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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/06/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Segue al verbale di udienza a “trattazione scritta” del 5.05.2025, ex art. 127 ter co. 1, c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle richieste di cui alle inoltrate “Note scritte”
ex art. 127 ter c.p.c. dai procuratori delle parti processuali, con le quali gli stessi hanno domandato, previa precisazione delle rispettive conclusioni e richieste, che la causa venga decisa mediante il loro accoglimento,
ivi compreso il favore delle spese del giudizio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4868/2023 R.G.A.C., promossa dai sig.ri:
(C.F.: ), (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), (C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F.: e (C.F.: C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
); tutti elettivamente domiciliati in Cosenza, al C.so Luigi Fera, n. 23, presso lo studio C.F._7 dell'avv. Oreste Morcavallo (C.F.: ), dal quale sono altresì rappresentati e difesi, C.F._8
giusta procura resa a margine della “Comparsa in riassunzione ex art. 50 C.p.c. ….”, del 15.03.2018;
- ATTORI IN RIASSUNZIONE -
C o n t r o
– Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Calabria (P.I.: CP_1 P.IVA P.IVA_
) (succeduto ex lege al ), “in Controparte_2 liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t., dott.
, designato giusta nomina e con le funzioni di cui ai DGR n. 478/2021 e ss. D.P.G.R. della CP_3
Regione Calabria n. 7/2022 e n. 26/2023, elettivamente domiciliato in Soverato (CZ), alla Via Donatori di
Sangue n. 2, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Saffioti (C.F.: ), che lo rappresenta e C.F._9
difende, in virtù di mandato alle liti rilasciato con documento separato, da intendersi quale parte integrante della “Comparsa di costituzione in prosecuzione” predisposta per l'udienza del 2.10.2023;
- CONVENUTO -
E con l'Intervento dei sig.ri :
(C.F.: ) e (C.F.: , in qualità di CP_4 C.F._10 CP_5 C.F._11 eredi della sig.ra (comproprietaria), deceduta nelle more del processo, elettivamente domiciliati Persona_1
1 in Cosenza, al C.so Luigi Fera, n. 23, presso lo studio dell'avv. Oreste Morcavallo (C.F.:
), che li rappresenta e difende, in virtù di mandato reso in calce all' “Atto di intervento C.F._8
predisposto” per l'udienza del 17.06.2019;
- ATTORI INTERVENUTI -
Avente ad oggetto: Risarcimento danni da abusiva occupazione usurpativa, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite, per come riassunto dagli epigrafati attori (a causa del ritenuto difetto di giurisdizione dichiarato dal Tar di Catanzaro con la sentenza n. 194/2018), alla luce soprattutto della ritenuta dirimente questione, secondo il principio della c.d.
“ragione più liquida”, dell' “improcedibilità” dell'odierno giudizio, per come sollevata dalla stessa parte convenuta e ritenuta dal Tribunale “idonea ad esaurire l'esito della vexata quaestio”.
Ed infatti, a prescindere dall'avvenuta tardiva costituzione della stessa secondo pacifico CP_1
orientamento giurisprudenziale tracciato dalla Suprema Corte sullo specifico punto che ha animato la questione, “A seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 e ss. L.F., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio….. Ne consegue che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni della stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par conditio creditorum” (cfr. Cass. n. 7037 del
20.03.2017).
Secondo il combinato disposto degli artt. 52 e 93 L.F. (oltre che in base alla norma ex art. 83 T.U.B.), quindi,
per giurisprudenza costante applicabile anche in caso di liquidazione coatta amministrativa, con l'apertura della procedura concorsuale si verifica l'improcedibilità della domanda di credito, e quindi, del presente giudizio, in virtù dell'applicazione, per come già sopra evidenziato, del principio della par conditio creditorum ed all'operare del principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso.
2 Ciò che determina, pertanto, la improcedibilità, quale questione preliminare ed assorbente rispetto a tutte le altre questioni, dell'odierno procedimento quale diretta conseguenza dello stato di liquidazione coatta amministrativa in cui versa il C.O.R.A.P. il cui effetto perdura fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura, visto che, per come attestato in atti dal difensore della parte convenuta (e non contestato dalla controparte) la “procedura liquidatoria non si è ancora esaurita”.
Quanto alle spese processuali, ritiene questo Tribunale che, fatta eccezione per quelle afferenti all'espletata
Ctu che rimarranno definitivamente a carico degli stessi attori, la natura in rito della presente decisione e la obiettiva incertezza registrata sullo specifico argomento, soprattutto ad opera della giurisprudenza meno recente, costituiscono ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
- dichiara l'improcedibilità del giudizio;
- spese interamente compensate tra le parti processuali, eccezion fatta per quelle relative alla disposta Ctu che, per come già liquidate con separato decreto, rimarranno definitivamente a carico delle stesse parti attrici (ivi comprese quelle successivamente intervenute), in solido tra loro.
