetto di assegnazione alla odierna resistente come abitazione familiare e che fino quando fosse stata mantenuta tale destinazione,
il rapporto non poteva essere receduto dal comodante ai sensi dell'art. 1809,
comma 2, c.c. se non per un imprevisto e urgente bisogno sopravvenuto da parte dello stesso comodante. La Corte, inoltre, accertava il rapporto di pertinenzialità tra gli immobili di cui ai mapp. 9145, 9197, 9198 e quelli al mapp. 5340. La predetta sentenza passava in giudicato.
La parte ricorrente riferiva, infine, che il Tribunale di Varese con sentenza n.417/2018 del 31/5/2018 aveva dichiarato il divorzio, confermando le disposizioni di assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente affermava che nelle more erano venute meno le condizioni di fatto per qualificare il complesso immobiliare come abitazione familiare,
avendo i figli raggiunto la maggiore età ed essendo economicamente indipendenti, e, pertanto, previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria al quale la resistente non aveva partecipato, aveva introdotto il presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità, in quanto il giudizio era stato introdotto col rito locatizio in luogo di quello ordinario ed eccependo il difetto della sua legittimazione passiva, richiedendo l'integrazione del contraddittorio con
4 l'originario comodatario;
nel merito, chiedendo di accertare Controparte_2
che non erano mutate le condizioni della destinazione a casa familiare del complesso immobiliare e, per l'effetto, di rigettare le domande attoree;
in via riconvenzionale, poi, chiedeva la condanna della ricorrente al rimborso delle spese sostenute per le opere eseguite nel detto complesso.
Il Giudice, ritenuta l'inammissibilità della prova orale dedotta dalla parte resistente, attesa la genericità della formulazione delle circostanze dedotte nella capitolazione, rigettava l'ammissione delle prove dedotte dalla detta parte e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 13.3.2025, nella quale la causa veniva trattenuta in decisione.
-° - ° -
Preliminarmente devono essere prese in esame le eccezioni pregiudiziali e preliminari svolte dalla resistente.
Risulta infondata l'eccezione di improcedibilità, in quanto l'oggetto di causa rientra tra quelli indicati nell'art. 447bis cpc che dispone l'applicazione del rito del lavoro. L'oggetto della domanda dei ricorrenti è, infatti,
l'accertamento della risoluzione del contratto di comodato in relazione al sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali dei figli divenuti maggiorenni.
Risulta infondata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto è la sola parte resistente con i figli l'attuale occupante del complesso immobiliare oggetto di comodato ed è succeduta nel rapporto instaurato con la ricorrente.
Passando alla trattazione del merito deve essere rilevato che le domande della parte ricorrente sono fondate e dovranno essere accolte.
5 È pacifico, in quanto giudizialmente accertato e riconosciuto dalle parti, che gli immobili oggetto di causa siano stato concessi in comodato con destinazione d'uso a casa familiare e che, pertanto, il rapporto inter partes
rientri nell'ambito della previsione dell'art. 1809 c.c. che prevede l'obbligo per il comodatario di restituzione del bene o alla scadenza del termine convenuto o quando se ne è servito in conformità del contratto, fatto salvo l'urgente e impreveduto bisogno, in presenza del quale può essere richiesta l'immediata restituzione.
Nel caso di comodato della casa familiare, infatti, si a configura un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito
della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è
strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende.
È opportuno chiarire che secondo la corte di legittimità (per tutte Cass. n.
18603 del 2021) l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma
è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli. Il godimento della casa familiare è, pertanto, attribuito tendo conto della necessità di soddisfare l'esigenza di assicurare ai figli la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa, perciò, deve essere assegnata al genitore, collocatario del minore.
La corte ha, poi, precisato (per tutte Cass. n. 25604 del 2018) che essendo l'assegnazione della casa coniugale è uno strumento di protezione della
6 prole e non può conseguire altre e diverse finalità, la detta assegnazione non
ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non
sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione.
La giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2019, n.
19012) ha, altresì, sancito che in caso di destinazione dell'immobile a casa familiare il comodante potrà pretendere la restituzione del bene soltanto alla scadenza del termine che, in caso di assegnazione, avviene al momento del
raggiungimento della maggiore età (cfr Cass. ordinanza n. 17183/2020) e dell'indipendenza economica dei figli, in quanto, come accennato, prevale l'interesse dei figli, che deve essere tutelato fino a quando non abbiano raggiunto una condizione di autosufficienza economica.
Il concetto di autosufficienza economica è stato elaborato dalla corte di legittimità che ha stabilito (per tutte Corte di Cassazione, n. 40282 del 15
dicembre 2021) che lo svolgimento di un lavoro retribuito (anche con un contratto a tempo determinato) dimostra la capacità del giovane di garantirsi un reddito adeguato e, quindi, di essere economicamente autosufficiente,
purchè il contratto preveda una retribuzione adeguata e una durata significativa.
La qualificazione di adeguatezza della retribuzione deve essere determinata dal Giudice di merito, sulla base di valutazioni che variano a seconda della fattispecie concreta e la misura del compenso deve essere tale da assicurare a sé un'esistenza libera e dignitosa.
