TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3641/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Luisa Intini, in funzione di
Giudice Unico della Terza Sezione Civile del
Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 3641/2021
promossa
DA
sito in San Gregorio di Parte_1
Catania C.F.: , in persona P.IVA_1
dell'amministratore pro - tempore Dott. CP_1
rappresentato e difeso, giusta
[...]
procura in atti, dall'Avv. Maurizio Benincasa C.F.:
ed elettivamente domiciliato C.F._1
presso il suo studio sito in Catania, via Isonzo n.2.
-parte opponente-
1
CONTRO
C.F.: CP_2 C.F._2
nato a [...], il giorno 4 giugno 1960, residente a [...],
elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Cavour
n. 18, presso lo studio degli avv. Maurizio G.
Tomaselli, C.F.: ed C.F._3
C.F.: , che Controparte_3 C.F._4
lo rappresentano e difendono, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura ex art. 83 C.P.C.,
in atti.
- parte opposta -
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
***
Con atto di citazione in opposizione del giorno 22 marzo 2021, il ha chiamato in giudizio dinanzi a Questo Parte_1
Tribunale, e chiesto di: CP_2
“rigettare ogni contraria istanza, eccezioni e conclusioni, in via
preliminare accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia
del decreto ingiuntivo n. 346/2021 e per effetto revocarlo, in accogliento
di tutte le eccezioni prospettate in atti;
2 In particolare, dichiarare estinto e non dovuto l'importo di €. 8.008,00, in
accoglimento dell'eccezione di decorrenza della prescrizione triennale di
cui all'art. 2956 comma 2 c.c., dichiarare estinta l'obbligazione, con
riferimento all' opera prestata per la realizzazione del computo metrico
relativo alle palazzine E ed F, per tutte le ragioni esposte in parte
narrativa che qui si intendono integralmente riprodotte e trascritte;
In via
principale dichiarare e accertare il compenso pattuito tra il e Parte_1
parte opposta nella misura del 2% dei lavori per la realizzazione del
computo metrico relativo ai lavori delle palazzine C e D, per effetto
determinare lo stesso nella minore misura di €. 2.700,00, oltre e. 108,00
per cassa previdenziale, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa che
qui si intendono integralmente riprodotte e trascritte;
In via principale e assorbente, per effetto della domanda riconvenzionale,
accertare e dichiarare la consistenza del credito vantato dal Condominio
per oneri ordinari e straordinari dovuti dalla parte opposta €. 5.532,48;
Per effetto dell'eccezione di compensazione dichiarare la compensazione
tra i due crediti e dichiarare estinto il minore importo dovuto dal
in favore di parte opposta pari ad €. 2.808,00 e dovuta, per Parte_1
contro, da parte opposta la maggiore somma in favore del Parte_1
pari ad €. 2.724,48, quale effetto della compensazione tra €.5.532,48 ed
€. 2.808,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del
22.02.2021 fino al soddisfo, ovvero dalla data della domanda, o in quella
maggiore o minore somma che riterrà di accertare il giudice, per tutte le
ragioni esposte in parte narrativa che qui si intendono integralmente
riprodotte e trascritte.
3 In via meramente subordinata: Senza recesso dalle superiori eccezioni,
qualora il giudice ritenesse dovuto l'importo di parte opposta nella misura
di €. 5.824,00, (somma indicata nel decreto ingiuntivo scorporata dal
regime IVA), per effetto della compensazione e della relativa domanda
riconvenzionale, il credito di parte opposta va dichiarato estinto in
larghissima parte residuando un modestissimo credito pari ad €. 292,00,
quale effetto della compensazione tra i due crediti, quello vantato dal
in €. 5.532,48, rispetto a quello vantato da parte opposta in Parte_1
€. 5.824,00, o in quella minor somma dovuta che sarà accertata dal
giudice;”
Più precisamente, con ricorso per decreto ingiuntivo, emesso dal
Tribunale di Catania, il 20 gennaio 2021, R.G. 11947/2020, n.
346/2021, notificato in data 02 febbraio 2021, ha CP_2
richiesto il pagamento della somma di €. 13.832,00 a titolo di compenso dovutogli per l'attività di redazione del computo metrico relativo ai lavori da effettuarsi sulle scale “C” e “D” e sulle scale “E” ed “F”, facenti parte del opponente. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 25 novembre 2021, si è
costituito chiedendo di: CP_2
“rigettare, con qualsiasi formula l'opposizione, confermando il decreto
ingiuntivo reso dal Tribunale di Catania, distinto dai numeri 346/2021
D.I. e 11947/2020 R.G. Rigettare la domanda riconvenzionale
dell'opponente.
4 In via subordinata, nella dannata ipotesi di accoglimento, parziale o
totale dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo, condannare il
al pagamento delle somme dovute per differenza. Parte_1
Accogliere la domanda riconvenzionale dell'opposto, condannando con
sentenza il al pagamento della ulteriore somma di denaro di Parte_1
€ 2.815,82, oltre interessi ex Dlgs. 231/2002, dalla data di messa in
mora al soddisfo.”
Con provvedimento del 22 dicembre 2021, il Giudice, ritenuto che le parti dovessero essere invitate ad iniziare la procedura di mediazione obbligatoria, versandosi in tema di rapporti condominiali in relazione alla domanda riconvenzionale;
ha rinviato la causa all'udienza del dì 13
luglio 2022; indi, con provvedimento del 4 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
SULLA PRESCRIZIONE TRIENNALE EX ART. 2956 c.c.
Per alcune tipologie di crediti, a tenore degli artt. 2954, 2955 e 2956
c.c., trova applicazione la cd. prescrizione presuntiva, attraverso la quale con termini abbreviati rispetto alla prescrizione estintiva,
ordinaria o breve, il decorso del temine non comporta l'estinzione del diritto di credito ma la presunzione che esso sia stato soddisfatto.
Il presupposto delle prescrizioni presuntive è costituito dall'obiettivo di fornire certezza al traffico giuridico attraverso la tutela dell'affidamento del debitore a fronte di pagamenti effettuati senza formalità ovvero senza il rilascio di quietanze, sì che detti rapporti obbligatori non
5 risultano essere, nella prassi, documentati nella loro fase genetica e dell'adempimento.
Per tali categorie di crediti la cd. prescrizione presuntiva non determina l'estinzione dell'obbligazione, ma introduce una presunzione legale juris
tantum, con limitata possibilità di prova contraria, disciplinata dagli artt. 2959 e 2960 c.c., che espone colui che la oppone al rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione, ma anche ove ne contesti la stessa insorgenza.
A parere della Suprema Corte, in tema di onorari per i professionisti, la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. trova applicazione solo in riferimento a quei rapporti, che in base agli usi, si svolgono senza particolari formalità, dove il pagamento avviene sostanzialmente nell'immediatezza della prestazione e senza dilazione mentre la prescrizione presuntiva non opera se il credito trae origine da un contratto stipulato per iscritto. (cfr. in tale senso Cassazione civile, Sez.
II, ordinanza n. 789 del 12 gennaio 2022): in quest'ultimo caso la prescrizione ritorna ad essere di tipo estintivo ed opera nel termine ordinario decennale.
Invero, relativamente al caso in oggetto, il conferimento del mandato è
stato formalizzato attraverso la delibera di incarico, che ha individuato l'oggetto della prestazione e l'ammontare del compenso.
Ne discende, che non può essere accolta l'eccezione relativa alla prescrizione triennale del credito di cui all'art. 2956 c.c. e che pertanto il credito ingiunto non si considera prescritto.
