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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3635/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 297/2019, emessa dal Tribunale di Avellino a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4540/2017, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 31.01.2025, pendente
TRA
(C.F.: - P. Parte_1 P.IVA_1
Iva: ) in persona del curatore p.t. rappresentato e difeso, giusta P.IVA_2
autorizzazione del Giudice Delegato del 12.07.2019, dall'avvocato MArosaria
Menditto (C.F.: in virtù di procura alle liti a margine C.F._1
dell'atto di appello
APPELLANTE
E
E_
(C.F.: - P. Iva: ) in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3 P.IVA_4
rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita De Vitto (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._2
costituzione
APPELLATO
Oggetto: azione di arricchimento senza causa
1 Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita … così provvedere:
- sussistendone i presupposti di legge, come ampiamente dimostrato in atti, condannare il E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore
[...]
del della somma di € 1.797.270, o di Parte_1
quella diversa somma che, accertata in corso di causa, sarà ritenuta equa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., per l'indebito arricchimento di cui alla fattispecie oggetto di causa;
… - in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui si confermasse la sentenza di primo grado, chiede rivedere la liquidazione delle spese legali. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”; per l'appellato: “…, nel riportarsi integralmente ai propri scritti, conclude per il rigetto dell'appello siccome inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato, in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 6.10.2017 il Parte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Avellino, il
[...] [...]
esponendo che il Tribunale di Santa E_
MA CA Vetere, con sentenza del 9 marzo 1995, dichiarava il fallimento della la società in bonis aveva ottenuto un Parte_1
contributo da parte del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell'art. 39, d.lgs.
n. 76/1990; in ragione del detto contributo aveva costruito uno stabilimento industriale in IT (AV) e, mediante atti di cessione volontaria in procedimento espropriativo, aveva acquisito la disponibilità dei suoli sui quali insisteva tale stabilimento;
a seguito del fallimento della società il Ministero delle Attività
Produttive, con D.M. n. 412 del 14 ottobre 1997, revocava il contributo concesso;
con sentenza n. 3076 depositata in data 12 luglio 2012, il Tribunale di Santa MA C.V. accoglieva la domanda di ammissione al passivo, per l'importo di € 11.291.704,16 in
2 privilegio, proposta dal concessionario Equitalia S.p.A., per la restituzione degli importi erogati a titolo di contributo;
in ragione dell'intervenuto fallimento, il
Ministero dell'Industria, con decreto del 2 luglio 1999, trasferiva i suindicati lotti al
(da ora per E_
brevità con sentenza n. 1734 depositata in data 13 febbraio 2012, il CP_1
Tribunale di Napoli, nel giudizio instaurato dalla Curatela, avente ad oggetto l'accertamento del proprio diritto di proprietà dei beni immobili allocati nel Comune di IT (AV), loc. Zona Industriale, già Ischia Ficocchia, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto dichiarava lo stesso CP_1
proprietario dei beni dell'area industriale di IT, in virtù del decreto CP_1
ministeriale del 2 luglio 1999; in conseguenza della detta pronuncia il CP_1
acquistava, unitamente ai suoli, lo stabilimento industriale ivi costruito dalla società fallita, il cui valore veniva stimato dall'ing. tecnico nominato dalla Per_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. MA C.V., nel procedimento
3262/95 R.G., in L. 3.480.000.000, pari a € 1.797.270.
In tal modo ricostruita la vicenda, la Curatela del rappresentava l'interesse Parte_1
a promuovere l'azione ex art. 2041 c.c. volta ad ottenere l'indennizzo per l'indebito arricchimento conseguito dal insistendo affinché venissero accolte le CP_1
conclusioni seguenti: “…condannare il E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento, in favore del della somma di Parte_2
€ 1.797.270, o di quella diversa somma che, accertata in corso di causa, sarà ritenuta equa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., per l'indebito arricchimento di cui alla fattispecie oggetto di causa…”.
Si costituiva il E_
che resisteva e rassegnava le conclusioni che seguono: “a) Rigettare
[...]
la domanda attorea siccome inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata. b) in via subordinata, e salvo gravame, ridurre l'indennizzo richiesto nei limiti del minore importo tra l'effettivo
3 esborso patito dalla società in bonis per la realizzazione del Parte_1
complesso ed il valore delle opere realizzate alla data dell'effettiva consegna del bene…”.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e all'udienza del 14.11.2018, precisate le conclusioni, riservata in decisione
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale così statuiva:
“1) rigetta la domanda, proposta dal con Parte_1
atto di citazione notificato il 6.10.2017;
2) condanna il in persona del curatore Parte_1
p.t., al pagamento delle spese di giudizio, in favore del
[...]
