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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15506 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
e entrambi nella qualità di eredi Parte_1 Parte_2
di di erede di (Avv. Siciliano Persona_1 Persona_1
Edoardo)
ricorrente
CONTRO
(Avv. Piras Controparte_1
Mariantonietta)
resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 29/04/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione: D I S P O S I T I V O
◊
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.10.2024, , dipendente di Persona_1
Keller SpA dall'01.05.1980 al 29.11.2014 - svolgendo attività di operaio saldocarpentiere, convenne in giudizio l' per sentire dichiarare che il CP_2
servizio, prestato alle dipendenze del proprio datore di lavoro, si era svolto in ambiente esposto al rischio amianto per oltre dieci anni e conseguentemente dichiararsi il proprio diritto alla ricostruzione della pensione in godimento in misura pari all'aumento contributivo previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n.
257 del 1992. Il ricorrente a tal fine rappresentava: - che gli operai della Keller più
volte avevano richiesto all'azienda l'adozione di misure a tutela della propria salute e che l' con note del 12.01.2007 e del 10.5.2007 aveva richiesto CP_3
informazione alla società;
che in data 14 febbraio 2005 aveva presentato all' domanda di esposizione CP_3
all'amianto, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali. Tuttavia, l' CP_3
ha risposto con una nota del 23 ottobre 2020, dichiarando che il sig. non Per_1
era stato esposto all'amianto nella misura prevista dalla legge presso la Keller
S.P.A.;
che era venuto a conoscenza che ex colleghi avevano ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali con sentenze della Corte d'Appello di Palermo nn.
471/2017, 295/2018 e 973/2019, avendo accertato la presenza di amianto nei capannoni della Keller Parte_3
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che successivamente ha trasmesso telematicamente una segnalazione contributiva all' il 31 dicembre 2020, richiedendo l'aggiornamento del proprio conto CP_2
assicurativo per i periodi di contribuzione relativi al lavoro con esposizione all'amianto senza ottenere alcun riscontro.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, eccependo l'inammissibilità per CP_2
carenza di agire, l'inammissibilità della domanda per assenza di istanza giudiziale,
la prescrizione decennale del diritto, l'improcedibilità della domanda e, nel merito, l'infondatezza della domanda per carenza di prova dell'esposizione qualificata.
La causa, senza alcuna istruttoria, è stata rinviata all'udienza sostituta con note di trattazione scritta del 29.04.2025, indi trattenuta in deliberazione.
* * *
Preliminarmente va esaminata la questione relativa l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'Istituto previdenziale, in ossequio al principio della
“ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata)
senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8
marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523);
Al riguardo si osserva che, questo Tribunale, si è recentemente pronunciato, in analoga fattispecie (Sent. n. 446/2025) proprio sulla eccezione di prescrizione decennale sollevata dall' con una decisione che, si richiama, anche ai sensi CP_2
dell' art. 118 disp. att. c.p.c., ritenendone condivisibile l'iter argomentativo. Il
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Tribunale nella predetta pronuncia ha affermato che “la presentazione della
domanda di esposizione all'amianto dimostra la sicura conoscenza di tale
circostanza da parte ricorrente già nel 2005 (cfr: in senso conforme Corte
d'Appello di Palermo, n. 1044/2023 dell'1 dicembre 2023) restando
evidentemente irrilevante la successiva conoscenza del riconoscimento giudiziale
del beneficio previdenziale ad alcuni colleghi, oltre che il decesso di alcuni altri
per patologie soltanto ipoteticamente riconducibili alle polveri cancerogene.
