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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5097 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26559/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26599/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambe in proprio e quali eredi di , nonché (C.F. Persona_1 Parte_3
), ) e (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
), questi ultimi tre in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Sgromo, presso C.F._5 il cui studio in Roma alla Via Po, n. 35, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
Contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, alla Via Diaz, n. 11, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di discussione del 05/05/2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 21/12/2023 e notificato il 25/01/2024 all
[...]
, entrambe in proprio e quali eredi di Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, nonché , e chiedevano l'accertamento della Per_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 responsabilità della resistente e la sua condanna alla refusione di tutti i danni asseritamente subiti in relazione al decesso del loro congiunto . Persona_1
Più in particolare, i ricorrenti deducevano: pagina 1 di 17 - di essere legati da un rapporto di parentela con , nato a [...] il [...] e ivi Persona_1 deceduto il 20/11/2017 presso l'AOU Federico II, essendo e le sue Parte_1 Parte_2 figlie, mentre , e i suoi germani;
Parte_3 Parte_4 Parte_5
- che (60 anni), in data 21/10/2017, veniva ricoverato in buone condizioni generali Persona_1 presso la Chirurgia Generale dell'AOU Federico II con diagnosi d'ingresso “colecistite calcolosa + calcolosi vie biliari”;
- che dall'anamnesi fisiologica risultavano: la sua condizione di ex fumatore, con residuo deficit ventilatorio ostruttivo di grado medio;
un episodio di infarto miocardico del 2016, curato con il posizionamento di due stent coronarici;
la sua condizione di diabetico in cura da circa 7 anni;
l'attuale sottoposizione ad una terapia cardiologica con doppia antiaggregazione DU
(clopidogrel + ASA), betabloccanti e statine;
- che il paziente, in data 23/10/2017, veniva sottoposto ad una consulenza anestesiologica pre- procedura di colangio-pancreatografia retrograda endoscopica (CPRE), dopo la quale veniva sospesa la doppia terapia antiaggregante, sostituita con CL (eparina a basso peso molecolare)
6000 UI/die, sostituzione che l'anestesista consigliava per una durata di 10 giorni;
Per_
- che il in data 24/10/2017, dopo essere stato esaminato da uno pneumologo che consigliava una terapia di supporto allo scopo di migliorare la ventilazione, veniva dimesso;
- che una successiva consulenza cardiologica del 30/10/2017 prescriveva al paziente 4000 Per_2
UI x 2 prima e dopo l'intervento; Per_
- che, in data 06/11/2017, il si ricoverava per la seconda volta con diagnosi d'ingresso “calcolosi delle VBP in pz con BPCO, diabete e cardiopatia ischemica”, per poi essere dimesso il giorno successivo
(07/11/2017), essendo specificato nel diario clinico che “per problemi tecnico-organizzativi” la procedura di CPRE non veniva eseguita;
- che la relativa lettera di dimissione presentava diagnosi definitiva “litiasi biliare in pz con BPCO, diabete mellito, cardiopatia ischemica” e precisava che la procedura era stata rinviata al 21/11/2017 e che, nelle more, il paziente avrebbe dovuto continuare ad assumere il CL 4000 UI x 2; Per_
- che, in data 20/11/2017, il veniva ricoverato per la terza volta, sempre in buone condizioni generali;
- che, però, alle ore 17:20 della medesima giornata i sanitari venivano chiamati d'urgenza nella stanza del paziente che aveva perso improvvisamente conoscenza con “polsi periferici non rilevabili, perdite dagli sfinteri, subcianosi di cute e mucose visibili” e, quindi, iniziavano assistenza con maschera facciale ed
O2 al 100% e MCE, allertavano la guardia anestesiologica di urgenza e cominciavano il monitoraggio elettrico con defibrillatore;
pagina 2 di 17 - che, ancora, alle ore 17:39, la consulenza rianimatoria attestava che il paziente “era in condizioni gravissime, con cianosi di cute e mucose visibili, non cosciente, assistito con m.facciale ed O2 al 100%, in corso
MCE. Pupille in media midriasi” e, dunque, lo stesso veniva intubato per via OT e si continuava la ventilazione secondo le linee guida;
- che, dopo vari tentativi di rianimazione cardiopolmonare, alle ore 18:15 veniva constatato il decesso di , con diagnosi definitiva “arresto cardiocircolatorio improvviso in reparto in pz con litiasi Persona_1 biliare, cardiopatia ischemica, diabete, BPCO”; Per_
- che nella morte del vi era responsabilità professionale dei sanitari del nosocomio resistente, rei di aver interrotto la necessaria terapia antiaggregante in contrasto con le linee guida, come evidenziava la relazione medico legale del dott. (cfr. doc. 11 all. all'atto Persona_3 introduttivo);
- che ai fini dell'accertamento della responsabilità medica veniva promosso giudizio ex art. 696 bis dinnanzi al Tribunale di Napoli, a cui veniva attribuito n. RG. 5005/2022 ed assegnato alla scrivente;
- che il Collegio peritale nominato, composto dalla dr.ssa e dal Prof. Persona_4 Persona_5 depositava perizia medico legale da cui emergeva una responsabilità medica a carico dei sanitari dell'AOU Federico II.
Tanto premesso in fatto, i ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “acclarata la Per_ responsabilità della struttura resistente, ed il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari della stessa e l'exitus del sig.
CONDANNARE la struttura resistente responsabile, al pagamento nei confronti degli odierni ricorrenti, nelle innanzi espresse qualità, della somma, a titolo di risarcimento del danno subito dal proprio congiunto e trasmissibile agli eredi, sig.re
ed iure hereditatis, nonché subito iure proprio da tutti i suddetti ricorrenti , , Pt_2 Parte_1 Pt_2 Pt_1 Pt_3 ed ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro, sino all'effettivo Pt_4 Parte_5 soddisfo, ed in particolare: 1) della somma di €. 1.016.974,00, o della diversa somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua
e di giustizia a titolo di danno biologico e morale patito dal sig. e riconosciuto in favore degli odierni ricorrenti Persona_1 iure hereditatis;
1.1) In via meramente gradata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico, condannare la Struttura resistente al pagamento della somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno da perdita di chance subito dal sig. e riconosciuta in favore dei ricorrenti iure Persona_1 hereditatis e iure proprio;
2) della somma ritenuta equa e di giustizia a titolo di danno catastrofale, riconosciuta, iure hereditatis in favore delle signore ed;
3) della somma a titolo di danno da perdita parentale subito dai Pt_2 Parte_1 sigg.ri (€ 336.500,00), (€ 336.500,00), (€ 200.120,00), (€ Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
200.120,00) ed (€ 200.120,00) o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, iure proprio;
-della Parte_5 somma, a titolo di perdita di chance di godere del rapporto parentale, subito dai ricorrenti iure proprio, da valutarsi in via equitativa;
5) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale (nelle forme del pagina 3 di 17 danno emergente e del lucro cessante) subito dagli odierni ricorrenti;
6) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia ai sensi dell'art 96 c.p.c., comma III. […] Su tutte le somme ivi riportate si chiede la corresponsione degli interessi e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e del giudizio di ATP da liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.”.
Si costituiva in data 07/06/2024 l la quale, in via Controparte_1 preliminare, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Controparte_2 nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, attesa l'assenza del nesso causale tra la morte del Papa
e la condotta dei sanitari, richiedendo la rinnovazione della CTU svoltasi in sede di ATP, e, in subordine, evidenziava l'erronea quantificazione del danno non patrimoniale e patrimoniale operata dai ricorrenti. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa e differita la prima udienza al 19/12/2024, la AOU Federico II prima procedeva, in data 14/06/2024, a notificare alla il ricorso introduttivo, Controparte_2 la propria memoria difensiva e il decreto di fissazione di udienza, e poi, con apposito atto depositato in data 21/06/2024, rinunciava alla domanda di manleva nei confronti della società assicurativa.
Acquisita la CTU espletata in sede di ATP, la causa veniva rinviata all'udienza del 05/05/2025 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza, raccolte le conclusioni delle parti, il Giudice pronunciava la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In mancanza di questioni preliminari da risolvere, giova procedere ad un preliminare inquadramento del regime applicabile, in materia di responsabilità sanitaria, per fatti successivi all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24. Ebbene, la legge “Gelli”, mentre ha innovato sotto il profilo della qualificazione extracontrattuale della responsabilità del sanitario, salvo il caso dell'assunzione di una obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, lascia sostanzialmente invariato lo statuto di responsabilità dell'ente sanitario, in rapporto alle elaborazioni giurisprudenziali precedenti alla riforma (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988,
n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass.
11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). Infatti, ex art. 7, I comma, “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Tale previsione si pone in prospettiva di continuità con i richiamati orientamenti giurisprudenziali, incentrati sulla responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati, oltre che dai propri dipendenti, pagina 4 di 17 più in generale, da quanti operassero nella struttura al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni istituzionali. Si era già affermato il principio che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente,
l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I,
3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass.
n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che
“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
Il comma 3 del suddetto art. 7 statuisce che l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, configurandosi in tal ultimo caso la responsabilità del sanitario, pertanto, quale responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, in applicazione dell'art. 1218 c.c..
pagina 5 di 17 Giova osservare che nella fattispecie che ci interessa, dall'esame della documentazione in atti, è emerso che la condotta del convenuto sanitario dott. , si è verificata nell'ambito di un rapporto medico- Persona_6 paziente sviluppatosi privatamente, presso lo studio professionale del sanitario, per cui alla luce del dato normativo, si configura la responsabilità ex art.1218, (cfr. certificati medici a firma del dott d Per_6 del 06.07.2017, del 07.08.2017 del 04.09.2017 dl 12.10.2017, del 15.05.2018 rispettivamente all. 1,3,4,6 e 9 prod attorea telematica).
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che, nel caso di specie, del rapporto medico – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza
30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità pagina 6 di 17 quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni
Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che pagina 7 di 17 rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha confermato che in tema CP_3 Testimone_1 di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura
- la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. pagina 8 di 17 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. Inoltre,
Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità pagina 9 di 17 sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
In tal modo individuate le coordinate normative ed ermeneutiche di riferimento, occorre verificare se, ed in che misura, gli assunti di responsabilità formulati dagli attori nei confronti dell'odierna resistente trovino riscontro alla luce delle risultanze probatorie.
Occorre all'uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del collegio composto dalla Dr.ssa (specialista in Medicina Legale) e del Prof. Persona_4
(specialista in Medicina Interna, Cardiologia e Medicina del Lavoro); relazione che, per il Persona_5 carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- il caso in esame concerne una lamentata responsabilità professionale medica dei sanitari dell'AOU
Federico II per la sospensione della terapia di doppia antiaggregazione in preparazione alla ERCP Per_ cui doveva sottoporsi il sig. scelta che, secondo i ricorrenti, avrebbe condotto il paziente all'exitus a causa di un arresto cardiocircolatorio;
- il CL (enoxaparina) è un farmaco anticoagulante utilizzato prevalentemente in profilassi primaria e secondarie delle TEV (Tromboembolismo venoso) o nel cardioembolismo, nei casi in cui il paziente necessiti di una sospensione transitoria dell'anticoagulante orale;
- l'ASA (acido acetilsalicilico), invece, a basse dosi agisce in modo selettivo a livello piastrinico (40-
325 mg), dove inibisce, in modo irreversibile, la sintesi di trombossano A2, potente vasocostrittore e aggregante piastrinico (effetto antitrombotico);
- la profilassi di eventi trombotici intra stent coronarico è effettuata con DAP (doppia antiaggregazione piastrinica esempio ASA + clopidogrel) se lo stent è medicato per 12 mesi;
- era, dunque, evidente, per i meccanismi di formazione del trombo intra stent, come l'antiaggregante fosse il farmaco da scegliere, sicché la sua sostituzione con l'Eparina a basso peso molecolare non pagina 10 di 17 rappresentava la soluzione ottimale suggerita dalle linee guida per la profilassi del paziente che doveva sottoporsi ad intervento chirurgico;
- la corretta osservazione delle linee guida avrebbe dovuto portare a riflettere sull'equilibrio tra rischio emorragico legato all'intervento e quello trombotico intra stent, dal momento che una metanalisi di 6 studi clinici, condotta su 50.279 pazienti, ha dimostrato che la sospensione della terapia con aspirina era associata ad un aumento di 3 volte il rischio di eventi avversi, tra cui arresto cardiaco e morte improvvisa;
- nel caso in esame, i sanitari procedevano alla sospensione dell'aspirina, sostituendola prima con clexane 6000 UI die sc e dopo con clexane 4000 UI sc ogni 12 ore, per una procedura
(colangiopancreatografia retrogada endoscopica) classificata a basso rischio emorragico;
- la sostituzione dell'antiaggregante con l'anticoagulante non era raccomandata dalla società scientifica, in quanto i meccanismi di azione farmacologica sono differenti e, d'altra parte, la profilassi secondaria dell'IMA dopo impianto di stent si attua con gli antiaggreganti e, infatti, le linee guida, all'epoca dei fatti, già suggerivano di mantenere tale terapia, soprattutto per procedure a basso rischio emorragico come quella di cui si discute;
- inoltre, nella fattispecie in esame, la sospensione dell'aspirina durava circa 30 giorni per problemi organizzativi del reparto, che costringevano i sanitari al rinvio della procedura ben oltre i limiti temporali di 8/10 giorni ritenuti dalla scienza medica prudenziali per ridurre il rischio di eventi trombotici intra stent;
- in conclusione, gli errori da sottolineare sono due: è stata sostituita l'aspirina con il clexane in una procedura a basso rischio emorragico, decisione non sostenuta dalle linee guida;
la sospensione dell'antiaggregante è durata circa un mese, senza che la terapia con aspirina fosse reintrodotta.