, che liquida in € 28.000,00 per E_
onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 15.02.2019, con citazione notificata il 29.07.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., il interponeva appello - iscritto a Parte_1
ruolo il 30.07.3019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento di tali conclusioni: “… condannare il E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento, in favore del della somma di Parte_2
€ 1.797.270,00 o di quella diversa somma che, accertata in corso di causa, sarà ritenuta equa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., per l'indebito arricchimento di cui alla fattispecie oggetto di causa;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui si confermasse la sentenza di primo grado, si chiede rivedere la liquidazione delle spese legali…”.
Si costituiva il E_
che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame.
[...]
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 20.12.2019, veniva rinviata al 22.01.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per
4 esigenze di ruolo;
all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 31.01.2025, la Corte riservava la causa per la decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 25.3.2025 e memoria di replica il 14.4.2025
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 1.4.2024 e memoria di replica il
22.4.2024.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, con le seguenti motivazioni:
“La domanda del merita reiezione. Parte_1 Parte_1
Il presupposto della domanda di arricchimento senza causa, in materia di miglioramenti eseguiti sull'immobile, si realizza al momento della riconsegna del bene al soggetto che ne ha diritto (Cass. n. 11551/1998), quindi, con riferimento al caso in esame, al momento in cui il abbia conseguito la disponibilità CP_1
del suolo con il capannone industriale realizzatovi dalla Parte_1
in bonis.
[...]
Tuttavia, il convenuto ha eccepito che l'immobile è ancora posseduto dal CP_1
che lo avrebbe addirittura concesso in Parte_1
locazione, e non gli è stato a tutt'oggi restituito.
Il Tribunale osserva, sul punto, che la prova dell'avvenuta restituzione del capannone industriale grava sul attore, che ha proposto la domanda di Parte_1
ingiustificato arricchimento, quale fatto costitutivo della domanda stessa (art. 2697 co. I cod. civ.), ma a tale onere non ha adempiuto. L'istante si è limitato ad una generica contestazione sul possesso dell'immobile, senza preoccuparsi, neanche a fronte della specifica eccezione sollevata dal di dimostrare di avergli CP_1
ceduto la materiale disponibilità del capannone industriale de quo.
Peraltro, a ben vedere, il non ha neanche Parte_1
fornito la prova del proprio impoverimento, quale presupposto della domanda di arricchimento senza causa (art. 2041 cod. civ.).
5 Infatti, la costruzione realizzata sui suoli in IT è avvenuta a seguito dell'erogazione del contributo da parte del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 76/1990, e non con danaro proprio della Parte_1
in bonis. Né risulta che, a seguito della revoca del contributo
[...]
(avvenuta per effetto del decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 412 del 14.10.1997), la società o la Curatela fallimentare abbia restituito la somma ricevuta all'amministrazione statale, ciò che potrebbe indurre a ritenere l'effettiva realizzazione dell'impoverimento.
A nulla rileva che l'Amministrazione fiscale sia stata ammessa al passivo del fallimento per l'importo di € 11.291.704,16, per effetto dell'azione esercitata dall'agente per la riscossione, avanti al Tribunale di Santa Controparte_2
MA CA Vetere (sentenza n. 3076/2012), atteso che non risulta agli atti di questo giudizio che la somma sia stata effettivamente incassata dalla parte autorizzata all'ingresso nella procedura concorsuale. L'ammissione al passivo, per sua natura, si configura come una mera declaratoria juris sull'esistenza del credito, ma non comporta affatto che la somma sia stata effettivamente conseguita dall'avente diritto nell'ambito della distribuzione delle attività fallimentari, posto che ve ne siano. E, nella specie, non vi è alcuna evidenza che ciò sia avvenuto, né che avverrà in esito alla procedura concorsuale.
Ma l'azione di ingiustificato arricchimento, esercitata dal Parte_1
si presenta inconsistente anche sotto ulteriori profili.
[...]
Va osservato, infatti, che la figura giuridica in discorso presenta carattere sussidiario, come prevede l'art. 2042 cod. civ. Orbene, proprio il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica praticabile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito (Cass. n. 11038/2018).