La diversa tesi (pur pregevolmente) sostenuta da questo stesso Tribunale in
diversa composizione, infatti, non persuade del tutto (cfr. Trib. Palermo,
sentenza n. 4590/2024 del 13-14 novembre 2024: <
richiamati dalla Suprema Corte per la decorrenza del termine di prescrizione
decennale, esso non risulta decorso, atteso che il ricorrente ha dimostrato
documentalmente di non aver potuto avere conoscenza della propria esposizione
all'amianto presso la Keller s.p.a. prima della pronuncia delle sentenze con cui la
locale Corte d'appello, nel 2017 e nel 2000 18, l'ha riconosciuta ad alcuni colleghi
che avevano mansioni analoghe alle proprie e lavoravano presso il medesimo
stabilimento. Infatti, quando egli presentò la domanda amministrativa all' CP_3
il 14 febbraio 2025, obbligatoriamente entro il 30 giugno 2025, la presenza di
amianto presso il suo luogo di lavoro e le sue caratteristiche, tali da produrre
l'esposizione qualificata dei lavoratori che svolgevano le medesime mansioni del
ricorrente, non erano documentate, tanto da indurre l' dopo qualche anno CP_3
(a marzo 2009), a rigettare la sua domanda amministrativa. Tale accertamento
del [ricorrente] di non esposizione (vedi provvedimento del 23.03.2009)
produceva inevitabilmente nel lavoratore la convinzione di non essere stato
esposto in modo qualificato alla predetta sostanza nociva, convinzione che
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro costituisce l'esatto contrario della consapevolezza della medesima esposizione
qualificata amianto. Vi è prova in atti che solo nel 2017 e nel 2018 La Corte
d'appello di Palermo - in riforma di sentenze di questo tribunale - accoglieva la
domanda di diversi colleghi del ricorrente di riconoscimento della rivalutazione
contributiva per esposizione qualificata all'amianto, a seguito delle prove
testimoniali e delle c.t.u. ambientali effettuate in grado di appello (…) così per la
prima volta accertando la presenza di amianto in azienda in concentrazioni tali
da produrre l'esposizione qualificata dei lavoratori con le mansioni delle
ricorrente a fibre di amianto. Risulta, quindi, provato in giudizio che il
ricorrente solo dopo tale data poteva avere consapevolezza della presenza di
amianto in azienda, in misura tale da produrre la propria esposizione
qualificata ultradecennale a fibre di amianto>>.
Infatti, posto che occorre individuare il momento in cui il fatto dell'esposizione
lavorativa all'amianto per un periodo superiore a dieci anni era conosciuto o
conoscibile dal ricorrente non può ritenersi che tale conoscenza mancasse nel
momento in cui il lavoratore presentava all' apposita domanda di CP_3
certificazione di detta esposizione né, d'altra parte, potrebbe sostenersi che tale
conoscenza svanisse con rigetto della relativa domanda da parte dell' per CP_3
poi riapparire al momento il riconoscimento giudiziario del beneficio ex art. 13,
comma 8, della L 257/992 ad alcuni colleghi dell'odierno ricorrente: ciò ch'è
ragionevolmente mutato nel corso degli anni è la consapevolezza del [ricorrente]
della possibilità di vedersi riconosciuto il suo diritto, non certo, invece, la
conoscenza del fatto su cui tale diritto si basa (cioè l'esposizione ultradecennale a
polvere di amianto, circostanza che nel 2005 era evidentemente e pienamente
già conosciuto dal lavoratore: basti ricordare circa la rilevanza della decisione
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di rigetto della domanda di accertamento da parte dell' che la certificazione CP_3
CP_ di tale istituto non costituisce elemento per ottenere dall' i benefici
contributivi)”.
Orbene, utilizzando i criteri sopra descritti per la decorrenza del termine di prescrizione decennale, l'eccezione di prescrizione deve trovare accoglimento
CP_ perché tra la presentazione della domanda all in data 14 febbraio 2005 e la
CP_ presentazione della domanda amministrativa all avvenuta soltanto 31
dicembre 2020, trascorreva un tempo superiore a dieci anni.
