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13 gennaio 1973
13 gennaio 1973
Art. 2.
Dopo il primo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974".
Dopo il primo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974".
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- 1. Risoluzione del 24/09/1973 n. 503133 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 24 settembre 1973 · 3.1778557
[…] congelate, contenute in lattine. Al riguardo si comunica che i cennati prodotti previsti al punto 7, parte II, della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggetti all\'aliquota I.V.A del 6%, ridotta al 3% per gli anni 1973 e 1974, ai sensi dell\'art. 2 della legge 23 dicembre 1972, n. 821.
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