6 Rapportando il suesteso principio di diritto al caso di specie, il Tribunale deve rilevare che la oppure la Curatela Fallimentare Parte_1
avrebbero potuto esercitare l'impugnazione avverso il decreto di revoca del contributo n. 412/1997, avanti al giudice amministrativo, nei confronti del Ministero revocante, soggetto diverso dall'arricchito (il , ma non risulta che CP_1
tale impugnativa sia stata esperita. Tale azione si configura appunto come azione tipica a disposizione della società per la tutela del proprio interesse al mantenimento del contributo.
Ancora, il Tribunale considera che nessun rapporto diretto è intercorso tra la ed il dovendosi, al contrario, ritenere Parte_1 CP_1
che il rapporto diretto si è incardinato tra la società ed il Ministero che ha concesso
e poi revocato il contributo e l'acquisizione del bene, da parte del CP_1
costituisce soltanto un effetto indiretto dell'azione della pubblica amministrazione. E tale condizione costituisce ulteriore preclusione all'esercizio dell'azione de qua.
La Corte di legittimità, infatti, ha predicato che l'azione di arricchimento senza causa, presupponendo un unico fatto produttivo dell'arricchimento e della correlativa diminuzione patrimoniale, non può essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale colui che compie la prestazione abbia un rapporto diretto in forza di legge o in base a contratto e l'arricchimento sia, perciò, solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell'ambito di tale rapporto (Cass. n. 1686/1993; Cass. n. 16340/2002).
Peraltro, resta escluso il carattere dell'ingiustizia dell'arricchimento allorquando, come è avvenuto nel caso di specie, il vantaggio per il soggetto che ne ha beneficiato sia derivato dall'applicazione di norme di legge. In tal senso ha statuito Cass. n.
1288/2003 (conforme: Cass. n. 18099/2009) nell'affermare che non sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione di indebito arricchimento quando
l'attribuzione patrimoniale in favore del soggetto beneficiario avviene sulla base di una specifica disposizione di legge, in quanto ciò costituisce una giusta causa legale dell'eventuale arricchimento.
7 Orbene, non può revocarsi in dubbio che la revoca del contributo pecuniario alla
e l'attribuzione della proprietà dell'immobile al Parte_1
sia avvenuta sulla base dell'applicazione di norme di legge, come CP_1
indicate nella motivazione dell'atto amministrativo (d.m. 412/1997), ciò che riconduce l'effetto locupletativo ad una connotazione legale e niente affatto ingiusta.
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia
(tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale - scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00), e vanno poste a carico del
[...]
in ragione della totale soccombenza”. Parte_1
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante, a prescindere dalla considerazione che la giurisprudenza citata in sentenza attiene alla diversa fattispecie del diritto del conduttore all'indennità ex art. 1592 c.c., per le migliorie apportate, ritiene non rispettati i principi in materia di onere della prova in merito all'elemento della disponibilità del bene, evidenziando la circostanza che il D.M. 157 del 2 luglio 1999 - con cui le aree di IT sono state assegnate al , a seguito E_
della intervenuta revoca in danno della fallita - all'art. 1, recita Parte_2
<vengono trasferiti al i lotti di cui all'art. 39 del testo E_
unico approvato con d.lgs. 30.3.1990 n, 76 (...) I lotti di cui al comma 1, che sono consegnati nell'attuale stato di fatto e di diritto risultano così composti (...) IT
(...) decreto di revoca n. 412 del 14.10.1997>> nonché la sentenza del Tribunale di
Napoli del 13 febbraio 2012 che, in accoglimento della riconvenzionale proposta dal ha dichiarato proprietario quest'ultimo dell'area di IT in ragione CP_1
del DM del 1999; secondo parte appellante il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova laddove ha ritenuto che la
“restituzione dello stabilimento industriale” rientri negli elementi costitutivi della domanda di cui è onerato l'attore ex art. 2697, c.1, c.c.; precisamente, siccome dal
DM 1999 risulta il trasferimento e la consegna delle aree site in IT e alla luce
8 della detta sentenza, il è proprietario delle medesime aree, a norma CP_1
dell'art. 2697, comma 2, c.c., quest'ultimo, che ha eccepito la mancata disponibilità delle aree, è gravato del relativo onere probatorio, sicché il Tribunale non ha posto a fondamento della propria decisione quanto risultante dall'istruttoria, ma una mera eccezione rimasta sfornita di qualsiasi prova.
§ 5.
Il motivo è infondato.