Il ricorso, assorbita ogni altra questione, va pertanto rigettato.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite stante l'esistenza di orientamenti, di questo Tribunale, di segno opposto .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 11/06/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15506 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
e entrambi nella qualità di eredi Parte_1 Parte_2
di di erede di (Avv. Siciliano Persona_1 Persona_1
Edoardo)
ricorrente
CONTRO
(Avv. Piras Controparte_1
Mariantonietta)
resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 29/04/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione: D I S P O S I T I V O
◊
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.10.2024, , dipendente di Persona_1
Keller SpA dall'01.05.1980 al 29.11.2014 - svolgendo attività di operaio saldocarpentiere, convenne in giudizio l' per sentire dichiarare che il CP_2
servizio, prestato alle dipendenze del proprio datore di lavoro, si era svolto in ambiente esposto al rischio amianto per oltre dieci anni e conseguentemente dichiararsi il proprio diritto alla ricostruzione della pensione in godimento in misura pari all'aumento contributivo previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n.
257 del 1992. Il ricorrente a tal fine rappresentava: - che gli operai della Keller più
volte avevano richiesto all'azienda l'adozione di misure a tutela della propria salute e che l' con note del 12.01.2007 e del 10.5.2007 aveva richiesto CP_3
informazione alla società;
che in data 14 febbraio 2005 aveva presentato all' domanda di esposizione CP_3
all'amianto, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali. Tuttavia, l' CP_3
ha risposto con una nota del 23 ottobre 2020, dichiarando che il sig. non Per_1
era stato esposto all'amianto nella misura prevista dalla legge presso la Keller
S.P.A.;
che era venuto a conoscenza che ex colleghi avevano ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali con sentenze della Corte d'Appello di Palermo nn.
471/2017, 295/2018 e 973/2019, avendo accertato la presenza di amianto nei capannoni della Keller Parte_3
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che successivamente ha trasmesso telematicamente una segnalazione contributiva all' il 31 dicembre 2020, richiedendo l'aggiornamento del proprio conto CP_2
assicurativo per i periodi di contribuzione relativi al lavoro con esposizione all'amianto senza ottenere alcun riscontro.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, eccependo l'inammissibilità per CP_2
carenza di agire, l'inammissibilità della domanda per assenza di istanza giudiziale,
la prescrizione decennale del diritto, l'improcedibilità della domanda e, nel merito, l'infondatezza della domanda per carenza di prova dell'esposizione qualificata.
La causa, senza alcuna istruttoria, è stata rinviata all'udienza sostituta con note di trattazione scritta del 29.04.2025, indi trattenuta in deliberazione.
* * *
Preliminarmente va esaminata la questione relativa l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'Istituto previdenziale, in ossequio al principio della
“ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata)
senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8
marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523);
Al riguardo si osserva che, questo Tribunale, si è recentemente pronunciato, in analoga fattispecie (Sent. n. 446/2025) proprio sulla eccezione di prescrizione decennale sollevata dall' con una decisione che, si richiama, anche ai sensi CP_2
dell' art. 118 disp. att. c.p.c., ritenendone condivisibile l'iter argomentativo. Il
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Tribunale nella predetta pronuncia ha affermato che “la presentazione della
domanda di esposizione all'amianto dimostra la sicura conoscenza di tale
circostanza da parte ricorrente già nel 2005 (cfr: in senso conforme Corte
d'Appello di Palermo, n. 1044/2023 dell'1 dicembre 2023) restando
evidentemente irrilevante la successiva conoscenza del riconoscimento giudiziale
del beneficio previdenziale ad alcuni colleghi, oltre che il decesso di alcuni altri
per patologie soltanto ipoteticamente riconducibili alle polveri cancerogene.
