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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/10/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 3209/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(P.IVA. ), nella persona della procuratrice Parte_1 P.IVA_1 speciale Avv. elettivamente domiciliata in Milano, Via Dante 9 presso gli studi Parte_2 degli Avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone, che la rappresentano e difendono, giusta mandato in atti;
-Parte Attrice Opponente-
contro
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Foggia, Controparte_1 C.F._1
Via Lustro n. 29, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ruocco che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-Parte Convenuta Opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - consegna documenti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da note scritte di pc depositato telematicamente in data
11.04.2025 così chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
1 • accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del DECRETO opposto, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti e, per l'effetto, revocarlo;
• per l'ulteriore effetto, condannare il SIG. lla restituzione di tutto quanto CP_1 percepito da in esecuzione del DECRETO e per lui il suo legale, Avv. Parte_1
Ruocco, che ha incassato tali somme in qualità di antistatario;
IN OGNI CASO,
• con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Parte convenuta opposta ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente in data
11.04.2025 così chiedendo: “Che il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed
eccezione, voglia così provvedere. a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. Salvezze illimitate.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso depositato dal Sig. il Tribunale di Alessandria, con D.I. n. 1106/2023, CP_1 ingiungeva ad (di seguito anche semplicemente Parte_1
“ ) di consegnare immediatamente i documenti indicati in ricorso e, nello Parte_1 specifico, copia del contratto di credito revolving n. ***32005 stipulato dal Sig. nonché CP_1 di corrispondere al legale antistatario le spese della procedura monitoria liquidate in Euro 1.370,00 per compensi ed Euro 286,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A..
Parte ricorrente, nello specifico, allegava di aver stipulato con l'ingiunta un contratto di credito revolving n. ***32005 e, con pec del 28.03.2023, di aver richiesto a quest'ultima la trasmissione di copia del contratto sottoscritto nonché dell'estratto conto storico e che l'intermediario aveva consegnato soltanto l'estratto conto storico ed un modulo di sintesi, omettendo però di trasmettere copia del contratto.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il D.I. n. 1106/2023, chiedendone la revoca del decreto opposto e la conseguente condanna del Sig. lla refusione di quanto corrisposto in ottemperanza al predetto decreto e per CP_1 lui del suo legale, Avv. Ruocco, che aveva incassato tali somme in qualità di antistatario.
2 In particolare, parte opponente deduceva che, a fronte della richiesta di invio della documentazione che allegava esserle stata recapitata non già il 28.03.2023, ma solamente in data 31.05.2023, la aveva provveduto entro i termini di cui all'art. 119 T.U.B. a trasmettere sia Parte_1 gli estratti conto emessi nei precedenti dieci anni, sia il contratto sottoscritto, con la precisazione di consultare sul sito indicato il Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta.
L'opponente evidenziava pertanto di avere adempiuto ai propri obblighi di consegna della documentazione richiesta già in data 28.8.2023.
Deduceva, infine, che per evitare l'instaurazione della procedura esecutiva minacciata con la notifica degli Atti di precetto, aveva richiesto altresì le coordinate per il pagamento Parte_1 delle somme ivi indicate, che l'Avv. Ruocco aveva trasmesso due note proforma e che era seguito il pagamento integrale da parte di delle note proforma con riserva di Parte_1 impugnazione del DECRETO.
Con comparsa di costituzione del 07.02.2024, il Sig. i costituiva in giudizio contestando CP_1 le deduzioni attoree e chiedendo la conferma del D.I. n. 1106/2023.
In particolare, parte opposta lamentava l'incompletezza della documentazione trasmessa, evidenziando come questa difettasse del contratto completo, essendo piuttosto stato inviato solamente un semplice modulo di richiesta, monco delle condizioni generali, del regolamento europeo e del documento di sintesi. Inoltre, continuava esponendo come l'indicazione della possibilità di reperire sulla pagina web della banca le condizioni generali ed il regolamento attualmente vigente non fosse idonea a far venire meno l'obbligo facente capo alla banca di trasmettere al cliente copia integrale del contratto da questi sottoscritto, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto sostenuto dalla convenuta opposta, la scelta di tale mezzo potrebbe comportare l'esistenza di un rischio relativo alla modifica ed alterazione delle condizioni realmente regolanti il rapporto contrattuale.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., fatte precisare le conclusioni e decorsi i termini per conclusionali e repliche, a seguito dell'udienza cartolare del 09.09.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
L'opposizione proposta dalla parte attrice è fondata e pertanto deve essere accolta con conseguente revoca del D.I. opposto.
