TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5725 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22846 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggi, 09/07/2025, ad ore 12,45 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri è comparso: per , l'avv. NI LA Parte_1
LU
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente
Il Giudice
Invita parte attrice alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 15 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 22846 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22846 / 2024 r.g. promossa da:
, , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
NI LA LU, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come da foglio depositato telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12.6.2024 la società (Modonesi o Parte_1
Attrice) ha convenuto in giudizio la società ( o Convenuta), chiedendo, Controparte_2 CP_1 previo accertamento della risoluzione per inadempimento ex art. 1454 e 1453 c.c. dei contratti di subappalto conclusi fra marzo e giugno 2023 per cinque diversi cantieri (denominati, dal nome dei
[.. committenti, , , , e , la condanna di Parte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 in favore dell'attrice della complessiva somma di € 14.613,19, oltre IVA, nonché il CP_1 risarcimento del danno da lucro cessante per € 3.000 oltre rivalutazione monetaria;
chiedeva, inoltre, l'accertamento della debenza da parte di a favore di delle provvigioni CP_1 Pt_1 dovute per la conclusione di affari con terzi, e la condanna di al pagamento della somma di CP_1
€ 2.829, oltre iva e interessi.
Esponeva l'Attrice di aver ricevuto ordini per eseguire lavori in cinque differenti cantieri, aventi ad
[.. oggetto rifacimento o posa di infissi o fornitura di mobili in legno, lavori affidati in subappalto a
[..
Secondo quanto esposto dall'Attrice, malgrado il pagamento di acconti per ogni cantiere, CP_1 non eseguiva i lavori subappaltati, esponendo così l'attrice a costi ulteriori per l'esecuzione o CP_1 il completamento a regola d'arte dei lavori commissionati.
Inoltre, l'Attrice lamentava il mancato pagamento della commissione pattuita con , pari a € CP_1
2.829, per l'attività di mediazione che aveva portato alla conclusione di un contratto fra e CP_1 terze parti, in violazione dell'accordo fra le parti che prevedeva il pagamento di una provvigione del
10% a favore di sul valore dei contratti conclusi grazie alla sua intermediazione, Pt_1 malgrado tale obbligo fosse stato esplicitamente riconosciuto dalla Convenuta.
Essendo rimasto privo di riscontro l'invito alla negoziazione assistita inviata in data 27.12.2023,
l'Attrice citava in giudizio , chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della Convenuta CP_1 ai contratti conclusi fra le parti e la dichiarazione di risoluzione degli stessi e la conseguente condanna di al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 14.613,19 CP_1 oltre IVA, nonché la condanna al risarcimento del danno da lucro cessante da quantificarsi nella misura di € 3.000 oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, oltre alla condanna della Convenuta al pagamento delle provvigioni dovute per la conclusione di un contratto con terze parti, pari a € 2.829, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Non essendosi costituita nei termini la convenuta Il Legno, con provvedimento del 3.10.2024, verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
Successivamente, sentiti i testimoni sui capitoli di prova ammessi, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risultata provata la conclusione tra l'attrice e la convenuta di cinque diversi contratti di subappalto aventi ad oggetto la fornitura e installazione di infissi o mobili, per i quali l'Attrice ha provveduto al pagamento di acconti.
Risultano altresì provati i danni per la mancata o inesatta esecuzione dei lavori subappaltati: in particolare, tutti i testi sentiti all'udienza del 19.3.2025 hanno confermato di essere stati informati da che i lavori sarebbero stati effettuati da , confermando, altresì la mancata o Pt_1 CP_1 cattiva esecuzione degli stessi, e che aveva provveduto a sistemare o rifare ex novo a Pt_1 proprie spese, restituendo ai committenti quanto da loro versati (si vedano sul punto le testimonianza dei testi , , e . Parte_2 Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
Risulta altresì provato il danno emergente patito dall'attrice, pari alla somma degli acconti versati da per i diversi cantieri (doc. 5, 6, 15, 22, 23, 30, 37, 38 fascicolo parte attrice) e gli Pt_1 importi pagati dalla stessa a terzi fornitori per il completamento dei lavori inizialmente subappaltati a (doc. I-XVIII fascicolo parte attrice). CP_1 Quanto alla richiesta di condanna della Convenuta al risarcimento del lucro cessante, ritiene questo giudice che le dichiarazioni dei testi sentiti in udienza relative alla loro insoddisfazione per i lavori eseguiti da , non siano sufficienti a provare il danno di immagine asseritamente subito da CP_1
tanto più che gli stessi testi hanno comunque confermato che i lavori sono stati tutti Pt_1 completati da sia pure in ritardo. Pt_1
Del pari, deve ritenersi non sufficientemente provato l'importo da riconoscere a titolo di provvigione, in quanto la documentazione richiamata da parte attrice (doc. 39 e 40 fascicolo parte attrice) non appare dirimente ai fini della prova dell'importo asseritamente dovuto da a tale CP_1 titolo.
Deve ritenersi, pertanto, la fondatezza della domanda dell'attrice unicamente in relazione alla richiesta di dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e di condanna della stessa alla restituzione della somma di € 14.613,19 oltre IVA, oltre interessi legali dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo.
Del resto, la convenuta, restando contumace, non ha fornito a questo giudice elementi atti ad inficiare in punto an e quantum le predette risultanze documentali e processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e, visto l'art. 91 c.p.c., vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di subappalto conclusi fra
[...]
e fra marzo e giugno 2023; Parte_3 Controparte_2
- condanna la convenuta pagamento a favore di Controparte_7 Parte_3 della somma di € 14.613,19 oltre IVA e interessi di legge dalla data del dovuto al saldo.
- condanna la convenuta alla rifusione a favore dell'attrice delle spese di lite, Controparte_2 liquidate in complessivi € 5.341, di cui € 5.077 per onorari e € 264 per spese documentate, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 09/07/2025
Il GOT
(Micaela Magri)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggi, 09/07/2025, ad ore 12,45 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri è comparso: per , l'avv. NI LA Parte_1
LU
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente
Il Giudice
Invita parte attrice alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 15 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 22846 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22846 / 2024 r.g. promossa da:
, , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
NI LA LU, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come da foglio depositato telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12.6.2024 la società (Modonesi o Parte_1
Attrice) ha convenuto in giudizio la società ( o Convenuta), chiedendo, Controparte_2 CP_1 previo accertamento della risoluzione per inadempimento ex art. 1454 e 1453 c.c. dei contratti di subappalto conclusi fra marzo e giugno 2023 per cinque diversi cantieri (denominati, dal nome dei
[.. committenti, , , , e , la condanna di Parte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 in favore dell'attrice della complessiva somma di € 14.613,19, oltre IVA, nonché il CP_1 risarcimento del danno da lucro cessante per € 3.000 oltre rivalutazione monetaria;
chiedeva, inoltre, l'accertamento della debenza da parte di a favore di delle provvigioni CP_1 Pt_1 dovute per la conclusione di affari con terzi, e la condanna di al pagamento della somma di CP_1
€ 2.829, oltre iva e interessi.
Esponeva l'Attrice di aver ricevuto ordini per eseguire lavori in cinque differenti cantieri, aventi ad
[.. oggetto rifacimento o posa di infissi o fornitura di mobili in legno, lavori affidati in subappalto a
[..
Secondo quanto esposto dall'Attrice, malgrado il pagamento di acconti per ogni cantiere, CP_1 non eseguiva i lavori subappaltati, esponendo così l'attrice a costi ulteriori per l'esecuzione o CP_1 il completamento a regola d'arte dei lavori commissionati.
Inoltre, l'Attrice lamentava il mancato pagamento della commissione pattuita con , pari a € CP_1
2.829, per l'attività di mediazione che aveva portato alla conclusione di un contratto fra e CP_1 terze parti, in violazione dell'accordo fra le parti che prevedeva il pagamento di una provvigione del
10% a favore di sul valore dei contratti conclusi grazie alla sua intermediazione, Pt_1 malgrado tale obbligo fosse stato esplicitamente riconosciuto dalla Convenuta.
Essendo rimasto privo di riscontro l'invito alla negoziazione assistita inviata in data 27.12.2023,
l'Attrice citava in giudizio , chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della Convenuta CP_1 ai contratti conclusi fra le parti e la dichiarazione di risoluzione degli stessi e la conseguente condanna di al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 14.613,19 CP_1 oltre IVA, nonché la condanna al risarcimento del danno da lucro cessante da quantificarsi nella misura di € 3.000 oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, oltre alla condanna della Convenuta al pagamento delle provvigioni dovute per la conclusione di un contratto con terze parti, pari a € 2.829, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Non essendosi costituita nei termini la convenuta Il Legno, con provvedimento del 3.10.2024, verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
Successivamente, sentiti i testimoni sui capitoli di prova ammessi, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risultata provata la conclusione tra l'attrice e la convenuta di cinque diversi contratti di subappalto aventi ad oggetto la fornitura e installazione di infissi o mobili, per i quali l'Attrice ha provveduto al pagamento di acconti.
Risultano altresì provati i danni per la mancata o inesatta esecuzione dei lavori subappaltati: in particolare, tutti i testi sentiti all'udienza del 19.3.2025 hanno confermato di essere stati informati da che i lavori sarebbero stati effettuati da , confermando, altresì la mancata o Pt_1 CP_1 cattiva esecuzione degli stessi, e che aveva provveduto a sistemare o rifare ex novo a Pt_1 proprie spese, restituendo ai committenti quanto da loro versati (si vedano sul punto le testimonianza dei testi , , e . Parte_2 Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
Risulta altresì provato il danno emergente patito dall'attrice, pari alla somma degli acconti versati da per i diversi cantieri (doc. 5, 6, 15, 22, 23, 30, 37, 38 fascicolo parte attrice) e gli Pt_1 importi pagati dalla stessa a terzi fornitori per il completamento dei lavori inizialmente subappaltati a (doc. I-XVIII fascicolo parte attrice). CP_1 Quanto alla richiesta di condanna della Convenuta al risarcimento del lucro cessante, ritiene questo giudice che le dichiarazioni dei testi sentiti in udienza relative alla loro insoddisfazione per i lavori eseguiti da , non siano sufficienti a provare il danno di immagine asseritamente subito da CP_1
tanto più che gli stessi testi hanno comunque confermato che i lavori sono stati tutti Pt_1 completati da sia pure in ritardo. Pt_1
Del pari, deve ritenersi non sufficientemente provato l'importo da riconoscere a titolo di provvigione, in quanto la documentazione richiamata da parte attrice (doc. 39 e 40 fascicolo parte attrice) non appare dirimente ai fini della prova dell'importo asseritamente dovuto da a tale CP_1 titolo.
Deve ritenersi, pertanto, la fondatezza della domanda dell'attrice unicamente in relazione alla richiesta di dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e di condanna della stessa alla restituzione della somma di € 14.613,19 oltre IVA, oltre interessi legali dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo.
Del resto, la convenuta, restando contumace, non ha fornito a questo giudice elementi atti ad inficiare in punto an e quantum le predette risultanze documentali e processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e, visto l'art. 91 c.p.c., vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di subappalto conclusi fra
[...]
e fra marzo e giugno 2023; Parte_3 Controparte_2
- condanna la convenuta pagamento a favore di Controparte_7 Parte_3 della somma di € 14.613,19 oltre IVA e interessi di legge dalla data del dovuto al saldo.
- condanna la convenuta alla rifusione a favore dell'attrice delle spese di lite, Controparte_2 liquidate in complessivi € 5.341, di cui € 5.077 per onorari e € 264 per spese documentate, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 09/07/2025
Il GOT
(Micaela Magri)