In sostanza, parte appellante assume che la disponibilità di fatto del bene in questione in capo al emerga dalla circostanza che è quest'ultimo è stato dichiarato CP_1
proprietario del medesimo bene;
tuttavia, la proprietà non implica ex se il possesso del bene. Né la disponibilità del bene si evince dal D.M. 157 del 2 luglio 1999, che ha solo disposto la consegna dei beni nell'attuale stato di fatto e di diritto, ma a tale disposizione normativa – che non rappresenta, di certo, un verbale di consegna - occorre dare attuazione con la materiale messa a disposizione dei medesimi lotti in favore del . Ne consegue che le circostanze evidenziate dal non CP_1 Parte_1
possono incidere sull'onere della prova che grava sull'istante, posto che è indubbia la circostanza che solo con la disponibilità di fatto del bene può concretizzarsi l'arricchimento del – come precisato più innanzi -, arricchimento, che CP_1
rappresenta presupposto e, dunque, fatto costitutivo dell'indebito arricchimento di cui si chiede l'indennizzo.
Per vero, a ben vedere, la mancata consegna del bene al rappresenta fatto CP_1
pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., posto che, come evidenziato dal Tribunale, la circostanza è stata genericamente contestata e sul punto la sentenza non è oggetto di censura, così come non è contestata la circostanza che il bene in questione sia stato concesso in locazione dal , il che è chiaramente incompatibile con la Parte_1
mancata disponibilità del bene.
Seppur non contestato nei termini di cui all'art. 342 c.p.c., avendo il Parte_1
esclusivamente evidenziato che la giurisprudenza citata in sentenza non ha alcuna attinenza con la fattispecie oggetto del presente giudizio, come statuito da una
9 sentenza della Corte di Appello di Napoli, confermata dalla Suprema Corte, in fattispecie similare – relativa ad una domanda di indennizzo proposta da una società fallita, dichiarata decaduta dalla concessione dei contributi previsti dall'art. 32 della l.
n. 219 del 1981 e tenuta alla restituzione dei lotti di terreno sui quali era stato realizzato un impianto industriale -, se è vero che il diritto del depauperato sorge per effetto e dal momento dell'arricchimento altrui, tuttavia, presupposto indefettibile della liquidazione della relativa indennità è la restituzione del bene migliorato, dovendo la locupletazione del proprietario necessariamente accertarsi alla luce dello stato dei luoghi al momento della riconsegna, potendo solo in tale momento individuarsi la locupletazione effettivamente conseguita tenuto conto del risparmio di spesa realizzato (cfr. Corte di Appello di Napoli n. 29994/2014). Nel giudizio di legittimità instaurato dalla società fallita avverso quest'ultima sentenza, la Suprema
Corte ha ribadito che la restituzione del bene – che può intervenire anche successivamente, ma ciò non emerge alla luce delle complessive deduzioni delle parti, comprese quelle espresse in seno alle memorie conclusive - rappresenta presupposto logico del preteso arricchimento (cfr. Cass. n. 22154 del 24/07/2023). La
Suprema Corte ha aggiunto che una disciplina specifica delle conseguenze della revoca dei contributi in questione è rinvenibile nell'art. 2, comma 5, del d.l.
398/1993, convertito dalla l. 493/1993, secondo cui “In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990,
n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia
10 di finanza”, precisando che << Sebbene la norma sia alquanto ellittica sul punto, la ratio ad essa sottesa è evidente, e risiede nell'intento di evitare un arricchimento ingiustificato da parte del Ministero (o dell'ente da esso designato), che si avvantaggerebbe della restituzione del lotto incrementato dall'accessione dell'opificio industriale. Ma allora, perché si abbia quel vantaggio, occorre effettivamente che il bene sia restituito>>.
Inoltre, nella medesima sentenza citata, in virtù dell'operatività di quel meccanismo, previsto dalla su richiamata normativa e sussumibile nell'ambito della volontaria giurisdizione, che prevede la nomina di un perito da parte del presidente del tribunale al fine di stimare i lavori eseguiti e le spese effettivamente sostenute, la Suprema
Corte ha escluso la sussistenza del presupposto dell'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2042 c.c.
Alla luce di tali considerazioni, il proposto gravame è infondato senza necessità di esaminare le restanti censure, che restano assorbite, in punto di carenza di dell'impoverimento, di difetto dell'unicità del fatto produttivo di danno e di esclusione dell'indebito che abbia derivazione dalla legge.
§ 6.
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 2.000,000 in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% del compenso tabellare in ragione dell'attività svolta relativamente alla fase “trattazione e istruzione”.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
11 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con citazione notificata in data Parte_1
29.07.2019, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna il l pagamento, Parte_1
in favore del E_
, delle spese processuali, che liquida in euro 29.033,00 per compenso,
[...]
