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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Giudice Relatore dott. Patrizia Evangelista Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5/2025 R.G.V.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 10.4.2025, promossa da:
(c.f. ), in proprio e in Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante p.t. della ditta individuale
(c.f. e partita iva cessata Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'Avv. Pascali Simonetta;
P.IVA_1
APPELLANTI
Contro
, c. f. , CP_2 C.F._2 Controparte_3
c. f. , , c. f. C.F._3 Controparte_4
, , c. f. C.F._4 Controparte_5
, c. f. C.F._5 CP_6 C.F._6
1 rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Rita Lucrezia Cino;
APPELLATI
GIUDIZIALE di Controparte_7
; Controparte_1
APPELLATA - CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 2.12.2024 il Tribunale di Lecce ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di su Controparte_1 ricorso di , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e . Controparte_5 CP_6
In particolare, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, stante la mancata dimostrazione da parte della predetta ditta, rimasta contumace, del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati notevolmente superiore al limite di euro
30.000,00 di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Con ricorso depositato in data 9.1.2025, e CP_1 CP_1 hanno proposto reclamo, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
, , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e si sono costituiti in giudizio concludendo
[...] CP_6
2 per il rigetto del reclamo, mentre la curatela della liquidazione giudiziale è rimasta contumace.
Il P.G., con parere in data 5.2.2025, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 10.4.2025 il Collegio si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo proposto non è meritevole d'accoglimento.
Con l'unico motivo d'impugnazione i reclamanti deducono che la ditta individuale ha cessato di fatto la propria attività sin dal 2012, non avendo più emesso da quella data fatture di vendita e di acquisto e non avendo presentato dichiarazioni fiscali.
Pur essendo la ditta ancora formalmente iscritta nel registro delle imprese, la cessazione dell'attività d'impresa risulterebbe, secondo i reclamanti, da vari dati disponibili presso le pubbliche amministrazioni, per cui non ricorrerebbero, nella fattispecie, i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Il motivo è infondato.
Invero, la dedotta cessazione dell'attività non è stata formalmente portata a conoscenza dei terzi mediante apposita cancellazione dal registro delle imprese, adempimento che risponde ad esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche (Cass. n.
17377/2020; Cass. n. 4409/2016; Cass. n. 12338/2014).
Pertanto, risultando la ancora formalmente attiva, l'omesso CP_1 deposito dei bilanci dell'ultimo triennio comporta la sussistenza delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, non avendo la società dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII.
D'altra parte, risulta anche superata la soglia di cui all'art. 49, comma
5, CCII, risultando dagli atti dell'istruttoria espletata dal Tribunale
3 debiti della predetta ditta per un ammontare complessivo di oltre euro duecentomila.
Il reclamo va quindi rigettato.
Le spese processuali sostenute dai creditori istanti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dei reclamanti, in applicazione del principio della soccombenza, mentre vanno compensate quelle relative alla Curatela rimasta contumace.
Il rigetto del reclamo comporta il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in applicazione dell'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo:
2) condanna i reclamanti, in solido, al pagamento, in favore di CP_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e , delle spese e competenze di questo grado del CP_6 giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %, con distrazione in favore dell'Avv. Anna Rita Cino;
3) nulla per spese nei confronti della Curatela;
4) Dà atto che il reclamo è stato integralmente respinto e che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater T.U. n. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Lecce, 1.7.2025
Il CONSIGLIERE EST. IL
PRESIDENTE
4 (Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Giudice Relatore dott. Patrizia Evangelista Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5/2025 R.G.V.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 10.4.2025, promossa da:
(c.f. ), in proprio e in Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante p.t. della ditta individuale
(c.f. e partita iva cessata Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'Avv. Pascali Simonetta;
P.IVA_1
APPELLANTI
Contro
, c. f. , CP_2 C.F._2 Controparte_3
c. f. , , c. f. C.F._3 Controparte_4
, , c. f. C.F._4 Controparte_5
, c. f. C.F._5 CP_6 C.F._6
1 rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Rita Lucrezia Cino;
APPELLATI
GIUDIZIALE di Controparte_7
; Controparte_1
APPELLATA - CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 2.12.2024 il Tribunale di Lecce ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di su Controparte_1 ricorso di , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e . Controparte_5 CP_6
In particolare, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, stante la mancata dimostrazione da parte della predetta ditta, rimasta contumace, del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati notevolmente superiore al limite di euro
30.000,00 di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Con ricorso depositato in data 9.1.2025, e CP_1 CP_1 hanno proposto reclamo, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
, , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e si sono costituiti in giudizio concludendo
[...] CP_6
2 per il rigetto del reclamo, mentre la curatela della liquidazione giudiziale è rimasta contumace.
Il P.G., con parere in data 5.2.2025, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 10.4.2025 il Collegio si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo proposto non è meritevole d'accoglimento.
Con l'unico motivo d'impugnazione i reclamanti deducono che la ditta individuale ha cessato di fatto la propria attività sin dal 2012, non avendo più emesso da quella data fatture di vendita e di acquisto e non avendo presentato dichiarazioni fiscali.
Pur essendo la ditta ancora formalmente iscritta nel registro delle imprese, la cessazione dell'attività d'impresa risulterebbe, secondo i reclamanti, da vari dati disponibili presso le pubbliche amministrazioni, per cui non ricorrerebbero, nella fattispecie, i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Il motivo è infondato.
Invero, la dedotta cessazione dell'attività non è stata formalmente portata a conoscenza dei terzi mediante apposita cancellazione dal registro delle imprese, adempimento che risponde ad esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche (Cass. n.
17377/2020; Cass. n. 4409/2016; Cass. n. 12338/2014).
Pertanto, risultando la ancora formalmente attiva, l'omesso CP_1 deposito dei bilanci dell'ultimo triennio comporta la sussistenza delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, non avendo la società dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII.
D'altra parte, risulta anche superata la soglia di cui all'art. 49, comma
5, CCII, risultando dagli atti dell'istruttoria espletata dal Tribunale
3 debiti della predetta ditta per un ammontare complessivo di oltre euro duecentomila.
Il reclamo va quindi rigettato.
Le spese processuali sostenute dai creditori istanti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dei reclamanti, in applicazione del principio della soccombenza, mentre vanno compensate quelle relative alla Curatela rimasta contumace.
Il rigetto del reclamo comporta il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in applicazione dell'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo:
2) condanna i reclamanti, in solido, al pagamento, in favore di CP_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e , delle spese e competenze di questo grado del CP_6 giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %, con distrazione in favore dell'Avv. Anna Rita Cino;
3) nulla per spese nei confronti della Curatela;
4) Dà atto che il reclamo è stato integralmente respinto e che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater T.U. n. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Lecce, 1.7.2025
Il CONSIGLIERE EST. IL
PRESIDENTE
4 (Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
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