Va, però, segnalato che la corte di legittimità (per tutte Cass. Civ., Sez. I, ord.
4 aprile 2024 n. 8892) ha stabilito un preciso parametro allor quanto ha sancito che la percezione dell'indennità è un elemento Pt_4
7 che dimostra l'autosufficienza economica. Tale indennità è pari a circa €
1.200,00 mensili e, pertanto, una retribuzione di pari quantificazione può
considerarsi adeguata ed il percetto essere qualificato come economicamente autosufficiente.
È pacifico, in quanto documentato (doc. 16 e 17 ricorrente) e non contestato,
che i figli della ricorrente, divenuti maggiorenni, svolgano una regolare attività lavorativa a tempo indeterminato e che percepiscano una retribuzione rispettivamente di € 1.150,00 e di € 1.750,00 che, considerata l'area geografica di residenza, può consentire loro una vita dignitosa e rientra nei parametri su indicati, considerata la concreta possibilità di futuri aumenti retributivi, stante la stabilità del rapporto lavorativo.
Risulta, altresì, documentato (doc. 18 ricorrente), anche se irrilevante, che la resistente svolga un'attività lavorativa, essendo amministratore unico dal
16/04/2021 della società con sede in Tricarico;
la Parte_5
detta parte ha eccepito che tale attività viene svolta a titolo gratuito, ma la circostanza non risulta provata e, pertanto, deve presumersi la sua onerosità.
Si ritiene, alla luce di quanto precede, pertanto, che sia venuto meno il vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari e, per l'effetto,
deve considerarsi scaduto il termine implicito previsto dall'art. 1809, comma
1, c.c.
Il contratto di comodato deve, pertanto, considerarsi risolto e, per l'effetto,
non sussistendo altro titolo che giustifichi l'occupazione del complesso immobiliare, la parte resistente e tutti gli occupanti dovranno essere condannati al rilascio.
Per l'esecuzione del provvedimento il Tribunale, valutati i contrapposti
8 interessi e preso atto, da un lato, delle esigenze abitative della resistente e,
dall'altro lato, dell'assenza di prova su una urgenza della parte ricorrente di rientrare nel possesso degli immobili, ritiene che sia equo disporre un termine per il rilascio di 180 giorni decorrenti dalla data della presente sentenza e,
pertanto, decorrenti dalla data del 9.9.2025.
Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dalla parte resistente, la stessa risulta del tutto infondata e dovrà essere rigettata.
La documentazione prodotta in giudizio relativa all'esecuzione di opere di ristrutturazione o di riconfigurazione dell'immobile non ha, infatti, alcuna rilevanza, in quanto non solo non vi è alcuna prova della loro esecuzione nel complesso immobiliare oggetto di causa, ma non vi è alcuna prova che l'esecuzione delle stesse sia stata effettuata dalla resistente che, pertanto,
appare non attivamente legittimata a proporre la domanda riconvenzionale;
a tal proposito deve essere osservato che non sono risultate ammissibili le circostanze capitolate dalla resistente nella sua comparsa di costituzione per provare l'esecuzione delle dette opere, stante la loro assoluta genericità.
Le spese di lite, comprensive del procedimento di mediazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M.
147/2022 sulla base dei valori medi previsti dello scaglione di valore indeterminabile con complessità bassa, ridotti per l'assenza della Fase
Istruttoria.
Non sussistono, invece, i presupposti di legge per la condanna ex art. 96 cpc,
in quanto non è emerso che la resistente abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, mentre alla luce della ingiustificata omessa partecipazione al procedimento di mediazione, sussistono i presupposti per la
9 condanna della parte resistente alla sanzione prevista dell'art. 12bis, comma 2,
del D.lgs. n.28/2010 nella misura di € 1.036,00, pari al doppio del contributo unificato pagato dai ricorrenti.
La detta norma al comma 2 prevede che quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in proprio e quale procuratore speciale-generale dei Parte_1
fratelli e nei confronti di Parte_2 Parte_3 CP_1
nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
[...]
DICHIARA
Risolto il contratto di comodato inter partes e, per l'effetto,
ACCERTA
Che la parte resistente occupa senza titolo l'immobile per cui è causa
ORDINA
Alla parte resistente, nonché ad ogni altro soggetto presente nel complesso immobiliare sito in Induno Olona Via Passerini n°72, formato da edifici e circostante area di pertinenza, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 18,
mappale 5340 e al Catasto Terreni al foglio 9, mappali 9145-9197-9198di
rilasciare alla parte ricorrente il detto immobile
FISSA
Per l'inizio dell'esecuzione la data del 9.9.2025
10 CONDANNA
La parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 9.477,07, di cui € 718,67 per anticipazioni, oltre C.P.A. e all'I.V.A. sulle componenti imponibili come per legge.
CONDANNA
La parte resistente a corrispondere all'Erario la somma di € 1.036,00 ai sensi dell'art. dell'art. 12bis, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010
DISPONE
A cura della Cancelleria la trasmissione della sentenza ai sensi dell'art.12bis,
comma 4, del detto D.lgs.
Sentenza resa ex art. 429 cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Varese il 13/03/2025
Il Giudice
dott. Fabio Eugenio IA Iacopini
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