3 Preliminarmente deve osservarsi come l'ambito della presente controversia risulti essere circoscritto esclusivamente alla completezza o meno dei documenti inviati dall'opponente a seguito della richiesta formulata dall'opposto.
Invero, risulta essere pacifica tanto l'esistenza fra le parti del rapporto di credito revolving n.
***32005, quanto il diritto facente capo al Sig. i ottenere copia della documentazione CP_1 richiesta in data 31.05.2023, nello specifico consistente nel contratto da questi sottoscritto e nell'estratto conto storico dalla data di apertura del rapporto (cfr. doc. n. 2 di parte opponente).
Come si è detto, infatti, parte convenuta opposta si è difesa evidenziando “che oggetto del giudizio è la consegna materiale del contratto sottoscritto dal cliente, completo di ogni sua parte. Pertanto, non
è sufficiente che l'istituto di credito indichi un sito al quale accedere per leggere le condizioni generali del contratto, in quanto le stesse potrebbero essere imposte unilateralmente ed è, dunque, necessario che il cliente abbia una copia del contratto che ha sottoscritto, completo delle condizioni pattuite con la banca.
Infatti, la possibilità di memorizzare e riprodurre le condizioni generali contenute in una pagina web comporta il rischio che tali condizioni vengano modificate o che alcune previsioni vengano modificate/inserite dopo la conclusione del contratto” (Cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Tale interpretazione non può essere condivisa: invero, se da un lato sussiste in capo al Sig.
n diritto ad ottenere comunque copia della documentazione del contratto, anche in un CP_1 momento successivo alla sua sottoscrizione, dall'altro, tale consegna non deve necessariamente avvenire tramite l'impiego di un supporto fisico o materiale, essendo bensì sufficiente che il mezzo effettivamente utilizzato permetta di registrarne il contenuto in maniera durevole.
Deve dunque ritenersi che la messa a disposizione delle condizioni contrattuali tramite pubblicazione su pagina web costituisca di per sé mezzo idoneo a permetterne la conservazione, ben potendo queste essere salvate o comunque stampate dall'interessato.
L'orientamento sopra riportato viene peraltro confermato dalla giurisprudenza di legittimità citata dallo stesso convenuto opposto, la quale, seppur afferente ad una controversia di natura diversa dalla presente, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia Europea n. C322/14 del 21.05.2015, ha affermato che in relazione alle “condizioni generali di contratto disponibili mediante accesso ad un sito internet, si è in presenza di “ una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto” (cfr. Cass. Civ. S.U. 21622/2017).
4 Peraltro, si deve evidenziare come parte convenuta opposta nulla abbia detto in merito alla effettiva accessibilità della documentazione resa disponibile dall'ingiunta, né abbia sollevato alcuna specifica contestazione riguardo alla conformità di quanto pubblicato rispetto al testo delle disposizioni messo a disposizione al momento della conclusione del contratto, limitandosi piuttosto ad esporre in maniera del tutto generica che il rinvio alle condizioni pubblicate su di una pagina web possa comportare l'esistenza di un rischio di alterazione delle clausole su cui si era a suo tempo perfezionato l'accordo.
Ciò detto, non vi sono ragioni per ritenere che l'opponente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di consegna documenti incombenti sullo stesso, avendo in particolare Parte_1 in data 28 agosto 2023 (doc. 3 opponente) inviato il modulo di richiesta della Carta in
[...] questione debitamente sottoscritto e gli estratti conto, con invito, nel messaggio di accompagnamento a mezzo pec del 28.8.2023, a consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e
Condizioni - il Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta.
Si ritiene, pertanto, che i documenti indicati siano esaurienti e satisfattivi della richiesta inviata, considerato che il documento contrattuale contiene tutte le informazioni essenziali relative al rapporto contrattuale e nella missiva inviata a mezzo pec è , appunto, indicato il collegamento ipertestuale al sito internet sopra indicato in cui alla sezione Termini e Condizioni è consultabile il regolamento vigente per la specifica tipologia di carta, non potendosi pertanto ritenere fondata la doglianza del ricorrente quanto all'incompletezza del documento contrattuale inviatogli.