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 8.5.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3635/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 297/2019, emessa dal Tribunale di Avellino a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4540/2017, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 31.01.2025, pendente
TRA
(C.F.: - P. Parte_1 P.IVA_1
Iva: ) in persona del curatore p.t. rappresentato e difeso, giusta P.IVA_2
autorizzazione del Giudice Delegato del 12.07.2019, dall'avvocato MArosaria
Menditto (C.F.: in virtù di procura alle liti a margine C.F._1
dell'atto di appello
APPELLANTE
E
E_
(C.F.: - P. Iva: ) in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3 P.IVA_4
rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita De Vitto (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._2
costituzione
APPELLATO
Oggetto: azione di arricchimento senza causa
1 Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita … così provvedere:
- sussistendone i presupposti di legge, come ampiamente dimostrato in atti, condannare il E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore
[...]
del della somma di € 1.797.270, o di Parte_1
quella diversa somma che, accertata in corso di causa, sarà ritenuta equa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., per l'indebito arricchimento di cui alla fattispecie oggetto di causa;
… - in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui si confermasse la sentenza di primo grado, chiede rivedere la liquidazione delle spese legali. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”; per l'appellato: “…, nel riportarsi integralmente ai propri scritti, conclude per il rigetto dell'appello siccome inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato, in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 6.10.2017 il Parte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Avellino, il
[...] [...]
esponendo che il Tribunale di Santa E_
MA CA Vetere, con sentenza del 9 marzo 1995, dichiarava il fallimento della la società in bonis aveva ottenuto un Parte_1
contributo da parte del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell'art. 39, d.lgs.
n. 76/1990; in ragione del detto contributo aveva costruito uno stabilimento industriale in IT (AV) e, mediante atti di cessione volontaria in procedimento espropriativo, aveva acquisito la disponibilità dei suoli sui quali insisteva tale stabilimento;
a seguito del fallimento della società il Ministero delle Attività
Produttive, con D.M. n. 412 del 14 ottobre 1997, revocava il contributo concesso;
con sentenza n. 3076 depositata in data 12 luglio 2012, il Tribunale di Santa MA C.V. accoglieva la domanda di ammissione al passivo, per l'importo di € 11.291.704,16 in
2 privilegio, proposta dal concessionario Equitalia S.p.A., per la restituzione degli importi erogati a titolo di contributo;
in ragione dell'intervenuto fallimento, il
Ministero dell'Industria, con decreto del 2 luglio 1999, trasferiva i suindicati lotti al
(da ora per E_
brevità con sentenza n. 1734 depositata in data 13 febbraio 2012, il CP_1
Tribunale di Napoli, nel giudizio instaurato dalla Curatela, avente ad oggetto l'accertamento del proprio diritto di proprietà dei beni immobili allocati nel Comune di IT (AV), loc. Zona Industriale, già Ischia Ficocchia, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto dichiarava lo stesso CP_1
proprietario dei beni dell'area industriale di IT, in virtù del decreto CP_1
ministeriale del 2 luglio 1999; in conseguenza della detta pronuncia il CP_1
acquistava, unitamente ai suoli, lo stabilimento industriale ivi costruito dalla società fallita, il cui valore veniva stimato dall'ing. tecnico nominato dalla Per_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. MA C.V., nel procedimento
3262/95 R.G., in L. 3.480.000.000, pari a € 1.797.270.
In tal modo ricostruita la vicenda, la Curatela del rappresentava l'interesse Parte_1
a promuovere l'azione ex art. 2041 c.c. volta ad ottenere l'indennizzo per l'indebito arricchimento conseguito dal insistendo affinché venissero accolte le CP_1
conclusioni seguenti: “…condannare il E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento, in favore del della somma di Parte_2
€ 1.797.270, o di quella diversa somma che, accertata in corso di causa, sarà ritenuta equa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., per l'indebito arricchimento di cui alla fattispecie oggetto di causa…”.
Si costituiva il E_
che resisteva e rassegnava le conclusioni che seguono: “a) Rigettare
[...]
la domanda attorea siccome inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata. b) in via subordinata, e salvo gravame, ridurre l'indennizzo richiesto nei limiti del minore importo tra l'effettivo
3 esborso patito dalla società in bonis per la realizzazione del Parte_1
complesso ed il valore delle opere realizzate alla data dell'effettiva consegna del bene…”.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e all'udienza del 14.11.2018, precisate le conclusioni, riservata in decisione
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale così statuiva:
“1) rigetta la domanda, proposta dal con Parte_1
atto di citazione notificato il 6.10.2017;
2) condanna il in persona del curatore Parte_1
p.t., al pagamento delle spese di giudizio, in favore del
[...]
, che liquida in € 28.000,00 per E_
onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 15.02.2019, con citazione notificata il 29.07.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., il interponeva appello - iscritto a Parte_1
ruolo il 30.07.3019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento di tali conclusioni: “… condannare il E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento, in favore del della somma di Parte_2
€ 1.797.270,00 o di quella diversa somma che, accertata in corso di causa, sarà ritenuta equa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., per l'indebito arricchimento di cui alla fattispecie oggetto di causa;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui si confermasse la sentenza di primo grado, si chiede rivedere la liquidazione delle spese legali…”.
Si costituiva il E_
che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame.
[...]
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 20.12.2019, veniva rinviata al 22.01.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per
4 esigenze di ruolo;
all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 31.01.2025, la Corte riservava la causa per la decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 25.3.2025 e memoria di replica il 14.4.2025
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 1.4.2024 e memoria di replica il
22.4.2024.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, con le seguenti motivazioni:
“La domanda del merita reiezione. Parte_1 Parte_1
Il presupposto della domanda di arricchimento senza causa, in materia di miglioramenti eseguiti sull'immobile, si realizza al momento della riconsegna del bene al soggetto che ne ha diritto (Cass. n. 11551/1998), quindi, con riferimento al caso in esame, al momento in cui il abbia conseguito la disponibilità CP_1
del suolo con il capannone industriale realizzatovi dalla Parte_1
in bonis.
[...]
Tuttavia, il convenuto ha eccepito che l'immobile è ancora posseduto dal CP_1
che lo avrebbe addirittura concesso in Parte_1
locazione, e non gli è stato a tutt'oggi restituito.
Il Tribunale osserva, sul punto, che la prova dell'avvenuta restituzione del capannone industriale grava sul attore, che ha proposto la domanda di Parte_1
ingiustificato arricchimento, quale fatto costitutivo della domanda stessa (art. 2697 co. I cod. civ.), ma a tale onere non ha adempiuto. L'istante si è limitato ad una generica contestazione sul possesso dell'immobile, senza preoccuparsi, neanche a fronte della specifica eccezione sollevata dal di dimostrare di avergli CP_1
ceduto la materiale disponibilità del capannone industriale de quo.
Peraltro, a ben vedere, il non ha neanche Parte_1
fornito la prova del proprio impoverimento, quale presupposto della domanda di arricchimento senza causa (art. 2041 cod. civ.).
5 Infatti, la costruzione realizzata sui suoli in IT è avvenuta a seguito dell'erogazione del contributo da parte del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 76/1990, e non con danaro proprio della Parte_1
in bonis. Né risulta che, a seguito della revoca del contributo
[...]
(avvenuta per effetto del decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 412 del 14.10.1997), la società o la Curatela fallimentare abbia restituito la somma ricevuta all'amministrazione statale, ciò che potrebbe indurre a ritenere l'effettiva realizzazione dell'impoverimento.
A nulla rileva che l'Amministrazione fiscale sia stata ammessa al passivo del fallimento per l'importo di € 11.291.704,16, per effetto dell'azione esercitata dall'agente per la riscossione, avanti al Tribunale di Santa Controparte_2
MA CA Vetere (sentenza n. 3076/2012), atteso che non risulta agli atti di questo giudizio che la somma sia stata effettivamente incassata dalla parte autorizzata all'ingresso nella procedura concorsuale. L'ammissione al passivo, per sua natura, si configura come una mera declaratoria juris sull'esistenza del credito, ma non comporta affatto che la somma sia stata effettivamente conseguita dall'avente diritto nell'ambito della distribuzione delle attività fallimentari, posto che ve ne siano. E, nella specie, non vi è alcuna evidenza che ciò sia avvenuto, né che avverrà in esito alla procedura concorsuale.
Ma l'azione di ingiustificato arricchimento, esercitata dal Parte_1
si presenta inconsistente anche sotto ulteriori profili.
[...]
Va osservato, infatti, che la figura giuridica in discorso presenta carattere sussidiario, come prevede l'art. 2042 cod. civ. Orbene, proprio il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica praticabile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito (Cass. n. 11038/2018).