La diversa tesi (pur pregevolmente) sostenuta da questo stesso Tribunale in
diversa composizione, infatti, non persuade del tutto (cfr. Trib. Palermo,
sentenza n. 4590/2024 del 13-14 novembre 2024: <
richiamati dalla Suprema Corte per la decorrenza del termine di prescrizione
decennale, esso non risulta decorso, atteso che il ricorrente ha dimostrato
documentalmente di non aver potuto avere conoscenza della propria esposizione
all'amianto presso la Keller s.p.a. prima della pronuncia delle sentenze con cui la
locale Corte d'appello, nel 2017 e nel 2000 18, l'ha riconosciuta ad alcuni colleghi
che avevano mansioni analoghe alle proprie e lavoravano presso il medesimo
stabilimento. Infatti, quando egli presentò la domanda amministrativa all' CP_3
il 14 febbraio 2025, obbligatoriamente entro il 30 giugno 2025, la presenza di
amianto presso il suo luogo di lavoro e le sue caratteristiche, tali da produrre
l'esposizione qualificata dei lavoratori che svolgevano le medesime mansioni del
ricorrente, non erano documentate, tanto da indurre l' dopo qualche anno CP_3
(a marzo 2009), a rigettare la sua domanda amministrativa. Tale accertamento
del [ricorrente] di non esposizione (vedi provvedimento del 23.03.2009)
produceva inevitabilmente nel lavoratore la convinzione di non essere stato
esposto in modo qualificato alla predetta sostanza nociva, convinzione che
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro costituisce l'esatto contrario della consapevolezza della medesima esposizione
qualificata amianto. Vi è prova in atti che solo nel 2017 e nel 2018 La Corte
d'appello di Palermo - in riforma di sentenze di questo tribunale - accoglieva la
domanda di diversi colleghi del ricorrente di riconoscimento della rivalutazione
contributiva per esposizione qualificata all'amianto, a seguito delle prove
testimoniali e delle c.t.u. ambientali effettuate in grado di appello (…) così per la
prima volta accertando la presenza di amianto in azienda in concentrazioni tali
da produrre l'esposizione qualificata dei lavoratori con le mansioni delle
ricorrente a fibre di amianto. Risulta, quindi, provato in giudizio che il
ricorrente solo dopo tale data poteva avere consapevolezza della presenza di
amianto in azienda, in misura tale da produrre la propria esposizione
qualificata ultradecennale a fibre di amianto>>.
Infatti, posto che occorre individuare il momento in cui il fatto dell'esposizione
lavorativa all'amianto per un periodo superiore a dieci anni era conosciuto o
conoscibile dal ricorrente non può ritenersi che tale conoscenza mancasse nel
momento in cui il lavoratore presentava all' apposita domanda di CP_3
certificazione di detta esposizione né, d'altra parte, potrebbe sostenersi che tale
conoscenza svanisse con rigetto della relativa domanda da parte dell' per CP_3
poi riapparire al momento il riconoscimento giudiziario del beneficio ex art. 13,
comma 8, della L 257/992 ad alcuni colleghi dell'odierno ricorrente: ciò ch'è
ragionevolmente mutato nel corso degli anni è la consapevolezza del [ricorrente]
della possibilità di vedersi riconosciuto il suo diritto, non certo, invece, la
conoscenza del fatto su cui tale diritto si basa (cioè l'esposizione ultradecennale a
polvere di amianto, circostanza che nel 2005 era evidentemente e pienamente
già conosciuto dal lavoratore: basti ricordare circa la rilevanza della decisione
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di rigetto della domanda di accertamento da parte dell' che la certificazione CP_3
CP_ di tale istituto non costituisce elemento per ottenere dall' i benefici
contributivi)”.
Orbene, utilizzando i criteri sopra descritti per la decorrenza del termine di prescrizione decennale, l'eccezione di prescrizione deve trovare accoglimento
CP_ perché tra la presentazione della domanda all in data 14 febbraio 2005 e la
CP_ presentazione della domanda amministrativa all avvenuta soltanto 31
dicembre 2020, trascorreva un tempo superiore a dieci anni.
Il ricorso, assorbita ogni altra questione, va pertanto rigettato.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite stante l'esistenza di orientamenti, di questo Tribunale, di segno opposto .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 11/06/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro