Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 7016
CASS
Sentenza 6 luglio 1999

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La competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche prevista dall'art. 140, lett. e), del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, sussiste, in relazione a pretese risarcitorie fondate su comportamenti materiali commissivi od omissivi della pubblica amministrazione, se tali comportamenti siano funzionalmente connessi all'esecuzione di un'opera idraulica e coinvolgano apprezzamenti tecnici di progettazione ed attuazione, mentre deve essere negata quando i comportamenti addebitati siano collegati solo occasionalmente con la costruzione dell'opera pubblica e vengano denunciati sotto il profilo dell'inosservanza delle comuni norme di diligenza e perizia. (Nella specie, la Corte regolatrice ha ritenuto la competenza del giudice specializzato in relazione alla lamentata compromissione del sistema di drenaggio di un terreno agricolo in conseguenza dei lavori di scavo eseguiti per la posa in opera di una condotta idrica, senza allegazione di illiceità per violazione di norme di comune prudenza).

La competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche prevista dall'art. 140, lett. d), copre tutta la gamma delle spettanze indennitarie derivanti da occupazione totale o parziale, permanente o temporanea del fondo, effettuata per la costruzione o la manutenzione di opere idrauliche - comprese quelle che attengano comunque alla derivazione o all'utilizzazione di acque pubbliche e, in particolare, gli acquedotti - senza distinzione tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime e occupazioni prive dei requisiti di legittimità, e quindi rientrano nella previsione normativa sia le controversie sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, sia quelle in materia di risarcimento dei danni per occupazione "sine titulo" ovvero illegittimamente protrattasi oltre i termini di legge senza l'adozione di un provvedimento espropriativo.

Commentario1

  • 1Avvocato responsabile se sbaglia la competenza del giudice
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 settembre 2015

    Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 29 gennaio – 4 agosto 2015, n. 16364 Presidente Bucciante – Relatore Parziale Svolgimento del processo 1. L'avv. A.A. impugna la sentenza della Corte di Appello di Napoli, depositata il 05.05.08, non notificata, che ha accolto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, che aveva sostanzialmente accolto la sua domanda nei confronti di Vi.Cl. e V.C. . 2. Il ricorrente precisa di aver convenuto in giudizio, l'11.07.2002, innanzi al Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, i signori Vi.Cl. e V.C. per ottenerne il pagamento della somma di Euro 6.961,71, oltre accessori, dovuta per competenze per l'attività …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 7016
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7016
Data del deposito : 6 luglio 1999

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