Alla luce di ciò si ritiene pure superfluo l'invio del documento di sintesi, anche considerato che lo stesso non è neanche un elemento strutturale del contratto (Cassazione civile sez. I, 22/05/2023,
n.14000).
Quanto al Regolamento Europeo la doglianza è generica non essendo chiaro a quale documento il ricorrente si riferisca e anche ritenendo che l'opposto si riferisse al modulo precontrattuale SECCI non risulta che lo stesso sia stato specificamente richiesto ai sensi dell'art 119 TUB (cfr. doc. 2 opponente).
Infine, si deve in questa sede dare anche atto di come non risulti che parte opposta abbia riscontrato la P.E.C. del 28.08.2023 (cfr. doc. n. 3 di parte opponente) con cui l'ingiunta inviava la documentazione richiesta, depositando invece direttamente ricorso monitorio in data 28.9.2023, sfociato nella pronuncia del D.I. 1106/2023 datato 29.10.2023 e depositato il 30.10.2023.
Non risulta quindi neanche che il ricorrente, dopo l'inoltro della documentazione da parte di abbia lamentato a quest'ultima la consegna parziale della documentazione e Parte_1 insistito quindi nella richiesta di consegna integrale del contratto, prima del deposito del ricorso
5 monitorio. Anche tale mancanza non consente di accertare un inadempimento da parte dell'opponente che avendo consegnato il contratto sottoscritto e non avendo ricevuto alcuna ulteriore richiesta in merito a documentazione relativa al rapporto contrattuale, aveva ritenuto di avere pienamente soddisfatto la richiesta del ricorrente.
In considerazione delle suesposte argomentazioni, si ritiene, quindi, che l'opponente avesse integralmente adempiuto ai propri obblighi di consegna già prima del deposito del ricorso monitorio in esame. Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo andrà revocato.
Parte opponente ha poi richiesto la condanna del alla restituzione di tutto quanto CP_2 percepito da in esecuzione del DECRETO e per lui del suo legale, Avv. Parte_1
Ruocco, che ha incassato tali somme. Ebbene tale domanda di condanna alla restituzione risulta quindi rivolta così come formulata nei confronti della parte sig. e in tali termini deve essere CP_1 quindi rigettata, in ragione della carenza di legittimazione passiva in capo a quest'ultimo, in conformità a quanto disposto dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 6225/2022, secondo la quale: “L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito.” e dalla pronuncia della Corte di Cassazione civile sez. III, 12/07/2022, n.21972 secondo la quale: “Nell'ipotesi di riforma o annullamento della sentenza di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione in ordine alla distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario. Infatti, il difensore distrattario risulta titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è pertanto, l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.).” .
In definitiva, pertanto, unico legittimato passivo rispetto all'azione di restituzione delle somme in questione è il difensore distrattario e non la parte, con la conseguenza che nella fattispecie in esame la domanda di retsituzione proposta nei confronti del sig. deve essere rigettata. CP_1
6 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto opposto e sono liquidata sulla base della Tabella 2) allegata al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, indeterminato basso (scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00), compensi minimi per tutte le fasi del giudizio in ragione della semplicità delle questioni trattate:
Euro 851,00 per la fase di studio;
Euro 602,00 per la fase introduttiva;
Euro 903,00 per la fase istruttoria;
Euro 1.453,00 per la fase decisoria e così per complessivi Euro 3.809,00 per compensi, Euro 286,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si ritiene che non sussistano i presupposti ai fini della condanna richiesta dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione promossa da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1106/2023 emesso dal Tribunale di Alessandria in data
30.10.2023;
2. rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'ulteriore domanda formulata dalla parte opponente di condanna del alla restituzione di tutto quanto percepito da CP_2 in esecuzione del DECRETO e per lui del suo legale, Avv. Ruocco, Parte_1 che ha incassato tali somme in qualità di antistatario;
3. condanna parte convenuta opposta a rifondere in favore di parte attrice opponente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 286,00 per esborsi, in Euro 3.809,00 per compenso, oltre
15% sui compensi per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come dovute per legge.