In forza di quanto argomentato, per i CCTTUU la descrizione della morte improvvisa, con le caratteristiche descritte nel diario clinico e in assenza di una diagnosi autoptica, fa ritenere che l'esito fatale, secondo il criterio del più probabile che non, sia dovuto ad un evento cardiaco acuto (MACE) su base ischemica e che questo sia stato causato dalla scorretta gestione della terapia antiaggregante/anticoagulante, con conseguente responsabilità dei sanitari che ebbero in cura il Papa.
In conclusione, in base alla perizia di ufficio – che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice – si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso l'AOU Federico II che hanno prestato assistenza tecnico-medica al
Papa, in quanto responsabili della sospensione della terapia antiaggregante che ha portato alla morte del paziente. Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dai CCTT della resistente, ritenute dal Collegio peritale non condivisibili, e ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (cfr. pag. 11 della consulenza tecnica d'ufficio). pagina 11 di 17 Così riconosciuta la responsabilità della resistente in ordine al decesso di , occorre indagare Persona_1 quali siano i danni effettivamente risarcibili agli attori.
In ordine alla domanda di risarcimento dei pregiudizi sofferti direttamente dal de cuius, quale avanzata iure hereditatis dalle figlie-eredi ed giova osservare che i più recenti orientamenti Pt_1 Parte_2 giurisprudenziali di legittimità (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n.4998) hanno chiarito come a) il “danno biologico terminale” è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il “danno catastrofale” (o anche detto: “danno morale terminale”, “danno da lucida agonia”), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione medica agli atti risulta che perdeva Persona_1 conoscenza all'improvviso nel pomeriggio del 20/11/2017 alle ore 17:20, subito dopo il suo terzo ricovero,
e successivamente decedeva senza mai riprendere coscienza in pari data 08.11.2020 alle ore 18:15 (cfr. CTU pag. 5.)
Ciò posto, si ritiene, in adesione all'insegnamento offerto dalla giurisprudenza prima citata, di non riconoscere risarcibilità al danno biologico terminale;
ciò atteso il limitatissimo lasso temporale di presunta durata dello stesso (non passava neanche un'ora tra l'improvviso peggioramento del paziente e la sua morte) e non avendo il paziente mai avuto contezza - non riprendeva mai conoscenza - dell'approssimarsi della sua morte.
I ricorrenti domandavano, inoltre, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quale azionato iure proprio, nella qualità di figli e di germani di . Persona_1
Tale istanza necessita, tuttavia, una verifica preliminare in ordine alla effettiva titolarità attiva quale riferibile solo ai soggetti che provino – anche in termini presuntivi – esistenza e consistenza dei legami affettivi invocati quali titolo risarcitorio. Ed allora, in atti sussiste la prova del rapporto parentale con il de cuius, dal momento: che la resistente non ha contestato in alcun modo l'esistenza del medesimo e la conseguente legittimazione degli istanti al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Ebbene, la documentazione prodotta dai ricorrenti (cfr. certificati di nascita, certificato di stato di famiglia storico e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – all. 3, 4 e 6) dimostra che ed erano figlie Pt_1 Parte_2 del compianto infine, il certificato integrale di stato di famiglia (cfr. all. 5 della produzione di Persona_1 parte ricorrente), letto congiuntamente alla mancata contestazione da parte della resistente circa la pagina 12 di 17 sussistenza del rapporto di parentela, è idoneo a provare che , ed erano Pt_3 Pt_4 Parte_5 germani del de cuius.
Ebbene, l'azione esperita è volta a ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. La Giurisprudenza di legittimità ha specificato, infatti, che la facoltà di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova. Difatti, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr
Cass. 21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018
Cass 21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.).
Tuttavia, la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto genitore-figlio e in quello tra germani, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva. La Suprema Corte sul punto ha, infatti, affermato che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”. (cfr. Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024 Rv. 670338 – 01; v. altresì Cass. 15/02/2018, n.3767,
Cass.15/07/2022, n. 22397, Cass. 30/08/2022, n.25541, e, già, Cass. 16/03/2012, n.4253).
Per tutto quanto innanzi posto, la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale, spiegata dalle figlie e dai fratelli di , è fondata e deve essere accolta con i limiti di Persona_1 seguito indicati in applicazione delle indicazioni delle Tabelle del 2024 quali elaborate dal Tribunale di
Milano. pagina 13 di 17 In relazione al parametro della convivenza: non è presente documentazione relativa alla residenza del de cuius in vita (né di alcuno dei ricorrenti); per l'effetto nessun punto per tale parametro può essere attribuito.
In relazione al parametro della residualità affettiva: per le figlie la famiglia è ancora composta, in mancanza di allegazioni di segno opposto, da 1 genitore e 1 figlia, con conseguente attribuibilità di dodici punti per tale voce tabellare.
