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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2028 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2028/2024 promossa da
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Maria M. Montini (c.f. ) in C.F._2
Casalpusterlengo (LO), alla via Bernardinelli n. 11;
- Ricorrente nei confronti di c.f. ); Controparte_1 C.F._3
- Resistente contumace
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt. 70
e 71 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente, così come depositate con nota in data 20.02.2025:
“
1-i figli minori e rispettivamente di anni 6, 4 e 3 verranno affidati Per_1 Per_2 Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione della di lei famiglia di origine sita in Brembio (Lo) Via Dante Alighieri n.8;
2- il padre potrà avere e tenere con se' i figli in settimana liberamente e quando lo riterrà stabilendo modalità ed orari per le visite d'accordo con la madre e previo debito avviso, compatibilmente con gli impegni extra-scolastici/sportivi dei minori. In ogni caso almeno due pomeriggi a settimana da individuare di volta in volta in base alle esigenze lavorative dei genitori e ludico sportive dei minori nonché' alternativamente il sabato o la domenica rimandando il discorso pernotti al compimento del 6 anno di età dell'ultimo figlio;
3-durante le vacanze pasquali e natalizie, il padre avrà facoltà di vedere e stare con i figli minori nei giorni che stabilirà in comune accordo con la sig. Rispetto ai pernotti anche in questo caso i Pt_1 genitori rimandano a futuri accordi sempre al compimento dell'ultimo anno di età del figlio più piccolo;
4-il sig. si obbliga a corrispondere , a mezzo bonifico bancario, alla sig. , a Controparte_1 Pt_1 titolo di concorso per il mantenimento dei figli allo stato della sua situazione attuale, un assegno mensile pari ad e. 300,00= per tutti e tre i figli da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla sig. medesima ed a lei intestato sino alla completa autonomia economica degli Pt_1 stessi, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, nonche' il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Milano. Si precisa che tutte le spese straordinarie elencate nel Protocollo dovranno essere documentate. Il genitore anticipatario delle spese dovra' consegnare/inviare a mezzo e mail all'altro genitore copia della documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 gg. Il rimborso dovra' avvenire nei 15 gg successivi alla richiesta. Per quanto riguarda le spese straordinarie per le quali e' previsto il preventivo accordo dei genitori si precisa che: -il genitore che dovesse sostenere una delle gia' menzionate spese senza il preventivo consenso dell'altro genitore ( consenso che dovra' essere comunicato nell'immediatezza della richiesta e comunque entro e non oltre i 3 gg successivi) dovra' sostenere personalmente ed integralmente il relativo esborso;
il rifiuto ad effettuare una spesa dovra' essere formulato per iscritto, anche semplicemente mezzo mail, nell'immediatezza della richiesta .
Il dissenso dovra' essere sempre motivato mentre la mancata motivazione e/o il mancato riscontro/silenzioalla richiesta sara' da intendersi come consenso alla stessa.
5-La sig. ha già concordato con il sig. che l'assegno unico familiare Parte_1 Controparte_1 venga percepito direttamente ed interamente dalla sig. he si assume l'onere di presentare ogni Pt_1 anno la relativa domanda, nella quale e' sin d'ora autorizzata ad indicare anche i dati anagrafici dell'altro genitore, il quale si impegna a sua volta ,in ogni caso, a prestarsi per tutte le necessarie formalità.
6-la sig. e il sig. si prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti e dei Pt_1 CP_1 documenti di identità anche validi per l'espatrio per i figli minori impegnandosi a prestarsi per le relative formalità amministrative”.
IL TRIBUNALE
2 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore dott.ssa Luisa Dalla Via;
udita la lettura delle conclusioni di parte ricorrente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 05.11.2024 la sig.ra ha il Tribunale domandando Parte_1
l'affido esclusivo dei figli minori con collocamento e residenza presso di sé e regolamentazione libera delle visite paterne;
la corresponsione da parte del padre, sig. di € 600,00 mensili (€ 200,00 a CP_1 figlio) quale contributo al mantenimento dei figli, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- la sig.ra ed il sig. hanno convissuto dal 2018 al settembre del 2024, prima Pt_1 CP_1 presso l'abitazione dei genitori della ricorrente ed in seguito presso un'abitazione condotta in locazione in Lodi;
- dalla loro unione sono nati i minori e , oggi di 5, 4 e 3 anni;
Per_1 Per_2 Per_3
- la ricorrente non lavora ed il compagno era in difficoltà economiche tali da non riuscire a sostenere il canone di locazione.
- la sig.ra ha dichiarato di non essere a conoscenza dei redditi del compagno;
Pt_1
- la ricorrente è tornata a vivere presso i suoi genitori ed il padre non si è mai occupato dei figli, se non partecipando sporadicamente alle spese, versando € 40-50 mensili quali contributo al mantenimento della prole.
Il sig. regolarmene citato in giudizio, non si è costituito. CP_1
2. All'udienza collegiale del 04.02.2025 il legale di parte ricorrente ha esibito il ricorso notificato al resistente, e ha dato atto del raggiungimento di un accordo tra le parti in merito alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
La sig.ra ha dichiarato “vivo con i miei genitori a Brembio, non ho mai lavorato e sto cercando Pt_1 lavoro, dopo la scuola media ho frequentato una scuola professionale che non ho terminato per la nascita dei miei bambini;
i bambini frequentano tutti la scuola materna;
mio padre è una guardia giurata, mia
3 mamma è cuoca presso l'Ospedale di Casalpusterlengo;
percepisco l'assegno unico di €650,00 mensili, che mi viene accreditato sul conto corrente. I bambini stanno bene, il più piccolo, se non ci sarà regressione naturale, a causa di un problema al cuore dovrà essere operato. Ho buoni rapporti con il padre dei bambini, ci sentiamo tutti i giorni. Le condizioni esplicitate dal mio avvocato rispondono anche al mio interesse. Non siamo seguiti dal servizio sociale”.
Il sig. ancorché non costituito, è comparso personalmente e ha dichiarato “da circa 3 mesi CP_1 lavoro con un contratto a tempo determinato, part time, al Carrefour, con una retribuzione mensile netta di circa €1.400,00/1.500,00; sono assunto da un'agenzia di somministrazione, non percepisco l'assegno unico perché lo percepisce la madre;
vivo con mia madre a Lodi;
mia madre lavora come badante di due anziani. Vedo i bambini ogni volta che posso, li vado a trovare dai nonni e poi andiamo in paese, al momento non li tengo con me. Acconsento alle condizioni indicate dal legale”.
Il Collegio ha quindi rinviato la causa all'udienza del 01.04.2025, assegnando a parte ricorrente termine sino al 20.03.2025 per la produzione della cartolina di ritorno, al fine di verificare la regolarità della notifica, e ulteriore termine sino all'udienza per il deposito di note conclusive, unitamente alle movimentazioni del conto corrente della ricorrente degli ultimi tre anni.
3. Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, preso atto delle note congiunte depositate da parte ricorrente, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento sia quanto al regime di affidamento e collocamento dei figli minori sia quanto alla necessità di prevedere un contributo al mantenimento degli stessi a carico del padre.
In punto di affido, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi…”, con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. Di contro, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento esclusivo “qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato
4 tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi,
i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (cfr. Cass. civ. Sez.
I, sent. n. 30191 del 20.11.2019).
Nel caso concreto, dalla complessiva analisi delle dichiarazioni rese dalle parti, stante l'accordo raggiunto in via stragiudiziale e l'assenza di ragioni di pregiudizio rilevabili all'esame degli atti in causa, che rendano necessaria la deroga all'ordinario regime di affidamento dei minori, il Tribunale dispone l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, che risultano in grado di Per_1 Per_2 Per_3 assicurare il benessere e la cura dei figli.
Stante l'accordo delle parti, i figli saranno collocati in via prevalente presso la madre, in Brembio (Lo), alla via Dante Alighieri n.8.
Quanto al regime di visite, tenuto conto della volontà dei genitori e degli impegni scolastici dei minori il
Collegio dispone, in assenza di un piano genitoriale ben dettagliato ed in mancanza di accordi dettagliati sui tempi di visita, che il padre, salvo migliore accordo delle parti, possa tenere con sé i figli secondo il seguente regime di visite:
- due pomeriggi infrasettimanali, che in assenza di accordo vengono individuati nel martedì e giovedì dall'uscita di scuola, ove li preleverà, sino alle ore 20.30 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- a fine settimana alternati, per tutta la giornata di sabato e di domenica, dalle ore 10.00, quando li preleverà dall'abitazione materna, alle ore 20.30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- data la tenera età della prole e l'attuale situazione di instabilità abitativa del padre, nonché dell'accordo delle parti in tal senso, i minori potranno pernottare presso il padre a partire dal compimento dei 6 anni del figlio più piccolo.
