Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/06/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 504/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott. Francesco Campagna, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 504/2024 posta in decisione all'udienza del 28.5.2025, vertente tra in cui sono parti
nata a [...] il Parte_1 27/08/1963, (cod. fisc.: ), rappresentata e difesa dall'avv.ta C.F._1 Roberta Venturi del foro di Roma presso cui ha eletto domicilio;
-attrice-
e
(cod. fisc.: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Lombardi, Lazare-David Vittone Tassinari e Camilla Scalvini, presso cui ha eletto domicilio;
-convenuta-
Oggetto: declaratoria della nullità del contratto di prestazione dei servizi di investimento e provvedimenti consequenziali
Conclusioni delle parti
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta del 28.5.25
Motivi della decisione
Con atto di citazione del 23.2.24 l'odierna attrice citava in giudizio
[...] Contr (di seguito per brevità ) chiedendo al Tribunale di: Controparte_1
“In via principale,
-accertare e dichiarare la nullità del contratto per la prestazione di servizi di investimento per violazione dell'art. 23 TUF e 37Reg. 16190/2007 e la nullità CP_3 degli ordini di cui alle operazioni di investimento in esame per assenza degli stessi, aventi ad oggetto le obbligazioni “BMPS 05/18 TV SUB” (codice ISIN: XS0238916620), eseguite alle date del 23/10/2013 e del 14/11/2013;
-e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire, in favore di parte attrice, l'importo di Euro 107.081,22, o quella diversa o maggiore somma da quantificarsi in corso di causa.
1
-dichiarare la risoluzione del presunto contratto quadro e dei relativi ordini di acquisto per grave inadempimento di Controparte_1
e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento in favore di parte attrice dell'importo di Euro 107.081,22, pari al danno da essa subito, o quella diversa o maggiore somma da quantificarsi in corso di causa.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'annullabilità degli ordini di acquisto per conflitto d'interesse ex art. 1395 c.c. e condannare la convenuta al risarcimento del danno quantificato in Euro 107.081,22 o quella diversa o maggiore somma da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, co. 2 cod. civ., dalla data di ogni singolo acquisto, sino al soddisfo”.
Nello specifico, deduceva di aver acquistato strumenti finanziari, da cui era Pt_1 derivata la perdita di una parte del capitale pari a circa 107.000 €, senza essere stata adeguatamente informata dalla Banca della rischiosità dell'operazione e senza essere Contr stata adeguatamente profilata, contestava di non aver sottoscritto con alcun valido contratto per la prestazione di servizi di investimento in quanto quello stipulato il 16.10.2008 sarebbe privo dei requisiti di forma sostanziali e, pertanto, integralmente nullo.
L'attrice argomentava poi in ordine: 1) alla nullità delle operazioni di investimento effettuate per assenza degli ordini di acquisto;
2) alla violazione degli obblighi Contr informativi, di diligenza e di correttezza da parte di 3) alla mancata comunicazione dell'illiquidità delle obbligazioni acquistate;
4) alla mancata comunicazione dell'elevato profilo di rischio dell'operazione di investimento e alla difformità rispetto al profilo di rischio dell'attrice; 5) alla mancata comunicazione in ordine alla volatilità dello strumento finanziario;
6) alla mancata informativa con riguardo all'eleggibilità delle obbligazioni alle procedure di risoluzione della direttiva n 2014/59/UE, all'avvenuta conversione ai sensi del burden sharing oltre che alla Contr riammissione alle quotazioni delle azioni da conversione;
7) alla violazione degli art. 45 e 46 del regolamento in materia di strategie di investimento e degli CP_3 art. 32 e 53 del regolamento CONSOM riguardante le omissioni in formative in materia di costi e applicazione di commissioni occulte;
9) alla violazione delle norme dettate in tema di conflitto di interessi. Contr In data 18.4.24 la convenuta si costituiva in giudizio osservando in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'odierna attrice e ritenendo, in ogni caso, le domande attore inammissibili, prescritte e infondate. Chiedeva pertanto “in via pregiudiziale, in rito: accertare la carenza di legittimazione attiva dell'Attrice per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande avversarie;
2 in via principale, nel merito: rigettare le domande avversarie in quanto prescritte, improcedibili e/o inammissibili, nonché infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in narrativa;
in subordine, per quanto possa occorrere anche in via riconvenzionale:
- per il caso di accoglimento delle avversarie domande di nullità e/o annullamento e/o riso-luzione e delle conseguenti pretese restitutorie, condannare dell'Attrice a restituire a l'im-porto percepito dalla vendita delle azioni BMPS, pari a € CP_4 3.16033 ; (ii) le azioni BMPS tutt'ora detenute;
(iii) le cedole percepite dall'Attrice medio tempore, nell'importo che risulterà accertato nel corso del giudizio, non inferiore a € 4.135,45; (iv) le cedole percepite e le plusvalenze realizzate dall'Attrice con gli altri titoli acquistati sulla base del medesimo contratto quadro, per l'importo che verrà quantificato in corso di causa, non inferiore a € 98.721,47 il tutto oltre interessi e rivalutazione (se dovuti);
- per il caso di accoglimento delle domande avversarie di risarcimento del danno, ferma in ogni caso la deduzione degli importi già percepiti da controparte per la vendita delle azioni BMPS, dedurre (anche in via di compensazione) dagli importi eventualmente dovuti da BMPS a
contro
-parte (i) l'importo percepito dalla vendita delle azioni BMPS, pari a € 3.16033 ; (ii) le azioni BMPS tutt'ora detenute;
(iii) le cedole percepite dall'Attrice medio tempore, nell'importo che risulterà accer-tato nel corso del giudizio, non inferiore a € 4.135,45”.
Nello specifico, la convenuta evidenziava come l'odierna attrice, il fratello
[...]
– unico soggetto munito di legittimazione attiva – e la loro madre Per_1 Pt_2
fossero cointestatari dal 1993 al 2015 del rapporto di conto corrente e del
[...] dossier titoli 257756su cui sono state regolate le operazioni di investimento per cui è causa;
dal 2015 l'attrice è cointestataria, insieme a , del contratto di conto Persona_1 corrente e dossier titoli n. 34575 stipulato a seguito del decesso di , su cui Pt_2 erano confluiti i titoli per cui è causa;
nel 2008 l'attrice e il fratello avevano poi stipulato il contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento.
Specificava la convenuta che proprio in forza di tale contratto, utilizzando il servizio di internet banking stipulato esclusivamente da in data 24.8.06 e Persona_1 collegato al dossier titoli 27756 (cfr. all. 4 atto di costituzione), erano stati acquistati a mezzo internet i titoli alla base dell'odierno procedimento.
Tanto premesso, osservava la convenuta, come l'azione proposta fosse finalizzata ad ottenere la dichiarazione di nullità, l'annullamento o la risoluzione di ordini effettuati dal (solo) , come dimostrato dalla circostanza che gli ordini siano stati Persona_1 tutti impartiti a mezzo internet con credenziali allo esso riferibili, avendo solo egli sottoscritto con la Banca un contratto di internet banking e ottenuto le credenziali che sono state utilizzate per impartire gli ordini.
L'odierna attrice non avrebbe dunque effettuato alcuno degli investimenti di cui chiede dichiararsi la nullità essendo meramente contitolare del conto corrente e del dossier titolo su cui gli stessi sono confluiti.
La convenuta deduceva poi 1) la prescrizione delle azioni di nullità, annullamento, restituzione e risoluzione (cfr. 9 e ss. atto costituzione); 2) l'inammissibilità e improcedibilità di tutte le domande caducatorie avanzate dall'attrice; 3) l'infondatezza della domanda di nullità e in particolare quella riguardante l'assenza degli ordini di
3 investimento;
4) l'adempimento degli obblighi informativi, la compiuta verifica dell'adeguatezza del profilo di rischio del cliente e l'assenza di conflitti di interesse;
5) l'infondatezza della domanda di annullamento;
6) la mancata dimostrazione della Contr sussistenza del nesso di causalità tra il danno patito e la condotta di
Con decreto dell'8.5.24 il tribunale rilevava la carenza della condizione di procedibilità, la cui sussistenza non era stata neppure documentata da parte attrice, e differiva la prima udienza.
