Dopo il primo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974".