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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/10/2025, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. 9052/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 9052/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 10.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 9052/2024 promossa da nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n.298 presso lo studio dell'Avv. Guido
Palmeri che lo rappresenta e difende per procura in atti
-Ricorrente-
1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.9.2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di essere affetto da risulta affetto da “BE ME DI TIPO 2 SCOMPENSATO,
RETINOPATIA E NEUROPATIA DIABTICA. GLAUCOMA PRIMARIO CRONICO,
MARCATA SPONDILOARTROSI. CON OSTEOPOROSI, POLIARTROSI CARDIOPATIA
IPERTENSIVA in II^ III^ CLASSE FUNZIONALE NYHA, DISTURBO D'ANSIA IN
SOGGETTO CON EPILESSIA TEMPORALE, CRISI COMIZIALI A FREQUENZA
MENSILE. Precisava che il 20/2/2023 presentava all' domanda amministrativa per CP_1
l'accertamento degli stati di invalidità civile al fine di conseguire il diritto ad ottenere i benefici previsti dalla legge n.118/1971 e che il 23/10/2023 veniva sottoposto ad accertamento dal Centro Medico Legale della sede di Catania che formulava la diagnosi di CP_1
“CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN SOGGETTO CON BE ME TIPO 2 NID,
SPONDIDLOARTROSI, DISTURBO D'ANSIA IN SOGGETTO CON EPILESSIA
TEMPORALE IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO” e lo riconosceva INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 della L. 118/71 e art. 9 DL 509/88), Percentuale:75%%; precisava, ancora, che, in conseguenza, con ricorso depositato in data 09/04/24 impugnava il verbale sanitario afferente la domanda di invalidità civile che lo aveva riconosciuto IN nella misura del 75% adducendo che le conclusioni cui era pervenuto il Centro Medico-Legale della sede di Catania dovevano ritenersi CP_1 ingiustificate e pertanto meritevoli di censura, in quanto quest'ultimo ha sottostimato il complesso patologico da cui era afflitto che, correttamente valutato nelle sua interezza, è di entità tale da comportare la richiesta riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% e consentirgli, pertanto, il riconoscimento del requisito sanitario richiesto per l'acquisizione del diritto alla pensione di inabilità civile;
continuava affermando che il
2 nominato CTU, depositava in data 11//08/2024 la consulenza tecnica definitiva nella quale concludeva lo riteneva l'attore affetto da “ Diabete Mellito tipo 2° complicato da macroangiopatia e dislipidemia (Casse III^);55%, Cardiopatia Ipertensiva : II^ Classe
Funzionale N.Y.H.A : 45%,Sondilioartrosi con Scoliosi ad S Italica: 35% e Crisi comiziali a frequenza annuale: 20% e valutando il sopradescritto complesso patologico al 85% con decorrenza sin da almeno tre mesi antecedenti l'attuale accertamento medico- legale.
Precisava, quindi, che non concordando con il parere espresso dal C.T.U. designato che l'ha riconosciuto INVALIDO nella misura del 85% e, pertanto, non in possesso dei requisiti sanitari richiesti per accedere al beneficio della pensione di inabilità civile di cui all'art.12della
Legge n° 118/1971, ha depositato il 07/09/2024, dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c.
Concludeva chiedendo: Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente ne determina la riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% sin dalle operazioni di
CTU, e in ogni caso, successivamente alle suddette operazioni, dalla data del controllo cardiologico dl 09/09/2024 attestante l' aggravamento delle condizioni cliniche;
Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5; In via istruttoria disporre il rinnovo della consulenza medico legale al fine di accertare la sussistenza dello status invalidante richiesto per accedere al beneficio della pensione di inabilità civile
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità della domanda di declaratoria del diritto alla prestazione. Nel merito: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con condanna di controparte alle spese di lite.
Fissata la prima udienza, all'udienza del 10/02/2025 il giudice disponeva la rinnovazione della
CTU e rinviava la causa, per l'esame della relazione e l'eventuale discussione e decisione.
Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato,
3 quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al
10.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 10.2.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, sostenendo di essere soggetto invalido nella misura del 100% sin dalle operazioni di CTU, e in ogni caso, successivamente alle suddette operazioni, dalla data del controllo cardiologico dl 09/09/2024 attestante l'aggravamento delle condizioni cliniche
4 Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che nato ad [...] il Parte_1
26/01/1963 ed affetto da cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA (FE: 43%), da diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali, da spondiloartrosi e scoliosi dorso lombare a lieve incidenza funzionale e da comizialità con crisi assenti da tempo (per come dichiarato dal periziato nel corso delle operazioni peritali) e, semmai presenti, con manifestazioni non più di una ogni due –tre anni, sia da considerare invalido civile in misura del 90% (novanta per cento) a decorrere dal febbraio 2025”
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato che il ricorrente è affetto da “Dai dati sopra esposti, si deduce che di anni 62 è affetto da cardiopatia Parte_1 ipertensiva in II classe NYHA (FE: 43%), da diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali, da spondiloartrosi e scoliosi dorso lombare a lieve incidenza funzionale e da comizialità con crisi assenti da tempo (per come dichiarato dal periziato nel corso delle operazioni peritali) e, semmai presenti, con manifestazioni non più di una ogni due –tre anni. L'accertato complesso patologico è, allo stato, invalidante ed incide sulla validità psico-fisica del soggetto, riducendola. Nel rispetto applicativo della tabella cui al
D.M. del 5 febbraio 1992 può riconoscersi il codice 9310 (60%) per la malattia diabetica, il codice 6442 (50%) per la patologia cardiovascolare, il codice 7003 (40%) per la scoliosi in uno alla spondiloartrosi ed il codice 2001 (20%) per le poco credibili crisi epilettiche per cui, applicando il calcolo a scalare, può individuarsi una invalidità complessiva del 90% con decorrenza dall'attuale consulenza tecnica (febbraio 2025)”
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla natura della causa e alla reciproca posizione delle parti in causa appaiono sussistere ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte ricorrente.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Dichiarando che è stato riconosciuto invalido civile in misura del 90% Parte_1
(novanta per cento) a decorrere dal febbraio 2025, rigetta il ricorso;
spese compensate.
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico del ricorrente e liquidate come da separato decreto
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 14 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 9052/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 10.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 9052/2024 promossa da nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n.298 presso lo studio dell'Avv. Guido
Palmeri che lo rappresenta e difende per procura in atti
-Ricorrente-
1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.9.2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di essere affetto da risulta affetto da “BE ME DI TIPO 2 SCOMPENSATO,
RETINOPATIA E NEUROPATIA DIABTICA. GLAUCOMA PRIMARIO CRONICO,
MARCATA SPONDILOARTROSI. CON OSTEOPOROSI, POLIARTROSI CARDIOPATIA
IPERTENSIVA in II^ III^ CLASSE FUNZIONALE NYHA, DISTURBO D'ANSIA IN
SOGGETTO CON EPILESSIA TEMPORALE, CRISI COMIZIALI A FREQUENZA
MENSILE. Precisava che il 20/2/2023 presentava all' domanda amministrativa per CP_1
l'accertamento degli stati di invalidità civile al fine di conseguire il diritto ad ottenere i benefici previsti dalla legge n.118/1971 e che il 23/10/2023 veniva sottoposto ad accertamento dal Centro Medico Legale della sede di Catania che formulava la diagnosi di CP_1
“CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN SOGGETTO CON BE ME TIPO 2 NID,
SPONDIDLOARTROSI, DISTURBO D'ANSIA IN SOGGETTO CON EPILESSIA
TEMPORALE IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO” e lo riconosceva INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 della L. 118/71 e art. 9 DL 509/88), Percentuale:75%%; precisava, ancora, che, in conseguenza, con ricorso depositato in data 09/04/24 impugnava il verbale sanitario afferente la domanda di invalidità civile che lo aveva riconosciuto IN nella misura del 75% adducendo che le conclusioni cui era pervenuto il Centro Medico-Legale della sede di Catania dovevano ritenersi CP_1 ingiustificate e pertanto meritevoli di censura, in quanto quest'ultimo ha sottostimato il complesso patologico da cui era afflitto che, correttamente valutato nelle sua interezza, è di entità tale da comportare la richiesta riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% e consentirgli, pertanto, il riconoscimento del requisito sanitario richiesto per l'acquisizione del diritto alla pensione di inabilità civile;
continuava affermando che il
2 nominato CTU, depositava in data 11//08/2024 la consulenza tecnica definitiva nella quale concludeva lo riteneva l'attore affetto da “ Diabete Mellito tipo 2° complicato da macroangiopatia e dislipidemia (Casse III^);55%, Cardiopatia Ipertensiva : II^ Classe
Funzionale N.Y.H.A : 45%,Sondilioartrosi con Scoliosi ad S Italica: 35% e Crisi comiziali a frequenza annuale: 20% e valutando il sopradescritto complesso patologico al 85% con decorrenza sin da almeno tre mesi antecedenti l'attuale accertamento medico- legale.