Le parti depositavano tempestivamente le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Più nel dettaglio e per quanto è qui di specifico interesse, parte attrice nella prima Contr memoria deduceva che non avrebbe provato la circostanza che gli ordini fossero stati impartiti telematicamente da e che tale modalità di investimento Persona_1 fosse appropriata, allegando la falsità dei documenti prodotti da controparte. Ancora osservava che i cointestatari del conto corrente e del dossier titoli non avrebbero avuto la possibilità di operare disgiuntamente e che non era stato adeguatamente tenuta in considerazione la circostanza che una delle titolari dei conti fosse soggetto inesperto in materia finanziaria. Infine, osserva l'attrice che le somme impiegate per l'investimento contestato appartengono ad essa.
La convenuta, replicava osservando come il contratto quadro sottoscritto tanto dall'attrice quanto da preveda espressamente la possibilità dei Persona_1 sottoscrittori di operare anche disgiuntamente
All'udienza del 29.1.25 parte attrice insisteva nell'ammissione di CTU, parte convenuta ribadiva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, evidenziava l'inammissibilità della consulenza richiesta e chiedeva rinviarsi l'udienza per la remissione della causa in decisione;
il giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 25.2.25, ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva fosse idonea a definire il giudizio, il giudice fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione da celebrarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Le parti depositavano le proprie memorie conclusionali, cui si rinvia, insistendo nelle proprie richieste. È appena il caso di evidenziare che, nella memoria conclusionale di replica, parte attrice chieda in via subordinata di rimettere la causa sul ruolo al fine di chiamare in causa il terzo . Tale richiesta è evidentemente tardiva ai sensi Persona_1 dell'art. 269 co. 3 c.p.c. e deve essere disattesa.
Ritiene questo giudice che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'odierna attrice sia fondata e debba essere accolta.
La convenuta tramite i documenti 4,5 e 8 allegati all'atto di costituzione ha provato che le operazioni di acquisto degli strumenti finanziari per cui è causa sono state ordinate da , fratello dell'odierna attrice e – da un lato - cointestatario del conto Persona_1 corrente, del dossier titoli e del contratto quadro – dall'altro – unico sottoscrittore del contratto di internet banking con operatività sui predetti conti.
La circostanza che ad operare fosse proprio è peraltro adeguatamente Persona_1 Contr allegata dalla banca che ha provato che questi è dipendente di (cfr. all.1 atto costituzione) e che operasse con strumenti finanziari anche complessi (cfr. all. 3 atto costituzione). Tale allegazione peraltro non è stata confutata da parte attrice che, peraltro si limita a contestare tre sole operazioni effettuate sul dossier titoli.
4 Parte attrice contesta l'esistenza e la sottoscrizione del contratto quadro di negoziazione allegato dalla banca rilevando che lo stesso è stato prodotto da parte convenuta privo di sottoscrizione.
L'accettazione del contratto e delle relative clausole da parte dell'odierna attrice e di Contr
si desume per fatti concludenti. ha infatti documentato, mediante Persona_1 la produzione degli estratti del conto corrente intestato all'attrice, a e Persona_1 alla defunta madre dei due, come il predetto contratto sia stato eseguito e attraverso di esso fossero state poste in essere innumerevoli operazioni di investimento.
Ne discende che avesse piena titolarità ad agire anche disgiuntamente Persona_1 dall'odierna attrice, come esplicitamente previsto dal summenzionato contratto e come in concreto avvenuto sia all'atto di comprare i titoli in contestazione, sia all'atto della parziale dismissione degli stessi.
Resta irrilevante, rispetto alla domanda di parte attrice, la provenienza della provvista con cui sono state compiute le operazioni oggi in contestazione. Sul punto può tuttavia rilevarsi che parte attrice ha meramente allegato tale circostanza, senza fornire alcuna prova di quanto affermato.
Parimenti è irrilevante che gli strumenti finanziari acquistati da siano poi stati Pt_1 immessi sul dossier titoli intestato anche all'odierna attrice trattandosi di una mera conseguenza dell'acquisto legittimamente eseguito dal solo il quale Persona_1 avendo manifestato la volontà negoziale è pertanto l'unico legittimato a promuovere le relative azioni contrattuali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accerta il difetto di legittimazione attiva di parte attrice e per l'effetto dichiara inammissibili le domande dalla stessa proposte.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese legali in favore di parte convenuta che si liquidano in complessivi € 8.433 oltre IVA, cpa e spese come per legge
Reggio Calabria, 26/06/2025
Il giudice
Francesco Campagna
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