5. Per ciò che attiene il contributo al mantenimento, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori
5 presso ciascun genitore, del fatto che la sig.ra è priva di occupazione e che percepisce Pt_1 integralmente l'Assegno Unico per i minori a carico in misura di €650,00 mensili (cfr. dichiarazione resa dalla parte all'udienza del 04.02.2025), mentre il sig. percepisce uno stipendio mensile di € CP_1
1.400,00-1.500,00 quale dipendente part time presso un supermercato Carrefour (cfr. dichiarazione resa dalla parte all'udienza del 04.02.2025), il Tribunale dispone che il padre versi alla madre € 300,00 mensili
(€ 100,00 per ciascun figlio) da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Milano.
Il Collegio dispone inoltre che la sig.ra continui a percepire interamente l'Assegno Unico, in Pt_1 considerazione del collocamento prevalente dei minori e dell'accordo del sig. e che si assuma CP_1
l'onere di presentare ogni anno la relativa domanda.
Il Collegio prende atto del reciproco consenso al rilascio dei passaporti e dei documenti d'identità dei minori esula la materia del contendere, in quanto tale causa riguarda l'affido ed il collocamento della prole.
Le spese del procedimento sono irripetibili, tenuto conto della contumacia del sig. e della sua CP_1 adesione al contenuto dell'accordo stragiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. dispone che i figli minori e siano affidati in Persona_4 Persona_5 Persona_6
via condivisa ai genitori sig.ra e sig. con collocamento Parte_1 Controparte_1
prevalente presso la madre;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la prole:
- due pomeriggi infrasettimanali, che in assenza di accordo vengono individuati nel martedì e giovedì, dall'uscita di scuola, ove li preleverà, sino alle ore 20.30 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna:
- a fine settimana alternati, per tutta la giornata di sabato e di domenica, dalle ore 10.00, quando li preleverà dall'abitazione materna, alle ore 20.30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- data la tenera età della prole e l'attuale situazione di instabilità abitativa del padre, nonché dell'accordo delle parti in tal senso, i minori potranno pernottare presso il padre a partire dal compimento dei 6 anni del figlio più piccolo;
3. pone a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di €300,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente
6 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite dal Protocollo del
Tribunale di Milano;
4. dispone che l'Assegno Unico per i figli a carico sia percepito nella misura del 100% dalla sig.ra
Parte_1
5. prende atto del reciproco consenso al rilascio dei passaporti e dei documenti d'identità dei minori esula la materia del contendere, in quanto tale causa riguarda l'affido ed il collocamento della prole.
6. spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 20.05.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2028/2024 promossa da
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Maria M. Montini (c.f. ) in C.F._2
Casalpusterlengo (LO), alla via Bernardinelli n. 11;
- Ricorrente nei confronti di c.f. ); Controparte_1 C.F._3
- Resistente contumace
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt. 70
e 71 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente, così come depositate con nota in data 20.02.2025:
“
1-i figli minori e rispettivamente di anni 6, 4 e 3 verranno affidati Per_1 Per_2 Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione della di lei famiglia di origine sita in Brembio (Lo) Via Dante Alighieri n.8;
2- il padre potrà avere e tenere con se' i figli in settimana liberamente e quando lo riterrà stabilendo modalità ed orari per le visite d'accordo con la madre e previo debito avviso, compatibilmente con gli impegni extra-scolastici/sportivi dei minori. In ogni caso almeno due pomeriggi a settimana da individuare di volta in volta in base alle esigenze lavorative dei genitori e ludico sportive dei minori nonché' alternativamente il sabato o la domenica rimandando il discorso pernotti al compimento del 6 anno di età dell'ultimo figlio;
3-durante le vacanze pasquali e natalizie, il padre avrà facoltà di vedere e stare con i figli minori nei giorni che stabilirà in comune accordo con la sig. Rispetto ai pernotti anche in questo caso i Pt_1 genitori rimandano a futuri accordi sempre al compimento dell'ultimo anno di età del figlio più piccolo;
4-il sig. si obbliga a corrispondere , a mezzo bonifico bancario, alla sig. , a Controparte_1 Pt_1 titolo di concorso per il mantenimento dei figli allo stato della sua situazione attuale, un assegno mensile pari ad e. 300,00= per tutti e tre i figli da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla sig. medesima ed a lei intestato sino alla completa autonomia economica degli Pt_1 stessi, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, nonche' il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Milano. Si precisa che tutte le spese straordinarie elencate nel Protocollo dovranno essere documentate. Il genitore anticipatario delle spese dovra' consegnare/inviare a mezzo e mail all'altro genitore copia della documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 gg. Il rimborso dovra' avvenire nei 15 gg successivi alla richiesta. Per quanto riguarda le spese straordinarie per le quali e' previsto il preventivo accordo dei genitori si precisa che: -il genitore che dovesse sostenere una delle gia' menzionate spese senza il preventivo consenso dell'altro genitore ( consenso che dovra' essere comunicato nell'immediatezza della richiesta e comunque entro e non oltre i 3 gg successivi) dovra' sostenere personalmente ed integralmente il relativo esborso;
il rifiuto ad effettuare una spesa dovra' essere formulato per iscritto, anche semplicemente mezzo mail, nell'immediatezza della richiesta .
