Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 2
La competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche prevista dall'art. 140, lett. e), del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, sussiste, in relazione a pretese risarcitorie fondate su comportamenti materiali commissivi od omissivi della pubblica amministrazione, se tali comportamenti siano funzionalmente connessi all'esecuzione di un'opera idraulica e coinvolgano apprezzamenti tecnici di progettazione ed attuazione, mentre deve essere negata quando i comportamenti addebitati siano collegati solo occasionalmente con la costruzione dell'opera pubblica e vengano denunciati sotto il profilo dell'inosservanza delle comuni norme di diligenza e perizia. (Nella specie, la Corte regolatrice ha ritenuto la competenza del giudice specializzato in relazione alla lamentata compromissione del sistema di drenaggio di un terreno agricolo in conseguenza dei lavori di scavo eseguiti per la posa in opera di una condotta idrica, senza allegazione di illiceità per violazione di norme di comune prudenza).
La competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche prevista dall'art. 140, lett. d), copre tutta la gamma delle spettanze indennitarie derivanti da occupazione totale o parziale, permanente o temporanea del fondo, effettuata per la costruzione o la manutenzione di opere idrauliche - comprese quelle che attengano comunque alla derivazione o all'utilizzazione di acque pubbliche e, in particolare, gli acquedotti - senza distinzione tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime e occupazioni prive dei requisiti di legittimità, e quindi rientrano nella previsione normativa sia le controversie sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, sia quelle in materia di risarcimento dei danni per occupazione "sine titulo" ovvero illegittimamente protrattasi oltre i termini di legge senza l'adozione di un provvedimento espropriativo.
Commentario • 1
- 1. Avvocato responsabile se sbaglia la competenza del giudiceMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 settembre 2015
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 29 gennaio – 4 agosto 2015, n. 16364 Presidente Bucciante – Relatore Parziale Svolgimento del processo 1. L'avv. A.A. impugna la sentenza della Corte di Appello di Napoli, depositata il 05.05.08, non notificata, che ha accolto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, che aveva sostanzialmente accolto la sua domanda nei confronti di Vi.Cl. e V.C. . 2. Il ricorrente precisa di aver convenuto in giudizio, l'11.07.2002, innanzi al Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, i signori Vi.Cl. e V.C. per ottenerne il pagamento della somma di Euro 6.961,71, oltre accessori, dovuta per competenze per l'attività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 7016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7016 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Giulio AZDEI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
NO IO, D'NO NC NO, NO AZ, NO TI, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI OLIVERIO, unitamente all'avvocato PISANIELLO MATILDE I., giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ed il Funzionario Delegato del CIPE, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- resistenti -
contro
CONSORZIO GOI - GRANDI OPERE IDRICHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'avvocato PAOLO MINERVINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL SASSO MINUTOLO CAPACE VALENTINO, giusta delega a margine del controricorso;
- resistente -
contro
ICLA COSTRUZIONI GENERALI SpA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 5959/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 23/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/99 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23-26-31 gennaio 1996 Antonio Vitagliano, TT D'OF, GR Vitagliano e Tiberio Vitagliano, i primi due usufruttuari e gli altri due nudi proprietari di un fondo rustico sito in S. Martino valle Caudina, esponevano che:
- ai fini della trasformazione in pressione dell'acquedotto del Serino, una porzione di tale fondo era stata espropriata, con la corresponsione della relativa indennità, da loro accettata;
- peraltro, le fasce latistanti alla superficie espropriata erano state assoggettate ad occupazione temporanea, occupazione che tuttora permaneva, nonostante l'avvenuta ultimazione dell'opera pubblica e senza corresponsione di alcuna indennità;
- inoltre, durante i lavori di scavo eseguiti per la collocazione della condotta idrica, era stato danneggiato in più punti il sistema di drenaggio, rendendo il terreno paludoso e non coltivabile;
- a seguito dell'espropriazione, il fondo residuo aveva subito una diminuzione di valore ed era rimasto diviso in due parti, con difficoltà di passaggio dall'una all'altra.
Tutto ciò premesso, gli attori convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli il Consorzio G.O.I. "Grandi Opere Idrauliche" concessionario dell'opera pubblica, la s.p.a. ICLA, impresa esecutrice dei lavori, nonché il funzionario delegato dal C.I.P.E. ex art. 84 legge n. 219/1981, per sentirli condannare al pagamento dell'indennità di occupazione ed al risarcimento dei danni subiti per i vari titoli specificati, nonché per ottenere la costituzione della servitù di passaggio sulla fascia espropriata. Con sentenza 5/23 giugno 1997 il Tribunale di Napoli dichiarava, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dalle parti convenute, la propria incompetenza per materia in ordine alle domande di risarcimento danni e corresponsione di indennità di occupazione, per essere competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche. e rigettava la domanda di costituzione di servitù coattiva. La competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche era affermata in base al disposto dell'art. 140 lett. d) del r.d. 11.12.1933 n. 1775, concernente tutte le controversie "riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi" e le relative indennità, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, oltre che, per il profilo più propriamente risarcitorio, in base al disposto dello stesso art. 140 lett. e), concernente le controversie per risarcimento di danni dipendenti da opere eseguite e da provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione in materia di governo delle acque pubbliche. Precisava il Tribunale che, sussistendo nella specie sia il presupposto dell'esecuzione di un'opera pubblica idraulica (trasformazione in pressione dell'acquedotto del Serino) che il nesso di dipendenza tra l'opera stessa e le indennità e gli indennizzi richiesti dagli attori, la competenza del giudice specializzato doveva essere affermata per tutte le domande proposte (ad eccezione della domanda di costituzione di servitù coattiva, rigettata nel merito), tanto per quelle collegate con l'occupazione del fondo, quanto per quelle di risarcimento dei danni al sistema di drenaggio (prodotti - secondo la stessa prospettazione degli attori - dai lavori di scavo per la collocazione della condotta idrica e non addebitabili ad inosservanza delle comuni norme di diligenza e perizia).
Avverso tale sentenza gli attori hanno proposto ricorso per regolamento di competenza.
Hanno depositato memoria difensiva il Consorzio G.O.I. e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nelle conclusioni del 5.8.1998 il P.M. ha chiesto che il ricorso venga rigettato, dichiarandosi la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo i ricorrenti, richiamandosi al disposto dell'art. 140 lett. c) del citato r.d. 1775/1933, secondo cui appartengono alla cognizione dei Tribunali regionalì delle acque pubbliche "le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica", deducono la non ravvisabilità nella specie della competenza del giudice specializzato: l'oggetto della controversia, infatti, attinendo agli indennizzi ed ai risarcimenti dovuti per la posa in opera di una condotta idrica, non investe in alcun modo questioni circa la demanialità delle acque, ovvero concessioni di utenza di acque pubbliche, ed è quindi insuscettibile di incidere, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque.
L'assunto è privo di pregio, essendo inconferente il richiamo all'art. 140 lett. c) del r.d. 1775/1933. La competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche si fonda infatti, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, sul disposto delle lettere d) ed e) dell'art. 140 r.d. 11.12.1933 n. 1775: lettera d) per quanto concerne le indennità o gli indennizzi dovuti per l'occupazione, lettera e) per il risarcimento del danno cagionato al sistema di drenaggio del terreno. La competenza prevista dalla lett. d) copre tutta la gamma delle spettanze indennitarie derivanti da occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di un fondo, effettuata per la costruzione o la manutenzione di opera idraulica: senza distinzione tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni prive dei requisiti di legittimità, rientrando nella previsione normativa le controversie concernenti sia la determinazione dell'indennità di espropriazione, sia il risarcimento dei danni per occupazione "sine titulo" ovvero illegittimamente protrattasi oltre i termini di legge senza l'adozione di un provvedimento espropriativo (Cass. 4704/93;
3540/88; 5630/87; 7730/86; 620/86; 4114/85; 4019/85). A tal fine, non è necessario che l'opera debba definirsi "idraulica" secondo l'accezione di cui al T.U. 25.7.1904 n. 523 (per la quale si richiede il compimento di un'opera intorno ad un corso d'acqua) ma è sufficiente che attenga comunque alla derivazione od all'utilizzazione di acque pubbliche, come nel caso di opera eseguita per l'approvvigionamento idrico di aree metropolitane (Cass. 7730/86;
4019/85 cit.).
La competenza, poi, prevista dalla lett. e) dell'art. 140 del r.d. 1775/1933 va affermata in tutte le ipotesi in cui la pretesa risarcitoria venga fondata su comportamenti materiali, commissivi od omissivi, della pubblica amministrazione, funzionalmente connessi all'esecuzione di un'opera idraulica e coinvolgenti apprezzamenti tecnici di progettazione ed attuazione, mentre deve essere negata quando i comportamenti addebitati siano collegati solo occasionalmente con la costruzione dell'opera pubblica e vengano denunciati sotto il profilo dell'inosservanza delle comuni norme di diligenza e perizia (Cass. 6663/96; 11012/93; 656/93; 4188/90;
2642/83).
Nella specie, il danno lamentato dai ricorrenti si colloca esattamente nell'ambito della competenza del giudice specializzato, attinendo alla compromissione del sistema di drenaggio del terreno, causata direttamente dai lavori di scavo necessari per la posa in opera della condotta idrica: è evidente, infatti, il nesso di "dipendenza", funzionale e non occasionale, dall'opera pubblica, nel senso sopra chiarito. mentre non vengono dedotti profili di illiceità per violazione di norme di comune prudenza. Tutte le domande formulate dagli attuali ricorrenti rientrano quindi, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, nella competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lettere d) ed e) del r.d. 1775/1933: lett. d) quanto alle somme richieste a titolo di indennizzo per l'occupazione delle fasce laterali e la diminuzione di valore del fondo residuo;
lett. e) quanto al ristoro dei danni arrecati al sistema di drenaggio del terreno.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, con la condanna dei ricorrenti alle spese a favore delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso.
Dichiara la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, a favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese della presente fase del giudizio di cui L.
1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria 6 luglio 1999