Così deciso in Alessandria, lì 04.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(P.IVA. ), nella persona della procuratrice Parte_1 P.IVA_1 speciale Avv. elettivamente domiciliata in Milano, Via Dante 9 presso gli studi Parte_2 degli Avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone, che la rappresentano e difendono, giusta mandato in atti;
-Parte Attrice Opponente-
contro
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Foggia, Controparte_1 C.F._1
Via Lustro n. 29, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ruocco che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-Parte Convenuta Opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - consegna documenti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da note scritte di pc depositato telematicamente in data
11.04.2025 così chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
1 • accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del DECRETO opposto, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti e, per l'effetto, revocarlo;
• per l'ulteriore effetto, condannare il SIG. lla restituzione di tutto quanto CP_1 percepito da in esecuzione del DECRETO e per lui il suo legale, Avv. Parte_1
Ruocco, che ha incassato tali somme in qualità di antistatario;
IN OGNI CASO,
• con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Parte convenuta opposta ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente in data
11.04.2025 così chiedendo: “Che il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed
eccezione, voglia così provvedere. a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. Salvezze illimitate.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso depositato dal Sig. il Tribunale di Alessandria, con D.I. n. 1106/2023, CP_1 ingiungeva ad (di seguito anche semplicemente Parte_1
“ ) di consegnare immediatamente i documenti indicati in ricorso e, nello Parte_1 specifico, copia del contratto di credito revolving n. ***32005 stipulato dal Sig. nonché CP_1 di corrispondere al legale antistatario le spese della procedura monitoria liquidate in Euro 1.370,00 per compensi ed Euro 286,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A..
Parte ricorrente, nello specifico, allegava di aver stipulato con l'ingiunta un contratto di credito revolving n. ***32005 e, con pec del 28.03.2023, di aver richiesto a quest'ultima la trasmissione di copia del contratto sottoscritto nonché dell'estratto conto storico e che l'intermediario aveva consegnato soltanto l'estratto conto storico ed un modulo di sintesi, omettendo però di trasmettere copia del contratto.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il D.I. n. 1106/2023, chiedendone la revoca del decreto opposto e la conseguente condanna del Sig. lla refusione di quanto corrisposto in ottemperanza al predetto decreto e per CP_1 lui del suo legale, Avv. Ruocco, che aveva incassato tali somme in qualità di antistatario.
2 In particolare, parte opponente deduceva che, a fronte della richiesta di invio della documentazione che allegava esserle stata recapitata non già il 28.03.2023, ma solamente in data 31.05.2023, la aveva provveduto entro i termini di cui all'art. 119 T.U.B. a trasmettere sia Parte_1 gli estratti conto emessi nei precedenti dieci anni, sia il contratto sottoscritto, con la precisazione di consultare sul sito indicato il Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta.
L'opponente evidenziava pertanto di avere adempiuto ai propri obblighi di consegna della documentazione richiesta già in data 28.8.2023.
Deduceva, infine, che per evitare l'instaurazione della procedura esecutiva minacciata con la notifica degli Atti di precetto, aveva richiesto altresì le coordinate per il pagamento Parte_1 delle somme ivi indicate, che l'Avv. Ruocco aveva trasmesso due note proforma e che era seguito il pagamento integrale da parte di delle note proforma con riserva di Parte_1 impugnazione del DECRETO.
Con comparsa di costituzione del 07.02.2024, il Sig. i costituiva in giudizio contestando CP_1 le deduzioni attoree e chiedendo la conferma del D.I. n. 1106/2023.
In particolare, parte opposta lamentava l'incompletezza della documentazione trasmessa, evidenziando come questa difettasse del contratto completo, essendo piuttosto stato inviato solamente un semplice modulo di richiesta, monco delle condizioni generali, del regolamento europeo e del documento di sintesi. Inoltre, continuava esponendo come l'indicazione della possibilità di reperire sulla pagina web della banca le condizioni generali ed il regolamento attualmente vigente non fosse idonea a far venire meno l'obbligo facente capo alla banca di trasmettere al cliente copia integrale del contratto da questi sottoscritto, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto sostenuto dalla convenuta opposta, la scelta di tale mezzo potrebbe comportare l'esistenza di un rischio relativo alla modifica ed alterazione delle condizioni realmente regolanti il rapporto contrattuale.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., fatte precisare le conclusioni e decorsi i termini per conclusionali e repliche, a seguito dell'udienza cartolare del 09.09.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
L'opposizione proposta dalla parte attrice è fondata e pertanto deve essere accolta con conseguente revoca del D.I. opposto.