6 SUL QUANTUM
La prestazione professionale, affidata all'odierno opposto è da considerarsi quella relativa alla redazione del computo metrico estimativo;
la tariffa applicata a tale attività, per come convenuto dalle parti, in seno alla delibera di affidamento dell'incarico è pertanto commisurata al 2% sul totale del valore dei lavori preventivati nel documento estimativo e non invece sul valore della spesa effettivamente sostenuta per la messa in opera degli stessi: il compenso deve essere valutato sulla base dell'opera intellettuale effettivamente conferita al professionista e non piuttosto a quell'altra fase di realizzazione del progetto che può dirsi eventuale o comunque non necessariamente affidata al medesimo professionista.
SULLA COMPENSAZIONE
Va accolta la domanda dell'odierna parte opponente, relativa alla compensazione della posizione obbligatoria risultante dall'ingiunzione,
con il debito che la parte opposta ha nei confronti del condominio.
I crediti vantati dal nei confronti della parte opposta, hanno Parte_1
i caratteri della certezza, della liquidità e dell'esigibilità.
Sul punto va operata una precisazione: invero, la sola prova fornita dall'estratto conto dei crediti per oneri condominiali, non sarebbe sufficiente a determinare gli stessi quali certi, liquidi ed esigibili;
tuttavia, relativamente a quelli ascritti alle annualità del 2017, 2018 e
2020, essi sono supportati da prova della delibera assembleare di
7 approvazione del rendiconto e, limitatamente a questi può farsi luogo a compensazione.
In considerazione di quanto appena osservato, atteso che, al netto dei debiti condominiali con scadenza 2021 (per i quali non è stata prodotta relativa delibera di approvazione del rendiconto) e di quelli riferiti alle annualità 2011 e 2012 (che si considerano prescritti); CP_2
risulta debitore nei confronti del Condominio della somma di euro
3.074,75; nonché della somma di euro 1.125,02 relativamente all'immobile di sua proprietà e condotto da per un totale Persona_1
di euro 4.199,77.
Tratte, dunque, le poste in compensazione, deducendo la somma di euro 4.199,77, dal valore ingiunto di euro 13.832,00, è CP_2
creditore nei confronti del condominio opponente per la restante somma di euro 9.632,23.
Quanto in ultimo, al credito vantato da , di cui alla CP_2
domanda riconvenzionale, per il valore di euro 2.815,22; di quanto allegato si ha prova per il tramite di fattura (in atti), ma non vi è prova del conferimento dell'incarico di affidamento dei lavori, per come allegato, risalente al 1° giugno 2011.
Invero, seppure di tale conferimento è possibile aver contezza, sulla base delle delibere assembleari prodotte, le stesse, per un verso rimandano a tale affidamento in via indiretta;
per altro verso, anche laddove si volesse conferire a tale documento valore probatorio, ciò
comunque non basterebbe ad attribuire al credito in oggetto i crismi della certezza e dell'esigibilità, rendendolo non idoneo a confluire nel
8 calcolo compensatorio;
la domanda riconvenzionale di parte opposta va pertanto rigettata.
Per tutto quanto sin qui esposto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente ed in riforma del decreto ingiuntivo n. 346/2021 il Tribunale, compensati i rapporti attivi e passivi tra le parti, per come in parte motiva, condanna il Parte_1
al pagamento in favore di della somma di euro
[...] CP_2
9.632,23, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Spese di lite compensate in ragione della metà e poste a carico del opponente nella rimanente metà, nella misura di cui al Parte_1
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3641/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione spiegata dal Parte_1
sito in San Gregorio di Catania, revoca il decreto ingiuntivo
[...]
opposto;
2. Condanna il sito in San Gregorio di Parte_1
Catania al pagamento in favore di della somma di CP_2
euro 9.623,23 oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale azionata da CP_2
avverso il sito in San Gregorio di Catania;
Parte_1
4. Compensate le spese di lite in ragione della metà, condanna il sito in San Gregorio di Catania al Parte_1
9 pagamento delle spese in favore di in ragione della CP_2
rimanente metà, spese liquidate in tale misura in Euro 2.500,00
oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Deciso in Catania il 30.1.25 Il Giudice
Dott.ssa Luisa Intini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Luisa Intini, in funzione di
Giudice Unico della Terza Sezione Civile del
Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 3641/2021
promossa
DA
sito in San Gregorio di Parte_1
Catania C.F.: , in persona P.IVA_1
dell'amministratore pro - tempore Dott. CP_1
rappresentato e difeso, giusta
[...]
procura in atti, dall'Avv. Maurizio Benincasa C.F.:
ed elettivamente domiciliato C.F._1
presso il suo studio sito in Catania, via Isonzo n.2.
-parte opponente-
1
CONTRO
C.F.: CP_2 C.F._2
nato a [...], il giorno 4 giugno 1960, residente a [...],
elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Cavour
n. 18, presso lo studio degli avv. Maurizio G.
Tomaselli, C.F.: ed C.F._3
C.F.: , che Controparte_3 C.F._4
lo rappresentano e difendono, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura ex art. 83 C.P.C.,
in atti.
- parte opposta -
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
***
Con atto di citazione in opposizione del giorno 22 marzo 2021, il ha chiamato in giudizio dinanzi a Questo Parte_1
Tribunale, e chiesto di: CP_2
“rigettare ogni contraria istanza, eccezioni e conclusioni, in via
preliminare accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia
del decreto ingiuntivo n. 346/2021 e per effetto revocarlo, in accogliento
di tutte le eccezioni prospettate in atti;
2 In particolare, dichiarare estinto e non dovuto l'importo di €. 8.008,00, in
accoglimento dell'eccezione di decorrenza della prescrizione triennale di
cui all'art. 2956 comma 2 c.c., dichiarare estinta l'obbligazione, con
riferimento all' opera prestata per la realizzazione del computo metrico
relativo alle palazzine E ed F, per tutte le ragioni esposte in parte
narrativa che qui si intendono integralmente riprodotte e trascritte;
In via
principale dichiarare e accertare il compenso pattuito tra il e Parte_1
parte opposta nella misura del 2% dei lavori per la realizzazione del
computo metrico relativo ai lavori delle palazzine C e D, per effetto
determinare lo stesso nella minore misura di €. 2.700,00, oltre e. 108,00
per cassa previdenziale, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa che
qui si intendono integralmente riprodotte e trascritte;
In via principale e assorbente, per effetto della domanda riconvenzionale,
accertare e dichiarare la consistenza del credito vantato dal Condominio
per oneri ordinari e straordinari dovuti dalla parte opposta €. 5.532,48;
Per effetto dell'eccezione di compensazione dichiarare la compensazione
tra i due crediti e dichiarare estinto il minore importo dovuto dal
in favore di parte opposta pari ad €. 2.808,00 e dovuta, per Parte_1
contro, da parte opposta la maggiore somma in favore del Parte_1
pari ad €. 2.724,48, quale effetto della compensazione tra €.5.532,48 ed
€. 2.808,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del
22.02.2021 fino al soddisfo, ovvero dalla data della domanda, o in quella
maggiore o minore somma che riterrà di accertare il giudice, per tutte le
ragioni esposte in parte narrativa che qui si intendono integralmente
riprodotte e trascritte.
3 In via meramente subordinata: Senza recesso dalle superiori eccezioni,
qualora il giudice ritenesse dovuto l'importo di parte opposta nella misura
di €. 5.824,00, (somma indicata nel decreto ingiuntivo scorporata dal
regime IVA), per effetto della compensazione e della relativa domanda
riconvenzionale, il credito di parte opposta va dichiarato estinto in
larghissima parte residuando un modestissimo credito pari ad €. 292,00,
quale effetto della compensazione tra i due crediti, quello vantato dal
in €. 5.532,48, rispetto a quello vantato da parte opposta in Parte_1
€. 5.824,00, o in quella minor somma dovuta che sarà accertata dal
giudice;”
Più precisamente, con ricorso per decreto ingiuntivo, emesso dal
Tribunale di Catania, il 20 gennaio 2021, R.G. 11947/2020, n.