In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva” (punto E delle tabelle milanesi e per il quale è prevista la attribuibilità di un massimo di 30 punti) si osserva che i ricorrenti non hanno allegato alcuno specifico elemento (es. frequentazione/contatti, condivisione festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica) per dettagliare la sofferenza interiore patita e/o lo stravolgimento delle loro vite;
per l'effetto, per tale voce tabellare non è possibile attribuire punteggi.
In base agli elementi valutativi innanzi esplicitati ed in applicazione dei richiamati criteri tabellari, per
(figlia) sono configurabili punti 44, di cui: 18 per l'età della vittima primaria (60); 24 per l'età Parte_1 dell'istante (30); 0 per la convivenza;
12 per la presenza di due superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva. Considerato, dunque, il valore del punto base (€
3.911,00), da moltiplicarsi per 44, il risarcimento spettante ad è pari ad € 172.084,00. Parte_1
Per quanto concerne (figlia) sono configurabili punti 42, di cui: 18 per l'età della vittima primaria Parte_2
(60); 22 per l'età dell'istante (32); 0 per la convivenza;
12 per la presenza di due superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva. Considerato, dunque, il valore del punto base (€ 3.911,00), da moltiplicarsi per 42, il risarcimento spettante ad è pari ad € Parte_2
164.262,00.
Per quanto riguarda (fratello) sono configurabili punti 26, di cui: 12 per l'età della vittima Parte_3 primaria (60); 14 per l'età dell'istante (48). Considerato, dunque, il valore del punto base (€ 1.698,00), da moltiplicarsi per 26, il risarcimento spettante a è pari ad € 44.148,00. Parte_3
Ancora, in relazione a (fratello) sono configurabili punti 22, di cui: 12 per l'età della vittima Parte_4 primaria (60); 10 per l'età dell'istante (63). Considerato, dunque, il valore del punto base (€ 1.698,00), da moltiplicarsi per 22, il risarcimento spettante a è pari ad € 37.356,00. Parte_4
Infine, in favore di (sorella) sono configurabili punti 24, di cui: 12 per l'età della vittima primaria Parte_5
(60); 12 per l'età dell'istante (52). Considerato, dunque, il valore del punto base (€ 1.698,00), da moltiplicarsi per 24, il risarcimento spettante a è pari ad € 40.752,00. Parte_5
In ordine, infine, alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti dai ricorrenti, occorre preliminarmente precisare che nella parte in cui il ricorso fa riferimento alle spese di ATP, di CTP
e di giudizio (contributo unificato e marca) si traduce in un'ordinaria domanda di condanna alle spese di lite ex art. 91 c.p.c., che sarà trattata nel prosieguo della motivazione. Nella parte in cui, invece, i ricorrenti pagina 14 di 17 chiedono la condanna della resistente alla refusione di “quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato”, la domanda deve essere rigettata. In merito si osserva come in tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale.” (cfr. amplius Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022 Rv. 665209 – 03; già conforme Cass., Sentenza n. 4253 del 16/03/2012). Peraltro, la eventuale presunzione relativa all'an del contributo economico del de cuius, non si applica al profilo afferente la sussistenza di una effettiva contrazione dei suoi redditi della famiglia dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c.. In particolare, esso può riguardare solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre nel caso in esame ben potendo essere depositata documentazione reddituale del nucleo attuale e pregressa coadiuvata ove necessario da prova orale sul punto (Cass. 21988/2019; Cass. 15737/2018; Cass. 11361/2014).
Ed allora, alla luce di tali parametri, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale appare del tutto generica e non idonea a raggiungere gli standard di allegazione e prova ritenuti necessari dall'indirizzo nomofilattico sopramenzionato.
Poiché, infine, il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, Cass., Sez.
U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del
10/10/2014). In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Per quanto concerne la domanda di riconoscimento delle spese di CTP, deve considerarsi che la
Giurisprudenza di legittimità ha affermato che: 1) le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che pagina 15 di 17 ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del
15/10/2024 Rv. 672532 – 01; Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380); 2) le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa, provando così l'assunzione dell'obbligazione, senza che sia necessario dimostrarne il pagamento (da ultimo Cass. n. 26729/2024; cfr. anche Cass., S.U. n.
16990 del 10/7/2017). In aderenza a tali coordinate ermeneutiche, in difetto di una “notula” emessa dal professionista, ovvero di fattura attestante l'esborso la domanda dei ricorrenti sul punto deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione della IX tabella, IV fascia (dei procedimenti di istruzione preventiva) e tabella II, fascia V (dei giudizi ordinari e sommari di cognizione) del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, con attribuzione all'Avv. Bruno
Sgromo, dichiaratosi antistatario. Sul punto, occorre precisare che il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (cfr. Cass. n.
10367/2024). È proprio in virtù di ciò che lo scaglione di riferimento per la liquidazione degli onorari dell'Avv. Sgromo è il n. 4 della Tabella IX e il n. 5 della Tabella II (da € 52.001 a € 260.000), dato che la condanna autonoma e distinta di importo più elevato ottenuta da uno degli attori è pari ad € 172084,00.
Su tale somma, però, pari al compenso che si sarebbe dovuto liquidare per una sola parte, va riconosciuto ex art. 4 co. 2 d.m. n. 55/2014 un aumento del 30%, poiché l'avvocato ha assistito più parti aventi la medesima posizione processuale, le quali, inoltre, vantavano pretese tra loro parzialmente differenti in fatto e in diritto (cfr. ancora Cass. n. 10367/2024, a mente della quale “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come pagina 16 di 17 indicato nella precedente ipotesi”; nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo).
Anche le spese di CTU si pongono definitivamente a carico della convenuta soccombente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in narrativa, ogni ulteriore istanza od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori iure proprio e per l'effetto condanna l'
[...] al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
172084,00; in favore di della somma di € 164262,00; in favore di della Parte_2 Parte_3 somma di € 44.148,00; in favore di della somma di € 37.356,00; in favore di Parte_4 Pt_5 della somma di € 40.752,00. Sulle somme de qua decorrono: interessi compensativi ad un
[...] tasso medio dello 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (20/11/2017) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore degli attori, spese che liquida complessivamente in € 23.309,00 per compensi, € 1.713,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuti come per legge, con attribuzione all'Avv. Bruno Sgromo, dichiaratosi antistatario;
- Spese di CTU definitivamente a carico dell Controparte_1
Napoli, 22/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26599/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambe in proprio e quali eredi di , nonché (C.F. Persona_1 Parte_3
), ) e (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
), questi ultimi tre in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Sgromo, presso C.F._5 il cui studio in Roma alla Via Po, n. 35, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
Contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, alla Via Diaz, n. 11, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di discussione del 05/05/2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 21/12/2023 e notificato il 25/01/2024 all
[...]