3 Preliminarmente deve osservarsi come l'ambito della presente controversia risulti essere circoscritto esclusivamente alla completezza o meno dei documenti inviati dall'opponente a seguito della richiesta formulata dall'opposto.
Invero, risulta essere pacifica tanto l'esistenza fra le parti del rapporto di credito revolving n.
***32005, quanto il diritto facente capo al Sig. i ottenere copia della documentazione CP_1 richiesta in data 31.05.2023, nello specifico consistente nel contratto da questi sottoscritto e nell'estratto conto storico dalla data di apertura del rapporto (cfr. doc. n. 2 di parte opponente).
Come si è detto, infatti, parte convenuta opposta si è difesa evidenziando “che oggetto del giudizio è la consegna materiale del contratto sottoscritto dal cliente, completo di ogni sua parte. Pertanto, non
è sufficiente che l'istituto di credito indichi un sito al quale accedere per leggere le condizioni generali del contratto, in quanto le stesse potrebbero essere imposte unilateralmente ed è, dunque, necessario che il cliente abbia una copia del contratto che ha sottoscritto, completo delle condizioni pattuite con la banca.
Infatti, la possibilità di memorizzare e riprodurre le condizioni generali contenute in una pagina web comporta il rischio che tali condizioni vengano modificate o che alcune previsioni vengano modificate/inserite dopo la conclusione del contratto” (Cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Tale interpretazione non può essere condivisa: invero, se da un lato sussiste in capo al Sig.
n diritto ad ottenere comunque copia della documentazione del contratto, anche in un CP_1 momento successivo alla sua sottoscrizione, dall'altro, tale consegna non deve necessariamente avvenire tramite l'impiego di un supporto fisico o materiale, essendo bensì sufficiente che il mezzo effettivamente utilizzato permetta di registrarne il contenuto in maniera durevole.
Deve dunque ritenersi che la messa a disposizione delle condizioni contrattuali tramite pubblicazione su pagina web costituisca di per sé mezzo idoneo a permetterne la conservazione, ben potendo queste essere salvate o comunque stampate dall'interessato.
L'orientamento sopra riportato viene peraltro confermato dalla giurisprudenza di legittimità citata dallo stesso convenuto opposto, la quale, seppur afferente ad una controversia di natura diversa dalla presente, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia Europea n. C322/14 del 21.05.2015, ha affermato che in relazione alle “condizioni generali di contratto disponibili mediante accesso ad un sito internet, si è in presenza di “ una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto” (cfr. Cass. Civ. S.U. 21622/2017).
4 Peraltro, si deve evidenziare come parte convenuta opposta nulla abbia detto in merito alla effettiva accessibilità della documentazione resa disponibile dall'ingiunta, né abbia sollevato alcuna specifica contestazione riguardo alla conformità di quanto pubblicato rispetto al testo delle disposizioni messo a disposizione al momento della conclusione del contratto, limitandosi piuttosto ad esporre in maniera del tutto generica che il rinvio alle condizioni pubblicate su di una pagina web possa comportare l'esistenza di un rischio di alterazione delle clausole su cui si era a suo tempo perfezionato l'accordo.
Ciò detto, non vi sono ragioni per ritenere che l'opponente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di consegna documenti incombenti sullo stesso, avendo in particolare Parte_1 in data 28 agosto 2023 (doc. 3 opponente) inviato il modulo di richiesta della Carta in
[...] questione debitamente sottoscritto e gli estratti conto, con invito, nel messaggio di accompagnamento a mezzo pec del 28.8.2023, a consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e
Condizioni - il Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta.
Si ritiene, pertanto, che i documenti indicati siano esaurienti e satisfattivi della richiesta inviata, considerato che il documento contrattuale contiene tutte le informazioni essenziali relative al rapporto contrattuale e nella missiva inviata a mezzo pec è , appunto, indicato il collegamento ipertestuale al sito internet sopra indicato in cui alla sezione Termini e Condizioni è consultabile il regolamento vigente per la specifica tipologia di carta, non potendosi pertanto ritenere fondata la doglianza del ricorrente quanto all'incompletezza del documento contrattuale inviatogli.
Alla luce di ciò si ritiene pure superfluo l'invio del documento di sintesi, anche considerato che lo stesso non è neanche un elemento strutturale del contratto (Cassazione civile sez. I, 22/05/2023,
n.14000).
Quanto al Regolamento Europeo la doglianza è generica non essendo chiaro a quale documento il ricorrente si riferisca e anche ritenendo che l'opposto si riferisse al modulo precontrattuale SECCI non risulta che lo stesso sia stato specificamente richiesto ai sensi dell'art 119 TUB (cfr. doc. 2 opponente).
Infine, si deve in questa sede dare anche atto di come non risulti che parte opposta abbia riscontrato la P.E.C. del 28.08.2023 (cfr. doc. n. 3 di parte opponente) con cui l'ingiunta inviava la documentazione richiesta, depositando invece direttamente ricorso monitorio in data 28.9.2023, sfociato nella pronuncia del D.I. 1106/2023 datato 29.10.2023 e depositato il 30.10.2023.
Non risulta quindi neanche che il ricorrente, dopo l'inoltro della documentazione da parte di abbia lamentato a quest'ultima la consegna parziale della documentazione e Parte_1 insistito quindi nella richiesta di consegna integrale del contratto, prima del deposito del ricorso
5 monitorio. Anche tale mancanza non consente di accertare un inadempimento da parte dell'opponente che avendo consegnato il contratto sottoscritto e non avendo ricevuto alcuna ulteriore richiesta in merito a documentazione relativa al rapporto contrattuale, aveva ritenuto di avere pienamente soddisfatto la richiesta del ricorrente.
In considerazione delle suesposte argomentazioni, si ritiene, quindi, che l'opponente avesse integralmente adempiuto ai propri obblighi di consegna già prima del deposito del ricorso monitorio in esame. Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo andrà revocato.
Parte opponente ha poi richiesto la condanna del alla restituzione di tutto quanto CP_2 percepito da in esecuzione del DECRETO e per lui del suo legale, Avv. Parte_1
Ruocco, che ha incassato tali somme. Ebbene tale domanda di condanna alla restituzione risulta quindi rivolta così come formulata nei confronti della parte sig. e in tali termini deve essere CP_1 quindi rigettata, in ragione della carenza di legittimazione passiva in capo a quest'ultimo, in conformità a quanto disposto dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 6225/2022, secondo la quale: “L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito.” e dalla pronuncia della Corte di Cassazione civile sez. III, 12/07/2022, n.21972 secondo la quale: “Nell'ipotesi di riforma o annullamento della sentenza di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione in ordine alla distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario. Infatti, il difensore distrattario risulta titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è pertanto, l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.).” .
In definitiva, pertanto, unico legittimato passivo rispetto all'azione di restituzione delle somme in questione è il difensore distrattario e non la parte, con la conseguenza che nella fattispecie in esame la domanda di retsituzione proposta nei confronti del sig. deve essere rigettata. CP_1
6 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto opposto e sono liquidata sulla base della Tabella 2) allegata al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, indeterminato basso (scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00), compensi minimi per tutte le fasi del giudizio in ragione della semplicità delle questioni trattate:
Euro 851,00 per la fase di studio;
Euro 602,00 per la fase introduttiva;
Euro 903,00 per la fase istruttoria;
Euro 1.453,00 per la fase decisoria e così per complessivi Euro 3.809,00 per compensi, Euro 286,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si ritiene che non sussistano i presupposti ai fini della condanna richiesta dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione promossa da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1106/2023 emesso dal Tribunale di Alessandria in data
30.10.2023;
2. rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'ulteriore domanda formulata dalla parte opponente di condanna del alla restituzione di tutto quanto percepito da CP_2 in esecuzione del DECRETO e per lui del suo legale, Avv. Ruocco, Parte_1 che ha incassato tali somme in qualità di antistatario;
3. condanna parte convenuta opposta a rifondere in favore di parte attrice opponente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 286,00 per esborsi, in Euro 3.809,00 per compenso, oltre
15% sui compensi per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come dovute per legge.
Così deciso in Alessandria, lì 04.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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