346/2021, notificato in data 02 febbraio 2021, ha CP_2
richiesto il pagamento della somma di €. 13.832,00 a titolo di compenso dovutogli per l'attività di redazione del computo metrico relativo ai lavori da effettuarsi sulle scale “C” e “D” e sulle scale “E” ed “F”, facenti parte del opponente. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 25 novembre 2021, si è
costituito chiedendo di: CP_2
“rigettare, con qualsiasi formula l'opposizione, confermando il decreto
ingiuntivo reso dal Tribunale di Catania, distinto dai numeri 346/2021
D.I. e 11947/2020 R.G. Rigettare la domanda riconvenzionale
dell'opponente.
4 In via subordinata, nella dannata ipotesi di accoglimento, parziale o
totale dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo, condannare il
al pagamento delle somme dovute per differenza. Parte_1
Accogliere la domanda riconvenzionale dell'opposto, condannando con
sentenza il al pagamento della ulteriore somma di denaro di Parte_1
€ 2.815,82, oltre interessi ex Dlgs. 231/2002, dalla data di messa in
mora al soddisfo.”
Con provvedimento del 22 dicembre 2021, il Giudice, ritenuto che le parti dovessero essere invitate ad iniziare la procedura di mediazione obbligatoria, versandosi in tema di rapporti condominiali in relazione alla domanda riconvenzionale;
ha rinviato la causa all'udienza del dì 13
luglio 2022; indi, con provvedimento del 4 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
SULLA PRESCRIZIONE TRIENNALE EX ART. 2956 c.c.
Per alcune tipologie di crediti, a tenore degli artt. 2954, 2955 e 2956
c.c., trova applicazione la cd. prescrizione presuntiva, attraverso la quale con termini abbreviati rispetto alla prescrizione estintiva,
ordinaria o breve, il decorso del temine non comporta l'estinzione del diritto di credito ma la presunzione che esso sia stato soddisfatto.
Il presupposto delle prescrizioni presuntive è costituito dall'obiettivo di fornire certezza al traffico giuridico attraverso la tutela dell'affidamento del debitore a fronte di pagamenti effettuati senza formalità ovvero senza il rilascio di quietanze, sì che detti rapporti obbligatori non
5 risultano essere, nella prassi, documentati nella loro fase genetica e dell'adempimento.
Per tali categorie di crediti la cd. prescrizione presuntiva non determina l'estinzione dell'obbligazione, ma introduce una presunzione legale juris
tantum, con limitata possibilità di prova contraria, disciplinata dagli artt. 2959 e 2960 c.c., che espone colui che la oppone al rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione, ma anche ove ne contesti la stessa insorgenza.
A parere della Suprema Corte, in tema di onorari per i professionisti, la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. trova applicazione solo in riferimento a quei rapporti, che in base agli usi, si svolgono senza particolari formalità, dove il pagamento avviene sostanzialmente nell'immediatezza della prestazione e senza dilazione mentre la prescrizione presuntiva non opera se il credito trae origine da un contratto stipulato per iscritto. (cfr. in tale senso Cassazione civile, Sez.
II, ordinanza n. 789 del 12 gennaio 2022): in quest'ultimo caso la prescrizione ritorna ad essere di tipo estintivo ed opera nel termine ordinario decennale.
Invero, relativamente al caso in oggetto, il conferimento del mandato è
stato formalizzato attraverso la delibera di incarico, che ha individuato l'oggetto della prestazione e l'ammontare del compenso.
Ne discende, che non può essere accolta l'eccezione relativa alla prescrizione triennale del credito di cui all'art. 2956 c.c. e che pertanto il credito ingiunto non si considera prescritto.