, entrambe in proprio e quali eredi di Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, nonché , e chiedevano l'accertamento della Per_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 responsabilità della resistente e la sua condanna alla refusione di tutti i danni asseritamente subiti in relazione al decesso del loro congiunto . Persona_1
Più in particolare, i ricorrenti deducevano: pagina 1 di 17 - di essere legati da un rapporto di parentela con , nato a [...] il [...] e ivi Persona_1 deceduto il 20/11/2017 presso l'AOU Federico II, essendo e le sue Parte_1 Parte_2 figlie, mentre , e i suoi germani;
Parte_3 Parte_4 Parte_5
- che (60 anni), in data 21/10/2017, veniva ricoverato in buone condizioni generali Persona_1 presso la Chirurgia Generale dell'AOU Federico II con diagnosi d'ingresso “colecistite calcolosa + calcolosi vie biliari”;
- che dall'anamnesi fisiologica risultavano: la sua condizione di ex fumatore, con residuo deficit ventilatorio ostruttivo di grado medio;
un episodio di infarto miocardico del 2016, curato con il posizionamento di due stent coronarici;
la sua condizione di diabetico in cura da circa 7 anni;
l'attuale sottoposizione ad una terapia cardiologica con doppia antiaggregazione DU
(clopidogrel + ASA), betabloccanti e statine;
- che il paziente, in data 23/10/2017, veniva sottoposto ad una consulenza anestesiologica pre- procedura di colangio-pancreatografia retrograda endoscopica (CPRE), dopo la quale veniva sospesa la doppia terapia antiaggregante, sostituita con CL (eparina a basso peso molecolare)
6000 UI/die, sostituzione che l'anestesista consigliava per una durata di 10 giorni;
Per_
- che il in data 24/10/2017, dopo essere stato esaminato da uno pneumologo che consigliava una terapia di supporto allo scopo di migliorare la ventilazione, veniva dimesso;
- che una successiva consulenza cardiologica del 30/10/2017 prescriveva al paziente 4000 Per_2
UI x 2 prima e dopo l'intervento; Per_
- che, in data 06/11/2017, il si ricoverava per la seconda volta con diagnosi d'ingresso “calcolosi delle VBP in pz con BPCO, diabete e cardiopatia ischemica”, per poi essere dimesso il giorno successivo
(07/11/2017), essendo specificato nel diario clinico che “per problemi tecnico-organizzativi” la procedura di CPRE non veniva eseguita;
- che la relativa lettera di dimissione presentava diagnosi definitiva “litiasi biliare in pz con BPCO, diabete mellito, cardiopatia ischemica” e precisava che la procedura era stata rinviata al 21/11/2017 e che, nelle more, il paziente avrebbe dovuto continuare ad assumere il CL 4000 UI x 2; Per_
- che, in data 20/11/2017, il veniva ricoverato per la terza volta, sempre in buone condizioni generali;
- che, però, alle ore 17:20 della medesima giornata i sanitari venivano chiamati d'urgenza nella stanza del paziente che aveva perso improvvisamente conoscenza con “polsi periferici non rilevabili, perdite dagli sfinteri, subcianosi di cute e mucose visibili” e, quindi, iniziavano assistenza con maschera facciale ed
O2 al 100% e MCE, allertavano la guardia anestesiologica di urgenza e cominciavano il monitoraggio elettrico con defibrillatore;
pagina 2 di 17 - che, ancora, alle ore 17:39, la consulenza rianimatoria attestava che il paziente “era in condizioni gravissime, con cianosi di cute e mucose visibili, non cosciente, assistito con m.facciale ed O2 al 100%, in corso
MCE. Pupille in media midriasi” e, dunque, lo stesso veniva intubato per via OT e si continuava la ventilazione secondo le linee guida;
- che, dopo vari tentativi di rianimazione cardiopolmonare, alle ore 18:15 veniva constatato il decesso di , con diagnosi definitiva “arresto cardiocircolatorio improvviso in reparto in pz con litiasi Persona_1 biliare, cardiopatia ischemica, diabete, BPCO”; Per_
- che nella morte del vi era responsabilità professionale dei sanitari del nosocomio resistente, rei di aver interrotto la necessaria terapia antiaggregante in contrasto con le linee guida, come evidenziava la relazione medico legale del dott. (cfr. doc. 11 all. all'atto Persona_3 introduttivo);
- che ai fini dell'accertamento della responsabilità medica veniva promosso giudizio ex art. 696 bis dinnanzi al Tribunale di Napoli, a cui veniva attribuito n. RG. 5005/2022 ed assegnato alla scrivente;
- che il Collegio peritale nominato, composto dalla dr.ssa e dal Prof. Persona_4 Persona_5 depositava perizia medico legale da cui emergeva una responsabilità medica a carico dei sanitari dell'AOU Federico II.
Tanto premesso in fatto, i ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “acclarata la Per_ responsabilità della struttura resistente, ed il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari della stessa e l'exitus del sig.
CONDANNARE la struttura resistente responsabile, al pagamento nei confronti degli odierni ricorrenti, nelle innanzi espresse qualità, della somma, a titolo di risarcimento del danno subito dal proprio congiunto e trasmissibile agli eredi, sig.re
ed iure hereditatis, nonché subito iure proprio da tutti i suddetti ricorrenti , , Pt_2 Parte_1 Pt_2 Pt_1 Pt_3 ed ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro, sino all'effettivo Pt_4 Parte_5 soddisfo, ed in particolare: 1) della somma di €. 1.016.974,00, o della diversa somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua
e di giustizia a titolo di danno biologico e morale patito dal sig. e riconosciuto in favore degli odierni ricorrenti Persona_1 iure hereditatis;
1.1) In via meramente gradata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico, condannare la Struttura resistente al pagamento della somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno da perdita di chance subito dal sig. e riconosciuta in favore dei ricorrenti iure Persona_1 hereditatis e iure proprio;
2) della somma ritenuta equa e di giustizia a titolo di danno catastrofale, riconosciuta, iure hereditatis in favore delle signore ed;
3) della somma a titolo di danno da perdita parentale subito dai Pt_2 Parte_1 sigg.ri (€ 336.500,00), (€ 336.500,00), (€ 200.120,00), (€ Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
200.120,00) ed (€ 200.120,00) o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, iure proprio;
-della Parte_5 somma, a titolo di perdita di chance di godere del rapporto parentale, subito dai ricorrenti iure proprio, da valutarsi in via equitativa;
5) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale (nelle forme del pagina 3 di 17 danno emergente e del lucro cessante) subito dagli odierni ricorrenti;
6) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia ai sensi dell'art 96 c.p.c., comma III. […] Su tutte le somme ivi riportate si chiede la corresponsione degli interessi e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e del giudizio di ATP da liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.”.