6 Rapportando il suesteso principio di diritto al caso di specie, il Tribunale deve rilevare che la oppure la Curatela Fallimentare Parte_1
avrebbero potuto esercitare l'impugnazione avverso il decreto di revoca del contributo n. 412/1997, avanti al giudice amministrativo, nei confronti del Ministero revocante, soggetto diverso dall'arricchito (il , ma non risulta che CP_1
tale impugnativa sia stata esperita. Tale azione si configura appunto come azione tipica a disposizione della società per la tutela del proprio interesse al mantenimento del contributo.
Ancora, il Tribunale considera che nessun rapporto diretto è intercorso tra la ed il dovendosi, al contrario, ritenere Parte_1 CP_1
che il rapporto diretto si è incardinato tra la società ed il Ministero che ha concesso
e poi revocato il contributo e l'acquisizione del bene, da parte del CP_1
costituisce soltanto un effetto indiretto dell'azione della pubblica amministrazione. E tale condizione costituisce ulteriore preclusione all'esercizio dell'azione de qua.
La Corte di legittimità, infatti, ha predicato che l'azione di arricchimento senza causa, presupponendo un unico fatto produttivo dell'arricchimento e della correlativa diminuzione patrimoniale, non può essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale colui che compie la prestazione abbia un rapporto diretto in forza di legge o in base a contratto e l'arricchimento sia, perciò, solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell'ambito di tale rapporto (Cass. n. 1686/1993; Cass. n. 16340/2002).
Peraltro, resta escluso il carattere dell'ingiustizia dell'arricchimento allorquando, come è avvenuto nel caso di specie, il vantaggio per il soggetto che ne ha beneficiato sia derivato dall'applicazione di norme di legge. In tal senso ha statuito Cass. n.
1288/2003 (conforme: Cass. n. 18099/2009) nell'affermare che non sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione di indebito arricchimento quando
l'attribuzione patrimoniale in favore del soggetto beneficiario avviene sulla base di una specifica disposizione di legge, in quanto ciò costituisce una giusta causa legale dell'eventuale arricchimento.
7 Orbene, non può revocarsi in dubbio che la revoca del contributo pecuniario alla
e l'attribuzione della proprietà dell'immobile al Parte_1
sia avvenuta sulla base dell'applicazione di norme di legge, come CP_1
indicate nella motivazione dell'atto amministrativo (d.m. 412/1997), ciò che riconduce l'effetto locupletativo ad una connotazione legale e niente affatto ingiusta.
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia
(tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale - scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00), e vanno poste a carico del
[...]
in ragione della totale soccombenza”. Parte_1
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante, a prescindere dalla considerazione che la giurisprudenza citata in sentenza attiene alla diversa fattispecie del diritto del conduttore all'indennità ex art. 1592 c.c., per le migliorie apportate, ritiene non rispettati i principi in materia di onere della prova in merito all'elemento della disponibilità del bene, evidenziando la circostanza che il D.M. 157 del 2 luglio 1999 - con cui le aree di IT sono state assegnate al , a seguito E_
della intervenuta revoca in danno della fallita - all'art. 1, recita Parte_2
<vengono trasferiti al i lotti di cui all'art. 39 del testo E_
unico approvato con d.lgs. 30.3.1990 n, 76 (...) I lotti di cui al comma 1, che sono consegnati nell'attuale stato di fatto e di diritto risultano così composti (...) IT
(...) decreto di revoca n. 412 del 14.10.1997>> nonché la sentenza del Tribunale di
Napoli del 13 febbraio 2012 che, in accoglimento della riconvenzionale proposta dal ha dichiarato proprietario quest'ultimo dell'area di IT in ragione CP_1
del DM del 1999; secondo parte appellante il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova laddove ha ritenuto che la
“restituzione dello stabilimento industriale” rientri negli elementi costitutivi della domanda di cui è onerato l'attore ex art. 2697, c.1, c.c.; precisamente, siccome dal
DM 1999 risulta il trasferimento e la consegna delle aree site in IT e alla luce
8 della detta sentenza, il è proprietario delle medesime aree, a norma CP_1
dell'art. 2697, comma 2, c.c., quest'ultimo, che ha eccepito la mancata disponibilità delle aree, è gravato del relativo onere probatorio, sicché il Tribunale non ha posto a fondamento della propria decisione quanto risultante dall'istruttoria, ma una mera eccezione rimasta sfornita di qualsiasi prova.
§ 5.
Il motivo è infondato.
