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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2370/25 RG iscritta in data 27.3.25, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. Gaia Onorato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Minori alla via Santa Maria Vetrana n. 17;
RICORRENTE
E
(C.F.: ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 16.9.25, all'esito della discussione della parte ricorrente sulle conclusioni ivi formulate, il giudice delegato riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.3.25 premettendo che con sentenza n. 3078/18 emessa Parte_1 in data 3.9.18, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la ricorrente ed affidando i figli minori (21.5.09) e CP_1 Per_1 Per_2
(20.9.10) ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, determinando in € 150,00 l'assegno di mantenimento in favore di ciascun minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, chiedeva un modifica di tale statuizione con aumento dell'assegno di mantenimento, allegando un miglioramento delle condizioni economiche del resistente e le maggiori esigenze legate all'età per i figli.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente che veniva dichiarato contumace, pur comparendo all'udienza.
Disposta l'audizione delle parti presenti, all'udienza del 16.9.25, a seguito della discussione orale fissata ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa era riservata per la decisione.
Tanto premesso, va, in primo luogo, ribadita la declaratoria di contumacia del resistente che, pur comparendo all'udienza fissata, ha preferito non costituirsi con un proprio difensore.
Nel merito, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e come tale vada accolto alla luce delle considerazioni che seguono.
Va rammentato in primo luogo che le sentenze di separazione o divorzio danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di definizione congiunta non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi.
La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione o del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).
Orbene, proprio in considerazione di quanto dichiarato dal resistente (dichiarazioni che hanno valore confessorio), è stato acquisito un miglioramento delle sue condizioni economiche. Egli, difatti, ha riconosciuto di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato come metalmeccanico e di percepire una retribuzione mensile di € 1400,00/1500,00, facendo fronte al pagamento di un canone di locazione di € 350,00. Ha dichiarato di aver avuto altra figlia nel 2006 che vive in Nigeria e di cui ha avuto conoscenza nel 2016, versando, con cadenza trimestrale, la somma di € 300,00 per il suo sostentamento. Egli ha inoltre riconosciuto di vedere i figli sporadicamente (si vedano dichiarazioni rese a verbale di udienza).
La ricorrente, a sua volta, ha riconosciuto che il padre versa l'assegno di mantenimento e che lei percepisce per intero l'assegno unico che ammonta a complessivi € 402,00.
Ella, come documentalmente provato (si vedano dichiarazioni dei redditi prodotti in atti) svolge attività lavorativa stagionale (come ausiliaria del traffico) per nove mesi l'anno, con una retribuzione mensile di € 1200,00 circa, avendo dichiarato per l'anno di imposta 2021 un reddito di € 7812,00, per l'anno 2022 un reddito di € 11965,00 e per l'anno 2023 di € 14.440,00. Questa la situazione reddituale delle parti, in considerazione della quale, considerando le maggiori esigenze di vita dei minori correlate all'età, l'assenza di rapporti significativi tra il padre ed i minori
(di fatto egli non fa mantenimento diretto), il miglioramento delle condizioni economiche del resistente (egli è stato assunto con contratto a tempo indeterminato), si ritiene di dover disporre un aumento dell'assegno di mantenimento, prevedendosi che il resistente corrisponda mensilmente per ciascun figlio la somma di € 250,00 ciascuno, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre a dover percepire per intero la ricorrente l'assegno unico, rimanendo ferme le altre statuizioni.
In proposito, si ricorda che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (si veda sul punto Cass. civ. n. 13644/22).
Non resta che disciplinare le spese di lite che, considerando la condotta processuale del resistente che, pur rimanendo contumace, è comunque comparso ed ha reso dichiarazione confessorie che hanno consentito un'immediata definizione del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone che il padre corrisponda alla madre per ciascun figlio la somma di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre a riconoscere alla ricorrente il diritto di percepire per intero l'assegno unico per i figli minori;
2) Conferma per il resto la sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16.9.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi