Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1972, n. 821
Articolo 1Articolo 3
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13 gennaio 1973
Art. 2.
Dopo il primo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1973
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