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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°4803 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10/05/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di indennizzo nella misura del 10% per altra malattia professionale, ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggiore indennizzo per malattia professionale per la sopraggiunta malattia “ipoacusia”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, CP_1 oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “lievissima ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Il ricorrente, infatti, presta la sua opera con la qualifica di operatore ecologico ed è esposto in maniera continuativa e giornaliera al rumore degli automezzi per la raccolta di rifiuti, oltre a quello emesso dalla motrice, dei sistemi di sollevamento dei contenitori dei rifiuti;
inoltre, tali macchine sono provviste di elementi rotanti, che triturano i rifiuti, e da sistemi di compattamento per ridurne il volume.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 1% (un per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, che conduce ad un danno biologico complessivo dell'11% con decorrenza dalla data dell'accertamento peritale ovvero dal 07.04.2025.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto indennizzo in CP_1 capitale maturato e maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, vanno compensate in virtù della decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico per la malattia “ipoacusia” nella misura del 1% che conduce ad un danno complessivo dell'11% a far data dall'accertamento peritale ovvero dal 07.04.2025, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e CP_1 interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. spese compensate
Così deciso in Taranto, 6.11.2025
Il Giudice
dott.ssa MA LEONE
.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°4803 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10/05/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di indennizzo nella misura del 10% per altra malattia professionale, ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggiore indennizzo per malattia professionale per la sopraggiunta malattia “ipoacusia”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, CP_1 oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “lievissima ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Il ricorrente, infatti, presta la sua opera con la qualifica di operatore ecologico ed è esposto in maniera continuativa e giornaliera al rumore degli automezzi per la raccolta di rifiuti, oltre a quello emesso dalla motrice, dei sistemi di sollevamento dei contenitori dei rifiuti;
inoltre, tali macchine sono provviste di elementi rotanti, che triturano i rifiuti, e da sistemi di compattamento per ridurne il volume.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 1% (un per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, che conduce ad un danno biologico complessivo dell'11% con decorrenza dalla data dell'accertamento peritale ovvero dal 07.04.2025.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto indennizzo in CP_1 capitale maturato e maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, vanno compensate in virtù della decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico per la malattia “ipoacusia” nella misura del 1% che conduce ad un danno complessivo dell'11% a far data dall'accertamento peritale ovvero dal 07.04.2025, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e CP_1 interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. spese compensate
Così deciso in Taranto, 6.11.2025
Il Giudice
dott.ssa MA LEONE
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