Ordinanza cautelare 21 febbraio 2022
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/06/2025, n. 11309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11309 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11309/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00535/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 535 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Gabriele Galeazzi, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi;
per l'annullamento,
- del decreto del Ministero dell’interno n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 28 ottobre 2021, per mezzo del 1 quale è stata rigettata la domanda di rilascio della cittadinanza italiana;
- nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza smaltimento del giorno 16 maggio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, con ricorso notificato in data 4 gennaio 2022 e depositato il successivo 17 di gennaio, è insorta avverso l’atto in epigrafe, recante il diniego di concessione della cittadinanza italiana.
1.1 In diritto ha dedotto un unico motivo così rubricato: “Violazione degli artt. n. 3 comma 1 lett. d e 17 comma 3 lett. b del d.P.R. n. 380/2011 e della L. n. 241/90 art. 3 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, sviamento di potere, ingiustizia manifesta, errore, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione art. 97 Cos., violazione e falsa applicazione dell’art 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 91; dell'art. 3 del D.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 18 co. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990”.
2. L’Amministrazione intimata è comparsa in lite con atto di forma e depositando documentazione,
3. All’udienza smaltimento del 21 maggio 2025, svoltasi in modalità da remoto, previo deposito di scritti difensivi, l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. Il provvedimento impugnato, sul versante motivazionale, declina sul crinale dell’essere la deducente stata destinataria di «sentenza penale di condanna del 26 aprile 2018 emessa dal Tribunale di Ancona per i reati di cui all’art 582 c.p. (lesioni personali) e art. 612 c.p. (minaccia)», fatti commessi nel settembre 2013.
4.2. Parte ricorrente ha sostenuto, in buona sostanza, che «la notizia di reato non ha portato ad alcuna condanna penale, stante la remissione di querela» presentata nei confronti della ricorrente, e che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato il complessivo livello di integrazione di quest’ultima, né sufficientemente motivato la sua decisione.
4.3. Le doglianze non colgono nel segno.
4.3.1 Ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana «può» essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue «una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale» (Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4447).
L’ampia discrezionalità esercitata dalla P.A. nel provvedimento di concessione della cittadinanza «si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta» (Cons.Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4446), mentre l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo «quando quest’ultimo sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile» (Cons. Stato, sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151), ovvero quando l’amministrazione «ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità mediante un giudizio prognostico escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o commettere fatti di rilievo penale» (Tar Lazio, I-ter, 11 febbraio 2021, n. 1719).
Si è poi chiarito che «il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini» (Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2021, n. 4122) e che «l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante […], atteso che la concessione della cittadinanza – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri» (T.A.R. Lazio, sez. I-ter, 3 giugno 2021, n. 6541).
In considerazione dell’elevata discrezionalità del potere esercitato dalla P.A. in detta materia, la giurisprudenza ha quindi evidenziato che «il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole» (T.A.R. Lazio, sez. V-bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
4.4. Nel caso di specie, dal punto di vista temporale, i fatti contestati risultano posti in essere nel decennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza e costituiscono indice della mancata integrazione della ricorrente nel contesto sociale nazionale. Peraltro, tali condotte delittuose, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, sono sfociate in una sentenza di condanna a sei mesi di reclusione, come da certificazione in atti di parte resistente, sicché i comportamenti della ricorrente, di significativo disvalore, possono ragionevolmente essere considerati come indicativi di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza e, come tali, giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana (ex multis, T.A.R. Lazio, sez. V-bis, 10 aprile 2025, n. 7048)
4.5. Consegue a quanto innanzi che la decisione assunta dall’amministrazione non risulti né irragionevole, né immotivata: del resto, va sottolineato che la particolare cautela con cui la P.A. valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche poste in essere dagli istanti è giustificata dall’irrevocabilità del riconoscimento della cittadinanza, ciò che presuppone che «nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda» (in termini, Cons Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657). D’altro canto, tale particolare cautela è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente (Tar Lazio, V-bis, 13 marzo 2023, n. 4266).
4.6. Quanto all’asserita mancata valutazione complessiva del percorso di integrazione sociale e lavorativa, va osservato in senso contrario come lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, per un verso, rappresenti una condizione del tutto ordinaria, costituendo solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, e, per altro verso, siasoltanto un prerequisito per la concessione della cittadinanza (ex multis Tar Lazio, V-bis, 15 marzo 2022, n. 2944).
5. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
6. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e del tenore dell’attività difensiva di parte resistente, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. V-bis, definitivamente pronunciando, così provvede;
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente
Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.