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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 272 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, decisa all'udienza del 9.4.2025
T R A
(c.f.: ),. in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andriulli,
in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a via
Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLANTE –
E
Controparte_1
Oggetto: opposizione a avviso di addebito – Gestione Separata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 65/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da avvocato iscritto Controparte_1
all'albo dell'Ordine Forense di Taranto, nei confronti di e Pt_1 CP_2 [...]
–volta ad ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito n. Controparte_3
406.2018.00029394.60, notificato dall' in data 1.2.2018 di complessivi €. 2.745,28 Pt_1
in relazione a contributi dovuti alla gestione separata liberi professionisti per l'anno 2011- e dichiarava non dovuta la somma pretesa;
rigettava la domanda nei confronti di CP_2
–per non essere i contributi in questione compresi, ratione temporis, tra quelli ceduti ex lege dall' alla suddetta società– e nei confronti di Pt_1 Controparte_3
–risultando soggetto del tutto estraneo rispetto alla pretesa azionata in giudizio;
compensava le spese tra l'istante e nulla disponendo per le spese tra l'istante e le Pt_1
altre convenute attesa la loro contumacia.
Avverso tale decisione proponeva appello l' , lamentandone la erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Non si costituiva Controparte_1
All'udienza discussione del 27.11.2024 compariva parte appellante che chiedeva termine per rinotificare il ricorso in appello all'appellata considerato l'esito negativo della prima notifica alla stessa appellata.
L'appellante non provvedeva al deposito del ricorso notificato per l'udienza odierna.
La causa era, quindi, decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla narrativa che precede come si versi, nella specie, nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 348 cpc, pacificamente applicabile anche alle controversie di lavoro,
non risultando notificato il ricorso in appello né l'appellato si è costituito.
L'appello deve dunque essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
Dichiara l'appello improcedibile.
Sussistono i presupposti, a carico dell'appellante, per il raddoppio del contributo unificato
Taranto, 9.4.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
2 Dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 272 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, decisa all'udienza del 9.4.2025
T R A
(c.f.: ),. in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andriulli,
in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a via
Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLANTE –
E
Controparte_1
Oggetto: opposizione a avviso di addebito – Gestione Separata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 65/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da avvocato iscritto Controparte_1
all'albo dell'Ordine Forense di Taranto, nei confronti di e Pt_1 CP_2 [...]
–volta ad ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito n. Controparte_3
406.2018.00029394.60, notificato dall' in data 1.2.2018 di complessivi €. 2.745,28 Pt_1
in relazione a contributi dovuti alla gestione separata liberi professionisti per l'anno 2011- e dichiarava non dovuta la somma pretesa;
rigettava la domanda nei confronti di CP_2
–per non essere i contributi in questione compresi, ratione temporis, tra quelli ceduti ex lege dall' alla suddetta società– e nei confronti di Pt_1 Controparte_3
–risultando soggetto del tutto estraneo rispetto alla pretesa azionata in giudizio;
compensava le spese tra l'istante e nulla disponendo per le spese tra l'istante e le Pt_1
altre convenute attesa la loro contumacia.
Avverso tale decisione proponeva appello l' , lamentandone la erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Non si costituiva Controparte_1
All'udienza discussione del 27.11.2024 compariva parte appellante che chiedeva termine per rinotificare il ricorso in appello all'appellata considerato l'esito negativo della prima notifica alla stessa appellata.
L'appellante non provvedeva al deposito del ricorso notificato per l'udienza odierna.
La causa era, quindi, decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla narrativa che precede come si versi, nella specie, nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 348 cpc, pacificamente applicabile anche alle controversie di lavoro,
non risultando notificato il ricorso in appello né l'appellato si è costituito.
L'appello deve dunque essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
Dichiara l'appello improcedibile.
Sussistono i presupposti, a carico dell'appellante, per il raddoppio del contributo unificato
Taranto, 9.4.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
2 Dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
3