In sostanza, parte appellante assume che la disponibilità di fatto del bene in questione in capo al emerga dalla circostanza che è quest'ultimo è stato dichiarato CP_1
proprietario del medesimo bene;
tuttavia, la proprietà non implica ex se il possesso del bene. Né la disponibilità del bene si evince dal D.M. 157 del 2 luglio 1999, che ha solo disposto la consegna dei beni nell'attuale stato di fatto e di diritto, ma a tale disposizione normativa – che non rappresenta, di certo, un verbale di consegna - occorre dare attuazione con la materiale messa a disposizione dei medesimi lotti in favore del . Ne consegue che le circostanze evidenziate dal non CP_1 Parte_1
possono incidere sull'onere della prova che grava sull'istante, posto che è indubbia la circostanza che solo con la disponibilità di fatto del bene può concretizzarsi l'arricchimento del – come precisato più innanzi -, arricchimento, che CP_1
rappresenta presupposto e, dunque, fatto costitutivo dell'indebito arricchimento di cui si chiede l'indennizzo.
Per vero, a ben vedere, la mancata consegna del bene al rappresenta fatto CP_1
pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., posto che, come evidenziato dal Tribunale, la circostanza è stata genericamente contestata e sul punto la sentenza non è oggetto di censura, così come non è contestata la circostanza che il bene in questione sia stato concesso in locazione dal , il che è chiaramente incompatibile con la Parte_1
mancata disponibilità del bene.
Seppur non contestato nei termini di cui all'art. 342 c.p.c., avendo il Parte_1
esclusivamente evidenziato che la giurisprudenza citata in sentenza non ha alcuna attinenza con la fattispecie oggetto del presente giudizio, come statuito da una
9 sentenza della Corte di Appello di Napoli, confermata dalla Suprema Corte, in fattispecie similare – relativa ad una domanda di indennizzo proposta da una società fallita, dichiarata decaduta dalla concessione dei contributi previsti dall'art. 32 della l.
n. 219 del 1981 e tenuta alla restituzione dei lotti di terreno sui quali era stato realizzato un impianto industriale -, se è vero che il diritto del depauperato sorge per effetto e dal momento dell'arricchimento altrui, tuttavia, presupposto indefettibile della liquidazione della relativa indennità è la restituzione del bene migliorato, dovendo la locupletazione del proprietario necessariamente accertarsi alla luce dello stato dei luoghi al momento della riconsegna, potendo solo in tale momento individuarsi la locupletazione effettivamente conseguita tenuto conto del risparmio di spesa realizzato (cfr. Corte di Appello di Napoli n. 29994/2014). Nel giudizio di legittimità instaurato dalla società fallita avverso quest'ultima sentenza, la Suprema
Corte ha ribadito che la restituzione del bene – che può intervenire anche successivamente, ma ciò non emerge alla luce delle complessive deduzioni delle parti, comprese quelle espresse in seno alle memorie conclusive - rappresenta presupposto logico del preteso arricchimento (cfr. Cass. n. 22154 del 24/07/2023). La
Suprema Corte ha aggiunto che una disciplina specifica delle conseguenze della revoca dei contributi in questione è rinvenibile nell'art. 2, comma 5, del d.l.
398/1993, convertito dalla l. 493/1993, secondo cui “In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990,
n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia
10 di finanza”, precisando che << Sebbene la norma sia alquanto ellittica sul punto, la ratio ad essa sottesa è evidente, e risiede nell'intento di evitare un arricchimento ingiustificato da parte del Ministero (o dell'ente da esso designato), che si avvantaggerebbe della restituzione del lotto incrementato dall'accessione dell'opificio industriale. Ma allora, perché si abbia quel vantaggio, occorre effettivamente che il bene sia restituito>>.
Inoltre, nella medesima sentenza citata, in virtù dell'operatività di quel meccanismo, previsto dalla su richiamata normativa e sussumibile nell'ambito della volontaria giurisdizione, che prevede la nomina di un perito da parte del presidente del tribunale al fine di stimare i lavori eseguiti e le spese effettivamente sostenute, la Suprema
Corte ha escluso la sussistenza del presupposto dell'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2042 c.c.
Alla luce di tali considerazioni, il proposto gravame è infondato senza necessità di esaminare le restanti censure, che restano assorbite, in punto di carenza di dell'impoverimento, di difetto dell'unicità del fatto produttivo di danno e di esclusione dell'indebito che abbia derivazione dalla legge.
§ 6.
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 2.000,000 in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% del compenso tabellare in ragione dell'attività svolta relativamente alla fase “trattazione e istruzione”.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
11 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con citazione notificata in data Parte_1
29.07.2019, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna il l pagamento, Parte_1
in favore del E_
, delle spese processuali, che liquida in euro 29.033,00 per compenso,
[...]
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 8.5.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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