Si costituiva in data 07/06/2024 l la quale, in via Controparte_1 preliminare, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Controparte_2 nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, attesa l'assenza del nesso causale tra la morte del Papa
e la condotta dei sanitari, richiedendo la rinnovazione della CTU svoltasi in sede di ATP, e, in subordine, evidenziava l'erronea quantificazione del danno non patrimoniale e patrimoniale operata dai ricorrenti. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa e differita la prima udienza al 19/12/2024, la AOU Federico II prima procedeva, in data 14/06/2024, a notificare alla il ricorso introduttivo, Controparte_2 la propria memoria difensiva e il decreto di fissazione di udienza, e poi, con apposito atto depositato in data 21/06/2024, rinunciava alla domanda di manleva nei confronti della società assicurativa.
Acquisita la CTU espletata in sede di ATP, la causa veniva rinviata all'udienza del 05/05/2025 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza, raccolte le conclusioni delle parti, il Giudice pronunciava la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In mancanza di questioni preliminari da risolvere, giova procedere ad un preliminare inquadramento del regime applicabile, in materia di responsabilità sanitaria, per fatti successivi all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24. Ebbene, la legge “Gelli”, mentre ha innovato sotto il profilo della qualificazione extracontrattuale della responsabilità del sanitario, salvo il caso dell'assunzione di una obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, lascia sostanzialmente invariato lo statuto di responsabilità dell'ente sanitario, in rapporto alle elaborazioni giurisprudenziali precedenti alla riforma (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988,
n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass.
11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). Infatti, ex art. 7, I comma, “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Tale previsione si pone in prospettiva di continuità con i richiamati orientamenti giurisprudenziali, incentrati sulla responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati, oltre che dai propri dipendenti, pagina 4 di 17 più in generale, da quanti operassero nella struttura al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni istituzionali. Si era già affermato il principio che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente,
l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I,
3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass.
n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che
“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
Il comma 3 del suddetto art. 7 statuisce che l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, configurandosi in tal ultimo caso la responsabilità del sanitario, pertanto, quale responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, in applicazione dell'art. 1218 c.c..
pagina 5 di 17 Giova osservare che nella fattispecie che ci interessa, dall'esame della documentazione in atti, è emerso che la condotta del convenuto sanitario dott. , si è verificata nell'ambito di un rapporto medico- Persona_6 paziente sviluppatosi privatamente, presso lo studio professionale del sanitario, per cui alla luce del dato normativo, si configura la responsabilità ex art.1218, (cfr. certificati medici a firma del dott d Per_6 del 06.07.2017, del 07.08.2017 del 04.09.2017 dl 12.10.2017, del 15.05.2018 rispettivamente all. 1,3,4,6 e 9 prod attorea telematica).
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che, nel caso di specie, del rapporto medico – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza
30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità pagina 6 di 17 quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni
Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che pagina 7 di 17 rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha confermato che in tema CP_3 Testimone_1 di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura
- la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. pagina 8 di 17 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. Inoltre,
Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità pagina 9 di 17 sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
In tal modo individuate le coordinate normative ed ermeneutiche di riferimento, occorre verificare se, ed in che misura, gli assunti di responsabilità formulati dagli attori nei confronti dell'odierna resistente trovino riscontro alla luce delle risultanze probatorie.
Occorre all'uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del collegio composto dalla Dr.ssa (specialista in Medicina Legale) e del Prof. Persona_4
(specialista in Medicina Interna, Cardiologia e Medicina del Lavoro); relazione che, per il Persona_5 carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- il caso in esame concerne una lamentata responsabilità professionale medica dei sanitari dell'AOU
Federico II per la sospensione della terapia di doppia antiaggregazione in preparazione alla ERCP Per_ cui doveva sottoporsi il sig. scelta che, secondo i ricorrenti, avrebbe condotto il paziente all'exitus a causa di un arresto cardiocircolatorio;
- il CL (enoxaparina) è un farmaco anticoagulante utilizzato prevalentemente in profilassi primaria e secondarie delle TEV (Tromboembolismo venoso) o nel cardioembolismo, nei casi in cui il paziente necessiti di una sospensione transitoria dell'anticoagulante orale;
- l'ASA (acido acetilsalicilico), invece, a basse dosi agisce in modo selettivo a livello piastrinico (40-
325 mg), dove inibisce, in modo irreversibile, la sintesi di trombossano A2, potente vasocostrittore e aggregante piastrinico (effetto antitrombotico);
- la profilassi di eventi trombotici intra stent coronarico è effettuata con DAP (doppia antiaggregazione piastrinica esempio ASA + clopidogrel) se lo stent è medicato per 12 mesi;
- era, dunque, evidente, per i meccanismi di formazione del trombo intra stent, come l'antiaggregante fosse il farmaco da scegliere, sicché la sua sostituzione con l'Eparina a basso peso molecolare non pagina 10 di 17 rappresentava la soluzione ottimale suggerita dalle linee guida per la profilassi del paziente che doveva sottoporsi ad intervento chirurgico;
- la corretta osservazione delle linee guida avrebbe dovuto portare a riflettere sull'equilibrio tra rischio emorragico legato all'intervento e quello trombotico intra stent, dal momento che una metanalisi di 6 studi clinici, condotta su 50.279 pazienti, ha dimostrato che la sospensione della terapia con aspirina era associata ad un aumento di 3 volte il rischio di eventi avversi, tra cui arresto cardiaco e morte improvvisa;
- nel caso in esame, i sanitari procedevano alla sospensione dell'aspirina, sostituendola prima con clexane 6000 UI die sc e dopo con clexane 4000 UI sc ogni 12 ore, per una procedura
(colangiopancreatografia retrogada endoscopica) classificata a basso rischio emorragico;
- la sostituzione dell'antiaggregante con l'anticoagulante non era raccomandata dalla società scientifica, in quanto i meccanismi di azione farmacologica sono differenti e, d'altra parte, la profilassi secondaria dell'IMA dopo impianto di stent si attua con gli antiaggreganti e, infatti, le linee guida, all'epoca dei fatti, già suggerivano di mantenere tale terapia, soprattutto per procedure a basso rischio emorragico come quella di cui si discute;
- inoltre, nella fattispecie in esame, la sospensione dell'aspirina durava circa 30 giorni per problemi organizzativi del reparto, che costringevano i sanitari al rinvio della procedura ben oltre i limiti temporali di 8/10 giorni ritenuti dalla scienza medica prudenziali per ridurre il rischio di eventi trombotici intra stent;
- in conclusione, gli errori da sottolineare sono due: è stata sostituita l'aspirina con il clexane in una procedura a basso rischio emorragico, decisione non sostenuta dalle linee guida;
la sospensione dell'antiaggregante è durata circa un mese, senza che la terapia con aspirina fosse reintrodotta.