Il dissenso dovra' essere sempre motivato mentre la mancata motivazione e/o il mancato riscontro/silenzioalla richiesta sara' da intendersi come consenso alla stessa.
5-La sig. ha già concordato con il sig. che l'assegno unico familiare Parte_1 Controparte_1 venga percepito direttamente ed interamente dalla sig. he si assume l'onere di presentare ogni Pt_1 anno la relativa domanda, nella quale e' sin d'ora autorizzata ad indicare anche i dati anagrafici dell'altro genitore, il quale si impegna a sua volta ,in ogni caso, a prestarsi per tutte le necessarie formalità.
6-la sig. e il sig. si prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti e dei Pt_1 CP_1 documenti di identità anche validi per l'espatrio per i figli minori impegnandosi a prestarsi per le relative formalità amministrative”.
IL TRIBUNALE
2 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore dott.ssa Luisa Dalla Via;
udita la lettura delle conclusioni di parte ricorrente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 05.11.2024 la sig.ra ha il Tribunale domandando Parte_1
l'affido esclusivo dei figli minori con collocamento e residenza presso di sé e regolamentazione libera delle visite paterne;
la corresponsione da parte del padre, sig. di € 600,00 mensili (€ 200,00 a CP_1 figlio) quale contributo al mantenimento dei figli, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- la sig.ra ed il sig. hanno convissuto dal 2018 al settembre del 2024, prima Pt_1 CP_1 presso l'abitazione dei genitori della ricorrente ed in seguito presso un'abitazione condotta in locazione in Lodi;
- dalla loro unione sono nati i minori e , oggi di 5, 4 e 3 anni;
Per_1 Per_2 Per_3
- la ricorrente non lavora ed il compagno era in difficoltà economiche tali da non riuscire a sostenere il canone di locazione.
- la sig.ra ha dichiarato di non essere a conoscenza dei redditi del compagno;
Pt_1
- la ricorrente è tornata a vivere presso i suoi genitori ed il padre non si è mai occupato dei figli, se non partecipando sporadicamente alle spese, versando € 40-50 mensili quali contributo al mantenimento della prole.
Il sig. regolarmene citato in giudizio, non si è costituito. CP_1
2. All'udienza collegiale del 04.02.2025 il legale di parte ricorrente ha esibito il ricorso notificato al resistente, e ha dato atto del raggiungimento di un accordo tra le parti in merito alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
La sig.ra ha dichiarato “vivo con i miei genitori a Brembio, non ho mai lavorato e sto cercando Pt_1 lavoro, dopo la scuola media ho frequentato una scuola professionale che non ho terminato per la nascita dei miei bambini;
i bambini frequentano tutti la scuola materna;
mio padre è una guardia giurata, mia
3 mamma è cuoca presso l'Ospedale di Casalpusterlengo;
percepisco l'assegno unico di €650,00 mensili, che mi viene accreditato sul conto corrente. I bambini stanno bene, il più piccolo, se non ci sarà regressione naturale, a causa di un problema al cuore dovrà essere operato. Ho buoni rapporti con il padre dei bambini, ci sentiamo tutti i giorni. Le condizioni esplicitate dal mio avvocato rispondono anche al mio interesse. Non siamo seguiti dal servizio sociale”.
Il sig. ancorché non costituito, è comparso personalmente e ha dichiarato “da circa 3 mesi CP_1 lavoro con un contratto a tempo determinato, part time, al Carrefour, con una retribuzione mensile netta di circa €1.400,00/1.500,00; sono assunto da un'agenzia di somministrazione, non percepisco l'assegno unico perché lo percepisce la madre;
vivo con mia madre a Lodi;
mia madre lavora come badante di due anziani. Vedo i bambini ogni volta che posso, li vado a trovare dai nonni e poi andiamo in paese, al momento non li tengo con me. Acconsento alle condizioni indicate dal legale”.
Il Collegio ha quindi rinviato la causa all'udienza del 01.04.2025, assegnando a parte ricorrente termine sino al 20.03.2025 per la produzione della cartolina di ritorno, al fine di verificare la regolarità della notifica, e ulteriore termine sino all'udienza per il deposito di note conclusive, unitamente alle movimentazioni del conto corrente della ricorrente degli ultimi tre anni.
3. Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, preso atto delle note congiunte depositate da parte ricorrente, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento sia quanto al regime di affidamento e collocamento dei figli minori sia quanto alla necessità di prevedere un contributo al mantenimento degli stessi a carico del padre.
In punto di affido, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi…”, con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. Di contro, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento esclusivo “qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato
4 tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi,
i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (cfr. Cass. civ. Sez.
I, sent. n. 30191 del 20.11.2019).
Nel caso concreto, dalla complessiva analisi delle dichiarazioni rese dalle parti, stante l'accordo raggiunto in via stragiudiziale e l'assenza di ragioni di pregiudizio rilevabili all'esame degli atti in causa, che rendano necessaria la deroga all'ordinario regime di affidamento dei minori, il Tribunale dispone l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, che risultano in grado di Per_1 Per_2 Per_3 assicurare il benessere e la cura dei figli.
Stante l'accordo delle parti, i figli saranno collocati in via prevalente presso la madre, in Brembio (Lo), alla via Dante Alighieri n.8.
Quanto al regime di visite, tenuto conto della volontà dei genitori e degli impegni scolastici dei minori il
Collegio dispone, in assenza di un piano genitoriale ben dettagliato ed in mancanza di accordi dettagliati sui tempi di visita, che il padre, salvo migliore accordo delle parti, possa tenere con sé i figli secondo il seguente regime di visite:
- due pomeriggi infrasettimanali, che in assenza di accordo vengono individuati nel martedì e giovedì dall'uscita di scuola, ove li preleverà, sino alle ore 20.30 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- a fine settimana alternati, per tutta la giornata di sabato e di domenica, dalle ore 10.00, quando li preleverà dall'abitazione materna, alle ore 20.30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- data la tenera età della prole e l'attuale situazione di instabilità abitativa del padre, nonché dell'accordo delle parti in tal senso, i minori potranno pernottare presso il padre a partire dal compimento dei 6 anni del figlio più piccolo.
5. Per ciò che attiene il contributo al mantenimento, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori
5 presso ciascun genitore, del fatto che la sig.ra è priva di occupazione e che percepisce Pt_1 integralmente l'Assegno Unico per i minori a carico in misura di €650,00 mensili (cfr. dichiarazione resa dalla parte all'udienza del 04.02.2025), mentre il sig. percepisce uno stipendio mensile di € CP_1
1.400,00-1.500,00 quale dipendente part time presso un supermercato Carrefour (cfr. dichiarazione resa dalla parte all'udienza del 04.02.2025), il Tribunale dispone che il padre versi alla madre € 300,00 mensili
(€ 100,00 per ciascun figlio) da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Milano.
Il Collegio dispone inoltre che la sig.ra continui a percepire interamente l'Assegno Unico, in Pt_1 considerazione del collocamento prevalente dei minori e dell'accordo del sig. e che si assuma CP_1
l'onere di presentare ogni anno la relativa domanda.
Il Collegio prende atto del reciproco consenso al rilascio dei passaporti e dei documenti d'identità dei minori esula la materia del contendere, in quanto tale causa riguarda l'affido ed il collocamento della prole.
Le spese del procedimento sono irripetibili, tenuto conto della contumacia del sig. e della sua CP_1 adesione al contenuto dell'accordo stragiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. dispone che i figli minori e siano affidati in Persona_4 Persona_5 Persona_6
via condivisa ai genitori sig.ra e sig. con collocamento Parte_1 Controparte_1
prevalente presso la madre;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la prole:
- due pomeriggi infrasettimanali, che in assenza di accordo vengono individuati nel martedì e giovedì, dall'uscita di scuola, ove li preleverà, sino alle ore 20.30 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna:
- a fine settimana alternati, per tutta la giornata di sabato e di domenica, dalle ore 10.00, quando li preleverà dall'abitazione materna, alle ore 20.30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- data la tenera età della prole e l'attuale situazione di instabilità abitativa del padre, nonché dell'accordo delle parti in tal senso, i minori potranno pernottare presso il padre a partire dal compimento dei 6 anni del figlio più piccolo;
3. pone a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di €300,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente
6 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite dal Protocollo del
Tribunale di Milano;
4. dispone che l'Assegno Unico per i figli a carico sia percepito nella misura del 100% dalla sig.ra
Parte_1
5. prende atto del reciproco consenso al rilascio dei passaporti e dei documenti d'identità dei minori esula la materia del contendere, in quanto tale causa riguarda l'affido ed il collocamento della prole.
6. spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 20.05.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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