Precisava, quindi, che non concordando con il parere espresso dal C.T.U. designato che l'ha riconosciuto INVALIDO nella misura del 85% e, pertanto, non in possesso dei requisiti sanitari richiesti per accedere al beneficio della pensione di inabilità civile di cui all'art.12della
Legge n° 118/1971, ha depositato il 07/09/2024, dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c.
Concludeva chiedendo: Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente ne determina la riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% sin dalle operazioni di
CTU, e in ogni caso, successivamente alle suddette operazioni, dalla data del controllo cardiologico dl 09/09/2024 attestante l' aggravamento delle condizioni cliniche;
Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5; In via istruttoria disporre il rinnovo della consulenza medico legale al fine di accertare la sussistenza dello status invalidante richiesto per accedere al beneficio della pensione di inabilità civile
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità della domanda di declaratoria del diritto alla prestazione. Nel merito: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con condanna di controparte alle spese di lite.
Fissata la prima udienza, all'udienza del 10/02/2025 il giudice disponeva la rinnovazione della
CTU e rinviava la causa, per l'esame della relazione e l'eventuale discussione e decisione.
Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato,
3 quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al
10.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 10.2.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, sostenendo di essere soggetto invalido nella misura del 100% sin dalle operazioni di CTU, e in ogni caso, successivamente alle suddette operazioni, dalla data del controllo cardiologico dl 09/09/2024 attestante l'aggravamento delle condizioni cliniche
4 Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che nato ad [...] il Parte_1
26/01/1963 ed affetto da cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA (FE: 43%), da diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali, da spondiloartrosi e scoliosi dorso lombare a lieve incidenza funzionale e da comizialità con crisi assenti da tempo (per come dichiarato dal periziato nel corso delle operazioni peritali) e, semmai presenti, con manifestazioni non più di una ogni due –tre anni, sia da considerare invalido civile in misura del 90% (novanta per cento) a decorrere dal febbraio 2025”
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato che il ricorrente è affetto da “Dai dati sopra esposti, si deduce che di anni 62 è affetto da cardiopatia Parte_1 ipertensiva in II classe NYHA (FE: 43%), da diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali, da spondiloartrosi e scoliosi dorso lombare a lieve incidenza funzionale e da comizialità con crisi assenti da tempo (per come dichiarato dal periziato nel corso delle operazioni peritali) e, semmai presenti, con manifestazioni non più di una ogni due –tre anni. L'accertato complesso patologico è, allo stato, invalidante ed incide sulla validità psico-fisica del soggetto, riducendola. Nel rispetto applicativo della tabella cui al
D.M. del 5 febbraio 1992 può riconoscersi il codice 9310 (60%) per la malattia diabetica, il codice 6442 (50%) per la patologia cardiovascolare, il codice 7003 (40%) per la scoliosi in uno alla spondiloartrosi ed il codice 2001 (20%) per le poco credibili crisi epilettiche per cui, applicando il calcolo a scalare, può individuarsi una invalidità complessiva del 90% con decorrenza dall'attuale consulenza tecnica (febbraio 2025)”
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla natura della causa e alla reciproca posizione delle parti in causa appaiono sussistere ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte ricorrente.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Dichiarando che è stato riconosciuto invalido civile in misura del 90% Parte_1
(novanta per cento) a decorrere dal febbraio 2025, rigetta il ricorso;
spese compensate.
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico del ricorrente e liquidate come da separato decreto
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 14 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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