Articolo 1 della Legge 13 ottobre 1950, n. 926
Versione
17 dicembre 1950
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni della legge 6 novembre 1948, n. 1473 , si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1949 fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e si intendono estese ai materiali del servizio sanitario.

Entrata in vigore il 17 dicembre 1950