In forza di quanto argomentato, per i CCTTUU la descrizione della morte improvvisa, con le caratteristiche descritte nel diario clinico e in assenza di una diagnosi autoptica, fa ritenere che l'esito fatale, secondo il criterio del più probabile che non, sia dovuto ad un evento cardiaco acuto (MACE) su base ischemica e che questo sia stato causato dalla scorretta gestione della terapia antiaggregante/anticoagulante, con conseguente responsabilità dei sanitari che ebbero in cura il Papa.
In conclusione, in base alla perizia di ufficio – che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice – si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso l'AOU Federico II che hanno prestato assistenza tecnico-medica al
Papa, in quanto responsabili della sospensione della terapia antiaggregante che ha portato alla morte del paziente. Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dai CCTT della resistente, ritenute dal Collegio peritale non condivisibili, e ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (cfr. pag. 11 della consulenza tecnica d'ufficio). pagina 11 di 17 Così riconosciuta la responsabilità della resistente in ordine al decesso di , occorre indagare Persona_1 quali siano i danni effettivamente risarcibili agli attori.
In ordine alla domanda di risarcimento dei pregiudizi sofferti direttamente dal de cuius, quale avanzata iure hereditatis dalle figlie-eredi ed giova osservare che i più recenti orientamenti Pt_1 Parte_2 giurisprudenziali di legittimità (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n.4998) hanno chiarito come a) il “danno biologico terminale” è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il “danno catastrofale” (o anche detto: “danno morale terminale”, “danno da lucida agonia”), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione medica agli atti risulta che perdeva Persona_1 conoscenza all'improvviso nel pomeriggio del 20/11/2017 alle ore 17:20, subito dopo il suo terzo ricovero,
e successivamente decedeva senza mai riprendere coscienza in pari data 08.11.2020 alle ore 18:15 (cfr. CTU pag. 5.)
Ciò posto, si ritiene, in adesione all'insegnamento offerto dalla giurisprudenza prima citata, di non riconoscere risarcibilità al danno biologico terminale;
ciò atteso il limitatissimo lasso temporale di presunta durata dello stesso (non passava neanche un'ora tra l'improvviso peggioramento del paziente e la sua morte) e non avendo il paziente mai avuto contezza - non riprendeva mai conoscenza - dell'approssimarsi della sua morte.
I ricorrenti domandavano, inoltre, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quale azionato iure proprio, nella qualità di figli e di germani di . Persona_1
Tale istanza necessita, tuttavia, una verifica preliminare in ordine alla effettiva titolarità attiva quale riferibile solo ai soggetti che provino – anche in termini presuntivi – esistenza e consistenza dei legami affettivi invocati quali titolo risarcitorio. Ed allora, in atti sussiste la prova del rapporto parentale con il de cuius, dal momento: che la resistente non ha contestato in alcun modo l'esistenza del medesimo e la conseguente legittimazione degli istanti al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Ebbene, la documentazione prodotta dai ricorrenti (cfr. certificati di nascita, certificato di stato di famiglia storico e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – all. 3, 4 e 6) dimostra che ed erano figlie Pt_1 Parte_2 del compianto infine, il certificato integrale di stato di famiglia (cfr. all. 5 della produzione di Persona_1 parte ricorrente), letto congiuntamente alla mancata contestazione da parte della resistente circa la pagina 12 di 17 sussistenza del rapporto di parentela, è idoneo a provare che , ed erano Pt_3 Pt_4 Parte_5 germani del de cuius.
Ebbene, l'azione esperita è volta a ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. La Giurisprudenza di legittimità ha specificato, infatti, che la facoltà di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova. Difatti, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr
Cass. 21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018
Cass 21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.).
Tuttavia, la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto genitore-figlio e in quello tra germani, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva. La Suprema Corte sul punto ha, infatti, affermato che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”. (cfr. Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024 Rv. 670338 – 01; v. altresì Cass. 15/02/2018, n.3767,
Cass.15/07/2022, n. 22397, Cass. 30/08/2022, n.25541, e, già, Cass. 16/03/2012, n.4253).
Per tutto quanto innanzi posto, la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale, spiegata dalle figlie e dai fratelli di , è fondata e deve essere accolta con i limiti di Persona_1 seguito indicati in applicazione delle indicazioni delle Tabelle del 2024 quali elaborate dal Tribunale di
Milano. pagina 13 di 17 In relazione al parametro della convivenza: non è presente documentazione relativa alla residenza del de cuius in vita (né di alcuno dei ricorrenti); per l'effetto nessun punto per tale parametro può essere attribuito.
In relazione al parametro della residualità affettiva: per le figlie la famiglia è ancora composta, in mancanza di allegazioni di segno opposto, da 1 genitore e 1 figlia, con conseguente attribuibilità di dodici punti per tale voce tabellare.
