Articolo 6 della Legge 2 gennaio 1958, n. 13
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 febbraio 1958
Art. 6.
Le ricompense al valor civile possono essere concesse anche a reparti militari, Enti e Corpi, i cui membri abbiano compiuto collettivamente atti di cui all'art. 3.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1958
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