6 SUL QUANTUM
La prestazione professionale, affidata all'odierno opposto è da considerarsi quella relativa alla redazione del computo metrico estimativo;
la tariffa applicata a tale attività, per come convenuto dalle parti, in seno alla delibera di affidamento dell'incarico è pertanto commisurata al 2% sul totale del valore dei lavori preventivati nel documento estimativo e non invece sul valore della spesa effettivamente sostenuta per la messa in opera degli stessi: il compenso deve essere valutato sulla base dell'opera intellettuale effettivamente conferita al professionista e non piuttosto a quell'altra fase di realizzazione del progetto che può dirsi eventuale o comunque non necessariamente affidata al medesimo professionista.
SULLA COMPENSAZIONE
Va accolta la domanda dell'odierna parte opponente, relativa alla compensazione della posizione obbligatoria risultante dall'ingiunzione,
con il debito che la parte opposta ha nei confronti del condominio.
I crediti vantati dal nei confronti della parte opposta, hanno Parte_1
i caratteri della certezza, della liquidità e dell'esigibilità.
Sul punto va operata una precisazione: invero, la sola prova fornita dall'estratto conto dei crediti per oneri condominiali, non sarebbe sufficiente a determinare gli stessi quali certi, liquidi ed esigibili;
tuttavia, relativamente a quelli ascritti alle annualità del 2017, 2018 e
2020, essi sono supportati da prova della delibera assembleare di
7 approvazione del rendiconto e, limitatamente a questi può farsi luogo a compensazione.
In considerazione di quanto appena osservato, atteso che, al netto dei debiti condominiali con scadenza 2021 (per i quali non è stata prodotta relativa delibera di approvazione del rendiconto) e di quelli riferiti alle annualità 2011 e 2012 (che si considerano prescritti); CP_2
risulta debitore nei confronti del Condominio della somma di euro
3.074,75; nonché della somma di euro 1.125,02 relativamente all'immobile di sua proprietà e condotto da per un totale Persona_1
di euro 4.199,77.
Tratte, dunque, le poste in compensazione, deducendo la somma di euro 4.199,77, dal valore ingiunto di euro 13.832,00, è CP_2
creditore nei confronti del condominio opponente per la restante somma di euro 9.632,23.
Quanto in ultimo, al credito vantato da , di cui alla CP_2
domanda riconvenzionale, per il valore di euro 2.815,22; di quanto allegato si ha prova per il tramite di fattura (in atti), ma non vi è prova del conferimento dell'incarico di affidamento dei lavori, per come allegato, risalente al 1° giugno 2011.
Invero, seppure di tale conferimento è possibile aver contezza, sulla base delle delibere assembleari prodotte, le stesse, per un verso rimandano a tale affidamento in via indiretta;
per altro verso, anche laddove si volesse conferire a tale documento valore probatorio, ciò
comunque non basterebbe ad attribuire al credito in oggetto i crismi della certezza e dell'esigibilità, rendendolo non idoneo a confluire nel
8 calcolo compensatorio;
la domanda riconvenzionale di parte opposta va pertanto rigettata.
Per tutto quanto sin qui esposto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente ed in riforma del decreto ingiuntivo n. 346/2021 il Tribunale, compensati i rapporti attivi e passivi tra le parti, per come in parte motiva, condanna il Parte_1
al pagamento in favore di della somma di euro
[...] CP_2
9.632,23, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Spese di lite compensate in ragione della metà e poste a carico del opponente nella rimanente metà, nella misura di cui al Parte_1
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3641/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione spiegata dal Parte_1
sito in San Gregorio di Catania, revoca il decreto ingiuntivo
[...]
opposto;
2. Condanna il sito in San Gregorio di Parte_1
Catania al pagamento in favore di della somma di CP_2
euro 9.623,23 oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale azionata da CP_2
avverso il sito in San Gregorio di Catania;
Parte_1
4. Compensate le spese di lite in ragione della metà, condanna il sito in San Gregorio di Catania al Parte_1
9 pagamento delle spese in favore di in ragione della CP_2
rimanente metà, spese liquidate in tale misura in Euro 2.500,00
oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Deciso in Catania il 30.1.25 Il Giudice
Dott.ssa Luisa Intini
10