In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva” (punto E delle tabelle milanesi e per il quale è prevista la attribuibilità di un massimo di 30 punti) si osserva che i ricorrenti non hanno allegato alcuno specifico elemento (es. frequentazione/contatti, condivisione festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica) per dettagliare la sofferenza interiore patita e/o lo stravolgimento delle loro vite;
per l'effetto, per tale voce tabellare non è possibile attribuire punteggi.
In base agli elementi valutativi innanzi esplicitati ed in applicazione dei richiamati criteri tabellari, per
(figlia) sono configurabili punti 44, di cui: 18 per l'età della vittima primaria (60); 24 per l'età Parte_1 dell'istante (30); 0 per la convivenza;
12 per la presenza di due superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva. Considerato, dunque, il valore del punto base (€
3.911,00), da moltiplicarsi per 44, il risarcimento spettante ad è pari ad € 172.084,00. Parte_1
Per quanto concerne (figlia) sono configurabili punti 42, di cui: 18 per l'età della vittima primaria Parte_2
(60); 22 per l'età dell'istante (32); 0 per la convivenza;
12 per la presenza di due superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva. Considerato, dunque, il valore del punto base (€ 3.911,00), da moltiplicarsi per 42, il risarcimento spettante ad è pari ad € Parte_2
164.262,00.
Per quanto riguarda (fratello) sono configurabili punti 26, di cui: 12 per l'età della vittima Parte_3 primaria (60); 14 per l'età dell'istante (48). Considerato, dunque, il valore del punto base (€ 1.698,00), da moltiplicarsi per 26, il risarcimento spettante a è pari ad € 44.148,00. Parte_3
Ancora, in relazione a (fratello) sono configurabili punti 22, di cui: 12 per l'età della vittima Parte_4 primaria (60); 10 per l'età dell'istante (63). Considerato, dunque, il valore del punto base (€ 1.698,00), da moltiplicarsi per 22, il risarcimento spettante a è pari ad € 37.356,00. Parte_4
Infine, in favore di (sorella) sono configurabili punti 24, di cui: 12 per l'età della vittima primaria Parte_5
(60); 12 per l'età dell'istante (52). Considerato, dunque, il valore del punto base (€ 1.698,00), da moltiplicarsi per 24, il risarcimento spettante a è pari ad € 40.752,00. Parte_5
In ordine, infine, alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti dai ricorrenti, occorre preliminarmente precisare che nella parte in cui il ricorso fa riferimento alle spese di ATP, di CTP
e di giudizio (contributo unificato e marca) si traduce in un'ordinaria domanda di condanna alle spese di lite ex art. 91 c.p.c., che sarà trattata nel prosieguo della motivazione. Nella parte in cui, invece, i ricorrenti pagina 14 di 17 chiedono la condanna della resistente alla refusione di “quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato”, la domanda deve essere rigettata. In merito si osserva come in tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale.” (cfr. amplius Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022 Rv. 665209 – 03; già conforme Cass., Sentenza n. 4253 del 16/03/2012). Peraltro, la eventuale presunzione relativa all'an del contributo economico del de cuius, non si applica al profilo afferente la sussistenza di una effettiva contrazione dei suoi redditi della famiglia dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c.. In particolare, esso può riguardare solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre nel caso in esame ben potendo essere depositata documentazione reddituale del nucleo attuale e pregressa coadiuvata ove necessario da prova orale sul punto (Cass. 21988/2019; Cass. 15737/2018; Cass. 11361/2014).
Ed allora, alla luce di tali parametri, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale appare del tutto generica e non idonea a raggiungere gli standard di allegazione e prova ritenuti necessari dall'indirizzo nomofilattico sopramenzionato.
Poiché, infine, il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, Cass., Sez.
U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del
10/10/2014). In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Per quanto concerne la domanda di riconoscimento delle spese di CTP, deve considerarsi che la
Giurisprudenza di legittimità ha affermato che: 1) le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che pagina 15 di 17 ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del
15/10/2024 Rv. 672532 – 01; Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380); 2) le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa, provando così l'assunzione dell'obbligazione, senza che sia necessario dimostrarne il pagamento (da ultimo Cass. n. 26729/2024; cfr. anche Cass., S.U. n.
16990 del 10/7/2017). In aderenza a tali coordinate ermeneutiche, in difetto di una “notula” emessa dal professionista, ovvero di fattura attestante l'esborso la domanda dei ricorrenti sul punto deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione della IX tabella, IV fascia (dei procedimenti di istruzione preventiva) e tabella II, fascia V (dei giudizi ordinari e sommari di cognizione) del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, con attribuzione all'Avv. Bruno
Sgromo, dichiaratosi antistatario. Sul punto, occorre precisare che il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (cfr. Cass. n.
10367/2024). È proprio in virtù di ciò che lo scaglione di riferimento per la liquidazione degli onorari dell'Avv. Sgromo è il n. 4 della Tabella IX e il n. 5 della Tabella II (da € 52.001 a € 260.000), dato che la condanna autonoma e distinta di importo più elevato ottenuta da uno degli attori è pari ad € 172084,00.
Su tale somma, però, pari al compenso che si sarebbe dovuto liquidare per una sola parte, va riconosciuto ex art. 4 co. 2 d.m. n. 55/2014 un aumento del 30%, poiché l'avvocato ha assistito più parti aventi la medesima posizione processuale, le quali, inoltre, vantavano pretese tra loro parzialmente differenti in fatto e in diritto (cfr. ancora Cass. n. 10367/2024, a mente della quale “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come pagina 16 di 17 indicato nella precedente ipotesi”; nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo).
Anche le spese di CTU si pongono definitivamente a carico della convenuta soccombente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in narrativa, ogni ulteriore istanza od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori iure proprio e per l'effetto condanna l'
[...] al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
172084,00; in favore di della somma di € 164262,00; in favore di della Parte_2 Parte_3 somma di € 44.148,00; in favore di della somma di € 37.356,00; in favore di Parte_4 Pt_5 della somma di € 40.752,00. Sulle somme de qua decorrono: interessi compensativi ad un
[...] tasso medio dello 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (20/11/2017) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore degli attori, spese che liquida complessivamente in € 23.309,00 per compensi, € 1.713,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuti come per legge, con attribuzione all'Avv. Bruno Sgromo, dichiaratosi antistatario;
- Spese di CTU definitivamente a carico dell Controparte_1
Napoli, 22/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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