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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. (scadenza note 08/05/25) ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 262/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Annunziato Fotia, giusta Parte_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Ettore Triolo e Valeria Grandizio, CP_1
giusta procura in atti;
- appellato-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.10.2021, presso il Tribunale di Reggio Calabria Parte_2 esponeva:
[...] - di essere stata assunta e di aver lavorato per il proprio figlio titolare dell'Azienda Agricola
MA RU, con contratto a tempo determinato, nei seguenti periodi: dal 29.09.2016 al
31.12.2016, dal 05.05.2017 al 31.12.2017, dal 14.04.2018 al 31.12.2018, con la qualifica di operaio agricolo, tempo pieno, orario giornaliero dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00, dal lunedì alla domenica, con le mansioni di mungitura, alimentazione, gestione vitelli agnelli, gestione sanitaria, pulizia suini, pascolo, trasporto latte caseificio;
- che detta attività lavorativa veniva svolta presso il centro aziendale sito in località Pitasi di
Melito Porto Salvo;
- che la ricorrente faceva richiesta di indennità di malattia per i seguenti periodi: dal
27.01.2017 al 02.03.2017 e dal 16.01.2018 al 05.04.2018;
- che l' con raccomandata ricevuta l'8.01.2021, comunicava alla Sig.ra CP_1 Parte_2
la reiezione delle richieste di indennità malattia, rispettivamente n. 6700-999628
[...]
del 16.01.2018, per l'evento del 16.01.2018 al 05.04.2018 e n. 6700-981712 del 27.01.2017, per l'evento dal 27.01.2017 al 02.03.2017, essendo state cancellate le giornate anni 2016 e 2017, Pa 1VD2019 a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione n° 2018013108/DDL del 18.03.2019, azienda agricola MA RU;
- che avverso detto provvedimento veniva proposto ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale essendo il rapporto di lavoro subordinato agricolo effettivamente esistito. CP_1
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di: “1) dichiarare intercorso regolare rapporto di lavoro tra la CP_1 ricorrente e la nei seguenti periodi: dal 29.09.2016 al 31.12.2016, Parte_4 dal 05.05.2017 al 31.12.2017, dal 14.04.2018 al 31.12.2018; 2) annullare e/o revocare il provvedimento impugnato e di tutti gli atti connessi e consequenziali perché illegittimo, infondato, nulli, annullabili, per vizi di legittimità e di merito di cui ai suesposti motivi e di dichiarare altresì nulli tutti gli atti consequenziali;
3) per l'effetto riconoscere e condannare l' al pagamento CP_1
dell'indennità di malattia per i seguenti periodi: dal 27.01.2017 al 02.03.2017 e dal 16.01.2018 al
05.04.2018”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità della domanda per compiuta decadenza dall'impugnazione della intervenuta cancellazione dagli elenchi.
Nel merito, evidenziava che “il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli
è stato assunto all'esito dell'ispezione effettuata dai funzionari di vigilanza dell' CP_1 Per_1 Pa e e trasfusi nel verbale unico di accertamento n. 2018013108/DDL
[...] Persona_2 del 18.03.2019 che ha consentito di evidenziare che alcuni dei rapporti di lavoro subordinato denunciati nel periodo da luglio 2016 fino al 2019, meglio specificati nella tabella allegata al suddetto verbale, erano fittizi e pertanto sono stati ritenuti nulli e privi di effetti previdenziali, poiché sono stati messi in atto con l'intento esclusivo di consentire un'indebita percezione di prestazioni previdenziali”.
Contestava, dunque, le deduzioni avversarie, richiamando analiticamente i contenuti del verbale ispettivo che concludeva per la natura fittizia, tra gli altri, del rapporto di lavoro in agricoltura con l'istante denunziata dall'azienda agricola del Sig. MA.
Il Tribunale, con sentenza n. 2263/2022, depositata in data 20.12.2022, ha rigettato il ricorso ritenendo la causa documentalmente istruita sulla base delle argomentazioni che vengono di seguito riassunte.
Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso accertando, nel merito, che le risultanze del rapporto ispettivo non erano state smentite in alcun modo dalla ricorrente rilevando che
“per il rapporto di lavoro subordinato – trattandosi di rapporto tra persone legate da vincoli familiari
( la ricorrente è madre del sig MA RU titolare dell'azienda datoriale ) - vale il principio che
< Nel caso in cui l'attività sia svolta a favore di familiari o conviventi legati da vincolo di parentela
o affinità, o anche da vincolo di affettuosa ospitalità, le prestazioni si presumono gratuite e non riconducibili ipso jure a un rapporto di lavoro, salvo che la parte che afferma l'onerosità della prestazione non ne fornisca la prova rigorosa (Cass. n.3304/1999; Cass. n.12639/2003).> così. cass
8829/17.
Orbene nel caso di specie né la prova documentale né la prova testimoniale richiesta apportano elementi di una avvenuta erogazione di somme e con quali modalità . Lo stesso titolare MA non solo non sapeva dei periodi di lavoro, ma neppure indicava un orario predefinito avendo riferito che la ricorrente lavorava con orario flessibile. E' dunque evidente che gli elementi offerti non forniscono una rigorosa prova della sussistenza dei rapporti di lavoro di natura subordinata ma di una collaborazione familiare. La prova testimoniale richiesta è insufficiente, perché nulla dice sulla erogazione delle somme e sulla soggezione a ordini di lavoro specifici e costanti ricevuti dal MA
RU”.
Avverso detta decisione interpone appello ribadendo l'originaria tesi Parte_2
difensiva concernente l'esistenza del rapporto di lavoro con il presunto datore di lavoro
MA RU. Si è costituito l chiedendo il rigetto della domanda eccependo che il rapporto di CP_2
lavoro oltre ad essere stato disconosciuto dagli ispettori per tutte le circostanze esaminate dal Tribunale era stato smentito dallo stesso titolare dell'azienda con le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di accertamento, dalle quali era emerso che la ricorrente forniva un apporto lavorativo per la buona conduzione dell'azienda, senza rispettare un preciso orario lavorativo.
Ha concluso, quindi, per il rigetto dell'appello.
La causa è stata decisa con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. in esito alla camera di consiglio successiva all'udienza.
L'appello va rigettato.
Va premesso che secondo l'indirizzo della Suprema Corte in tema di onere probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass. Civ. Sez. Lav.
28.11.2011 n. 14296; Cass. n. 12001/2018; Cass. n. 31954/2019, Cass. S.U. n. 1133/2000).
Nel dare continuità a detto principio di diritto, la Corte ha più recentemente ribadito che
(come chiarito già da Cass. n. 7995/2000) l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, “non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro” (Cass. Ord. n. 3003/2024).
“Piuttosto, l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (v. Cass. n. 3556/2023).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso il Tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse sul punto lacunoso, non essendo state in alcun modo smentite dalla ricorrente le risultanze dell'accertamento ispettivo.
Secondo la sentenza appellata a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo e della presunzione della gratuità delle prestazioni non riconducibili ipso iure ad un rapporto di lavoro, operante nel caso in cui l'attività sia svolta a favore di persone legate da un vincolo familiare, come nella fattispecie in esame, la ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova (né documentale né testimoniale) dell'onerosità della prestazione consistente in un'avvenuta erogazione di somme, né con quali modalità.
Il tribunale ha valorizzato, infatti, le dichiarazioni rese dallo stesso titolare della ditta
MA che non solo non era stato in grado di indicare i periodi di lavoro, ma neanche aveva saputo riferire circa l' orario di lavoro della ricorrente, affermando che si trattava di una collaborazione familiare e non di un rapporto di lavoro subordinato.
L'accertamento in fatto condotto in primo grado è condivisibile.
Orbene nel caso di specie come accertato dalla sentenza appellata dal verbale ispettivo – non oggetto di alcuna censura da parte della ricorrente- vi sono elementi precisi e concordanti che fanno presumere l'assenza di rapporto di lavoro: <la dichiarazione rilasciata dal titolare nella quale ha affermato che l'attività posta in essere viene espletata a conduzione familiare
e di provvedere personalmente alle diverse fasi lavorative, coadiuvato dai familiari Parte_2
e che la e il rispettivamente
[...] Persona_3 Parte_2 Persona_3 madre e fratello del titolare, forniscono apporto lavorativo per la buona conduzione dell'azienda, non osservando un preciso orario di lavoro, non contemplando pertanto gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato;
la dichiarazione rilasciata dalla nella quale ha Parte_2 affermato che il titolare si occupa in prima persona della coltivazione di orzo e fieno per nutrire gli animali;
ed infine le dichiarazioni rese dai lavoratori dalle quali emergono numerose incongruenze circa le persone che avrebbero preso parte all'attività aziendale;
l''inesistenza di documentazione e/o informazioni circa l'impegno di spesa relativo alla gestione dell'azienda nell'ambito temporale dell'attività posta in essere>>.
