Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 21/02/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01447/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2021, proposto da
I.Fra. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Manfrellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e Regione Campania, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego di condono edilizio assunto dal Comune di Marano di Napoli, prot.n.0037237 del 17.12.2020;
- degli atti in esso richiamati e, in particolare del parere espresso dall’Autorità di Bacino prot.n.5618 del 11.03.2020;
- dell’avvio del procedimento prot.n.17507 del 22.06.2020 e per quanto occorra del P.S.A.I., anche in parte qua, e delle delibere del comitato istituzionale n.30/2014 e n.1/2015 nonché delle note prot.n.1106 del 22.4.2016;
- di ogni altro atto ai precedenti presupposto, connesso o conseguente, ancorché sconosciuto; nonchè per l’accertamento della intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di parere della Autorità di Bacino della Campania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2024 la dott.ssa Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del diniego di condono edilizio indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Marano a definizione delle istanze presentate da AR LO, in data primo marzo 1995, e dall’odierna ricorrente I.FRA s.r.l., in data 15 marzo 2018.
Più precisamente la ricorrente, all’esito di asta pubblica in seno al procedimento di espropriazione immobiliare disposto dal Tribunale di Napoli (sez. XIV), r.g.e.i. n. 1293/2013, G.E. dott. Peluso, giusto Decreto di trasferimento del 26.06.2017, si aggiudicava e diveniva proprietaria di un immobile adibito a civile abitazione sito in Marano di Napoli, alla via Barca n.32, posto al piano terra, distinto al NCEU del Comune di Marano di Napoli al fg.3, p.lla 904, sub 6, cat. A/2. L’unità immobiliare era costituita da una porzione di fabbricato al piano terra, facente parte di un edificio di tre piani fuori terra, all’interno di un parco denominato “Parco Grifone”, sito in via Barco n. 32 e allibrato in catasto al foglio n. 6, particella 904 sub 6.
Rispetto a tale immobile, messo all’asta, sono state presentate le due istanze di condono su citate e, precisamente: la domanda di condono dell’01.03.1995, assunta al prot. n. 8012, è stata presentata dalla debitrice esecutata, sig.ra LO AR, per la richiesta di permesso a costruire in sanatoria ex L.724/94 e, all’esito dell’aggiudicazione, la domanda integrativa ex art. 40 e 46 L.47/85, del 15.03.2018, assunta al prot. n. 8010 è stata presentata dall’odierna ricorrente.
L’immobile ricade in area perimetrata a “Rischio Elevato – R3” nella carta del Rischio da Frana e in area a “Pericolosità Elevata – P3” della carta Pericolosità da Frana del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico adottato con delibera n. 30 del 28 luglio 2014, come modificato con delibera n. 1 del 23 febbraio 2015.
L’Amministrazione comunale, con nota pervenuta il 7 ottobre 2019, ha inviato la richiesta di parere all’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, riscontrata in data 11 marzo 2020.
Il diniego per cui è causa si fonda, per l’appunto, sul “parere espresso dalla competente Autorità di Bacino in data 11 marzo 2020 prot. 5618”.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità a mezzo di cinque motivi di ricorso.
Il Comune si è costituito in giudizio eccependo l’infondatezza del gravame.
Le altre parti, ancorché ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
La causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 17 ottobre 2024, tenutasi mediante l’applicativo TEAMS.
2.1. Con il quarto motivo di ricorso, da scrutinarsi per primo in ragione della sua natura assorbente, viene dedotta l’illegittimità del diniego gravato in quanto le istanze di condono dovrebbero considerarsi accolte per la formazione del silenzio-assenso, essendo decorso il termine di 24 mesi di cui agli artt. 35 della l. n. 47/1985 e 32, comma 32, della l. n. 326/2003.
Il motivo è infondato.