Così deciso in Catanzaro il 16.06.2025
Si comunichi.
Il Giudice
( Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle richieste di cui alle inoltrate “Note scritte”
ex art. 127 ter c.p.c. dai procuratori delle parti processuali, con le quali gli stessi hanno domandato, previa precisazione delle rispettive conclusioni e richieste, che la causa venga decisa mediante il loro accoglimento,
ivi compreso il favore delle spese del giudizio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4868/2023 R.G.A.C., promossa dai sig.ri:
(C.F.: ), (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), (C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F.: e (C.F.: C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
); tutti elettivamente domiciliati in Cosenza, al C.so Luigi Fera, n. 23, presso lo studio C.F._7 dell'avv. Oreste Morcavallo (C.F.: ), dal quale sono altresì rappresentati e difesi, C.F._8
giusta procura resa a margine della “Comparsa in riassunzione ex art. 50 C.p.c. ….”, del 15.03.2018;
- ATTORI IN RIASSUNZIONE -
C o n t r o
– Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Calabria (P.I.: CP_1 P.IVA P.IVA_
) (succeduto ex lege al ), “in Controparte_2 liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t., dott.
, designato giusta nomina e con le funzioni di cui ai DGR n. 478/2021 e ss. D.P.G.R. della CP_3
Regione Calabria n. 7/2022 e n. 26/2023, elettivamente domiciliato in Soverato (CZ), alla Via Donatori di
Sangue n. 2, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Saffioti (C.F.: ), che lo rappresenta e C.F._9
difende, in virtù di mandato alle liti rilasciato con documento separato, da intendersi quale parte integrante della “Comparsa di costituzione in prosecuzione” predisposta per l'udienza del 2.10.2023;
- CONVENUTO -
E con l'Intervento dei sig.ri :
(C.F.: ) e (C.F.: , in qualità di CP_4 C.F._10 CP_5 C.F._11 eredi della sig.ra (comproprietaria), deceduta nelle more del processo, elettivamente domiciliati Persona_1
1 in Cosenza, al C.so Luigi Fera, n. 23, presso lo studio dell'avv. Oreste Morcavallo (C.F.:
), che li rappresenta e difende, in virtù di mandato reso in calce all' “Atto di intervento C.F._8
predisposto” per l'udienza del 17.06.2019;
- ATTORI INTERVENUTI -
Avente ad oggetto: Risarcimento danni da abusiva occupazione usurpativa, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite, per come riassunto dagli epigrafati attori (a causa del ritenuto difetto di giurisdizione dichiarato dal Tar di Catanzaro con la sentenza n. 194/2018), alla luce soprattutto della ritenuta dirimente questione, secondo il principio della c.d.
“ragione più liquida”, dell' “improcedibilità” dell'odierno giudizio, per come sollevata dalla stessa parte convenuta e ritenuta dal Tribunale “idonea ad esaurire l'esito della vexata quaestio”.
Ed infatti, a prescindere dall'avvenuta tardiva costituzione della stessa secondo pacifico CP_1
orientamento giurisprudenziale tracciato dalla Suprema Corte sullo specifico punto che ha animato la questione, “A seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 e ss. L.F., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio….. Ne consegue che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni della stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par conditio creditorum” (cfr. Cass. n. 7037 del
20.03.2017).
Secondo il combinato disposto degli artt. 52 e 93 L.F. (oltre che in base alla norma ex art. 83 T.U.B.), quindi,
per giurisprudenza costante applicabile anche in caso di liquidazione coatta amministrativa, con l'apertura della procedura concorsuale si verifica l'improcedibilità della domanda di credito, e quindi, del presente giudizio, in virtù dell'applicazione, per come già sopra evidenziato, del principio della par conditio creditorum ed all'operare del principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso.
2 Ciò che determina, pertanto, la improcedibilità, quale questione preliminare ed assorbente rispetto a tutte le altre questioni, dell'odierno procedimento quale diretta conseguenza dello stato di liquidazione coatta amministrativa in cui versa il C.O.R.A.P. il cui effetto perdura fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura, visto che, per come attestato in atti dal difensore della parte convenuta (e non contestato dalla controparte) la “procedura liquidatoria non si è ancora esaurita”.
Quanto alle spese processuali, ritiene questo Tribunale che, fatta eccezione per quelle afferenti all'espletata
Ctu che rimarranno definitivamente a carico degli stessi attori, la natura in rito della presente decisione e la obiettiva incertezza registrata sullo specifico argomento, soprattutto ad opera della giurisprudenza meno recente, costituiscono ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
- dichiara l'improcedibilità del giudizio;
- spese interamente compensate tra le parti processuali, eccezion fatta per quelle relative alla disposta Ctu che, per come già liquidate con separato decreto, rimarranno definitivamente a carico delle stesse parti attrici (ivi comprese quelle successivamente intervenute), in solido tra loro.
Così deciso in Catanzaro il 16.06.2025
Si comunichi.
Il Giudice
( Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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