I riscontri oggettivi scaturiti a seguito degli accertamenti effettuati hanno reso evidente che l'attività agricola denunciata dall'azienda fosse di natura tale da non richiedere l'impiego della manodopera bracciantile così come denunciata;
infatti gran parte delle necessità lavorative risultano ampiamente compatibili con la collaborazione svolta dai familiari del titolare, invero la e il , per come dagli stessi Parte_2 Persona_3
dichiarato, coadiuvano il MA RU nella cura degli animali con continuità e senza tener conto dei contratti di lavoro stipulati tra le parti.
Conseguentemente sono stati annullati tutti i rapporti di lavoro, solo formalmente instaurati con l'azienda MA RU, che non trovano giustificazione con il fabbisogno aziendale.
Ed invero, nel verbale si evince la fittizietà del rapporto di lavoro.
L'accertamento ispettivo è stato dettagliato e completo, allo stesso modo le conclusioni raggiunte appaiono coerenti con i presupposti di fatto.
A fronte delle risultanze dell'accertamento la ricorrente a supporto dell'esistenza del rapporto di lavoro si è limitata ad articolare la prova per testi in maniera generica: “1) vero che la Sig.ra ha lavorato presso l'azienda MA RU, dal 29.09.2016 al Parte_2
31.12.2016, dal 05.05.2017 al 31.12.2017 e dal 14.04.2018 al 31.12.2018, quale operario agricolo, tempo pieno, orario giornaliero dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00, dal lunedì alla domenica, con le mansioni di alimentazione animali allevati, gestione vitelli, capre, pecore, pulizia locali e trasporto latte caseificio” ; 2) vero che l'attività lavorativa veniva svolta presso il centro aziendale sito in località Pitasi di Melito Porto Salvo”.
Dette circostanze oltre che generiche sono anche smentite dagli accertamenti dai quali è emerso che , madre del datore di lavoro, seppur denunciata sin dalla Parte_2
data di inizio attività come lavoratrice subordinata, non aveva mai osservato un regolare orario di lavoro, rendendo pertanto un servizio con orario flessibile e saltuario.
Circostanza, quest'ultima, confermata dalla dichiarazione resa dal figlio presunto datore
MA RU, titolare dell'azienda “preciso che la signora , mia madre, Parte_2 svolge l'attività presso l'azienda con orario flessibile, se capita per esempio o di portare il latte al caseificio lo porta andando al di fuori dell'orario di lavoro. Quando mia madre si ammala mi chiama
e me lo dice ma non trasmette il certificato medico all'azienda. Non ricorso il periodo di lavoro svolto da mia madre negli anni 2026 – 20217. Ricordo che mia madre ha lavorato fino al mese di dicembre ma non ricorso quando”.
La stessa ha dichiarato che “…omissis… Anche io mi occupo degli animali Parte_2
e delle varie fasi dell'azienda quasi sempre durante l'anno …omissis…”.
Dalla predetta dichiarazione emerge che la stessa concorre al buon andamento della in Pt_4
questione, prendendosi cura delle fasi lavorative con continuità, senza tener conto dei diversi rapporti di lavoro a tempo determinato denunciati in capo alla stessa.
Le risultanze istruttorie non solo non hanno fornito alcun elemento per accertare il vincolo della subordinazione, ma hanno dimostrato l'esatto contrario e cioè che l'attività della ricorrente nell'ambito dell'azienda si inseriva in un menage familiare, in cui quest'ultima, unitamente ad altri componenti della famiglia, forniva un apporto lavorativo per la buona conduzione dell'azienda, senza osservare un preciso orario di lavoro.
Sul punto, diversi sono stati gli arresti giurisprudenziali che hanno evidenziato che “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente per legame affettivo e familiare;
con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra
i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità”
(cfr., ex plurimis, Cass. nn. 8364/2014; 9043/2011; 8070/2011; 17992/2010; per ciò che più specificamente attiene a tutti gli indici di subordinazione, cfr., ex multis, Cass. n.
7024/2015).
La ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a superare tale presunzione di gratuità della prestazione, non avendo depositato nulla a supporto dell'esistenza del rapporto di lavoro, ad ed esempio le buste paga, il contratto e/o altro documento.
Di fronte a tali elementi gravi precisi e concordanti che forniscono un solido impianto probatorio della fittizietà dei rapporti di lavoro, nulla l'appellante ha dedotto che consenta di dimostrare l'esistenza del rapporto subordinato, dovendosi concludere che la sua posizione è tipicamente inquadrabile nell'alveo della collaborazione familiare, traducendosi in un'attività esercitata autonomamente, senza onere retributivo.
Conseguentemente, l'appello va rigettato e la sentenza va confermata.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione di esonero ex art 152 disp att c.p.c. In conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello occorre dare atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da , contro avverso Parte_2 CP_1 la sentenza n. 262/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Nulla sulle spese;
3)Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, 9/5/25
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)