Come è noto, infatti, dal combinato disposto degli artt. 32, 33 e 35 della L. n. 47 del 1985 può desumersi il principio che non sono suscettibili di sanatoria tacita immobili siti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, essendo all’uopo in ogni caso richiesto il parere espresso dell'Autorità competente alla gestione del vincolo medesimo, ragione per cui in tali ipotesi non è configurabile la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 18 luglio 2019, n. 5061; Cons. Stato Sez. VI , 8 agosto 2014, n. 4226, Cons. Stato, Sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4945; Cons. Stato Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2395; Cons. Stato Sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4573; T.A.R. Campania, Salerno Sez. II, Sent., 9 settembre 2019, n. 1533).
2.2 Parimenti infondato è il primo motivo, con il quale la parte ricorrente deduce la formazione per silentium del parere favorevole da parte dell’Autorità di Bacino, stante il decorso di un termine superiore ai 90 giorni dalla ricezione della richiesta in data 7 ottobre 2019, con conseguente illegittimità del sopravvenuto parere dell’11 marzo 2020.
Come correttamente osservato dalla Difesa del Comune, al caso di specie va applicato l’insegnamento giurisprudenziale formatosi in relazione alla valutazione di compatibilità paesaggistica secondo il quale, nel caso in cui sia stata presentata una richiesta di sanatoria, il superamento del termine di novanta giorni di cui all’art. 167, co. 5, del d.lgs. 42/2004, previsto per la valutazione di compatibilità paesaggistica, comporta per l’interessato la possibilità di proporre ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, ma non rende illegittimo il parere tardivo.
Il Consiglio di Stato ha costantemente affermato che “qualora non sia rispettato il termine di novanta giorni assegnato dall’art. 167, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio, per la valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere per le quali è stata chiesta la sanatoria, il potere dell’organo ministeriale continua a sussistere, ma l’interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo, per contestare l’illegittimità dell’inerzia. La perentorietà del termine riguarda, in altre parole, non la sussistenza del potere, ma l’obbligo di concludere la fase del procedimento, obbligo che, ove rimasto inadempiuto, può essere dichiarato sussistente dal giudice, con le relative conseguenze” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 06/02/2019, n. 895; Consiglio di Stato sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1935; Consiglio di Stato sez. III, 26 aprile 2016, n.1613; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4656).
2.3 Con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità del diniego del condono edilizio in quanto il vincolo idrogeologico R3 sarebbe decaduto.
La censura non merita condivisione in quanto il dedotto mancato aggiornamento del Piano non comporta il venir meno del vincolo.
2.4 Coglie nel segno, invece, il secondo motivo nella parte cui viene dedotto il difetto di motivazione e d’istruttoria del diniego.
Come anticipato il diniego di condono si fonda sul parere dell’11 marzo 2020 dell’Autorità di Bacino.
Il Comune, tuttavia, ha errato nel ritenerlo preclusivo tout court del condono in aree perimetrate a “Rischio Elevato – R3” nella carta del Rischio da Frana.
Dalla piana lettura del parere e, segnatamente, dell’allegata nota prot. n. 1106 del 22 aprile 2016 emerge chiaramente lo stesso risulta “aperto” a possibili soluzioni non ostative a un possibile esito negativo del procedimento di condono, essendosi limitato ad esprimere un indirizzo generale per le valutazioni proprie del Comune, valutazioni che, nel caso di specie, non sono state effettuate.
Il diniego, pertanto, va annullato per difetto d’istruttoria e di motivazione.
2.5 Conseguentemente rimane assorbita la quinta censura, con la quale viene dedotta la disparità di trattamento rispetto agli altri appartamenti facenti parte del “Parco Grifeo”.
3. Le spese seguono la soccombenza del Comune di Marano e si liquidano come in dispositivo, venendo compensate rispetto alle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il diniego di condono, con salvezza della riedizione del potere.
Condanna il Comune di Marano alla rifusione delle spese in favore della parte resistente, che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Compensa le spese fra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO